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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3963/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3963/2016 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti STEFANO BLANDINI e MASSIMO D'arcangelo, elettivamente domiciliata in Foggia alla Piazza U. Giordano, 13/c, presso il difensore avv. Massimo D'arcangelo.
- ATTRICE - contro
(C. F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
A, in persona del procuratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA BASILE,
[...] elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Ofanto n. 15, presso l'avv.to FRANCESCO MINA.
- CONVENUTA -
OGGETTO: liquidazione indennizzo assicurativo. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 02/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato l' Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, emettere i seguenti provvedimenti:
pagina 1 di 5 - Nel merito, previa occorrendo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'art. 10 della convenzione, accertare e dichiarare sussistente il diritto ad escutere e richiedere la liquidazione del sinistro da parte di cosi come esposto nel presente atto;
Parte_1
- per l'effetto dic e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, per le causali di cui al to in favore di
[...] dell'importo pari ad euro 10.314,26, oltre interessi legali dal 07.03.2014 fino Parte_1
- In ogni caso condannare la società in persona del legale rappresentate Controparte_3 pro tempore al pagamento in favore di al pagamento dell'importo Parte_1 equitativamente determinato in euro 2.000,00 capo 4 del presente atto, o in quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta equa e giusta;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_5 delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, che espressamente si richiede”. Con comparsa di risposta dell'11/11/2016 si costituiva la già Controparte_3
divenuta in corso di causa HDI Assicurazioni S.p.A., in persona Controparte_6 del procuratore pro tempore, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e disposto il mutamento del rito, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 02/04/2025 - celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. 2.1 Con il ricorso introduttivo l' ha chiesto la condanna della Parte_1 convenuta compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 10.314,26 oltre interessi legali dal 07.03.2014 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo ed in relazione al contratto di prestito n. 226127 stipulato in data 18/07/2007, tra la Ktesios S.p.a., in qualità di mandataria di e il signor , all'epoca dipendente Parte_1 Persona_1 dell' per l'importo lordo di euro 21.600,00, rimborsabile tramite la cessione Parte_3 del quinto dello stipendio con il pagamento di n. 120 rate mensili di € 180,00 ciascuna (cfr., doc. 2, fascicolo di parte attrice). Tale contratto, in ottemperanza all'art. 50 del D.P.R. n. 180/1950, era assistito dalla polizza assicurativa Rischio Impiego n. 803003145 sottoscritta tra la ora Controparte_6
HDI Assicurazioni S.p.A., e la Ktesios S.p.A., che garantiva il credito della
[...]
beneficiaria della polizza (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice). Parte_1
Il contratto di finanziamento citato rientra nell'oggetto della Convenzione n. 50070/06 – espressamente invocata dall'attrice a fondamento della propria pretesa - stipulata tra
[...]
e la Ktesios S.p.A., con la quale si dettano i criteri per l'applicabilità della Controparte_6 copertura assicurativa di perdite pecuniarie derivanti da operazioni di finanziamento mediante cessione di quote di stipendio (cfr., doc. 4 fascicolo di parte attrice). 3. Tanto premesso, giova rammentare che, in base ai principi consolidati in materia di onere della prova, nel caso in cui venga dedotto l'inadempimento o mancato adempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione che agisce in giudizio può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto e semplicemente allegare l'inadempimento, mentre l'onere di provare il contrario grava sul debitore. pagina 2 di 5 Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). 4. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia prodotto la fonte negoziale del diritto azionato (ovvero il contratto di prestito n. 226127, la polizza assicurativa Rischio Impiego n. 803003145 e la Convenzione n. 50070/06 stipulata tra Controparte_6
e la Ktesios S.p.A.) ed allegato, altresì, l'inadempimento della controparte. E tuttavia, risultano fondate le contestazioni sollevate dalla convenuta con specifico riferimento alla violazione, da parte della finanziaria, degli obblighi posti a suo carico dalla citata convenzione n. 500070/2006. Ed invero, l'art. 10 rubricato “Obbligazioni del Contraente e dell'Assicuratore in caso di sinistro” dispone testualmente che:
“Qualora venga a cessare, in tutto o in parte, la corresponsione mensile delle quote di stipendio, il Contraente dovrà darne avviso all'Assicuratore, inviando la denuncia del sinistro.………….. Prima della richiesta dell'indennizzo all'Assicuratore, il Contraente, per i sinistri di cui al precedente punto 3, dovrà a sua cura ed a sue spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di prestito, dalla LEGGE 180/50 e dalle altre norme di legge: a) effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti del: Ceduto Fondo Pensione Cedente……….. c) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro del Cedente, onde tempestivamente rinotificare il contratto di prestito a detto nuovo datore di lavoro, affinchè questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Cedente)”. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che: a) la preso atto del mancato pagamento delle rate di stipendio Parte_1 di maggio-giugno 2012, con lettera A.R. datata 31/08/2012 provvedeva a richiedere alla società “L'Investigatore s.r.l.”, datore di lavoro del il pagamento dell'importo di € Per_1
360,00 relativo alle quote rimaste insolute (cfr., doc. 5, fascicolo di parte attrice); b) la società “L'Investigatore s.r.l.” rispondeva a distanza di sei mesi con e-mail del 01/02/2013, comunicando all'interlocutore che il dall'11/05/2012 non era più suo Per_1 dipendente e, per tale motivo, aveva provveduto a pagare solo la quota insoluta relativa al mese di maggio 2012 (cfr., doc. 6, fascicolo di parte attrice); c) con lettera A.R. datata 04/04/2013 richiedeva al datore di lavoro il Parte_1 versamento della somma maturata dal a titolo di TFR in quanto il contratto di Per_1 finanziamento prevedeva l'estensione della garanzia al TFR maturato alla data del verificarsi del rischio garantito;
d) con separata lettera A.R. datata 04/04/2013, l'attrice richiedeva al lavoratore di estinguere il finanziamento per l'importo di € 10.264,38 come da conteggio estintivo allegato, pagina 3 di 5 contestualmente rappresentando al cedente che in caso di sua nuova assunzione o di suo collocamento a riposo poteva, in alternativa, comunicare gli estremi del nuovo datore di lavoro o dell'ente previdenziale al fine di proseguire con la trattenuta del quinto dello stipendio o della pensione;
e) solo con lettera raccomandata del 7/03/2014 l' provvedeva ad Parte_1 inoltrare alla la denuncia di sinistro, comunicandole la cessazione del Controparte_6 rapporto di lavoro del e chiedendo la liquidazione dell'importo di € 10.314,26 a titolo di Per_1 indennizzo (cfr., doc. 8 fascicolo di parte attrice). Alla luce della documentazione prodotta dalla stessa attrice, non può revocarsi in dubbio che la medesima, dopo aver appreso della cessazione del rapporto di lavoro del cedente (01/02/13), ha fatto trascorrere più di un anno prima di inoltrare la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice. Tale condotta, per un verso si pone in contrasto con l'esigenza dell'assicuratore di ricevere informazioni utili per un sollecito recupero del proprio credito;
per altro verso non è in linea con gli obblighi di salvataggio e di avviso che presiedono la disciplina legale dei contratti assicurativi (in senso conforme Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XII Civile n.11236 del 29/07/2020). Inoltre, l'attrice non ha svolto alcuna adeguata attività per acquisire notizie e documenti utili per rintracciare il nuovo datore di lavoro del o per recuperare in via stragiudiziale il Per_1
TFR (in senso conforme Tribunale di Roma, sentenza n. 19789/2018). In atti non vi è prova di alcun tentativo posto in essere dalla società beneficiaria per il rintraccio di un eventuale nuovo datore di lavoro del mutuatario-cedente, che potesse subentrare nel contratto di mutuo e proseguire i versamenti per l'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Cedente), come prescritto dall'art. 10 lett. c) della citata Convenzione (in senso conforme anche sentenza Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n.11236 del 29/07/2020, già citata). Né può considerarsi valida attività di rintraccio la lettera A.R. del 04/04/2013 indirizzata dall'attrice al - con la quale si chiedeva al medesimo, in alternativa all'estinzione del Per_1 finanziamento, di comunicare gli estremi del nuovo datore di lavoro o ente pensionistico - in quanto tale missiva non è stata mai ricevuta dal destinatario in quanto irreperibile. 5. Priva di pregio appare l'eccezione relativa al carattere vessatorio dell'art. 10 della convenzione n. 50071/2006. In proposito giova richiamare l'uniforme orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha avuto spesso modo di chiarire che la disciplina di tutela del consumatore posta dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, cd. Codice del consumo (articoli 1469 ss. c.c.), analogamente a quella diversa, ma concorrente - ex articoli 1341 e 1342 c.c. -, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione del regolamento negoziale e dell'imposizione del contenuto contrattuale mediante moduli o formulari da parte del professionista considerate come una potenziale fonte di abuso, precludendo al consumatore la possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Non vi è dubbio che tale preclusione alteri, su un piano non solamente economico, la posizione paritaria delle parti contrattuali, assoggettando l'aderente al potere (anche solo di mero fatto) del predisponente (v. Cass. n. 24262/2008), e giustificando l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore (v. Cass. n. 6802/2010).
pagina 4 di 5 I giudici di legittimità hanno però precisato che una simile tutela non appare necessaria laddove ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta trattativa individuale tra le parti, ex art. 34, comma 4 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (v. Cass., n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). Infatti, in presenza di accordo che sia il risultato (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali, rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato (v. Cass. n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008; cfr. altresì Cass., n. 13890/2005). La preclusione discende, in tal caso, non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì proprio dalla non configurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). La Convenzione in esame ha per oggetto un prestito garantito, in quanto prevede lo specifico obbligo, imposto dal DPR n. 180/50, di sottoscrivere un'assicurazione; di conseguenza, il contenuto dell'accordo e delle singole clausole di cui si compone, deve ritenersi frutto di una negoziazione specifica sui singoli punti conclusa fra la società finanziaria e la compagnia assicurativa (e non fra un “consumatore”, e un “professionista”), senz'altro idonea a perseguire e garantirne la determinazione bilaterale, con la duplice conseguenza che : a) il fenomeno della predisposizione ad opera di una sola parte con successiva (passiva) adesione dell'altra, non viene nemmeno a configurarsi;
b)le esigenze di tutela sottesa alla disciplina consumeristica non si pongono. Del tutto pretestuosa risulta, infine, l'eccezione di inopponibilità della, ove solo si consideri che trattasi del medesimo titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda. 6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c. p. a da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta Avv. Stefania Basile dichiaratasi antistataria. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 02/04/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Foggia, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3963/2016 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti STEFANO BLANDINI e MASSIMO D'arcangelo, elettivamente domiciliata in Foggia alla Piazza U. Giordano, 13/c, presso il difensore avv. Massimo D'arcangelo.
- ATTRICE - contro
(C. F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
A, in persona del procuratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA BASILE,
[...] elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Ofanto n. 15, presso l'avv.to FRANCESCO MINA.
- CONVENUTA -
OGGETTO: liquidazione indennizzo assicurativo. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 02/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato l' Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, emettere i seguenti provvedimenti:
pagina 1 di 5 - Nel merito, previa occorrendo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'art. 10 della convenzione, accertare e dichiarare sussistente il diritto ad escutere e richiedere la liquidazione del sinistro da parte di cosi come esposto nel presente atto;
Parte_1
- per l'effetto dic e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, per le causali di cui al to in favore di
[...] dell'importo pari ad euro 10.314,26, oltre interessi legali dal 07.03.2014 fino Parte_1
- In ogni caso condannare la società in persona del legale rappresentate Controparte_3 pro tempore al pagamento in favore di al pagamento dell'importo Parte_1 equitativamente determinato in euro 2.000,00 capo 4 del presente atto, o in quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta equa e giusta;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_5 delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, che espressamente si richiede”. Con comparsa di risposta dell'11/11/2016 si costituiva la già Controparte_3
divenuta in corso di causa HDI Assicurazioni S.p.A., in persona Controparte_6 del procuratore pro tempore, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e disposto il mutamento del rito, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 02/04/2025 - celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. 2.1 Con il ricorso introduttivo l' ha chiesto la condanna della Parte_1 convenuta compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 10.314,26 oltre interessi legali dal 07.03.2014 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo ed in relazione al contratto di prestito n. 226127 stipulato in data 18/07/2007, tra la Ktesios S.p.a., in qualità di mandataria di e il signor , all'epoca dipendente Parte_1 Persona_1 dell' per l'importo lordo di euro 21.600,00, rimborsabile tramite la cessione Parte_3 del quinto dello stipendio con il pagamento di n. 120 rate mensili di € 180,00 ciascuna (cfr., doc. 2, fascicolo di parte attrice). Tale contratto, in ottemperanza all'art. 50 del D.P.R. n. 180/1950, era assistito dalla polizza assicurativa Rischio Impiego n. 803003145 sottoscritta tra la ora Controparte_6
HDI Assicurazioni S.p.A., e la Ktesios S.p.A., che garantiva il credito della
[...]
beneficiaria della polizza (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice). Parte_1
Il contratto di finanziamento citato rientra nell'oggetto della Convenzione n. 50070/06 – espressamente invocata dall'attrice a fondamento della propria pretesa - stipulata tra
[...]
e la Ktesios S.p.A., con la quale si dettano i criteri per l'applicabilità della Controparte_6 copertura assicurativa di perdite pecuniarie derivanti da operazioni di finanziamento mediante cessione di quote di stipendio (cfr., doc. 4 fascicolo di parte attrice). 3. Tanto premesso, giova rammentare che, in base ai principi consolidati in materia di onere della prova, nel caso in cui venga dedotto l'inadempimento o mancato adempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione che agisce in giudizio può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto e semplicemente allegare l'inadempimento, mentre l'onere di provare il contrario grava sul debitore. pagina 2 di 5 Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). 4. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia prodotto la fonte negoziale del diritto azionato (ovvero il contratto di prestito n. 226127, la polizza assicurativa Rischio Impiego n. 803003145 e la Convenzione n. 50070/06 stipulata tra Controparte_6
e la Ktesios S.p.A.) ed allegato, altresì, l'inadempimento della controparte. E tuttavia, risultano fondate le contestazioni sollevate dalla convenuta con specifico riferimento alla violazione, da parte della finanziaria, degli obblighi posti a suo carico dalla citata convenzione n. 500070/2006. Ed invero, l'art. 10 rubricato “Obbligazioni del Contraente e dell'Assicuratore in caso di sinistro” dispone testualmente che:
“Qualora venga a cessare, in tutto o in parte, la corresponsione mensile delle quote di stipendio, il Contraente dovrà darne avviso all'Assicuratore, inviando la denuncia del sinistro.………….. Prima della richiesta dell'indennizzo all'Assicuratore, il Contraente, per i sinistri di cui al precedente punto 3, dovrà a sua cura ed a sue spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di prestito, dalla LEGGE 180/50 e dalle altre norme di legge: a) effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti del: Ceduto Fondo Pensione Cedente……….. c) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro del Cedente, onde tempestivamente rinotificare il contratto di prestito a detto nuovo datore di lavoro, affinchè questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Cedente)”. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che: a) la preso atto del mancato pagamento delle rate di stipendio Parte_1 di maggio-giugno 2012, con lettera A.R. datata 31/08/2012 provvedeva a richiedere alla società “L'Investigatore s.r.l.”, datore di lavoro del il pagamento dell'importo di € Per_1
360,00 relativo alle quote rimaste insolute (cfr., doc. 5, fascicolo di parte attrice); b) la società “L'Investigatore s.r.l.” rispondeva a distanza di sei mesi con e-mail del 01/02/2013, comunicando all'interlocutore che il dall'11/05/2012 non era più suo Per_1 dipendente e, per tale motivo, aveva provveduto a pagare solo la quota insoluta relativa al mese di maggio 2012 (cfr., doc. 6, fascicolo di parte attrice); c) con lettera A.R. datata 04/04/2013 richiedeva al datore di lavoro il Parte_1 versamento della somma maturata dal a titolo di TFR in quanto il contratto di Per_1 finanziamento prevedeva l'estensione della garanzia al TFR maturato alla data del verificarsi del rischio garantito;
d) con separata lettera A.R. datata 04/04/2013, l'attrice richiedeva al lavoratore di estinguere il finanziamento per l'importo di € 10.264,38 come da conteggio estintivo allegato, pagina 3 di 5 contestualmente rappresentando al cedente che in caso di sua nuova assunzione o di suo collocamento a riposo poteva, in alternativa, comunicare gli estremi del nuovo datore di lavoro o dell'ente previdenziale al fine di proseguire con la trattenuta del quinto dello stipendio o della pensione;
e) solo con lettera raccomandata del 7/03/2014 l' provvedeva ad Parte_1 inoltrare alla la denuncia di sinistro, comunicandole la cessazione del Controparte_6 rapporto di lavoro del e chiedendo la liquidazione dell'importo di € 10.314,26 a titolo di Per_1 indennizzo (cfr., doc. 8 fascicolo di parte attrice). Alla luce della documentazione prodotta dalla stessa attrice, non può revocarsi in dubbio che la medesima, dopo aver appreso della cessazione del rapporto di lavoro del cedente (01/02/13), ha fatto trascorrere più di un anno prima di inoltrare la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice. Tale condotta, per un verso si pone in contrasto con l'esigenza dell'assicuratore di ricevere informazioni utili per un sollecito recupero del proprio credito;
per altro verso non è in linea con gli obblighi di salvataggio e di avviso che presiedono la disciplina legale dei contratti assicurativi (in senso conforme Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XII Civile n.11236 del 29/07/2020). Inoltre, l'attrice non ha svolto alcuna adeguata attività per acquisire notizie e documenti utili per rintracciare il nuovo datore di lavoro del o per recuperare in via stragiudiziale il Per_1
TFR (in senso conforme Tribunale di Roma, sentenza n. 19789/2018). In atti non vi è prova di alcun tentativo posto in essere dalla società beneficiaria per il rintraccio di un eventuale nuovo datore di lavoro del mutuatario-cedente, che potesse subentrare nel contratto di mutuo e proseguire i versamenti per l'estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Cedente), come prescritto dall'art. 10 lett. c) della citata Convenzione (in senso conforme anche sentenza Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n.11236 del 29/07/2020, già citata). Né può considerarsi valida attività di rintraccio la lettera A.R. del 04/04/2013 indirizzata dall'attrice al - con la quale si chiedeva al medesimo, in alternativa all'estinzione del Per_1 finanziamento, di comunicare gli estremi del nuovo datore di lavoro o ente pensionistico - in quanto tale missiva non è stata mai ricevuta dal destinatario in quanto irreperibile. 5. Priva di pregio appare l'eccezione relativa al carattere vessatorio dell'art. 10 della convenzione n. 50071/2006. In proposito giova richiamare l'uniforme orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha avuto spesso modo di chiarire che la disciplina di tutela del consumatore posta dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, cd. Codice del consumo (articoli 1469 ss. c.c.), analogamente a quella diversa, ma concorrente - ex articoli 1341 e 1342 c.c. -, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione del regolamento negoziale e dell'imposizione del contenuto contrattuale mediante moduli o formulari da parte del professionista considerate come una potenziale fonte di abuso, precludendo al consumatore la possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Non vi è dubbio che tale preclusione alteri, su un piano non solamente economico, la posizione paritaria delle parti contrattuali, assoggettando l'aderente al potere (anche solo di mero fatto) del predisponente (v. Cass. n. 24262/2008), e giustificando l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore (v. Cass. n. 6802/2010).
pagina 4 di 5 I giudici di legittimità hanno però precisato che una simile tutela non appare necessaria laddove ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta trattativa individuale tra le parti, ex art. 34, comma 4 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (v. Cass., n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). Infatti, in presenza di accordo che sia il risultato (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali, rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato (v. Cass. n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008; cfr. altresì Cass., n. 13890/2005). La preclusione discende, in tal caso, non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì proprio dalla non configurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). La Convenzione in esame ha per oggetto un prestito garantito, in quanto prevede lo specifico obbligo, imposto dal DPR n. 180/50, di sottoscrivere un'assicurazione; di conseguenza, il contenuto dell'accordo e delle singole clausole di cui si compone, deve ritenersi frutto di una negoziazione specifica sui singoli punti conclusa fra la società finanziaria e la compagnia assicurativa (e non fra un “consumatore”, e un “professionista”), senz'altro idonea a perseguire e garantirne la determinazione bilaterale, con la duplice conseguenza che : a) il fenomeno della predisposizione ad opera di una sola parte con successiva (passiva) adesione dell'altra, non viene nemmeno a configurarsi;
b)le esigenze di tutela sottesa alla disciplina consumeristica non si pongono. Del tutto pretestuosa risulta, infine, l'eccezione di inopponibilità della, ove solo si consideri che trattasi del medesimo titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda. 6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c. p. a da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta Avv. Stefania Basile dichiaratasi antistataria. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 02/04/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Foggia, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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