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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 04/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2512/2022 R. G.
Avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente , c.f. , nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa agricola individuale omonima l'Avv. ESBARDO CARLO nel mandato;
per parte opposta , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mirella Spadafora in sostituzione degli Avv. GALLORO NICOLA e ALBERTO GALLORO, nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 718/2022 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta della
[...]
con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 9.493,11 oltre Controparte_2
spese di procedura ed accessori, in forza delle fatture allegate al ricorso.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito di aver estinto la pretesa creditoria azionata in via monitoria mediante 12 titoli cambiari emessi in data 31.08.2020, ognuno con scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal 31.10.2020 fino al 30.09.2021.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
1 Ha resistito la società ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione, deducendo che il preteso regolamento dei rapporti fra le parti mediante rilascio di effetti cambiari dovesse, semmai, essere imputato e riferito ad altre distinte e separate forniture.
Ha quindi invocato il rigetto delle domande ex adverso proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu contabile tesa a ricostruire il rapporto dare avere tra le parti.
Espletato l'incombente tecnico, dopo plurime integrazioni peritali, la causa è quindi pervenuta alla data odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata, dovendosi ritenere non assolto l'onere gravante sul debitore in ordine alla dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'esame contabile condotto con esauriente e motivato iter logico scientifico dalla ctu nominata in corso di causa, dott.ssa , esteso ai fini della ricostruzione del rapporto dare avere tra le Persona_1
parti anche al periodo antecedente il novembre 2019, sulla scorta della documentazione ritualmente
2 acquisita al giudizio, ha invero confermato la prospettazione defensionale di parte opposta, smentendo le eccezioni sollevate dall'ingiunto.
Il punto di partenza dell'analisi è stata la scheda contabile prodotta dalla società CP_1
in cui sono riportate tutte le fatture, note credito, note debito emesse dalla società nei
[...]
confronti di , nonché tutti i pagamenti ricevuti. Parte_1
Orbene, sulla base della scheda contabile, la ctu ha asseverato che il credito della società opposta nei confronti di risulti coerente all'importo di € 8.424,28, richiesto con il DI n. 718/2022. Pt_1
Dopo aver ricostruito la scheda contabile, l'ausiliaria ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dal dott. , CTP di - nello specifico i Persona_2 Parte_1
pagamenti prodotti in riferimento alle fatture registrate nella suddetta scheda contabile - al fine di rilevare eventuali ulteriori pagamenti non registrati nella scheda contabile prodotta da CP_1
e, di guisa, rilevare eventuali pagamenti da inserire nella ricostruzione del rapporto
[...]
intercorso tra le parti.
La ctu ha quindi sommato ai pagamenti sopraindicati i dodici effetti cambiari di Euro 1.000,00 cadauno emessi il 31.08.2020 e aventi scadenza ognuno l'ultimo giorno del mese a partire dal
31.10.2020 fino al 30.09.2021, tutti incassati da per come dalla stessa Controparte_1
dichiarato, e già presenti nel fascicolo di causa.
La dott.ssa ha sul punto affermato che da un primo confronto tra la scheda contabile ed i Per_1
pagamenti documentati da , per il tramite del proprio consulente, era stato possibile Parte_1
verificare che tutti i pagamenti indicati da risultassero già conteggiati nella scheda Parte_1
contabile prodotta da anzi, nella suddetta scheda fossero presenti anche Controparte_1
ulteriori pagamenti non documentati da . Parte_1
“Fatta questa premessa, la scrivente, all'esito dell'analisi svolta sull'intero rapporto intercorso tra le parti, ritiene necessario fornire dei chiarimenti in ordine ai tre effetti cambiari di seguito riportati, che sono stati oggetto di contestazione tra le parti negli atti di causa: ➢ effetto cambiario emesso in data 20.11.2019 con scadenza 24.01.2024 per Euro 2.902,50 ➢ effetto cambiario emesso in data 17.01.2020 con scadenza 17.02.2020 per Euro 2.915,00 non protestato in quanto
“pervenuto fori termine per il protesto”; ➢ effetto cambiario emesso il 17.01.2020 con scadenza
16.03.2020 per Euro 2.915,00, protestato ed in riferimento al quale è stata prodotta sia una dichiarazione liberatoria rilasciata da sia la contabile di un pagamento Controparte_1 effettuato a mezzo bonifico l'11.06.2020 per Euro 3.000,00 con causale “pag. insoluto del 16 marzo e spese” In riferimento ai suddetti pagamenti la scrivente evidenzia che dalla ricostruzione ed analisi dell'intero rapporto intercorso tra le parti è stato possibile appurare che: ➢ l'effetto cambiario emesso in data 20.11.2019 con scadenza 24.01.2024 per Euro 2.902,50 è imputabile,
3 unitamente ad altro effetto cambiario, al blocco di fatture n. 4848 del 24/09/2019 e n. 5110 del
07.10.2019, per come indicato nella scheda contabile di atteso che la Controparte_1
documentazione prodotta dal CTP di , con PEC del 30.07.2024, non permette di Parte_1 effettuare una diversa imputazione di tale pagamento senza lasciare “scoperte” fatture precedenti;
➢ l'effetto cambiario emesso in data 17.01.2020 con scadenza 17.02.2020 non protestato in quanto
“pervenuto fori termine per il protesto”. In riferimento al suddetto titolo, si conferma quanto già indicato all'interno della prima relazione, ossia che, a parere della scrivente la suddetta cambiale non può essere considerata nel novero dei pagamenti da imputare alle fatture emesse dalla società fornitrice atteso che dalla documentazione si evince solo il mancato incasso del titolo, a cui ha fatto seguito il tentativo di protesto. All'uopo, si evidenzia che non ha fornito alcuna Parte_1 prova di un eventuale pagamento, diverso da quelli già computati nell'analisi, effettuato al fine di saldare l'importo dell'effetto rimasto insoluto. Pertanto, a conferma della precedente analisi,
l'importo del suddetto effetto non è stato considerato tra i pagamenti effettuati da a favore Pt_1 di ➢ effetto cambiario emesso il 17.01.2020 con scadenza 16.03.2020, CP_1 Controparte_1
protestato ed in riferimento al quale è stata prodotta una liberatoria nonché un pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario. In riferimento al suddetto titolo, la difesa di Parte_1 all'esito del deposito dell'elaborato peritale della scrivente depositava nel fascicolo della procedura la contabile di un bonifico riportante come causale “pag. insoluto del 16 marzo e spese” chiedendo, pertanto, che tale pagamento effettuato a saldo del titolo venisse conteggiato nella ricostruzione del rapporto. La scrivente, pertanto, nell'integrazione dell'elaborato peritale, effettuata su richiesta del GI, inseriva nella ricostruzione del rapporto in aggiunta ai pagamenti già indicati da il pagamento prodotto da , atteso che tra i Controparte_1 Parte_1
pagamenti indicati da non risultava presente il suddetto bonifico. Controparte_1
Per contro, la difesa di contestava l'integrazione effettuata dalla Controparte_1
scrivente sostenendo che il pagamento effettuato tramite bonifico bancario in data 11.06.2020 pari ad Euro 3.000,00 a saldo dell'effetto rimasto insoluto avente scadenza 16.03.2020 era stato già conteggiato nella scheda contabile. Nello specifico, la difesa della società chiariva che il pagamento pari ad Euro 3.000,00 effettuato da a saldo dell'effetto rimasto insoluto del Pt_1
16.03.2020 era stato scisso nella scheda contabile in quattro pagamenti registrati rispettivamente nelle date del 24.06.2020 e del 21/07/2020, per come si evince dallo stralcio di scheda contabile di seguito riportato.
Per come si evince dallo stralcio di scheda contabile soprariportato, l'effetto con scadenza
16.03.2020 rimasto insoluto risulta saldato, anche se il pagamento è stato rilevato con 4 distinte rilevazioni contabili, il cui importo complessivo, però, è pari all'importo del bonifico prodotto da
4 . Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare quanto indicato Parte_1
dalla società, atteso che nella causale delle registrazioni effettuate in data 24.06.2020 e
21.07.2020, rispettivamente pari ad Euro 1.200,00 ed Euro 1.715,00, è riportato rispettivamente
“incasso acconto insoluto 16.03.2020” e “incasso saldo insoluto al 16.03.2020”. Pertanto, il pagamento effettuato da a saldo dell'effetto avente scadenza 16.03.2020, rimasto Parte_1
insoluto e di conseguenza protestato, risulta già conteggiato nella scheda contabile prodotta da
e coincide con i pagamenti registrati nelle date sopraindicate. A Controparte_1
conferma di quanto sopra, si evidenzia che dalla documentazione prodotta dal dott. non Per_2
sono presenti documenti, quali ad esempio quietanze di pagamento a cui sia possibile ascrivere i pagamenti registrati sulla scheda contabile di e che possano, di Controparte_1 conseguenza dimostrare, che il bonifico effettuato l'11.06.2020 sia un pagamento diverso rispetto a quelli già conteggiato nella scheda contabile. Conclusa la disamina dei pagamenti prodotti, la scrivente, evidenzia di aver provveduto a ricostruire il rapporto integrale intercorso tra le parti, applicando, ai fini dell'imputazione dei pagamenti il criterio indicato dall'art. 1193 c.c., secondo cui “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”
Pertanto, in assenza di dichiarazioni rilasciate dal cliente al momento del pagamento, la scrivente ha provveduto ad imputare i pagamenti medio tempore effettuati al debito più antico. Dalla ricostruzione del rapporto effettuata secondo il criterio sopraindicato, il credito di CP_1
nei confronti di risulta pari ad Euro 8.424,28 - a conferma dell'analisi
[...] Parte_1
iniziale – e lo stesso risulta imputabile alle fatture riportate nel prospetto che segue. (All.4)”
Alla luce degli accertamenti peritali svolti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
5 condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in
€ 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, già liquidate in corso di causa.
Cosenza, 04/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
6
Chiamata la causa iscritta al N. 2512/2022 R. G.
Avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente , c.f. , nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa agricola individuale omonima l'Avv. ESBARDO CARLO nel mandato;
per parte opposta , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mirella Spadafora in sostituzione degli Avv. GALLORO NICOLA e ALBERTO GALLORO, nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 718/2022 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta della
[...]
con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 9.493,11 oltre Controparte_2
spese di procedura ed accessori, in forza delle fatture allegate al ricorso.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito di aver estinto la pretesa creditoria azionata in via monitoria mediante 12 titoli cambiari emessi in data 31.08.2020, ognuno con scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal 31.10.2020 fino al 30.09.2021.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
1 Ha resistito la società ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione, deducendo che il preteso regolamento dei rapporti fra le parti mediante rilascio di effetti cambiari dovesse, semmai, essere imputato e riferito ad altre distinte e separate forniture.
Ha quindi invocato il rigetto delle domande ex adverso proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu contabile tesa a ricostruire il rapporto dare avere tra le parti.
Espletato l'incombente tecnico, dopo plurime integrazioni peritali, la causa è quindi pervenuta alla data odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata, dovendosi ritenere non assolto l'onere gravante sul debitore in ordine alla dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'esame contabile condotto con esauriente e motivato iter logico scientifico dalla ctu nominata in corso di causa, dott.ssa , esteso ai fini della ricostruzione del rapporto dare avere tra le Persona_1
parti anche al periodo antecedente il novembre 2019, sulla scorta della documentazione ritualmente
2 acquisita al giudizio, ha invero confermato la prospettazione defensionale di parte opposta, smentendo le eccezioni sollevate dall'ingiunto.
Il punto di partenza dell'analisi è stata la scheda contabile prodotta dalla società CP_1
in cui sono riportate tutte le fatture, note credito, note debito emesse dalla società nei
[...]
confronti di , nonché tutti i pagamenti ricevuti. Parte_1
Orbene, sulla base della scheda contabile, la ctu ha asseverato che il credito della società opposta nei confronti di risulti coerente all'importo di € 8.424,28, richiesto con il DI n. 718/2022. Pt_1
Dopo aver ricostruito la scheda contabile, l'ausiliaria ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dal dott. , CTP di - nello specifico i Persona_2 Parte_1
pagamenti prodotti in riferimento alle fatture registrate nella suddetta scheda contabile - al fine di rilevare eventuali ulteriori pagamenti non registrati nella scheda contabile prodotta da CP_1
e, di guisa, rilevare eventuali pagamenti da inserire nella ricostruzione del rapporto
[...]
intercorso tra le parti.
La ctu ha quindi sommato ai pagamenti sopraindicati i dodici effetti cambiari di Euro 1.000,00 cadauno emessi il 31.08.2020 e aventi scadenza ognuno l'ultimo giorno del mese a partire dal
31.10.2020 fino al 30.09.2021, tutti incassati da per come dalla stessa Controparte_1
dichiarato, e già presenti nel fascicolo di causa.
La dott.ssa ha sul punto affermato che da un primo confronto tra la scheda contabile ed i Per_1
pagamenti documentati da , per il tramite del proprio consulente, era stato possibile Parte_1
verificare che tutti i pagamenti indicati da risultassero già conteggiati nella scheda Parte_1
contabile prodotta da anzi, nella suddetta scheda fossero presenti anche Controparte_1
ulteriori pagamenti non documentati da . Parte_1
“Fatta questa premessa, la scrivente, all'esito dell'analisi svolta sull'intero rapporto intercorso tra le parti, ritiene necessario fornire dei chiarimenti in ordine ai tre effetti cambiari di seguito riportati, che sono stati oggetto di contestazione tra le parti negli atti di causa: ➢ effetto cambiario emesso in data 20.11.2019 con scadenza 24.01.2024 per Euro 2.902,50 ➢ effetto cambiario emesso in data 17.01.2020 con scadenza 17.02.2020 per Euro 2.915,00 non protestato in quanto
“pervenuto fori termine per il protesto”; ➢ effetto cambiario emesso il 17.01.2020 con scadenza
16.03.2020 per Euro 2.915,00, protestato ed in riferimento al quale è stata prodotta sia una dichiarazione liberatoria rilasciata da sia la contabile di un pagamento Controparte_1 effettuato a mezzo bonifico l'11.06.2020 per Euro 3.000,00 con causale “pag. insoluto del 16 marzo e spese” In riferimento ai suddetti pagamenti la scrivente evidenzia che dalla ricostruzione ed analisi dell'intero rapporto intercorso tra le parti è stato possibile appurare che: ➢ l'effetto cambiario emesso in data 20.11.2019 con scadenza 24.01.2024 per Euro 2.902,50 è imputabile,
3 unitamente ad altro effetto cambiario, al blocco di fatture n. 4848 del 24/09/2019 e n. 5110 del
07.10.2019, per come indicato nella scheda contabile di atteso che la Controparte_1
documentazione prodotta dal CTP di , con PEC del 30.07.2024, non permette di Parte_1 effettuare una diversa imputazione di tale pagamento senza lasciare “scoperte” fatture precedenti;
➢ l'effetto cambiario emesso in data 17.01.2020 con scadenza 17.02.2020 non protestato in quanto
“pervenuto fori termine per il protesto”. In riferimento al suddetto titolo, si conferma quanto già indicato all'interno della prima relazione, ossia che, a parere della scrivente la suddetta cambiale non può essere considerata nel novero dei pagamenti da imputare alle fatture emesse dalla società fornitrice atteso che dalla documentazione si evince solo il mancato incasso del titolo, a cui ha fatto seguito il tentativo di protesto. All'uopo, si evidenzia che non ha fornito alcuna Parte_1 prova di un eventuale pagamento, diverso da quelli già computati nell'analisi, effettuato al fine di saldare l'importo dell'effetto rimasto insoluto. Pertanto, a conferma della precedente analisi,
l'importo del suddetto effetto non è stato considerato tra i pagamenti effettuati da a favore Pt_1 di ➢ effetto cambiario emesso il 17.01.2020 con scadenza 16.03.2020, CP_1 Controparte_1
protestato ed in riferimento al quale è stata prodotta una liberatoria nonché un pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario. In riferimento al suddetto titolo, la difesa di Parte_1 all'esito del deposito dell'elaborato peritale della scrivente depositava nel fascicolo della procedura la contabile di un bonifico riportante come causale “pag. insoluto del 16 marzo e spese” chiedendo, pertanto, che tale pagamento effettuato a saldo del titolo venisse conteggiato nella ricostruzione del rapporto. La scrivente, pertanto, nell'integrazione dell'elaborato peritale, effettuata su richiesta del GI, inseriva nella ricostruzione del rapporto in aggiunta ai pagamenti già indicati da il pagamento prodotto da , atteso che tra i Controparte_1 Parte_1
pagamenti indicati da non risultava presente il suddetto bonifico. Controparte_1
Per contro, la difesa di contestava l'integrazione effettuata dalla Controparte_1
scrivente sostenendo che il pagamento effettuato tramite bonifico bancario in data 11.06.2020 pari ad Euro 3.000,00 a saldo dell'effetto rimasto insoluto avente scadenza 16.03.2020 era stato già conteggiato nella scheda contabile. Nello specifico, la difesa della società chiariva che il pagamento pari ad Euro 3.000,00 effettuato da a saldo dell'effetto rimasto insoluto del Pt_1
16.03.2020 era stato scisso nella scheda contabile in quattro pagamenti registrati rispettivamente nelle date del 24.06.2020 e del 21/07/2020, per come si evince dallo stralcio di scheda contabile di seguito riportato.
Per come si evince dallo stralcio di scheda contabile soprariportato, l'effetto con scadenza
16.03.2020 rimasto insoluto risulta saldato, anche se il pagamento è stato rilevato con 4 distinte rilevazioni contabili, il cui importo complessivo, però, è pari all'importo del bonifico prodotto da
4 . Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare quanto indicato Parte_1
dalla società, atteso che nella causale delle registrazioni effettuate in data 24.06.2020 e
21.07.2020, rispettivamente pari ad Euro 1.200,00 ed Euro 1.715,00, è riportato rispettivamente
“incasso acconto insoluto 16.03.2020” e “incasso saldo insoluto al 16.03.2020”. Pertanto, il pagamento effettuato da a saldo dell'effetto avente scadenza 16.03.2020, rimasto Parte_1
insoluto e di conseguenza protestato, risulta già conteggiato nella scheda contabile prodotta da
e coincide con i pagamenti registrati nelle date sopraindicate. A Controparte_1
conferma di quanto sopra, si evidenzia che dalla documentazione prodotta dal dott. non Per_2
sono presenti documenti, quali ad esempio quietanze di pagamento a cui sia possibile ascrivere i pagamenti registrati sulla scheda contabile di e che possano, di Controparte_1 conseguenza dimostrare, che il bonifico effettuato l'11.06.2020 sia un pagamento diverso rispetto a quelli già conteggiato nella scheda contabile. Conclusa la disamina dei pagamenti prodotti, la scrivente, evidenzia di aver provveduto a ricostruire il rapporto integrale intercorso tra le parti, applicando, ai fini dell'imputazione dei pagamenti il criterio indicato dall'art. 1193 c.c., secondo cui “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”
Pertanto, in assenza di dichiarazioni rilasciate dal cliente al momento del pagamento, la scrivente ha provveduto ad imputare i pagamenti medio tempore effettuati al debito più antico. Dalla ricostruzione del rapporto effettuata secondo il criterio sopraindicato, il credito di CP_1
nei confronti di risulta pari ad Euro 8.424,28 - a conferma dell'analisi
[...] Parte_1
iniziale – e lo stesso risulta imputabile alle fatture riportate nel prospetto che segue. (All.4)”
Alla luce degli accertamenti peritali svolti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
5 condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in
€ 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, già liquidate in corso di causa.
Cosenza, 04/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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