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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. FI LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12855/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/08/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CASSIANO GIANLUCA;
E
(ROMA (RM), 22/12/1981), con il patrocinio dell'avv. VALLE CP_1
GIORGIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in Roma in data 25/06/2014 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 00429, p. 1, s. 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 142/2025 pubbl. il 09/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre Per_1 in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, la stessa trascorrerà con il padre: • fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20,00;
• il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00;
• durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno in base alle ferie che saranno concesse ad entrambi i genitori;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni a settimane alternate e alternando il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale fino al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta sempre in base alle ferie concesse ad entrambi i genitori.
5. Il padre – – a titolo di concorso nel mantenimento della figlia CP_1 verserà all'altro genitore – – entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e precisamente dalla mensilità di agosto 2024.
6. Il padre – – contribuirà altresì, nella misura del 50%, al CP_1 pagamento delle spese straordinarie come previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014.
7. L'assegno unico per la figlia verrà corrisposto integralmente in favore della signora e il Signor si impegna a consegnare la Parte_1 CP_1 documentazione per far ottenere l'assegno unico alla signora e a firmare la Pt_1 relativa documentazione.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei loro confronti essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12855/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 25/06/2014
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n.
00429, p. 1, s. 03) tra (ROMA (RM), 12/08/1990) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 22/12/1981), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore
FI LB
Il Presidente
RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. FI LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12855/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/08/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CASSIANO GIANLUCA;
E
(ROMA (RM), 22/12/1981), con il patrocinio dell'avv. VALLE CP_1
GIORGIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in Roma in data 25/06/2014 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 00429, p. 1, s. 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 142/2025 pubbl. il 09/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre Per_1 in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, la stessa trascorrerà con il padre: • fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20,00;
• il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00;
• durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno in base alle ferie che saranno concesse ad entrambi i genitori;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni a settimane alternate e alternando il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale fino al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta sempre in base alle ferie concesse ad entrambi i genitori.
5. Il padre – – a titolo di concorso nel mantenimento della figlia CP_1 verserà all'altro genitore – – entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e precisamente dalla mensilità di agosto 2024.
6. Il padre – – contribuirà altresì, nella misura del 50%, al CP_1 pagamento delle spese straordinarie come previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014.
7. L'assegno unico per la figlia verrà corrisposto integralmente in favore della signora e il Signor si impegna a consegnare la Parte_1 CP_1 documentazione per far ottenere l'assegno unico alla signora e a firmare la Pt_1 relativa documentazione.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei loro confronti essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12855/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 25/06/2014
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n.
00429, p. 1, s. 03) tra (ROMA (RM), 12/08/1990) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 22/12/1981), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore
FI LB
Il Presidente
RT EN