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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2556/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] in data [...], residente in [...]nella Parte_1
via Sicilia n. 21, c.f. elettivamente domiciliata a Pozzallo, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Rosa Galazzo, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] in data [...], Controparte_1 residente in [...], c.f.: ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27.09.2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore del figlio
[...]
(nato il [...]), avuto dalla relazione con Per_1 Controparte_1
stante il disinteresse morale e materiale dimostrato da quest'ultimo nei confronti del minore. L'odierna ricorrente chiedeva, altresì, prevedersi le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente da remoto, essendosi lo stesso trasferito in Francia per motivi lavorativi, nonché porsi a carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro CP_1
500,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Stante l'inesperibilità del tentativo di conciliazione delle parti, attesa l'assenza del resistente all'udienza del giorno 06.02.2025, la ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo, e il
Giudice poneva la causa in decisione.
Ciò premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio benché Controparte_1 regolarmente citato.
Relativamente all'affidamento e al collocamento del figlio minore
, di anni dieci, occorre tenere presente la regola generale per Persona_1 4
cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione ad essa, e va quindi disposto solo ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso;
ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.), il quale decide in tal senso in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giugno
2008 n. 16593), ovvero quando l'affidamento condiviso sarebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore, oppure se risulti che un genitore sia manifestamente incapace, o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole” per l'interesse del minore, in particolare nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si renda totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta, anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emersa un'evidente carenza ed inidoneità educativa del resistente, oltre che un totale disinteresse morale e materiale dello stesso nei confronti del figlio.
Difatti, dalle dichiarazioni rese dalla , all'udienza del giorno Pt_1
06.02.2025, è rilevabile come lo il quale lavora in Francia, non abbia CP_1 nessun rapporto con il figlio, avendo lasciato la casa coniugale nel mese di giugno del 2023, senza aver più comunicato sue notizie.
Inoltre, si evince come il resistente sia rimasto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, non avendo, dal mese di dicembre
2023, versato alcunché in suo favore (cfr. verbale d'udienza del giorno
06.02.2025). 5
Essendo costante la giurisprudenza nel ritenere come l'inadempienza ed il disinteresse verso i figli mostrati da un genitore, che violi o tralasci i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti del figlio, non contribuendo al suo mantenimento e non adoperandosi per porre in essere un'effettiva frequentazione nei suoi confronti, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo, nell'interesse del minore (cfr. ex multis Cass. 31 dicembre 2020 n. 29999;
Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587; Trib. Torino 27 febbraio 2019 n. 944: “se il padre non adempie l'obbligo di mantenimento o esercita in modo discontinuo il diritto di visita”; Trib. Bologna 13 maggio 2014; Trib. Velletri
26 aprile 2021; Trib. Rimini 29 ottobre 2019 n. 833).
Nella specie, appare di chiara evidenza il complessivo disinteresse del resistente per le esigenze di cura, istruzione e di educazione del figlio, indice sintomatico della mancanza di qualsivoglia impegno da parte dello stesso, oltre che di una sua carenza o inidoneità ad un'eventuale prospettiva di affidamento condiviso, per cui si reputa maggiormente conforme all'interesse del minore disporsi il suo affidamento esclusivo Persona_1 all'odierna ricorrente, con l'invito alla predetta a favorire i contatti telefonici tra il padre e il figlio.
Relativamente all'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene congruo prevedersi che il resistente, ogniqualvolta ritorni presso la città di residenza del minore, possa vederlo e tenerlo con sé, avuto sempre riguardo alla volontà del figlio e alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
Con riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, da porsi a carico del resistente, occorre preliminarmente precisare che i genitori devono mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost, art. 147 c.c.), e che il dovere di mantenimento persiste e deve essere garantito anche in caso di crisi familiare, dovendo i genitori adempiere al mantenimento dei figli in concorso tra di loro, in proporzione 6
alle rispettive sostanze, e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis co. 1 c.c.); ciò significa che si deve tenere conto, oltre che della capacità di lavoro, anche degli impegni educativi, di cura e domestici in capo ai genitori.
Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha dichiarato di essere casalinga, e dalla documentazione fiscali in atti si evince un reddito lordo complessivo di euro 7.076,00 per il 2021, euro 7.246,00 per il 2022, ed euro
7.868,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo), mentre, nonostante non si conoscano le effettive condizioni economiche del resistente, quest'ultimo, verosimilmente, continua a svolgere lavori presso cantieri navali, come dichiarato dalla ricorrente alla sopra citata udienza del 06.02.2025.
Alla luce delle condizioni economico-reddituali della ricorrente, e della potenzialità lavorativa ed economica del resistente, si ritiene congruo prevedersi che lo sia obbligato a versare alla ricorrente un assegno CP_1 mensile di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, al netto dell'assegno unico, che verrà percepito integralmente dalla , Pt_1 quale genitore gravato in via esclusiva dei compiti di cura e gestione del minore.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio andranno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la natura della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede nella contumacia del resistente Controparte_1
affida in via esclusiva il minore alla madre , Persona_1 Parte_1 regolamentando il diritto di visita paterno per come in parte motiva;
pone a carico del resistente, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 minore , un assegno mensile complessivo di euro 200,00, da Persona_1 versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso - al netto dell'assegno unico, che verrà percepito integralmente dalla . Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 09.04.2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
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Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti