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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4786/2018 depositato il 14/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2052/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/05/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 REGISTRO 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 BOLLO 1993
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del decesso del Signor Nominativo_1 , avvenuto il Data_Morte_1 , il ricorrente Resistente_1 presentava, in data 15/09/1993, Dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio di Lentini al n. Numero_1, con la quale dichiarava, come asse ereditario, immobili per un valore di Lire 481.307.000 e Aziende per un valore di Lire 8.000.000.
L'Ufficio procedeva alla liquidazione dell'Imposta di successione ed accessori, notificando al dichiarante, in data 14.09.1994, il prescritto avviso di liquidazione.
Il contribuente, tuttavia, non effettuava alcun pagamento e pertanto, trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'avviso di liquidazione si rendeva definitivo.
Il 20.12.2006, la SESTRI S.p.A, Concessionario della riscossione per la Provincia di Savona, notificava al Sig. Resistente_1, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, con la quale veniva richiesto il pagamento delle imposte già liquidate e comunicate con l'avviso di liquidazione notificato il 14.09.1994 come, peraltro, riconosciuto e dichiarato dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo.
Avverso detta cartella, il contribuente ha presentato ricorso in data 17/02/2007, eccependo:
1) prescrizione dell'imposta;
2) decadenza dei termini di riscossione avvenuti in aperta violazione dell'art. 17, comma 1 lettera C) DPR
n.602/73;
3) violazione dell'art.6, comma 1 L.n. 212/2000 da imputare all'agenzia di Lentini;
4) inesistenza della cartella impugnata;
5) illegittimità della cartella per difetto di motivazione.
Per tali motivi, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitosi in giudizio, contro deduceva motivatamente, contestando le erronee doglianze di parte avversa.
La Commissione Tributaria Provinciale, all'Udienza del 08/03/2017, ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello per violazione di legge (articolo 76 del Dpr
131/1986 e articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 289/2002), per non avere erroneamente applicato, alla fattispecie al suo esame, la proroga dei termini espressamente prevista anche per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro (e/o successione).
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In merito all'asserita prescrizione, per essere trascorso il termine decennale dalla notifica dell'avviso di liquidazione alla notifica della cartella impugnata, si evidenzia come il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del disposto di cui all'articolo 11, comma 1-bis, della legge n. 289/2002. Il comma 1-bis, con la dizione
"le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite ...", esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative all'enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede.
Infatti la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il comma
1-bis, unitamente alla previsione del condono (articolo 5-bis del Dl 282/2002) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con l'aggiunta della dizione "proroga dei termini", il che rende ben chiara l'intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione.
La proroga dei termini riguarda, pertanto, solo un biennio che decorre ovviamente dalla scadenza ordinaria.
Ne consegue che, a fronte della notifica dell'avviso di liquidazione – notifica non contestata da controparte – avvenuta in data 14.09.1994 e conseguente definitività dello stesso per mancata impugnazione, la successiva notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 20.12.2006 è da considerarsi intempestiva, atteso che è stata superata la proroga di due anni disposta dalla Legge 289/2002.
La sentenza non deve essere riformata.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD OS IG AR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4786/2018 depositato il 14/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2052/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/05/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 REGISTRO 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320060024959047000 BOLLO 1993
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del decesso del Signor Nominativo_1 , avvenuto il Data_Morte_1 , il ricorrente Resistente_1 presentava, in data 15/09/1993, Dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio di Lentini al n. Numero_1, con la quale dichiarava, come asse ereditario, immobili per un valore di Lire 481.307.000 e Aziende per un valore di Lire 8.000.000.
L'Ufficio procedeva alla liquidazione dell'Imposta di successione ed accessori, notificando al dichiarante, in data 14.09.1994, il prescritto avviso di liquidazione.
Il contribuente, tuttavia, non effettuava alcun pagamento e pertanto, trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'avviso di liquidazione si rendeva definitivo.
Il 20.12.2006, la SESTRI S.p.A, Concessionario della riscossione per la Provincia di Savona, notificava al Sig. Resistente_1, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, con la quale veniva richiesto il pagamento delle imposte già liquidate e comunicate con l'avviso di liquidazione notificato il 14.09.1994 come, peraltro, riconosciuto e dichiarato dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo.
Avverso detta cartella, il contribuente ha presentato ricorso in data 17/02/2007, eccependo:
1) prescrizione dell'imposta;
2) decadenza dei termini di riscossione avvenuti in aperta violazione dell'art. 17, comma 1 lettera C) DPR
n.602/73;
3) violazione dell'art.6, comma 1 L.n. 212/2000 da imputare all'agenzia di Lentini;
4) inesistenza della cartella impugnata;
5) illegittimità della cartella per difetto di motivazione.
Per tali motivi, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitosi in giudizio, contro deduceva motivatamente, contestando le erronee doglianze di parte avversa.
La Commissione Tributaria Provinciale, all'Udienza del 08/03/2017, ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello per violazione di legge (articolo 76 del Dpr
131/1986 e articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 289/2002), per non avere erroneamente applicato, alla fattispecie al suo esame, la proroga dei termini espressamente prevista anche per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro (e/o successione).
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In merito all'asserita prescrizione, per essere trascorso il termine decennale dalla notifica dell'avviso di liquidazione alla notifica della cartella impugnata, si evidenzia come il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del disposto di cui all'articolo 11, comma 1-bis, della legge n. 289/2002. Il comma 1-bis, con la dizione
"le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite ...", esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative all'enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede.
Infatti la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il comma
1-bis, unitamente alla previsione del condono (articolo 5-bis del Dl 282/2002) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con l'aggiunta della dizione "proroga dei termini", il che rende ben chiara l'intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione.
La proroga dei termini riguarda, pertanto, solo un biennio che decorre ovviamente dalla scadenza ordinaria.
Ne consegue che, a fronte della notifica dell'avviso di liquidazione – notifica non contestata da controparte – avvenuta in data 14.09.1994 e conseguente definitività dello stesso per mancata impugnazione, la successiva notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 20.12.2006 è da considerarsi intempestiva, atteso che è stata superata la proroga di due anni disposta dalla Legge 289/2002.
La sentenza non deve essere riformata.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD OS IG AR