Art. 24. La retribuzione contributiva e pensionabile
La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, e' fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G. M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sara' successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.
La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, e' fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G. M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sara' successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.