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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4249 del registro generale per gli affari contenziosi ELanno 2023, avente ad oggetto “modifica delle condizioni concernenti l'affidamento e il contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”;
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Maria Padula
Ricorrente
E
(c.f.: ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(CE)
Resistente contumace con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi ELart. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, – premesso che dalla relazione con Parte_1
era nato il figlio (in data 9.6.2014) e che il Tribunale di Latina, aveva Controparte_1 Per_1 già statuito in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita paterno e mantenimento del minore con il decreto del 16.7.2020, emesso nell'ambito del giudizio contraddistinto da n. r.g.
2185/2019 V.G. - chiedeva “1) con decreto immediatamente efficace ed esecutivo ex art. 473 bis n. 15 cpc, anche all'esito di espressa convocazione ed escussione dei medici curanti il minore, esaminata la condotta genitoriale del sig. ai sensi ELart. 473 bis cpc n. 39, autorizzare i trattamenti sanitari e gli esami CP_1 specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
2) disporre, in parziale modifica accessoria del regime di visita paterno di cui al precedente accordo, una più compiuta regolamentazione mediante la fissazione di un calendario individuando innanzitutto i due giorni settimanali e gli orari precisi in cui il sig. può incontrare e frequentare il figlio, CP_1 oltre ai luoghi di consegna e ripresa del bambino da parte della mamma;
3) riformare l'accordo nel punto ove si sottopone alla volontà unilaterale o alla valutazione discrezionale del sig. la possibilità per il minore CP_1 di intraprendere viaggi all'estero e dunque anche per il Venezuela, superando ed eliminando così il Per_1 vincolo espresso dal genitore non collocatario all'interno della regolamentazione dei rapporti nell'interesse del figlio naturale e, per l'effetto, consentire a quest'ultimo di poter viaggiare liberamente all'estero e anche di recarsi in Venezuela, luogo di origine e nascita della mamma ove risiedono i familiari e i parenti materni, ciò al fine di garantire la conservazione di rapporti significativi di quest'ultimo con gli ascendenti e i parenti del ramo genitoriale materno (art. 473 bis n. 6 cpc); 4) confermare, per il resto, le condizioni anche economiche di cui all'accordo congiunto ratificato dal Tribunale di Latina il 16 luglio 2020 all'esito del procedimento ex art. 337 cc recante n. RG 2185/2019”.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che:
- le condizioni di cui al decreto del 16.7.2020 prevedevano: 1) l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre fissato in due giorni infrasettimanali e fine settimana alternati, senza però esatta individuazione dei due giorni di visita;
2) un contributo, a carico del padre, a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50%; 3) il rilascio di un documento non valido per l'espatrio per il minore essendo l' CP_1
2 contrario ad una generalizzata autorizzazione a che il figlio si recasse in Venezuela, attesa l'instabilità politica del paese;
- il minore era affetto da disturbi comportamentali, accertati anche dalla commissione medica ELINPS in data 11 ottobre 2022, per i quali beneficiava della legge 104/92 e degli ausili forniti nell'ambito della logopedia e della psicologia pediatrica;
- l' era stato discontinuo sia in ordine alla corresponsione del mantenimento che al CP_1 diritto di visita (erano passati anche mesi senza incontri tra padre e figlio) che, in ogni caso, il padre pretendeva di attuare senza rispettare né gli orari né tantomeno i giorni infrasettimanali, seppur non precisati, facendo visita al figlio principalmente durante il week end e sempre in orari differenti, destabilizzando fortemente il bambino, affetto da disturbi evolutivi-comportamentali;
- l' si era disinteressato del percorso scolastico del figlio, non collaborava in alcun CP_1
modo nella gestione quotidiana del minore e non cooperava con la ricorrente nel percorso sanitario del bambino, né presenziava alle visite mediche di;
Per_1
- verso la metà di febbraio 2023, l' aveva espresso la propria contrarietà ed il CP_1
proprio dissenso a far sottoporre il figlio ad esami specifici prescritti dai medici ELOspedale di Latina (gastroscopia con esame istologico) per individuare le cause del malessere del bambino, così impedendo la formulazione di una diagnosi e di un piano terapeutico;
- l' , in più occasioni, aveva negato, in modo del tutto arbitrario, al figlio di poter far CP_1
visita ai parenti materni in Venezuela.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con provvedimento del 15.02.2024, dichiarava la contumacia del resistente (soltanto comparso personalmente alla prima udienza e ivi sentito, ma non costituitosi in giudizio) e, in via provvisoria ed urgente, così provvedeva: atteso che il dissenso del padre appare ingiustificato, tenuto conto della necessità di indagare le cause delle problematiche di ritenuto pertanto che, nell'interesse del minore, la madre va autorizzata a decidere i Per_1 trattamenti sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
ritenuto, altresì, necessario, nell'interesse del minore, disciplinare il diritto di visita paterno;
P.Q.M.
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
ADOTTA i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, in modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Latina del
16.7.2020, che per il resto rimangono ferme: AUTORIZZA la madre del minore a decidere i trattamenti
3 sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
REGOLAMENTA il regime di visita del padre, come segue: due volte a settimana (il martedì e giovedì) il padre terrà con sé il figlio, prelevandolo dalla casa materna, dalle ore 17.00 ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19.30; a fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 11.00 del sabato, prelevandola dalla casa materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 19.30 di domenica;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Lunedì ELAngelo;
tutte le altre festività ad anni alterni;
il giorno della festa del papà; durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il bambino due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Il resistente potrà inoltre esercitare il diritto di visita – fuori dalla programmazione sopraindicata - a fronte di necessità in tal senso manifestate dal minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed educative di RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Per_1
17.9.2024 sostituita da termine per note scritte ex art.127 ter c.p.c. fino al 17.9.2024.
Con istanza depositata in data 8.11.2024, parte ricorrente – premesso che, all'esito di un ricovero nel reparto di Neuropsichiatria Infantile ELOspedale Bambino Gesù di Roma, il nosocomio pediatrico di Roma aveva dimesso il minore, in data 24.10.2024, con la diagnosi di
“disturbo degli impulsi” e “disturbo ELattenzione” e la prescrizione oltre all'insegnante di sostegno a scuola ELaffiancamento di un “Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC)” per il quale, tuttavia, il resistente non aveva rilasciato il necessario consenso - chiedeva “con urgenza che il Giudice, ad integrazione della precedente ordinanza del 15 febbraio
2024, ritenendo ingiustificato oltre che pregiudizievole il rifiuto mostrato dal sig. padre del Controparte_1 minore, Voglia provvedere ad autorizzare e legittimare la ricorrente, nell'interesse del bambino, a procedere in modo autonomo ed esclusivo presso i competenti Uffici (scolastici e comunali) all'attivazione del servizio richiesto dall'Ospedale di Roma ovvero l'affiancamento presso la scuola frequentata da della figura EL Per_1
Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) e di tutto ciò che potrà servire al minore stante il deficit di cui è affetto. Inoltre, stante la condotta irresponsabile del padre a fronte della situazione clinica seria di affetto da patologie gravi e, purtroppo, in continuo progredire, al solo fine di evitare lungaggini e Per_1 nuove situazioni incresciose come quelle sopra riferite che possano paralizzare l'iter di accertamenti medici e pratiche di assistenza scolastica, si chiede, a modifica delle pregresse condizioni di affidamento richieste nel ricorso introduttivo, di voler disporre il regime di affido esclusivo del bambino alla madre, signora Persona_2
”. Parte_1
4 Pertanto, con provvedimento del 11.11.2024, il Giudice istruttore disponeva che “atteso che il mancato consenso del padre appare ingiustificato, tenuto conto delle necessità di come risultano dalla Per_1 documentazione medica prodotta;
P.Q.M.
Ad integrazione ELordinanza del 22.2.2024, AUTORIZZA la madre del minore ad occuparsi ELattivazione del servizio di ausilio scolastico del figlio tramite l'affiancamento ELOperatore come consigliato dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma”. Pt_2
All'udienza del 11.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente (la quale richiamava le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, insisteva nella richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre e chiedeva riconoscersi in suo favore il
100% ELassegno unico)
******
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sempre, in via preliminare, deve ritenersi rinunciata le domanda di parte ricorrente di esaminare la condotta genitoriale EL ai sensi ELart. 473 bis cpc n. 39, in quanto formulata CP_1 soltanto nel ricorso originario e non più riproposta nel corso del giudizio, ovvero in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale. Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata sul punto, essendo stata la relativa domanda rinunciata.
Ciò posto, giova osservare che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli ex art. 337 quinquies c.c., analogamente a quanto avviene per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, è fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e, dunque, sulla sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente;
a tal fine occorre che l'istante dia prova della presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, ELidoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante ELassetto fino ad allora esistente, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico. Pertanto, la natura stessa della decisione in ambito familiare, emessa rebus sic stantibus, priva, cioè, del carattere ELirretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni del regime vigente in punto di affidamento o mantenimento dei figli, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo
5 mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Sulla domanda di affidamento e diritto di visita del padre
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola ELaffidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici ELinidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione ELobbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto ELidoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando
6 quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ebbene, nel presente giudizio sono emersi elementi indicativi della inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore.
Occorre considerare, difatti, che a fronte del rifiuto ingiustificato EL sia all'esecuzione CP_1 degli accertamenti diagnostici indicati dai sanitari di riferimento (v. verbale udienza del
15.1.2024, dichiarazioni : “non ho prestato il consenso agli interventi medici, perché la Controparte_1 gastroscopia è invasiva”) che all'attivazione del servizio di integrazione scolastica suggerito dai medici ELOspedale Bambin Gesù di Roma, all'esito del ricovero di , (v. sul punto la Per_1 comunicazione inviata alla dal Comune di Cisterna di Latina, in data 5.11.2024, da cui Pt_1 risulta che non è stato possibile procedere alla richiesta di attivazione del servizio di integrazione scolastica in favore di “stante la mancata adesione sottoscritta da entrambi i Per_1 genitori, in quanto manca il consenso del padre del minore”), la ricorrente ha dovuto rivolgersi al
Tribunale sia per essere autorizzata “a decidere i trattamenti sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino” (v. ordinanza del 15.2.2024) che “ad occuparsi ELattivazione del servizio di ausilio scolastico del figlio tramite l'affiancamento EL Operatore come consigliato Pt_2 dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma” (v. provvedimento del 11.11.2024), con evidente, grave, pregiudizio del bambino che ha dovuto attendere la pronuncia del Tribunale per accedere ai trattamenti prescrittigli.
Inoltre, le allegazioni di parte ricorrente, circa il disinteresse (morale e materiale) del resistente verso il suo nucleo familiare, hanno trovato conferma e riscontro nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente nel presente procedimento, il quale non si è costituito in giudizio. Ed invero, nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli interessi coinvolti.
7 Ebbene, si ritiene che tali emergenze istruttorie e processuali siano sintomatiche di un disinteresse del padre per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
In buona sostanza, il comportamento mostrato dal resistente risulta sicuramente pregiudizievole per la crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse del figlio minore, soprattutto scolastiche e sanitarie, deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre (peraltro, nessun elemento Per_1 indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla madre, Parte_1 la quale ha sempre adeguatamente curato il figlio minore), a cui si accompagnerà il potere- dovere della di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. Pt_1 affidamento super esclusivo). In ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, appare opportuno, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, confermare l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 15.2.2024, prevedendo che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa avere con sé il figlio:
- due volte a settimana (il martedì e giovedì), prelevandolo dalla casa materna, dalle ore
17.00 ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19.30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 11.00 del sabato, prelevandolo dalla casa materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 19.30 di domenica;
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì ELAngelo;
- tutte le altre festività ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il bambino due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il resistente potrà inoltre esercitare il diritto di visita – fuori dalla programmazione sopraindicata - a fronte di necessità in tal senso manifestate dal minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed educative di . Per_1
Sul mantenimento del figlio minore
8 Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento del figlio minore, tenuto conto che ogni genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale “alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, non essendo stati dedotti mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori successivamente all'emissione del decreto del
16.7.2020, va accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di confermare quanto già previsto dal Tribunale di Latina con il suddetto decreto (n. r.g. 2185/2019 V.G.), peraltro, già confermato con provvedimento provvisorio del 15.2.2024, emesso dal Giudice istruttore.
Va, infine, riconosciuto alla ricorrente, genitore a cui è stato attributo l'affidamento esclusivo del minore, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale.
Sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Premesso che trattasi di domanda di competenza del Giudice Tutelare, deve affermarsi, in ogni caso, che ai sensi ELart. 3, lett. b) della legge 1185/67 l'autorizzazione del giudice non è necessaria quando il richiedente "sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio".
In ridetta ipotesi, come nel caso di specie, quindi, il passaporto potrà essere rilasciato a fronte della semplice richiesta alla competente Questura del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l'assenso ELaltro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare.
Poiché il figlio è stato affidato in via esclusiva alla madre, deve dichiararsi il Persona_2 non luogo a provvedere in ordine alla predetta domanda.
Sulle spese di lite.
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi interamente a carico del resistente che dovrà versarle in favore ELAR (con riduzione della metà ai sensi ELart. 130
T.S.U.G.) in virtù ELammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_1
Stato; le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e ELattività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, in modifica del decreto emesso dal
Tribunale Ordinario di Latina in data 16.7.2020, che per il resto si conferma, così provvede:
9 - AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con la precisazione che alla Per_1 madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per il minore afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale (c.d. affidamento super-esclusivo) e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
- REGOLA Il diritto di visita del padre come da parte motiva;
- RICONOSCE il diritto della ricorrente genitore a cui è stato attributo Parte_1
l'affidamento esclusivo del minore, di percepire il 100% ELAssegno Unico Universale;
- DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda avanzata da avente ad Parte_1 oggetto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore;
- CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro € 2.630,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 28.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4249 del registro generale per gli affari contenziosi ELanno 2023, avente ad oggetto “modifica delle condizioni concernenti l'affidamento e il contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”;
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Maria Padula
Ricorrente
E
(c.f.: ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(CE)
Resistente contumace con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi ELart. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, – premesso che dalla relazione con Parte_1
era nato il figlio (in data 9.6.2014) e che il Tribunale di Latina, aveva Controparte_1 Per_1 già statuito in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita paterno e mantenimento del minore con il decreto del 16.7.2020, emesso nell'ambito del giudizio contraddistinto da n. r.g.
2185/2019 V.G. - chiedeva “1) con decreto immediatamente efficace ed esecutivo ex art. 473 bis n. 15 cpc, anche all'esito di espressa convocazione ed escussione dei medici curanti il minore, esaminata la condotta genitoriale del sig. ai sensi ELart. 473 bis cpc n. 39, autorizzare i trattamenti sanitari e gli esami CP_1 specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
2) disporre, in parziale modifica accessoria del regime di visita paterno di cui al precedente accordo, una più compiuta regolamentazione mediante la fissazione di un calendario individuando innanzitutto i due giorni settimanali e gli orari precisi in cui il sig. può incontrare e frequentare il figlio, CP_1 oltre ai luoghi di consegna e ripresa del bambino da parte della mamma;
3) riformare l'accordo nel punto ove si sottopone alla volontà unilaterale o alla valutazione discrezionale del sig. la possibilità per il minore CP_1 di intraprendere viaggi all'estero e dunque anche per il Venezuela, superando ed eliminando così il Per_1 vincolo espresso dal genitore non collocatario all'interno della regolamentazione dei rapporti nell'interesse del figlio naturale e, per l'effetto, consentire a quest'ultimo di poter viaggiare liberamente all'estero e anche di recarsi in Venezuela, luogo di origine e nascita della mamma ove risiedono i familiari e i parenti materni, ciò al fine di garantire la conservazione di rapporti significativi di quest'ultimo con gli ascendenti e i parenti del ramo genitoriale materno (art. 473 bis n. 6 cpc); 4) confermare, per il resto, le condizioni anche economiche di cui all'accordo congiunto ratificato dal Tribunale di Latina il 16 luglio 2020 all'esito del procedimento ex art. 337 cc recante n. RG 2185/2019”.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che:
- le condizioni di cui al decreto del 16.7.2020 prevedevano: 1) l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre fissato in due giorni infrasettimanali e fine settimana alternati, senza però esatta individuazione dei due giorni di visita;
2) un contributo, a carico del padre, a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50%; 3) il rilascio di un documento non valido per l'espatrio per il minore essendo l' CP_1
2 contrario ad una generalizzata autorizzazione a che il figlio si recasse in Venezuela, attesa l'instabilità politica del paese;
- il minore era affetto da disturbi comportamentali, accertati anche dalla commissione medica ELINPS in data 11 ottobre 2022, per i quali beneficiava della legge 104/92 e degli ausili forniti nell'ambito della logopedia e della psicologia pediatrica;
- l' era stato discontinuo sia in ordine alla corresponsione del mantenimento che al CP_1 diritto di visita (erano passati anche mesi senza incontri tra padre e figlio) che, in ogni caso, il padre pretendeva di attuare senza rispettare né gli orari né tantomeno i giorni infrasettimanali, seppur non precisati, facendo visita al figlio principalmente durante il week end e sempre in orari differenti, destabilizzando fortemente il bambino, affetto da disturbi evolutivi-comportamentali;
- l' si era disinteressato del percorso scolastico del figlio, non collaborava in alcun CP_1
modo nella gestione quotidiana del minore e non cooperava con la ricorrente nel percorso sanitario del bambino, né presenziava alle visite mediche di;
Per_1
- verso la metà di febbraio 2023, l' aveva espresso la propria contrarietà ed il CP_1
proprio dissenso a far sottoporre il figlio ad esami specifici prescritti dai medici ELOspedale di Latina (gastroscopia con esame istologico) per individuare le cause del malessere del bambino, così impedendo la formulazione di una diagnosi e di un piano terapeutico;
- l' , in più occasioni, aveva negato, in modo del tutto arbitrario, al figlio di poter far CP_1
visita ai parenti materni in Venezuela.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con provvedimento del 15.02.2024, dichiarava la contumacia del resistente (soltanto comparso personalmente alla prima udienza e ivi sentito, ma non costituitosi in giudizio) e, in via provvisoria ed urgente, così provvedeva: atteso che il dissenso del padre appare ingiustificato, tenuto conto della necessità di indagare le cause delle problematiche di ritenuto pertanto che, nell'interesse del minore, la madre va autorizzata a decidere i Per_1 trattamenti sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
ritenuto, altresì, necessario, nell'interesse del minore, disciplinare il diritto di visita paterno;
P.Q.M.
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
ADOTTA i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, in modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Latina del
16.7.2020, che per il resto rimangono ferme: AUTORIZZA la madre del minore a decidere i trattamenti
3 sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino, come nel caso la gastroscopia con biopsia richiesta dai medici di Latina, per accertare la natura delle problematiche riscontrate nel bambino ed individuare così una cura efficace e risolutiva;
REGOLAMENTA il regime di visita del padre, come segue: due volte a settimana (il martedì e giovedì) il padre terrà con sé il figlio, prelevandolo dalla casa materna, dalle ore 17.00 ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19.30; a fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 11.00 del sabato, prelevandola dalla casa materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 19.30 di domenica;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Lunedì ELAngelo;
tutte le altre festività ad anni alterni;
il giorno della festa del papà; durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il bambino due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Il resistente potrà inoltre esercitare il diritto di visita – fuori dalla programmazione sopraindicata - a fronte di necessità in tal senso manifestate dal minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed educative di RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Per_1
17.9.2024 sostituita da termine per note scritte ex art.127 ter c.p.c. fino al 17.9.2024.
Con istanza depositata in data 8.11.2024, parte ricorrente – premesso che, all'esito di un ricovero nel reparto di Neuropsichiatria Infantile ELOspedale Bambino Gesù di Roma, il nosocomio pediatrico di Roma aveva dimesso il minore, in data 24.10.2024, con la diagnosi di
“disturbo degli impulsi” e “disturbo ELattenzione” e la prescrizione oltre all'insegnante di sostegno a scuola ELaffiancamento di un “Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC)” per il quale, tuttavia, il resistente non aveva rilasciato il necessario consenso - chiedeva “con urgenza che il Giudice, ad integrazione della precedente ordinanza del 15 febbraio
2024, ritenendo ingiustificato oltre che pregiudizievole il rifiuto mostrato dal sig. padre del Controparte_1 minore, Voglia provvedere ad autorizzare e legittimare la ricorrente, nell'interesse del bambino, a procedere in modo autonomo ed esclusivo presso i competenti Uffici (scolastici e comunali) all'attivazione del servizio richiesto dall'Ospedale di Roma ovvero l'affiancamento presso la scuola frequentata da della figura EL Per_1
Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) e di tutto ciò che potrà servire al minore stante il deficit di cui è affetto. Inoltre, stante la condotta irresponsabile del padre a fronte della situazione clinica seria di affetto da patologie gravi e, purtroppo, in continuo progredire, al solo fine di evitare lungaggini e Per_1 nuove situazioni incresciose come quelle sopra riferite che possano paralizzare l'iter di accertamenti medici e pratiche di assistenza scolastica, si chiede, a modifica delle pregresse condizioni di affidamento richieste nel ricorso introduttivo, di voler disporre il regime di affido esclusivo del bambino alla madre, signora Persona_2
”. Parte_1
4 Pertanto, con provvedimento del 11.11.2024, il Giudice istruttore disponeva che “atteso che il mancato consenso del padre appare ingiustificato, tenuto conto delle necessità di come risultano dalla Per_1 documentazione medica prodotta;
P.Q.M.
Ad integrazione ELordinanza del 22.2.2024, AUTORIZZA la madre del minore ad occuparsi ELattivazione del servizio di ausilio scolastico del figlio tramite l'affiancamento ELOperatore come consigliato dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma”. Pt_2
All'udienza del 11.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente (la quale richiamava le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, insisteva nella richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre e chiedeva riconoscersi in suo favore il
100% ELassegno unico)
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Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sempre, in via preliminare, deve ritenersi rinunciata le domanda di parte ricorrente di esaminare la condotta genitoriale EL ai sensi ELart. 473 bis cpc n. 39, in quanto formulata CP_1 soltanto nel ricorso originario e non più riproposta nel corso del giudizio, ovvero in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale. Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata sul punto, essendo stata la relativa domanda rinunciata.
Ciò posto, giova osservare che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli ex art. 337 quinquies c.c., analogamente a quanto avviene per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, è fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e, dunque, sulla sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente;
a tal fine occorre che l'istante dia prova della presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, ELidoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante ELassetto fino ad allora esistente, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico. Pertanto, la natura stessa della decisione in ambito familiare, emessa rebus sic stantibus, priva, cioè, del carattere ELirretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni del regime vigente in punto di affidamento o mantenimento dei figli, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo
5 mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Sulla domanda di affidamento e diritto di visita del padre
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola ELaffidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici ELinidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione ELobbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto ELidoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando
6 quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ebbene, nel presente giudizio sono emersi elementi indicativi della inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore.
Occorre considerare, difatti, che a fronte del rifiuto ingiustificato EL sia all'esecuzione CP_1 degli accertamenti diagnostici indicati dai sanitari di riferimento (v. verbale udienza del
15.1.2024, dichiarazioni : “non ho prestato il consenso agli interventi medici, perché la Controparte_1 gastroscopia è invasiva”) che all'attivazione del servizio di integrazione scolastica suggerito dai medici ELOspedale Bambin Gesù di Roma, all'esito del ricovero di , (v. sul punto la Per_1 comunicazione inviata alla dal Comune di Cisterna di Latina, in data 5.11.2024, da cui Pt_1 risulta che non è stato possibile procedere alla richiesta di attivazione del servizio di integrazione scolastica in favore di “stante la mancata adesione sottoscritta da entrambi i Per_1 genitori, in quanto manca il consenso del padre del minore”), la ricorrente ha dovuto rivolgersi al
Tribunale sia per essere autorizzata “a decidere i trattamenti sanitari e gli esami specialistici che si riterranno opportuni sul bambino” (v. ordinanza del 15.2.2024) che “ad occuparsi ELattivazione del servizio di ausilio scolastico del figlio tramite l'affiancamento EL Operatore come consigliato Pt_2 dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma” (v. provvedimento del 11.11.2024), con evidente, grave, pregiudizio del bambino che ha dovuto attendere la pronuncia del Tribunale per accedere ai trattamenti prescrittigli.
Inoltre, le allegazioni di parte ricorrente, circa il disinteresse (morale e materiale) del resistente verso il suo nucleo familiare, hanno trovato conferma e riscontro nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente nel presente procedimento, il quale non si è costituito in giudizio. Ed invero, nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli interessi coinvolti.
7 Ebbene, si ritiene che tali emergenze istruttorie e processuali siano sintomatiche di un disinteresse del padre per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
In buona sostanza, il comportamento mostrato dal resistente risulta sicuramente pregiudizievole per la crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse del figlio minore, soprattutto scolastiche e sanitarie, deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre (peraltro, nessun elemento Per_1 indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla madre, Parte_1 la quale ha sempre adeguatamente curato il figlio minore), a cui si accompagnerà il potere- dovere della di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. Pt_1 affidamento super esclusivo). In ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, appare opportuno, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, confermare l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 15.2.2024, prevedendo che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa avere con sé il figlio:
- due volte a settimana (il martedì e giovedì), prelevandolo dalla casa materna, dalle ore
17.00 ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19.30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 11.00 del sabato, prelevandolo dalla casa materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 19.30 di domenica;
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì ELAngelo;
- tutte le altre festività ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il bambino due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il resistente potrà inoltre esercitare il diritto di visita – fuori dalla programmazione sopraindicata - a fronte di necessità in tal senso manifestate dal minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed educative di . Per_1
Sul mantenimento del figlio minore
8 Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento del figlio minore, tenuto conto che ogni genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale “alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, non essendo stati dedotti mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori successivamente all'emissione del decreto del
16.7.2020, va accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di confermare quanto già previsto dal Tribunale di Latina con il suddetto decreto (n. r.g. 2185/2019 V.G.), peraltro, già confermato con provvedimento provvisorio del 15.2.2024, emesso dal Giudice istruttore.
Va, infine, riconosciuto alla ricorrente, genitore a cui è stato attributo l'affidamento esclusivo del minore, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale.
Sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Premesso che trattasi di domanda di competenza del Giudice Tutelare, deve affermarsi, in ogni caso, che ai sensi ELart. 3, lett. b) della legge 1185/67 l'autorizzazione del giudice non è necessaria quando il richiedente "sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio".
In ridetta ipotesi, come nel caso di specie, quindi, il passaporto potrà essere rilasciato a fronte della semplice richiesta alla competente Questura del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l'assenso ELaltro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare.
Poiché il figlio è stato affidato in via esclusiva alla madre, deve dichiararsi il Persona_2 non luogo a provvedere in ordine alla predetta domanda.
Sulle spese di lite.
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi interamente a carico del resistente che dovrà versarle in favore ELAR (con riduzione della metà ai sensi ELart. 130
T.S.U.G.) in virtù ELammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_1
Stato; le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e ELattività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, in modifica del decreto emesso dal
Tribunale Ordinario di Latina in data 16.7.2020, che per il resto si conferma, così provvede:
9 - AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con la precisazione che alla Per_1 madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per il minore afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale (c.d. affidamento super-esclusivo) e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
- REGOLA Il diritto di visita del padre come da parte motiva;
- RICONOSCE il diritto della ricorrente genitore a cui è stato attributo Parte_1
l'affidamento esclusivo del minore, di percepire il 100% ELAssegno Unico Universale;
- DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda avanzata da avente ad Parte_1 oggetto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore;
- CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro € 2.630,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 28.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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