Decreto cautelare 18 ottobre 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5369 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno del 28/07/2025, ricevuto da questa difesa in data 2/10/2025, con il quale la Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La ricorrente chiede accertarsi il diritto del figlio minore, portatore di handicap con connotazione di gravità, a vedersi attribuite n. 30 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 18 ore assegnate dalla scuola.
Con decreto del 18.10. 2025 è stata accolta a richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche.
Con ordinanza del 25.11.2025, resa ai sensi dell’art 73 comma 3 c.p.a, il Collegio ha rilevato la possibile improcedibilità del ricorso stante l’integrazione delle ore i di sostegno per l’alunno.
Con memoria depositata il 17.11.2025 la ricorrente ha, infatti, rappresentato che l’Amministrazione
scolastica ha provveduto ad aumentare le ore di sostegno assegnate all’alunno, assicurando così, allo stato, la copertura integrale dell’orario scolastico (32 ore settimanali). È stato altresì redatto il P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026 nel quale a pagina 15, sezione 9 si legge: “Numero di ore settimanali: 33. In virtù dell’ordinanza del TAR n. 2450 del 18/10/2025 sono state effettivamente assegnate le 33 ore previste”.
Con memoria da ultimo depositata il 9.12.2025, parte ricorrente ha confermato la avvenuta integrazione del sostegno in favore del minore.
In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa, quindi, è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare integrando le ore di sostegno all’alunno.
Può essere, altresì, dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| TA CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.