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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17056/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1 ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa e dott. Persona_1 Persona_2 resistente
OGGETTO: Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del . Controparte_2
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 2.5.24 il ricorrente deduce di aver prestato servizio in posizione di comando presso il nel corso del 2021 con le seguenti modalità: CP_1 CP_1
“Il ricorrente nell'anno 2021 era un dipendente dell'Istituto Superiore della Sanità (equiparato ai fini economici alla posizione Area III F7 del comparto;
il sig. attualmente, presta CP_3 Pt_1 servizio n.q. di funzionario amministrativo del resistente presso la Direzione della CP_1 comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali.
Con decreto del 20 gennaio 2021, il resistente disponeva di utilizzare in posizione di CP_1 comando la parte ricorrente per il periodo di tre mesi e 11 giorni a decorrere dal 01 gennaio 2021 sino al 11 aprile 2021 (cfr. doc. allegato)”.
pagina 1 di 5 Aggiunge che in data 27 luglio 2023 è stato sottoscritto l'accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della L. n. 362 del 1999 - rubricato “Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del ”- al personale non Controparte_2 dirigente per l'anno 2021.
Lamenta che l'art. 6 del predetto Accordo – laddove stabilisce che: “[…] le parti, infine, convengono che le eventuali somme residue, saranno redistribuite per il miglioramento della produttività, anche per quel che concerne il fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale nel periodo dell'emergenza sanitaria, al personale di ruolo in servizio presso gli
Uffici di cui al DM 8 aprile 2015 e le Strutture di cui al DPR n. 138 del 2013” – crea una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello non di ruolo, riconoscendo al primo un trattamento economico più favorevole.
Tanto premesso chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PREVIA DICHIARAZIONE, per le ragioni di cui in narrativa, dell'illegittimità della disposizione di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, ove non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue anche il personale dipendente sottoposto in posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
DISAPPLICARE la disposizione dell'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, nella parte in cui non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue di cui al predetto art. 6 anche il personale sottoposto IN posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'attribuzione delle somme di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021 e per l'effetto condannare il resistente alla devoluzione delle CP_1 predette somme – quantificate in € 760,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o nella diversa maggiore / minore somma che sarà ritenuta di giustizia - anche al personale sottoposto a comando nell'anno di riferimento dell'accordo de quo emanando ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;
”.
2.- Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, Controparte_1 evidenziando: che l'art. 7, comma 6, lettera f), del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021 demanda alle parti contrattuali l'individuazione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri per l'attribuzione di pagina 2 di 5 trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva, come nel caso dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999; che comunque la redistribuzione delle sole somme residue esclusivamente al personale di ruolo, stabilita dall'articolo 6 dell'accordo del 4.10.2023 costituisce una misura del tutto eccezionale e limitata nel tempo, in quanto prevista solo per gli anni 2020 e 2021, e adottata dalle parti contraenti al fine di valorizzare la specificità dell'appartenenza del personale alla “Amministrazione salute”, impegnata in prima linea nel contrasto alla pandemia, mentre con riferimento alla successiva annualità
2022 le stesse parti contraenti hanno destinato anche le risorse residue a tutto il personale destinatario dell'accordo.
Il tribunale osserva quanto segue.
3.- Il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, art. 8, comma 1, lett. i) - recante modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, commi 4 e 6 - aveva consentito che, nel primo anno di applicazione del decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenisse in coerenza con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, potessero essere avviate,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente.
3.1- L'art. 8, comma 2 aveva, inoltre, disposto che "Le sperimentazioni di cui al comma 1, lett. i possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale".
3.2- In linea con tali disposizioni e richiamandole espressamente, la L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 7 ha previsto che "In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Controparte_2
in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo
[...] scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, art. 8 riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma
12, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
3.4- Circa l'ambito applicativo soggettivo di tale sperimentazione, l'art. 3, comma 8, del D.L 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni in L. 9 marzo 2001, n. 49, ha previsto che “Ai fini di pagina 3 di 5 una migliore efficienza del , le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della Controparte_2 legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del con rapporto di lavoro a tempo Controparte_2 indeterminato comunque operante presso il medesimo .”, disposizione che è stata interpretata CP_1 come riferita a tutto il personale comunque operante presso il indipendentemente Controparte_2 dal ruolo di appartenenza e con esclusione degli appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale
(Trib Roma 1695/2005).
3.5- La Corte di Cassazione ha chiarito che la "ratio" dell'art. 7 va individuata nella possibilità di consentire in via sperimentale alla contrattazione collettiva decentrata di utilizzare oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12, e ciò al fine di remunerare le prestazioni lavorative del personale alle dipendenze del . Controparte_1
3.6- In applicazione di tali disposizioni normative il 4.10.2023 e le Controparte_1 Pt_2 hanno sottoscritto l'accordo concernente l'applicazione del citato art. 7, L. 362/1999, per l'anno 2021, stabilendo: di destinare all'istituto economico oggetto dell'accordo le risorse messe a disposizione e individuate nelle premesse dell'accordo stesso (art.1); di corrispondere il compenso in esame al personale non dirigenziale del di ruolo e al personale di altre amministrazioni in Controparte_1 comando presso il stesso (art.2); di corrispondere il compenso in ragione delle percentuali CP_1 specificamente indicate di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati all'ufficio di appartenenza (art 3), tenendo conto, altresì, sia dei coefficienti individuati in base alla fascia reddituale di appartenenza (art. 4) sia dell'effettiva presenza in servizio (art. 5).
Infine, con l'art. 6 le parti contraenti hanno stabilito: “…. le eventuali somme residue, saranno redistribuite per il miglioramento della produttività, anche per quel che concerne il fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale nel periodo dell'emergenza sanitaria, al personale di ruolo in servizio presso gli Uffici di cui al DM 8 aprile 2015 e le Strutture di cui al DPR
n. 138 del 2013.
2. Detti residue saranno corrisposti sulla base dei coefficienti indicati al precedente art 4 e secondo
i criteri individuati ai precedenti articoli 3 e 5”.
4.- Tale ultima clausola contrattuale, ad avviso del Tribunale, assegnando le “eventuali somme residue” al solo personale di ruolo, in assenza di obiettivi prestazionali diversi da quelli assegnati al personale proveniente da altre amministrazioni, istituisce, per il personale della prima categoria (quello di ruolo), un trattamento economico di miglior favore non contemplato dall'art 7 citato della L.
362/1999 e in contrasto con l'art 7, comma 6, lettera f), del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-
2021, richiamato dalla difesa del -secondo cui: “Sono oggetto di contrattazione integrativa CP_1
pagina 4 di 5 nazionale o di sede unica: ….. f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
” –, norma quest'ultima che demanda alla contrattazione integrativa di stabilire i criteri per attribuire i trattamenti accessori, ma non di istituirne di nuovi.
4.1- Tale disparità di trattamento, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non rientra tra le discriminazioni elencate dall'art. 1 della direttiva 2000/78/CE, viola però l'art. 7 citato della L.
362/1999, che demanda alla contrattazione integrativa di individuare i criteri per attribuire, nei limiti dei fondi stanziati, il compenso in esame destinato a remunerare le prestazioni lavorative del personale non dirigenziale impiegato presso il , indipendentemente dall'amministrazione di Controparte_1 appartenenza.
4.2- Trova, pertanto, applicazione l'art 2 comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001, secondo cui: “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
4.3- Ne consegue che la clausola nulla in esame è sostituita di diritto dalla previsione di legge. Dal che consegue che i fondi residui, come individuati dall'amministrazione, devono essere distribuiti secondo i criteri indicati agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso accordo al personale in servizio nel 2021 presso il anche se appartenente ad altra amministrazione, come nel caso dei ricorrenti. Controparte_1
5.- In ordine al quantum, avendo come riferimento il conteggio non contestato dalla difesa del
, al ricorrente va riconosciuto l'importo di € 760, oltre rivalutazione monetaria o interessi CP_1 legali.
6.- L'esistenza di orientamenti contrastanti e la conseguente controvertibilità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
760, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali;
2) Spese compensate.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17056/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1 ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa e dott. Persona_1 Persona_2 resistente
OGGETTO: Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del . Controparte_2
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 2.5.24 il ricorrente deduce di aver prestato servizio in posizione di comando presso il nel corso del 2021 con le seguenti modalità: CP_1 CP_1
“Il ricorrente nell'anno 2021 era un dipendente dell'Istituto Superiore della Sanità (equiparato ai fini economici alla posizione Area III F7 del comparto;
il sig. attualmente, presta CP_3 Pt_1 servizio n.q. di funzionario amministrativo del resistente presso la Direzione della CP_1 comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali.
Con decreto del 20 gennaio 2021, il resistente disponeva di utilizzare in posizione di CP_1 comando la parte ricorrente per il periodo di tre mesi e 11 giorni a decorrere dal 01 gennaio 2021 sino al 11 aprile 2021 (cfr. doc. allegato)”.
pagina 1 di 5 Aggiunge che in data 27 luglio 2023 è stato sottoscritto l'accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della L. n. 362 del 1999 - rubricato “Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del ”- al personale non Controparte_2 dirigente per l'anno 2021.
Lamenta che l'art. 6 del predetto Accordo – laddove stabilisce che: “[…] le parti, infine, convengono che le eventuali somme residue, saranno redistribuite per il miglioramento della produttività, anche per quel che concerne il fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale nel periodo dell'emergenza sanitaria, al personale di ruolo in servizio presso gli
Uffici di cui al DM 8 aprile 2015 e le Strutture di cui al DPR n. 138 del 2013” – crea una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello non di ruolo, riconoscendo al primo un trattamento economico più favorevole.
Tanto premesso chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PREVIA DICHIARAZIONE, per le ragioni di cui in narrativa, dell'illegittimità della disposizione di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, ove non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue anche il personale dipendente sottoposto in posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
DISAPPLICARE la disposizione dell'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, nella parte in cui non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue di cui al predetto art. 6 anche il personale sottoposto IN posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'attribuzione delle somme di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021 e per l'effetto condannare il resistente alla devoluzione delle CP_1 predette somme – quantificate in € 760,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o nella diversa maggiore / minore somma che sarà ritenuta di giustizia - anche al personale sottoposto a comando nell'anno di riferimento dell'accordo de quo emanando ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;
”.
2.- Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, Controparte_1 evidenziando: che l'art. 7, comma 6, lettera f), del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021 demanda alle parti contrattuali l'individuazione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri per l'attribuzione di pagina 2 di 5 trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva, come nel caso dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999; che comunque la redistribuzione delle sole somme residue esclusivamente al personale di ruolo, stabilita dall'articolo 6 dell'accordo del 4.10.2023 costituisce una misura del tutto eccezionale e limitata nel tempo, in quanto prevista solo per gli anni 2020 e 2021, e adottata dalle parti contraenti al fine di valorizzare la specificità dell'appartenenza del personale alla “Amministrazione salute”, impegnata in prima linea nel contrasto alla pandemia, mentre con riferimento alla successiva annualità
2022 le stesse parti contraenti hanno destinato anche le risorse residue a tutto il personale destinatario dell'accordo.
Il tribunale osserva quanto segue.
3.- Il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, art. 8, comma 1, lett. i) - recante modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, commi 4 e 6 - aveva consentito che, nel primo anno di applicazione del decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenisse in coerenza con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, potessero essere avviate,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente.
3.1- L'art. 8, comma 2 aveva, inoltre, disposto che "Le sperimentazioni di cui al comma 1, lett. i possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale".
3.2- In linea con tali disposizioni e richiamandole espressamente, la L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 7 ha previsto che "In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Controparte_2
in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo
[...] scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, art. 8 riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma
12, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
3.4- Circa l'ambito applicativo soggettivo di tale sperimentazione, l'art. 3, comma 8, del D.L 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni in L. 9 marzo 2001, n. 49, ha previsto che “Ai fini di pagina 3 di 5 una migliore efficienza del , le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della Controparte_2 legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del con rapporto di lavoro a tempo Controparte_2 indeterminato comunque operante presso il medesimo .”, disposizione che è stata interpretata CP_1 come riferita a tutto il personale comunque operante presso il indipendentemente Controparte_2 dal ruolo di appartenenza e con esclusione degli appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale
(Trib Roma 1695/2005).
3.5- La Corte di Cassazione ha chiarito che la "ratio" dell'art. 7 va individuata nella possibilità di consentire in via sperimentale alla contrattazione collettiva decentrata di utilizzare oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12, e ciò al fine di remunerare le prestazioni lavorative del personale alle dipendenze del . Controparte_1
3.6- In applicazione di tali disposizioni normative il 4.10.2023 e le Controparte_1 Pt_2 hanno sottoscritto l'accordo concernente l'applicazione del citato art. 7, L. 362/1999, per l'anno 2021, stabilendo: di destinare all'istituto economico oggetto dell'accordo le risorse messe a disposizione e individuate nelle premesse dell'accordo stesso (art.1); di corrispondere il compenso in esame al personale non dirigenziale del di ruolo e al personale di altre amministrazioni in Controparte_1 comando presso il stesso (art.2); di corrispondere il compenso in ragione delle percentuali CP_1 specificamente indicate di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati all'ufficio di appartenenza (art 3), tenendo conto, altresì, sia dei coefficienti individuati in base alla fascia reddituale di appartenenza (art. 4) sia dell'effettiva presenza in servizio (art. 5).
Infine, con l'art. 6 le parti contraenti hanno stabilito: “…. le eventuali somme residue, saranno redistribuite per il miglioramento della produttività, anche per quel che concerne il fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale nel periodo dell'emergenza sanitaria, al personale di ruolo in servizio presso gli Uffici di cui al DM 8 aprile 2015 e le Strutture di cui al DPR
n. 138 del 2013.
2. Detti residue saranno corrisposti sulla base dei coefficienti indicati al precedente art 4 e secondo
i criteri individuati ai precedenti articoli 3 e 5”.
4.- Tale ultima clausola contrattuale, ad avviso del Tribunale, assegnando le “eventuali somme residue” al solo personale di ruolo, in assenza di obiettivi prestazionali diversi da quelli assegnati al personale proveniente da altre amministrazioni, istituisce, per il personale della prima categoria (quello di ruolo), un trattamento economico di miglior favore non contemplato dall'art 7 citato della L.
362/1999 e in contrasto con l'art 7, comma 6, lettera f), del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-
2021, richiamato dalla difesa del -secondo cui: “Sono oggetto di contrattazione integrativa CP_1
pagina 4 di 5 nazionale o di sede unica: ….. f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
” –, norma quest'ultima che demanda alla contrattazione integrativa di stabilire i criteri per attribuire i trattamenti accessori, ma non di istituirne di nuovi.
4.1- Tale disparità di trattamento, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non rientra tra le discriminazioni elencate dall'art. 1 della direttiva 2000/78/CE, viola però l'art. 7 citato della L.
362/1999, che demanda alla contrattazione integrativa di individuare i criteri per attribuire, nei limiti dei fondi stanziati, il compenso in esame destinato a remunerare le prestazioni lavorative del personale non dirigenziale impiegato presso il , indipendentemente dall'amministrazione di Controparte_1 appartenenza.
4.2- Trova, pertanto, applicazione l'art 2 comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001, secondo cui: “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
4.3- Ne consegue che la clausola nulla in esame è sostituita di diritto dalla previsione di legge. Dal che consegue che i fondi residui, come individuati dall'amministrazione, devono essere distribuiti secondo i criteri indicati agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso accordo al personale in servizio nel 2021 presso il anche se appartenente ad altra amministrazione, come nel caso dei ricorrenti. Controparte_1
5.- In ordine al quantum, avendo come riferimento il conteggio non contestato dalla difesa del
, al ricorrente va riconosciuto l'importo di € 760, oltre rivalutazione monetaria o interessi CP_1 legali.
6.- L'esistenza di orientamenti contrastanti e la conseguente controvertibilità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
760, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali;
2) Spese compensate.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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