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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 07/09/1948, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Duca;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: e per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza, con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 non costituita in giudizio;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del Parte_1
20.1.2022, n. 228, che, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lei promosso, aveva confermato, in favore di l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 della somma di euro 6.781,07 oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo della fornitura di energia. 2
L'appellante dopo avere notificato l'atto di impugnazione ai procuratori di CP_3 mandataria di inizialmente costituita nel primo grado del giudizio, ha Controparte_1 chiesto e ottenuto termine ex art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica dell'appello a mandataria costituita nella fase finale del pregresso procedimento;
ha quindi Controparte_2 proceduto alla nuova notificazione presso il procuratore domiciliatario di quest'ultima.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con assegnazione del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorrente dal 24.7.2025, per il deposito della comparsa conclusionale.
2. L'appello dev'essere dichiarato inammissibile per nullità della notificazione, eseguita, in via di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., al procuratore della parte costituita in primo grado quasi due anni dopo la pubblicazione della sentenza.
Per l'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza,
l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in tal caso la notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario
è nulla (Cass. S.U. 2197/2006).
La mancata rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (al contrario della rinnovazione eseguita oltre il termine perentorio, che fonda un'eccezione di estinzione: art. 307 c.p.c.) determina l'inammissibilità dell'impugnazione, che va rilevata e dichiarata di ufficio. La mancanza della rinnovazione impedisce la sanatoria della nullità e perciò l'esame dei motivi di impugnazione, dal momento che il giudice “non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro cui è rivolta non è stata regolarmente citata” (art. 101 c.p.c.).
Il medesimo effetto, cioè l'inammissibilità dell'impugnazione, è da ricollegare al fatto che la rinnovazione sia – come nel caso specifico – bensì eseguita nel termine, ma invalidamente e senza essere tempestivamente seguita da altra notificazione valida. Un'ulteriore rinnovazione non è infatti possibile, giacché, quando il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., abbia ordinato o autorizzato su richiesta la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che per il compimento della medesima attività, cioè per l'effettuazione di una notifica valida, possa essere assegnato un nuovo termine (per tale ordine di considerazioni, v. Cass.
14742/2019, 625/2008, 5633/1997; per la tesi parzialmente difforme, ma ugualmente non 3
favorevole all'odierna appellante, secondo cui, nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione per un vizio di nullità della notifica disposta a norma dell'art. 291 c.p.c., è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori enunciato dall'art. 153 c.p.c., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, “l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, v. Cass. 1180/2006).
3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado. Sussistono, nei confronti dell'appellante,
i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Palermo del 20.1.2022, n. 228; nulla dispone sulle spese del grado;
dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 07/09/1948, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Duca;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: e per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza, con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 non costituita in giudizio;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del Parte_1
20.1.2022, n. 228, che, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lei promosso, aveva confermato, in favore di l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 della somma di euro 6.781,07 oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo della fornitura di energia. 2
L'appellante dopo avere notificato l'atto di impugnazione ai procuratori di CP_3 mandataria di inizialmente costituita nel primo grado del giudizio, ha Controparte_1 chiesto e ottenuto termine ex art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica dell'appello a mandataria costituita nella fase finale del pregresso procedimento;
ha quindi Controparte_2 proceduto alla nuova notificazione presso il procuratore domiciliatario di quest'ultima.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con assegnazione del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorrente dal 24.7.2025, per il deposito della comparsa conclusionale.
2. L'appello dev'essere dichiarato inammissibile per nullità della notificazione, eseguita, in via di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., al procuratore della parte costituita in primo grado quasi due anni dopo la pubblicazione della sentenza.
Per l'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza,
l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in tal caso la notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario
è nulla (Cass. S.U. 2197/2006).
La mancata rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (al contrario della rinnovazione eseguita oltre il termine perentorio, che fonda un'eccezione di estinzione: art. 307 c.p.c.) determina l'inammissibilità dell'impugnazione, che va rilevata e dichiarata di ufficio. La mancanza della rinnovazione impedisce la sanatoria della nullità e perciò l'esame dei motivi di impugnazione, dal momento che il giudice “non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro cui è rivolta non è stata regolarmente citata” (art. 101 c.p.c.).
Il medesimo effetto, cioè l'inammissibilità dell'impugnazione, è da ricollegare al fatto che la rinnovazione sia – come nel caso specifico – bensì eseguita nel termine, ma invalidamente e senza essere tempestivamente seguita da altra notificazione valida. Un'ulteriore rinnovazione non è infatti possibile, giacché, quando il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., abbia ordinato o autorizzato su richiesta la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che per il compimento della medesima attività, cioè per l'effettuazione di una notifica valida, possa essere assegnato un nuovo termine (per tale ordine di considerazioni, v. Cass.
14742/2019, 625/2008, 5633/1997; per la tesi parzialmente difforme, ma ugualmente non 3
favorevole all'odierna appellante, secondo cui, nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione per un vizio di nullità della notifica disposta a norma dell'art. 291 c.p.c., è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori enunciato dall'art. 153 c.p.c., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, “l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, v. Cass. 1180/2006).
3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado. Sussistono, nei confronti dell'appellante,
i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Palermo del 20.1.2022, n. 228; nulla dispone sulle spese del grado;
dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP UP