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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA GIUSY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA GIUSY
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. PETRELLA GIUSY, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PETRELLA GIUSY
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 21/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 02.05.2010 – atto n – 148, Parte I, anno 2010
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e CP_1 (Bologna, il 20.02.2019) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], Ecuador, il 19.01.1980) Controparte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 02.05.2010 – atto n – 148, Parte I, anno 2010
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_1 Per_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione, già casa familiare, sita in Bologna (BO) in via Vallescura n. 21, di proprietà esclusiva della signora Pt_1 e che, conseguentemente, le viene assegnata.
Il signor si traferirà in altra abitazione, portando con sé i propri beni ed effetti Parte_3 personali.
La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta.
- Salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori, le frequentazioni padre- figli saranno così regolamentate: un giorno alla settimana in corrispondenza dei giorni di riposo lavorativo del signor
[...]
dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà i minori presso Pt_3 l'abitazione materna. A tal fine il signor si impegna a comunicare, di settimana Parte_3 in settimana, alla signora i propri turni di lavoro;
Pt_1 un weekend al mese dalle ore 10.00 del sabato, quando andrà a prendere i minori presso l'abitazione materna, fino alle ore 21.00 della domenica successiva, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due domeniche al mese, ulteriori rispetto al weekend sopraindicato, da far cadere nelle settimane in cui il signor ha il turno lavorativo il sabato, avendo cura il padre di prelevare i Parte_3 figli alle ore 10.00 dall'abitazione materna ed ivi riportali alle ore 21.00; Vacanze natalizie le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Vacanze pasquali
i minori trascorreranno tre giorni durante le festività pasquali con ciascuno dei due genitori, comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori due/tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre.
- Quanto al mantenimento dei minori e le parti, tenuto conto che CP_1 Per_1 attualmente e fino al mese di novembre 2025 il signor è gravato dalle rate di Parte_3 rientro mensile del finanziamento n. 2190724301 contratto con Deutsche Bank, concordano che: fino al mese di dicembre 2025, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza degli stessi presso di sé e che la spesa per la mensa scolastica continuerà ad essere sostenuta integralmente dal signor Parte_3
a decorrere dal mese di gennaio 2026, il signor corrisponderà, entro il giorno 10 Parte_3 di ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1 sino all'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di € 100,00 (cento/00), e cioè € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla signora Pt_1
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L' Assegno Unico Universale relativo ai minori, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per i minori validi per l'espatrio.
- Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno di mantenimento.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA GIUSY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA GIUSY
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. PETRELLA GIUSY, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PETRELLA GIUSY
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 21/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 02.05.2010 – atto n – 148, Parte I, anno 2010
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e CP_1 (Bologna, il 20.02.2019) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], Ecuador, il 19.01.1980) Controparte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 02.05.2010 – atto n – 148, Parte I, anno 2010
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_1 Per_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione, già casa familiare, sita in Bologna (BO) in via Vallescura n. 21, di proprietà esclusiva della signora Pt_1 e che, conseguentemente, le viene assegnata.
Il signor si traferirà in altra abitazione, portando con sé i propri beni ed effetti Parte_3 personali.
La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta.
- Salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori, le frequentazioni padre- figli saranno così regolamentate: un giorno alla settimana in corrispondenza dei giorni di riposo lavorativo del signor
[...]
dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà i minori presso Pt_3 l'abitazione materna. A tal fine il signor si impegna a comunicare, di settimana Parte_3 in settimana, alla signora i propri turni di lavoro;
Pt_1 un weekend al mese dalle ore 10.00 del sabato, quando andrà a prendere i minori presso l'abitazione materna, fino alle ore 21.00 della domenica successiva, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due domeniche al mese, ulteriori rispetto al weekend sopraindicato, da far cadere nelle settimane in cui il signor ha il turno lavorativo il sabato, avendo cura il padre di prelevare i Parte_3 figli alle ore 10.00 dall'abitazione materna ed ivi riportali alle ore 21.00; Vacanze natalizie le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Vacanze pasquali
i minori trascorreranno tre giorni durante le festività pasquali con ciascuno dei due genitori, comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori due/tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre.
- Quanto al mantenimento dei minori e le parti, tenuto conto che CP_1 Per_1 attualmente e fino al mese di novembre 2025 il signor è gravato dalle rate di Parte_3 rientro mensile del finanziamento n. 2190724301 contratto con Deutsche Bank, concordano che: fino al mese di dicembre 2025, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza degli stessi presso di sé e che la spesa per la mensa scolastica continuerà ad essere sostenuta integralmente dal signor Parte_3
a decorrere dal mese di gennaio 2026, il signor corrisponderà, entro il giorno 10 Parte_3 di ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1 sino all'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di € 100,00 (cento/00), e cioè € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla signora Pt_1
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L' Assegno Unico Universale relativo ai minori, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per i minori validi per l'espatrio.
- Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno di mantenimento.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla