Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Valentinotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dagli avvocati Marco Ventura, Elisabetta Cuomo, con domicilio eletto presso lo studio Marco Ventura in Milano, via Goldoni n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato il 24 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio nei confronti di Ministero Dell'Interno, chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio con spese compensate;
Considerato che la suddetta rinuncia, anche in assenza delle formalità previste dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., deve essere considerata espressione dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, in conclusione, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NT CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT CE | LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.