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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN CA -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1175 dell'anno 2025 R.G., riservato in decisione all'udienza dell'8.10.2025, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. DE MATTEIS SARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DANTE 169/4 ALASSIO giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] A CUPOLO (BN) il CP_1 C.F._2
27/09/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA presso il cui studio, sito in
VIA A. USODIMARE 7\11 17051 ANDORA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 07/06/2025 ha Parte_1 proposto domanda per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con ogni conseguente statuizione;
CP_1
Rilevato che si è costituito nel relativo giudizio;
CP_1
Rilevato che all'udienza dell'8.10.2025, le parti, grazie ai buoni uffici del Giudice rel, sono addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: declaratoria di divorzio;
contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio ari a 300,00 CP_1 Per_1 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere direttamente all'interessato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già previste in sede di separazione. Spese compensate;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 299/2024 del 5.4.2024 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Alassio in data 5.10.1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Alassio, anno 1991, n. 41, p. 2, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alassio e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN CA -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1175 dell'anno 2025 R.G., riservato in decisione all'udienza dell'8.10.2025, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. DE MATTEIS SARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DANTE 169/4 ALASSIO giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] A CUPOLO (BN) il CP_1 C.F._2
27/09/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA presso il cui studio, sito in
VIA A. USODIMARE 7\11 17051 ANDORA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 07/06/2025 ha Parte_1 proposto domanda per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con ogni conseguente statuizione;
CP_1
Rilevato che si è costituito nel relativo giudizio;
CP_1
Rilevato che all'udienza dell'8.10.2025, le parti, grazie ai buoni uffici del Giudice rel, sono addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: declaratoria di divorzio;
contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio ari a 300,00 CP_1 Per_1 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere direttamente all'interessato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già previste in sede di separazione. Spese compensate;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 299/2024 del 5.4.2024 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Alassio in data 5.10.1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Alassio, anno 1991, n. 41, p. 2, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alassio e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN CA