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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004391579000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/02/2025 Agenzia delle entrate-Riscossione di Messina ha notificato a Ricorrente_1 atto di intimazione pagamento n.29320249004391579/000, con il quale ha sollecitato il pagamento di € 32.522,78, di cui € 6.398,12 per Tasse Auto 2012-2014-2017-2015-2016-2018-2019-2020 qui impugnati, di cui alle sottese cartelle, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, per cartelle non pagate.
Il ricorrente ritiene non dovute le tasse intimate, sostenendo l'omessa notifica di atti prodromici all'emissione della cartella e correlati alle pretese tributarie, l'avvenuta prescrizione/decadenza delle cartelle di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni.
Si è costituita la Regione Sicilia, eccependo quanto al pagamento per la tassa automobilistica degli anni
2012, 2014 e 2015, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la competenza in capo all'Agenzia delle Entrate;
per le restanti annualità si richiama al proprio legittimo operato, escludendo anche il maturarsi della prescrizione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 28 luglio 2025, con controdeduzioni e copiosa documentazione.
Con memoria depositata l'8 settembre 2025, il ricorrente controdeduceva alla luce delle difese di controparte.
Il 9 settembre si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato, ossia solo per la tassa auto risalente al 2012.
E difatti:
-per la cartella 29520160031098408000 per Tassa Auto 2012, notificata il 02/03/2017, va riconosciuto che tra la data di notifica della cartella 02/03/2017, e la data di notifica della intimazione qui impugnata, ossia il
05/02/2025, è abbondantemente decorso il termine triennale di prescrizione. Peraltro dell'intimazione del 2019 spedita tramite Società_1 SpA operatore postale privato non vi è prova della consegna o anche della compiuta giacenza.
Invece: - per la cartella 29520180019538567000 per Tassa Auto 2014, notificata il 02/03/2017, vi è prova pure della notifica dell'intimazione 29520229000677883000 consegnata al contribuente il 12/05/2022. La prescrizione non si è, quindi, maturata;
- per la cartella 29520210025079591000 per Tassa Auto 2015, vi è prova della consegna al contribuente in data 18/12/2022; pertanto, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata la prescrizione non si è maturata;
- per la cartella 29520200007176207000 per Tassa Auto 2017, vi è prova della consegna al contribuente in data 12/02/2022 e, quindi, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata la prescrizione non si è maturata;
- per la cartella 29520210061339483000 per Tassa Auto 2016, vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520210072683665000 per Tassa Auto 2018, pure vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520220011926849000 per Tassa Auto 2019, pure vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520230010166809000 per Tassa Auto 2020, vi è prova della notifica il 22/05/2023 con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata.
Va, quindi, disposto l'annullamento dell'intimazione impugnata, limitatamente alla pretesa relativa alla cartella
29520160031098408000 per Tassa Auto 2012. Per tutto il resto - e ovviamente nei limiti dell'odierna impugnativa - essa va confermata.
In ragione dell'andamento della lite e del tenore delle difese, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'intimazione impugnata, limitatamente alla pretesa relativa alla cartella 29520160031098408000 per Tassa Auto 2012; conferma per il resto.
Spese compensate.
Messina, 30 settembre 2025
Il giudice monocratico
RI CE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004391579000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/02/2025 Agenzia delle entrate-Riscossione di Messina ha notificato a Ricorrente_1 atto di intimazione pagamento n.29320249004391579/000, con il quale ha sollecitato il pagamento di € 32.522,78, di cui € 6.398,12 per Tasse Auto 2012-2014-2017-2015-2016-2018-2019-2020 qui impugnati, di cui alle sottese cartelle, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, per cartelle non pagate.
Il ricorrente ritiene non dovute le tasse intimate, sostenendo l'omessa notifica di atti prodromici all'emissione della cartella e correlati alle pretese tributarie, l'avvenuta prescrizione/decadenza delle cartelle di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni.
Si è costituita la Regione Sicilia, eccependo quanto al pagamento per la tassa automobilistica degli anni
2012, 2014 e 2015, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la competenza in capo all'Agenzia delle Entrate;
per le restanti annualità si richiama al proprio legittimo operato, escludendo anche il maturarsi della prescrizione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 28 luglio 2025, con controdeduzioni e copiosa documentazione.
Con memoria depositata l'8 settembre 2025, il ricorrente controdeduceva alla luce delle difese di controparte.
Il 9 settembre si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato, ossia solo per la tassa auto risalente al 2012.
E difatti:
-per la cartella 29520160031098408000 per Tassa Auto 2012, notificata il 02/03/2017, va riconosciuto che tra la data di notifica della cartella 02/03/2017, e la data di notifica della intimazione qui impugnata, ossia il
05/02/2025, è abbondantemente decorso il termine triennale di prescrizione. Peraltro dell'intimazione del 2019 spedita tramite Società_1 SpA operatore postale privato non vi è prova della consegna o anche della compiuta giacenza.
Invece: - per la cartella 29520180019538567000 per Tassa Auto 2014, notificata il 02/03/2017, vi è prova pure della notifica dell'intimazione 29520229000677883000 consegnata al contribuente il 12/05/2022. La prescrizione non si è, quindi, maturata;
- per la cartella 29520210025079591000 per Tassa Auto 2015, vi è prova della consegna al contribuente in data 18/12/2022; pertanto, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata la prescrizione non si è maturata;
- per la cartella 29520200007176207000 per Tassa Auto 2017, vi è prova della consegna al contribuente in data 12/02/2022 e, quindi, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata la prescrizione non si è maturata;
- per la cartella 29520210061339483000 per Tassa Auto 2016, vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520210072683665000 per Tassa Auto 2018, pure vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520220011926849000 per Tassa Auto 2019, pure vi è prova della notifica il 17/10/2022, con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata;
- per la cartella 29520230010166809000 per Tassa Auto 2020, vi è prova della notifica il 22/05/2023 con consegna a persona diversa dal destinatario, ma trattasi di consegna diretta a mezzo posta ordinaria per cui non occorre raccomandata informativa, e nessuna prescrizione si è poi maturata.
Va, quindi, disposto l'annullamento dell'intimazione impugnata, limitatamente alla pretesa relativa alla cartella
29520160031098408000 per Tassa Auto 2012. Per tutto il resto - e ovviamente nei limiti dell'odierna impugnativa - essa va confermata.
In ragione dell'andamento della lite e del tenore delle difese, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'intimazione impugnata, limitatamente alla pretesa relativa alla cartella 29520160031098408000 per Tassa Auto 2012; conferma per il resto.
Spese compensate.
Messina, 30 settembre 2025
Il giudice monocratico
RI CE