Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 283
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione tassa auto 2012

    La Corte ha riconosciuto la prescrizione triennale per la tassa auto del 2012, dato il tempo trascorso tra la notifica della cartella (02/03/2017) e la notifica dell'intimazione (05/02/2025). Inoltre, non vi è prova della notifica di un'intimazione precedente nel 2019.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2014

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta una notifica di intimazione al contribuente in data 12/05/2022, successiva alla notifica della cartella del 02/03/2017 e precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2015

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la consegna della cartella al contribuente in data 18/12/2022, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2017

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la consegna della cartella al contribuente in data 12/02/2022, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2016

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la notifica della cartella in data 17/10/2022, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2018

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la notifica della cartella in data 17/10/2022, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2019

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la notifica della cartella in data 17/10/2022, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto 2020

    La prescrizione non è maturata, essendo intervenuta la notifica della cartella in data 22/05/2023, precedente alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle e delle successive intimazioni fosse avvenuta regolarmente per gli anni dal 2014 al 2020, escludendo quindi l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 283
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 283
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo