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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2033/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2033/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Silvia Bertini;
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Michele Di Monaco.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ verserà a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 28 di ogni mese l'importo mensile complessivo di euro 350 con decorrenza dal corrente mese di settembre (nel quale il pagamento avverrà nel rispetto del termine originariamente previsto, ovvero il 12 settembre).
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. ha chiesto, a modifica della sentenza n. 307/2021 pubblicata il 02/03/2021 Parte_1 con la quale il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la riduzione ad euro 150,00 della somma dovuta a titolo di Controparte_1 mantenimento pe ril figlio Per_1
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 9.7.2025 e alla successiva udienza del 10.9.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, tanto che hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
5. L'accordo raggiunto dalle parti prevede una riduzione della somma dovuta dal ricorrente per il mantenimento del figlio e risulta conforme alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, il quale sebbene sia maggiorenne ed abbia svolto dei lavori stagionali, non può dirsi ancora pienamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2033/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Silvia Bertini;
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Michele Di Monaco.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ verserà a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 28 di ogni mese l'importo mensile complessivo di euro 350 con decorrenza dal corrente mese di settembre (nel quale il pagamento avverrà nel rispetto del termine originariamente previsto, ovvero il 12 settembre).
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. ha chiesto, a modifica della sentenza n. 307/2021 pubblicata il 02/03/2021 Parte_1 con la quale il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la riduzione ad euro 150,00 della somma dovuta a titolo di Controparte_1 mantenimento pe ril figlio Per_1
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 9.7.2025 e alla successiva udienza del 10.9.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, tanto che hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
5. L'accordo raggiunto dalle parti prevede una riduzione della somma dovuta dal ricorrente per il mantenimento del figlio e risulta conforme alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, il quale sebbene sia maggiorenne ed abbia svolto dei lavori stagionali, non può dirsi ancora pienamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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