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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/08/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. FA AL GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.) nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Catania n. 1905/2023 depositata il 29.6.2023, iscritto al n. 9915/2023 R.G. promosso da:
con sede legale in Parabita Parte_1
(LE), via Provinciale Matino 5, codice fiscale e partita iva , in persona legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2
Paolo Augusto Faraone del foro di Lecce, giusta procura allegata in atti;
appellante contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Montemagno, giusta C.F._1 procura allegata in atti;
appellato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di appello notificato in data 11.9.2023, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 9915/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data
[...]
29.6.2023, con la quale ha accolto la domanda proposta da con Controparte_1 riferimento al rimborso delle quote di euro 2.564,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione della quota parte di commissioni ed interessi corrispettivi non interamente maturati, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 006-660-1200087-1945323
1 del 12.3.2015. L'appellante ha affidato il gravame a quattro distinti motivi d'appello, deducendo: 1) l'erroneità della decisione emessa, in quanto basata su elementi contabili errati;
2) l'erroneo accertamento sui costi up-front oggetto di domanda restitutoria;
3) l'erroneo accertamento sull'applicazione del metodo di calcolo degli importi dovuti in restituzione secondo il criterio pro-rata temporis; 4) l'errata rilevanza assegnata alla sentenza cd. Lexitor e la non corretta interpretazione dell'art 125 sexies T.U.B. (alla luce della modifica operata dall'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021 e dal d.l. 104/2023).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.11.2023 si è costituito in giudizio CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345
[...] comma 3, 348 bis ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite oltre alla condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado ed all'udienza del
13.12.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, disposto un differimento, all'udienza del 28.4.2025 le parti le hanno precisate ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies, comma 3 c.p.c.
2. Esposti i fatti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., atteso che il gravame contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nel sottolineare la necessità di far prevalere la sostanza sulla forma, ritiene sufficiente, in relazione ai vincoli di specificità imposti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., “che
l'impugnazione, nel suo complesso, contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e la corrispondente critica basata su una prospettazione della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione (senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)” (cfr. Cass. 27199/2017, Cass. 10409/2020).
3. È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale eseguita dall'appellante, per la prima volta, nel presente giudizio di appello, stante il divieto di nova sancito dall'art. 345 comma 3 c.p.c. Ne consegue che l'omessa produzione del contratto di finanziamento nel giudizio di primo grado non è più sanabile, come meglio infra specificato.
4. Tanto premesso, prima di esaminare i motivi di appello appare opportuno soffermarsi sulle circostanze di fatto da cui origina l'odierna impugnazione. 2 4.1 Con il contratto n. 006-660-1200087-1945323 del 12.3.2015, ha Controparte_1 ottenuto, da parte di la concessione di un Parte_1 finanziamento di euro 27.594 sotto forma di cessione di quote dello stipendio, da restituire in
108 rate mensili di euro 255,50 ciascuna (docc. 2-3).
Prima della scadenza naturale del contratto, ha chiesto l'estinzione Controparte_1 anticipata del finanziamento e, su sua richiesta, per azioni, Parte_1 ha trasmesso un conteggio di estinzione dal quale si desumeva la sussistenza di un debito residuo pari ad euro 8.632,16 (doc. 4).
Disposto il pagamento, ha diffidato l'istituto di credito chiedendo la Controparte_1 restituzione delle commissioni e degli oneri accessori derivanti dalle quote pagate e non interamente godute (doc. 5) e con nota del 28.9.2021 per Parte_1 azioni ha contestato la richiesta di rimborso delle commissioni, ritenendole non ripetibili per la quota parte non maturata (doc. 6). Instaurata la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo (doc. 7), con atto di citazione notificato il 23.2.2023, , ha agito in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania, chiedendo la restituzione della somma di euro
2.564,94 a titolo di rimborso della quota parte di costi iniziali e ricorrenti non interamente maturati, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Con sentenza n. 1905/2023 il Giudice di Pace di Catania ha accolto la domanda attorea, condannando per azioni alla refusione delle spese Parte_1 processuali. Il Giudice di Pace, in particolare, ha riconosciuto la ripetibilità di tutti i costi contrattuali non interamente maturati, conformemente a quanto statuito dall'art. 125 sexies
t.u.b., nonché dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza cd. Lexitor. Ha, pertanto, condannato la banca alla restituzione integrale delle somme non rimborsate.
4.2 Tanto premesso, ragioni espositive impongono l'esame preliminare del quarto motivo di appello.
4.3 Con tale motivo, ha censurato il Parte_1 provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente assegnato rilevanza alla sentenza cd. Lexitor ed erroneamente interpretato l'art 125 sexies
t.u.b. (alla luce della modifica operata dall'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021, nonché dal decreto-legge n. 104/2023).
Il motivo non è fondato.
3 La questione relativa al mancato rimborso di una quota parte dei costi sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento è stata oggetto di importanti interventi normativi e giurisprudenziali.
Ai fini della decisione appare opportuno ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto dal d.lgs.
141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
La norma stabilisce, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione sopra indicata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. 8.7.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il già menzionato art. 125 sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE
2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in 4 relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili
(...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la
Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario. La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies
t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front) (cfr. comunicazione n. 192691/09). In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente,
ABF Collegio di Coordinamento, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n.
5031). Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della
CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili). La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si
è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo (in tal senso, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 5 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre
2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
Va, inoltre, precisato come la successiva sentenza del 9.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia
(nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) non si ponga in contrasto con quanto statuito dalla sentenza laddove ha affermato che l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva CP_2
2014/17/UE non osta ad una normativa nazionale “che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Ed invero, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di CP_2
“tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34).
Sicché, a parere della Corte, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
In materia di rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022 del
22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies comma II del d.l. n. 73/2021
(c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva
2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte 6 Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore il quale, in un primo momento, con l'art. 1 comma
1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso, ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n.
104, convertito con modificazioni dalla l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque 7 soggette a riduzione le imposte»”. In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies
t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front. In questo senso, recentemente, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando il seguente principio di diritto: “L'art.
125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del
2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”
(cfr. ord. 25977 del 6.9.2023). La Suprema Corte ha chiarito che “il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non
è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Per quanto sopra, alla luce della disciplina applicabile sopra indicata, tenuto conto del venire meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso integrale degli stessi.
Ricostruita la disciplina applicabile, si osserva che, nel caso in esame, il contratto di finanziamento n. 006-660-1200087-1945323 è stato concluso con in data Controparte_1
12.3.2015, sotto il vigore della disciplina introdotta dall'art. 125 sexies t.u.b. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di pace che ha affermato la rimborsabilità dei costi up front e recurring trattenuti in caso di estinzione anticipata.
4.3 Passando all'esame contestuale dei motivi d'appello posti come primo e secondo nell'ordine espositivo proposto dall'appellante, la per Parte_1
8 azioni ha censurato l'erroneità della decisione emessa, in quanto basata su elementi contabili errati e sull'errata identificazione dei costi up-front oggetto di domanda restitutoria.
Tali motivi non sono fondati.
Occorre evidenziare in premessa che l'istituto di credito, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, non abbia contestato l'esistenza del contratto di finanziamento ma si sia limitato a contestare (con l'apposito motivo di gravame) la correttezza della decisione impugnata sotto il profilo dell'esattezza dei conteggi operati dal consulente di parte appellata. L'omessa produzione del contratto da parte di nel giudizio di primo grado, pertanto, Controparte_1 non ha formato oggetto di gravame e sull'esistenza del rapporto di finanziamento si è formato il giudicato implicito.
Incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di finanziamento alle condizioni riepilogate nel documento di sintesi del 31.12.2015 e nel piano di ammortamento allegato, nonché la sua anticipata estinzione in data 1.2.2021 (conteggio estintivo – doc 4), va ribadita l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante nel presente grado. Ne segue che la decisione del giudice di pace in ordine alla quantificazione dei costi oggetto di domanda restitutoria di sia corretta. Controparte_1
Ed invero, l'attore in primo grado ha chiesto la restituzione della complessiva somma di euro
2.564,94, così specificati: euro 1.220,71 per costi ricorrenti ed euro 1.344,23 per costi iniziali, oltre interessi legali dal 3.1.2023.
Dal piano di ammortamento in atti emerge che ha originariamente Controparte_1 sostenuto i seguenti costi: euro 929,88 per “commissioni di istruttoria”; euro 181,08 per
“assicurazione vita”; euro 3.541,41 per “assicurazione credito”; euro 47,44 per “imposta sostitutiva”. Pertanto, correttamente il consulente di parte dott. ha calcolato la Persona_1 quota parte non maturata dei costi iniziali (relativi ai costi assicurativi, non inclusi nel piano di ammortamento) in euro 3.722,49 (euro 3.722,49:108=34,46x39=1.344,23) e la quota parte dei costi ricorrenti, costituiti dai costi spalmati sul piano di ammortamento e rappresentati dai costi di istruttoria e dalla quota parte di interessi non scaduti (relativamente a 39 rate residue).
L'importo dei citati costi è stato calcolato in euro 1.205,20, oltre interessi legali alla data al
2.1.2023 in euro 1.220,71, come da prospetto analitico-contabile (cfr. pag. 6 e ss. consulenza in atti).
Le doglianze di parte appellante avverso le modalità di calcolo non sono condivisibili, in quanto basate su elementi asseritamente desumibili dal contratto di finanziamento 9 tardivamente depositato e, in quindi, inammissibili. Peraltro, dal piano di ammortamento e dal documento di sintesi depositato in atti emerge chiaramente che i costi non siano soltanto rappresentati dalla commissione di istruttoria (929,88 euro) e dall'imposta sostitutiva (euro
3.541,41) ma anche da tutte le ulteriori voci non contabilizzate nel piano di ammortamento e comunque versate dal cliente (costi assicurativi e quota di interessi sulle rate non scadute).
4.4 Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui Parte_1 per azioni ha censurato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice
[...] di pace, in accoglimento della domanda di , ha ritenuto corretta Controparte_1
l'applicazione del criterio di calcolo pro-rata temporis ai fini della determinazione degli importi dovuti in restituzione.
Il criterio della rimborsabilità dei costi pro-rata temporis trova fondamento nella previsione contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la lettura che la Corte di Giustizia e la Corte
Costituzionale hanno dato della riduzione proporzionale dei costi alla “vita residua del contratto”. Anche la normativa secondaria ha avallato il criterio di calcolo sopra indicato, avendo la Banca d'Italia, con comunicazione del 30.3.2018 n. 154964/18, affermato che “In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”. Tale principio, peraltro, risulta adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva del 2008 (cfr. considerando
39) e nella direttiva 2225/2023 (cfr. considerando 70), laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. Di contro, il diverso criterio della “curva degli interessi” invocato dall'appellante – che non risulta essere stato concordato dalle parti – appare penalizzante per il consumatore nel caso di ammortamento che preveda il rimborso iniziale di una più elevata quota di interessi e, dunque, contrario ad un'interpretazione che, nel caso di dubbio, deve essere individuata in quella più favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n.
206/2005.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da Parte_1 va rigettato.
[...]
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva ed euro
425,50 per la fase decisionale, somma quest'ultima ridotta del cinquanta percento rispetto ai valori medi atteso l'omesso deposito di scritti conclusivi. Le somme suindicate vanno 10 corrisposte in favore dell'avvocato AL Montemagno, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
Stante il rigetto integrale dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9915/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza rigetta l'appello proposto da per azioni avverso la sentenza Parte_1
n. 1905/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania;
condanna per azioni al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell'avvocato AL Montemagno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 174 per spese ed euro 1.275,50 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, il 25agosto 2025
Il Giudice
dott. FA AL GA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. FA AL GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.) nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Catania n. 1905/2023 depositata il 29.6.2023, iscritto al n. 9915/2023 R.G. promosso da:
con sede legale in Parabita Parte_1
(LE), via Provinciale Matino 5, codice fiscale e partita iva , in persona legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2
Paolo Augusto Faraone del foro di Lecce, giusta procura allegata in atti;
appellante contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Montemagno, giusta C.F._1 procura allegata in atti;
appellato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di appello notificato in data 11.9.2023, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 9915/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data
[...]
29.6.2023, con la quale ha accolto la domanda proposta da con Controparte_1 riferimento al rimborso delle quote di euro 2.564,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione della quota parte di commissioni ed interessi corrispettivi non interamente maturati, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 006-660-1200087-1945323
1 del 12.3.2015. L'appellante ha affidato il gravame a quattro distinti motivi d'appello, deducendo: 1) l'erroneità della decisione emessa, in quanto basata su elementi contabili errati;
2) l'erroneo accertamento sui costi up-front oggetto di domanda restitutoria;
3) l'erroneo accertamento sull'applicazione del metodo di calcolo degli importi dovuti in restituzione secondo il criterio pro-rata temporis; 4) l'errata rilevanza assegnata alla sentenza cd. Lexitor e la non corretta interpretazione dell'art 125 sexies T.U.B. (alla luce della modifica operata dall'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021 e dal d.l. 104/2023).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.11.2023 si è costituito in giudizio CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345
[...] comma 3, 348 bis ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite oltre alla condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado ed all'udienza del
13.12.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, disposto un differimento, all'udienza del 28.4.2025 le parti le hanno precisate ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies, comma 3 c.p.c.
2. Esposti i fatti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., atteso che il gravame contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nel sottolineare la necessità di far prevalere la sostanza sulla forma, ritiene sufficiente, in relazione ai vincoli di specificità imposti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., “che
l'impugnazione, nel suo complesso, contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e la corrispondente critica basata su una prospettazione della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione (senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)” (cfr. Cass. 27199/2017, Cass. 10409/2020).
3. È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale eseguita dall'appellante, per la prima volta, nel presente giudizio di appello, stante il divieto di nova sancito dall'art. 345 comma 3 c.p.c. Ne consegue che l'omessa produzione del contratto di finanziamento nel giudizio di primo grado non è più sanabile, come meglio infra specificato.
4. Tanto premesso, prima di esaminare i motivi di appello appare opportuno soffermarsi sulle circostanze di fatto da cui origina l'odierna impugnazione. 2 4.1 Con il contratto n. 006-660-1200087-1945323 del 12.3.2015, ha Controparte_1 ottenuto, da parte di la concessione di un Parte_1 finanziamento di euro 27.594 sotto forma di cessione di quote dello stipendio, da restituire in
108 rate mensili di euro 255,50 ciascuna (docc. 2-3).
Prima della scadenza naturale del contratto, ha chiesto l'estinzione Controparte_1 anticipata del finanziamento e, su sua richiesta, per azioni, Parte_1 ha trasmesso un conteggio di estinzione dal quale si desumeva la sussistenza di un debito residuo pari ad euro 8.632,16 (doc. 4).
Disposto il pagamento, ha diffidato l'istituto di credito chiedendo la Controparte_1 restituzione delle commissioni e degli oneri accessori derivanti dalle quote pagate e non interamente godute (doc. 5) e con nota del 28.9.2021 per Parte_1 azioni ha contestato la richiesta di rimborso delle commissioni, ritenendole non ripetibili per la quota parte non maturata (doc. 6). Instaurata la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo (doc. 7), con atto di citazione notificato il 23.2.2023, , ha agito in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania, chiedendo la restituzione della somma di euro
2.564,94 a titolo di rimborso della quota parte di costi iniziali e ricorrenti non interamente maturati, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Con sentenza n. 1905/2023 il Giudice di Pace di Catania ha accolto la domanda attorea, condannando per azioni alla refusione delle spese Parte_1 processuali. Il Giudice di Pace, in particolare, ha riconosciuto la ripetibilità di tutti i costi contrattuali non interamente maturati, conformemente a quanto statuito dall'art. 125 sexies
t.u.b., nonché dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza cd. Lexitor. Ha, pertanto, condannato la banca alla restituzione integrale delle somme non rimborsate.
4.2 Tanto premesso, ragioni espositive impongono l'esame preliminare del quarto motivo di appello.
4.3 Con tale motivo, ha censurato il Parte_1 provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente assegnato rilevanza alla sentenza cd. Lexitor ed erroneamente interpretato l'art 125 sexies
t.u.b. (alla luce della modifica operata dall'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021, nonché dal decreto-legge n. 104/2023).
Il motivo non è fondato.
3 La questione relativa al mancato rimborso di una quota parte dei costi sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento è stata oggetto di importanti interventi normativi e giurisprudenziali.
Ai fini della decisione appare opportuno ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto dal d.lgs.
141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
La norma stabilisce, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione sopra indicata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. 8.7.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il già menzionato art. 125 sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE
2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in 4 relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili
(...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la
Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario. La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies
t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front) (cfr. comunicazione n. 192691/09). In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente,
ABF Collegio di Coordinamento, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n.
5031). Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della
CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili). La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si
è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo (in tal senso, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 5 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre
2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
Va, inoltre, precisato come la successiva sentenza del 9.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia
(nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) non si ponga in contrasto con quanto statuito dalla sentenza laddove ha affermato che l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva CP_2
2014/17/UE non osta ad una normativa nazionale “che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Ed invero, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di CP_2
“tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34).
Sicché, a parere della Corte, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
In materia di rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022 del
22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies comma II del d.l. n. 73/2021
(c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva
2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte 6 Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore il quale, in un primo momento, con l'art. 1 comma
1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso, ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n.
104, convertito con modificazioni dalla l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque 7 soggette a riduzione le imposte»”. In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies
t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front. In questo senso, recentemente, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando il seguente principio di diritto: “L'art.
125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del
2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”
(cfr. ord. 25977 del 6.9.2023). La Suprema Corte ha chiarito che “il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non
è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Per quanto sopra, alla luce della disciplina applicabile sopra indicata, tenuto conto del venire meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso integrale degli stessi.
Ricostruita la disciplina applicabile, si osserva che, nel caso in esame, il contratto di finanziamento n. 006-660-1200087-1945323 è stato concluso con in data Controparte_1
12.3.2015, sotto il vigore della disciplina introdotta dall'art. 125 sexies t.u.b. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di pace che ha affermato la rimborsabilità dei costi up front e recurring trattenuti in caso di estinzione anticipata.
4.3 Passando all'esame contestuale dei motivi d'appello posti come primo e secondo nell'ordine espositivo proposto dall'appellante, la per Parte_1
8 azioni ha censurato l'erroneità della decisione emessa, in quanto basata su elementi contabili errati e sull'errata identificazione dei costi up-front oggetto di domanda restitutoria.
Tali motivi non sono fondati.
Occorre evidenziare in premessa che l'istituto di credito, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, non abbia contestato l'esistenza del contratto di finanziamento ma si sia limitato a contestare (con l'apposito motivo di gravame) la correttezza della decisione impugnata sotto il profilo dell'esattezza dei conteggi operati dal consulente di parte appellata. L'omessa produzione del contratto da parte di nel giudizio di primo grado, pertanto, Controparte_1 non ha formato oggetto di gravame e sull'esistenza del rapporto di finanziamento si è formato il giudicato implicito.
Incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di finanziamento alle condizioni riepilogate nel documento di sintesi del 31.12.2015 e nel piano di ammortamento allegato, nonché la sua anticipata estinzione in data 1.2.2021 (conteggio estintivo – doc 4), va ribadita l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante nel presente grado. Ne segue che la decisione del giudice di pace in ordine alla quantificazione dei costi oggetto di domanda restitutoria di sia corretta. Controparte_1
Ed invero, l'attore in primo grado ha chiesto la restituzione della complessiva somma di euro
2.564,94, così specificati: euro 1.220,71 per costi ricorrenti ed euro 1.344,23 per costi iniziali, oltre interessi legali dal 3.1.2023.
Dal piano di ammortamento in atti emerge che ha originariamente Controparte_1 sostenuto i seguenti costi: euro 929,88 per “commissioni di istruttoria”; euro 181,08 per
“assicurazione vita”; euro 3.541,41 per “assicurazione credito”; euro 47,44 per “imposta sostitutiva”. Pertanto, correttamente il consulente di parte dott. ha calcolato la Persona_1 quota parte non maturata dei costi iniziali (relativi ai costi assicurativi, non inclusi nel piano di ammortamento) in euro 3.722,49 (euro 3.722,49:108=34,46x39=1.344,23) e la quota parte dei costi ricorrenti, costituiti dai costi spalmati sul piano di ammortamento e rappresentati dai costi di istruttoria e dalla quota parte di interessi non scaduti (relativamente a 39 rate residue).
L'importo dei citati costi è stato calcolato in euro 1.205,20, oltre interessi legali alla data al
2.1.2023 in euro 1.220,71, come da prospetto analitico-contabile (cfr. pag. 6 e ss. consulenza in atti).
Le doglianze di parte appellante avverso le modalità di calcolo non sono condivisibili, in quanto basate su elementi asseritamente desumibili dal contratto di finanziamento 9 tardivamente depositato e, in quindi, inammissibili. Peraltro, dal piano di ammortamento e dal documento di sintesi depositato in atti emerge chiaramente che i costi non siano soltanto rappresentati dalla commissione di istruttoria (929,88 euro) e dall'imposta sostitutiva (euro
3.541,41) ma anche da tutte le ulteriori voci non contabilizzate nel piano di ammortamento e comunque versate dal cliente (costi assicurativi e quota di interessi sulle rate non scadute).
4.4 Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui Parte_1 per azioni ha censurato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice
[...] di pace, in accoglimento della domanda di , ha ritenuto corretta Controparte_1
l'applicazione del criterio di calcolo pro-rata temporis ai fini della determinazione degli importi dovuti in restituzione.
Il criterio della rimborsabilità dei costi pro-rata temporis trova fondamento nella previsione contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la lettura che la Corte di Giustizia e la Corte
Costituzionale hanno dato della riduzione proporzionale dei costi alla “vita residua del contratto”. Anche la normativa secondaria ha avallato il criterio di calcolo sopra indicato, avendo la Banca d'Italia, con comunicazione del 30.3.2018 n. 154964/18, affermato che “In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”. Tale principio, peraltro, risulta adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva del 2008 (cfr. considerando
39) e nella direttiva 2225/2023 (cfr. considerando 70), laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. Di contro, il diverso criterio della “curva degli interessi” invocato dall'appellante – che non risulta essere stato concordato dalle parti – appare penalizzante per il consumatore nel caso di ammortamento che preveda il rimborso iniziale di una più elevata quota di interessi e, dunque, contrario ad un'interpretazione che, nel caso di dubbio, deve essere individuata in quella più favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n.
206/2005.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da Parte_1 va rigettato.
[...]
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva ed euro
425,50 per la fase decisionale, somma quest'ultima ridotta del cinquanta percento rispetto ai valori medi atteso l'omesso deposito di scritti conclusivi. Le somme suindicate vanno 10 corrisposte in favore dell'avvocato AL Montemagno, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
Stante il rigetto integrale dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9915/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza rigetta l'appello proposto da per azioni avverso la sentenza Parte_1
n. 1905/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania;
condanna per azioni al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell'avvocato AL Montemagno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 174 per spese ed euro 1.275,50 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, il 25agosto 2025
Il Giudice
dott. FA AL GA
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