Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1963, n. 102
Articolo 3
Versione
14 marzo 1963
Art. 4.
Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.
Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti autorita' accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami gia' superati.

Entrata in vigore il 14 marzo 1963