Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1189/2019 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento del 14/3/2025
TRA
, C.F. nella qualità di successore di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bassoli e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita 290 presso lo studio dell'avv. Adriano Casellato, in virtù di mandato in calce alla comparsa per prosecuzione nel processo;
E
AVVISATI , C.F. , elettivamente dom.ta in Roma, viale delle Controparte_1 C.F._2
Milizie, 9, presso e nello studio dell'avvocato Norberto Manenti, rappresentata e e difesa dall'avv. Pietro Verdesca in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio di riassunzione a seguito di rinvio;
Parte appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio è pervenuto a questa Corte di appello su rinvio disposto dalla Corte di cassazione con Ordinanza n°24552/2018, depositata il 5 ottobre 2018, che così ha statuito:
<< La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 28 giugno 2018.>>
§.
2. I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza della Suprema Corte come qui di seguito viene riportato.
“Rilevato che: con decreto del Presidente del Tribunale di Latina dell'Il luglio 1997 Persona_1 ingiungeva a e quali eredi di il pagamento della CP_1 Parte_2 Persona_2 somma di lire 54.771.000 per avere la stessa scontato nell'anno 1984 otto effetti cambiari dell'importo di lire 2500.000 ciascuno oltre interessi al tasso annuo del 10%; con atto di citazione del 6 ottobre 1997 EP TI proponeva opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Latina nei confronti di con separato atto di citazione anche proponeva Persona_1 Parte_3 opposizione al medesimo decreto ingiuntivo. Entrambi gli atti di opposizione erano fondati sull'eccezione di prescrizione del credito vantato da in mancanza di valido atto Persona_1 introduttivo non potendosi considerare tale l'atto di ricognizione del debito datato 18 dicembre 1991 che gli opponenti dichiaravano di non conoscere nel contenuto, disconoscendo anche la firma della debitrice dante causa degli stessi. Si costituiva contestando le Persona_2 Persona_1 deduzioni degli opponenti e chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria. Disposta la riunione dei giudizi, acquisito il fascicolo del procedimento monitorio ed espletate due consulenze grafiche ed una chimica il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1752 del 2008 riteneva affidabile la consulenza d'ufficio che consentiva di ritenere non verosimile la tesi degli opponenti secondo cui l'opposto, PE
avrebbe abusivamente redatto il documento utilizzando un foglio già sottoscritto in precedenza
[...] dalla er eventuale rilascio di procura. In ogni caso, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto Per_2 ingiuntivo in accoglimento della prima eccezione degli opponenti, ai sensi dell'articolo 752 c.c. in ordine alla responsabilità non solidale, ma pro-quota degli eredi. Pertanto, condannava questi ultimi al pagamento della propria quota di eredità rispetto alla somma di euro 28.286 oltre interessi rigettando la domanda per lite temeraria;
71-2/ 3 avverso tale decisione proponevano appello e Parte_2 ilevando che la decisione del Tribunale non era suffragata da alcun elemento Parte_3 obiettivo di indagine, ma si fondava su una acritica adesione alle conclusioni della consulenza d'ufficio. Si costituiva ontestando l'impugnazione e spiegando appello incidentale relativamente Persona_1 al mancato riconoscimento delle spese di lite di primo grado e della domanda ai sensi dell'articolo 96 c.p.c; con sentenza del 28 luglio 2016 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'impugnazione rilevando che dalla oggettiva impossibilità di stabilire con un grado di certezza la genuinità dello scritto e la contestualità dello stesso con la firma apposta dalla on era possibile attribuire al documento Per_2
l'efficacia interruttivo della prescrizione;
pertanto, dichiarava non dovute dagli appellanti, in favore di le somme indicate nella sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese del Persona_1 doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Persona_1 affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste con controricorso
Il PG conclude per l'accoglimento del terzo motivo.” Parte_3
§.
3. Le ragioni della cassazione della precedente sentenza di questa corte risultano le seguenti: <
considerato che:
con il primo motivo deduce la violazione dell c.c. nonch degli articoli e c.p.c. in relazione all n. nullit della sentenza ai sensi particolare corte territoriale non avrebbe considerato l giurisprudenza di legittimit secondo cui sottoscrizione un documento integrando scrittura privata genera presunzione consenso del sottoscrittore al contenuto pertanto spetter agli rapporto fondamentale spetta provarne da parte colui a favore quale dichiarazione fatta ottobre perch decisione ignora punto decisivo vicenda combinato disposto delle disposizioni attuazione omesso considerare che raccomandata luglio si richiedeva pagamento somma lire per le causali sopra indicate era stata contestata terzo lamentando altres motivazione apparente su controversia quanto viziato illogicit nello specifico considerazione ordine oggettiva stabilire genuinit contestualit stessa risulta contrasto contestazione credito odierni intimati circostanza firma valutazioni tecniche certamente apposta dalla luogo rileva impone per_2 contestuale redazione testo fine riconoscere ricorrendo testamento olografo. tesi riempimento utilizzando foglio firmato bianco contrastava una serie elementi oggettivi riconosciuti anche territoriale. valutazione pi probabile quella riferibilit dello scritto alla coscienza volont chi lo ha sottoscritto. infine accertamenti espletati dai consulenti ufficio> non consentono di corroborare la tesi degli odierni intimati;
con il quarto motivo deduce la violazione degli articoli 2721, 2722, 2724 e 2726 c.c., nonché degli articoli 113 e 115 c.p.c., sul punto in cui viene esclusa la prova testimoniale in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. Sotto tale aspetto Persona_1 rileva di avere dedotto già con la comparsa di costituzione avverso l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'esistenza di un atto ricognitivo al quale avrebbe partecipato un testimone unitamente alla dichiarante e su tale circostanza sarebbe stata capitolata la prova per testi. Il Persona_2 rigetto di tale richiesta appare censurabile perché il contratto del quale si intendeva provare la sottoscrizione non era dedotto come fonte di obblighi, ma come semplice fatto storico. In ogni caso si tratterebbe di un atto unilaterale e non di un contratto rispetto al quale vi è un principio di prova per iscritto;
Considerato che:
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria (il decreto ingiuntivo era fondato sulle cambiali scontate nell'anno 1984 e sulla ricognizione di debito del 1991). Gli opponenti nella qualità di eredi, hanno dichiarato di non conoscere il contenuto della ricognizione di debito e di non conoscere la firma della dante causa Il giudizio è stato istruito analogamente al sub procedimento di Per_2 disconoscimento cui segue la istanza di verificazione della scrittura privata;
appare preliminare l'esame della quarto motivo perché il ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di prova testimoniale formulando un capitolo di prova relativo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'atto di ricognitivo venne compilato e sottoscritto dalla La circostanza appare rilevante poiché Per_2
l'elemento che la Corte territoriale ha ritenuto, comunque, decisivo è quello della prova della contestualità o meno tra la firma apposta dalla debitrice e la predisposizione del contenuto della dichiarazione di riconoscimento del debito. Il motivo è, pertanto, fondato poiché la prova era ammissibile e andava esaminata. Infatti, la prova testimoniale si riferisce non al contenuto di un atto negoziale bilaterale, ma all'esistenza del documento come fatto storico, riguardo alla contestualità tra alla redazione del testo e la firma (Cass. 3336-2015). Peraltro, la questione non riguarda la redazione di un contratto, ma la sottoscrizione di un atto unilaterale (Cass. 25213-2014) con conseguente inapplicabilità dell'articolo 2721 c.c. (Cass. 10989-2003). Nel caso di specie ricorre anche un principio di prova scritta consistente proprio nella scrittura proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta (Cass. 27013-2005, sub art. 2724 c.c.); il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento e la decisione impugnata va cassata riguardo a tale profilo. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto che il 6 4- 1 valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 Rv. 648145
- 01); secondo giurisprudenza costante, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. 1 settembre 2010, n. 18989); il giudice del rinvio, sulla base dei principi che precedono e tenuto conto delle domande proposte e delle eventuali modificazioni ritualmente e tempestivamente apportate con le memorie ex art. 183 c.p.c, provvederà a definire correttamente le questioni sollevate dalle parti al fine di verificare se, indipendentemente dalla questione relativa alla contestualità tra l'apposizione della firma attribuita alla d la redazione del testo della ricognizione di debito (profilo che, in sé e per sé considerato, è Per_2 irrilevante ai fini della validità dell'atto) le parti abbiano dedotto una alterazione materiale del contenuto
/( i 7 dichiarativo dell'atto o una ipotesi di riempimento abusivo del foglio. Conseguentemente, il giudice del rinvio valuterà l'idoneità degli strumenti processuali adottati e la conseguente distribuzione dell'onere probatorio tra le parti;
dall'accoglimento del quarto motivo consegue che devono ritenersi assorbite le precedenti doglianze;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
la sentenza va cassata con rinvio.>>
Il che ha reso necessario il rinvio della causa a questo giudice di merito.
§.
4. Quindi con atto di citazione in riassunzione, notificato a TI in data Parte_3
15/02/2019, ma non pervenuto all' altro destinatario TI nei confronti del quale non si è Pt_2 perfezionata la notifica, ha riassunto il processo dinanzi alla Corte di Appello di Roma, ai Persona_1 sensi dell'art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e comunque a quanto statuito nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 24552/2018, accertata l'irrilevanza, ai fini della validità della scrittura di ricognizione di debito oggetto di causa, della questione relativa alla contestualità tra l'apposizione della firma attribuita alla la redazione del testo della ricognizione di debito, previa Per_2 esclusione di alterazioni materiali del contenuto dichiarativo dell'atto o di ipotesi di riempimento abusivo del foglio, confermi definitivamente, ritenendola valida a tutti gli effetti, la sentenza di primo grado n. 1752/2008, emessa dal Tribunale di Latina, con ogni conseguenza anche in ordine alle ulteriori somme dovute a titolo di interessi maturati e maturandi.”
§.
5. TI , costituitasi in giudizio, in data 24/6/2019, con comparsa di costituzione Pt_3 Parte_3 in giudizio di riassunzione a seguito di rinvio, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“affinché codesta On.le Corte di Appello voglia rigettare in toto la domanda avanzata dal Persona_1 con l'atto di citazione in riassunzione del 15.02.2019 notificato in pari data e, per l'effetto, confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4837/2016 e, comunque, confermare la riforma ivi disposta della sentenza del Tribunale di Latina n. 1752/2008 dichiarando non dovute da Parte_3
TI in favore del medesimo le somme indicate in tale sentenza di primo grado e Persona_1 rigettando la domanda azionata da quest'ultimo con ricorso per decreto ingiuntivo. Si richiede l'acquisizione del fascicolo della Corte di Cassazione rg 5619/2017 contenente i fascicoli di parte comparente. Con vittoria di spese del giudizio innanzi a codesta Corte territoriale e di quello innanzi alla Corte di Cassazione.”
§.
6. In data 22/10/2021 si è costituita in giudizio nella qualità di successore di Parte_1 PE
, deceduto in data 29/8/2021, reiterando tutte le domande da questi formulate e la richiesta di
[...] riammissione in termini per procedere alla notificazione dell'atto di riassunzione ad . Parte_2 §.
7. Con decreto presidenziale del 12/2/2025 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 14/3/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
8. Con note per la trattazione scritta depositate in data 10/3/2025 l'appellante ha così Parte_1 concluso:
<< Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e comunque a quanto statuito nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 24552/2018, accertata l'irrilevanza, ai fini della validità della scrittura di ricognizione del debito oggetto di causa, della questione relativa alla contestualità tra l'apposizione della firma attribuita alla la redazione del testo della ricognizione di debito, previa Per_2 esclusione di alterazioni materiali del contenuto dichiarativo dell'atto o di ipotesi di riempimento abusivo del foglio, confermare definitivamente, ritenendola valida a tutti gli effetti, la sentenza di primo grado n.1752/2008, emessa dal Tribunale di Latina, con ogni conseguenza anche in ordine alle ulteriori somme dovute a titolo di interessi maturati e maturandi. Solo in via estremamente subordinata e con richiesta che si formula a mero titolo di scrupolo difensivo, ammettersi il mezzo di prova orale per testi come richiesto e articolato in atti, da intendersi qui trascritto, e con il soggetto ivi indicato. Con ogni ulteriore conseguente statuizione in ordine alla condanna dei convenuti ovvero della convenuta al pagamento dei compensi della fase del processo celebratasi dinanzi alla Corte di Cassazione e della presente fase processuale dinanzi alla intestata Corte territoriale. >>
§.
9. Con note di trattazione scritta di udienza depositate in data 13/3/2025 l'appellata TI
[...]
ha così concluso: Parte_3
“Piaccia a Codesta On.le Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare in toto la domanda avanzata dal con l'atto di citazione in riassunzione del 15.02.2019 notificato in Persona_1 pari data e, per l'effetto, confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4837/2016 e, comunque, confermare la riforma ivi disposta della sentenza del Tribunale di Latina n. 1752/2008 dichiarando non dovute da n favore del medesimo le somme Parte_3 Persona_1 indicate in tale sentenza di primo grado e rigettando la domanda azionata da quest'ultimo con ricorso per decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese del giudizio innanzi a codesta Corte territoriale e di quello innanzi alla Corte di Cassazione.”.
§.10. Con provvedimento depositato in data 17/3/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.11.Va, preliminarmente, considerato che il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, cpc.
Nel caso di specie, la Corte:
‧ all'udienza del 27/6/2019, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione ad Parte_2
ne ha disposto la rinnovazione per l'udienza del 9/4/2020;
[...]
. rinviata d'ufficio l'udienza del 9/4/2020 all'8/10/2020 per la nota emergenza pandemica, all'udienza dell'8/10/2020 ha ulteriormente rinviato a udienza successiva sempre per rinnovare la notifica dell'atto di riassunzione ad e così via alle successive udienze fino all'udienza del 15/2/2024; Parte_2
‧ all'udienza del 15/2/2024, non avendo avuto buon esito i precedenti tentativi di notifica ad TI
effettuati da parte riassumente, ha autorizzato la rinnovazione della notificazione, osservati i Pt_2 termini di legge, per l'udienza collegiale del 28/11/2024 fissata per la verifica del contraddittorio.
All'udienza del 28/11/2024 il difensore di , dichiarando di aver avuto difficoltà ad Parte_1 individuare il recapito di ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti dello Parte_2 stesso.
Considerato, inoltre, che:
la qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, per cui la stessa non è venuta meno in capo a in virtù della rinuncia alla domanda effettuata, nei suoi confronti, dal Parte_2 difensore di (cfr. Cass. O. n. 21510/2019); Parte_1
dopo l'ultima autorizzazione a rinnovare la notifica dell'atto di riassunzione per l'udienza del 28.11.2024 nel rispetto del termine di legge (da intendere come termine a comparire), ha effettuato Parte_1 la richiesta all il 27.6.2024, quando il termine libero di 150 giorni prima del 28.11.2024 era oramai Pt_4 già ampiamente scaduto;
di conseguenza, visto l'art.307 III e ultimo comma c.p.c., va disposta la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla dev'essere disposto, invece, per spese di lite in applicazione delle disposizioni dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Roma, 16.5.2025
Il giudice ausiliario estensore dott. Girolamo Porcelli
Il Presidente
dott.ssa Antonella Izzo