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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
214/2023
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
G. Litterio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.:
), C. Grappone (C.F.: ) e CodiceFiscale_3 C.F._4 Parte_2
(C.F.: ) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di essere stata beneficiaria di CP_1
Reddito di Cittadinanza a decorrere dal febbraio 2020 - in conseguenza dell'accoglimento della relativa domanda inoltrata in data 16.01.2020 -, nonché di aver successivamente ricevuto, in data 04.11.2022, comunicazione di revoca dal beneficio in ragione dell'accertata assenza del requisito della residenza decennale in
Italia, cui faceva seguito, in data 24.03.2023, la notificazione di avviso di pagamento per la complessiva somma di € 11.564,85, a titolo di restituzione di indebito previdenziale dovuto alla predetta revoca/decadenza del beneficio percepito in relazione al periodo da febbraio 2020 a luglio 2021, ha domandato, previo accertamento della natura discriminatoria della condotta dell' di previdenza a CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 150/2011, dichiararsi la legittimità delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza a decorrere dal febbraio 2020, nonché, per l'effetto, la non debenza di alcuna somma a titolo di indebito previdenziale nei confronti dell' . CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rigettate le istanze di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e di rinvio pregiudiziale alla CGUE con provvedimento del 20.12.2023, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 28.02.2024, ove, preso atto della pendenza sulla medesima questione di due giudizi di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e di un giudizio di legittimità costituzionale, la causa è stata ulteriormente rinviata per discussione ed in attesa della definizione dei predetti giudizi all'udienza del 25.09.2024, per poi essere, per le medesime ragioni, rinviata
Pag. 2 di 16 all'udienza del 11.12.2024 e, definitivamente, all'udienza del 16.04.2025, anch'essa svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver disposto la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza inizialmente concesso alla ricorrente e la pretesa di restituzione delle somme dalla medesima percepite dal febbraio 2020 al luglio 2021 a titolo di indebito previdenziale.
L'azione, quindi, va correttamente qualificata come accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Da ciò deriva l'operatività dei principi espressi dalla ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
n. 4232/2000; SS.UU. n. 1846/2010; Cass. n. 13877/2012; Cass. n. 21702/2014;
Cass. n. 8281/2015; Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 26231/2018; Cass. n. 15550/2019).
Peraltro, sempre in tema di oneri probatori, si è più specificamente affermato che “… non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del CP_1
1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del
Pag. 3 di 16 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato (nella specie, la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla CP_1
legge) (Cass. n. 26231/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onero probatorio sulla stessa gravante.
Più nello specifico, non è contestato che, in data 16.01.2020, la ricorrente ha presentato domanda per ottenere il beneficio del RdC e che tale domanda è stata dapprima accolta con inizio di erogazione delle somme previste dalla legge a decorrere dal febbraio 2020; allo stesso modo, non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato – che detto beneficio è stato revocato con provvedimento del 04.11.2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) e che, a seguito dell'anzidetta revoca, l' ha provveduto ad intimare (doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente) la CP_1
restituzione delle somme erogate nel periodo compreso tra il febbraio 2020 e il luglio
2021 (cfr. fascicolo parte resistente), per il complessivo valore di € 11.564,85; infine, non è contestato, in quanto ammesso anche dall' di previdenza resistente, che CP_1
la ragione alla base della pretesa di ripetizione dell'indebito previdenziale è da rintracciarsi nell'assenza del dichiarato requisito della residenza ultradecennale in territorio italiano, come emerso dagli accertamenti all'uopo eseguiti dalla competente
Guardia di Finanza in data 18.10.2022, da cui sarebbero risultate a carico della ricorrente, giustappunto, “false dichiarazioni in seno alla domanda di reddito di cittadinanza, con riferimento al possesso del requisito della residenza ultradecennale”.
Pag. 4 di 16 Pertanto, tenuto conto di quanto allegato, dedotto ed eccepito dalle parti in giudizio, non sono in discussione gli ulteriori requisiti prescritti dalla legge in materia di RdC, essendo l'oggetto del contendere circoscritto al solo requisito della residenza decennale in territorio italiano.
Ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio, per quanto qui interessa, occorre operare una breve ricognizione dell'istituto del RdC, come disciplinato dal previgente D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, operante ratione temporis, prima della sua abrogazione intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
In particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 4/2019 prescrive determinati requisiti di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e reddituali che l'istante deve cumulativamente possedere ai fini del beneficio in trattazione, quali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a € 9.360.
Come premesso, non è in contestazione il possesso dei requisiti di cittadinanza e reddituali di cui alle anzidette lettere a) e c), essendo la ricorrente priva di reddito e titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Pag. 5 di 16 Quanto al requisito della residenza in Italia per un tempo di 10 anni, gli ultimi 2 continuativi, di cui alla anzidetta lettera b) – il cui accertato difetto, come già illustrato, ha rappresentato l'unica ragione giuridica che ha condotto alla revoca dal beneficio e all'emissione del provvedimento di ripetizione dell'indebito previdenziale da parte dell' oggetto di causa – deve ritenersi assorbente la “parziale CP_1
espulsione” di tale ultimo requisito dall'impianto normativo disciplinante la materia de qua, a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale.
Più nello specifico, il Giudice delle leggi, con la recentissima sentenza n. 31/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del
D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, proprio nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in
Italia per almeno 10 anni, per 5.
A tal riguardo, preme riportare i punti salenti della menzionata pronuncia: “… il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto
«indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. Va precisato che, nella sentenza n. 19 del 2022, questa Corte si è confrontata, escludendone
l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non
Pag. 6 di 16 irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza». È quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilità – come invece ritenuto dal giudice a quo –, ad essere stato considerato in tale pronuncia. In questa prospettiva, del resto, nel valutare la ragionevolezza di tale criterio può essere considerata non solo la complessità delle attività richieste alle pubbliche amministrazioni per realizzare le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ma anche l'entità delle risorse finanziarie destinate alla attuazione della misura. Rispetto alla precedente misura – il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI), che richiedeva solo due anni di residenza – si è, infatti, realizzato un forte salto di livello, poiché: a) la consistenza del beneficio economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare, garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare, esporre lo Stato italiano a migrazioni puramente “assistenziali”; b) la stessa platea dei nuclei beneficiari è fin dall'inizio raddoppiata;
c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Rdc. In considerazione di tali elementi caratterizzanti non può essere accolta la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di
Pag. 7 di 16 una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile: questa Corte, del resto, rispetto a una misura (attinente alla concessione di mutui agevolati) che non ha incidenza su diritti fondamentali, ha precisato che «non è manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo», per cui non ha censurato «il requisito della residenza protratta per almeno otto anni» (sentenza n. 53 del 2024).
Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame.
Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata. La stessa
Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 15 luglio 2021, in causa C-709/20, C.
G.) ha, in particolare, precisato che riconoscere ai cittadini di Stati membri che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE la fruizione
«di prestazioni di assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini nazionali […] rischierebbe di consentire a cittadini dell'Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, Per_1
C333/13 […], punti 74, 76 e 77 e la giurisprudenza ivi citata)». Per cui «uno Stato membro ha la possibilità, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2004/38, di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva». La Corte di giustizia ha anche precisato che
Pag. 8 di 16 l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale
«costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza
21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90)… Tuttavia, nonostante tali Per_2
considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa
Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati
Pag. 9 di 16 segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.
Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. lla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. uesto dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del
Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la
«relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». l termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di
Pag. 10 di 16 radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio
2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva
2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze…” (Cort. Cost. n. 31/2025).
Dunque, la Corte Costituzionale, dopo un articolato e motivato excursus sui presupposti costitutivi del RdC – all'esito del quale, confermando gli orientamenti già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ne ha negato la natura eminentemente
Pag. 11 di 16 assistenziale, in quanto non finalizzato “a soddisfare un bisogno primario dell'individuo”, trattandosi di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione, a ciò non ostando la sentenza della CGUE del 29 luglio 2024 (nelle cause riunite C-112/22, C.
U. e C-223/22, N. D), ove la Corte europea non ha operato alcun sindacato sull'esattezza o meno dell'interpretazione del diritto nazionale proprio con riguardo alla qualificazione giuridica della natura del beneficio in trattazione – ha dapprima escluso la totale obliterazione del requisito del radicamento territoriale in base alla residenza, sul presupposto che detto requisito, accedendo ad una prestazione, come detto, di carattere non prettamente assistenziale, non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione Europea, per poi affermare, cionondimeno, che il periodo di residenza decennale prescritto dalla previgente normativa interna pone una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, anche tenuto conto, nel raffronto con altre misure (assegno sociale), che il progetto di inclusione previsto dal RdC non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, poiché teso alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, di talché è stato ritenuto eccessivamente gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della misura in questione il termine del pregresso periodo decennale, ciò che concretizza, in definitiva, la violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. In ragione di tanto, la Corte ha affermato che la ragionevole correlazione con la misura del RdC si realizza, di contro, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, termine che si presenta “come una
Pag. 12 di 16 grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento”.
Orbene, nel caso di specie, posto che parte ricorrente – come già innanzi espresso – ha compiutamente dimostrato di essere stata residente in Italia dal 22.02.2011
(elemento di fatto, peraltro, non specificamente contestato che, dunque, deve reputarsi acclarato), deve ritenersi integrato anche l'ultimo requisito (requisito di residenza) del radicamento nel territorio Italiano per un arco temporale quantomeno pari ai 5 anni prescritti dalla legge (come rimodulata sulla base della citata sentenza della Corte Costituzionale).
In ragione di tanto, conclusivamente, deve ritenersi che parte ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la concessione ed il mantenimento del beneficio, con la ulteriore conseguenza che deve reputarsi illegittima la condotta dell' concretatasi nella revoca della misura e nella pretesa di ripetizione delle CP_1
somme erogate a tale titolo.
Pertanto, non è configurabile alcun indebito previdenziale a carico di parte ricorrente, la quale, quindi, non può dirsi tenuta alla ripetizione delle somme erogatele a titolo di
RdC per l'arco temporale oggetto di causa, con la diretta conseguenza che la stessa ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché alla cessazione di qualsivoglia procedura esattiva sul medesimo titolo. Inoltre, come ulteriore conseguenza delle ragioni e considerazioni sopra esposte, ha diritto ha vedersi corrispondere il RdC nella misura prevista sino al tempo della revoca per tutto l'arco temporale cui avrebbe avuto diritto, ossia dal momento della revoca stessa sino al tempo limite prescritto dalla legge.
Pag. 13 di 16 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi insussistente l'indebito previdenziale addebitato a parte ricorrente e l'obbligo di restituzione a parte resistente della somma di € 11.564,85, nonché il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di € 11.564,85 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 al luglio 2021, oltre che il diritto di parte ricorrente a conseguire la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei suoi confronti, alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo ed alla corresponsione dell'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
per l'ulteriore effetto, deve ordinarsi a parte resistente la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei confronti di parte ricorrente e condannarsi parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione – tenuto conto del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia e dei recenti interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché, da ultimo, della più recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione oggetto di causa – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 14 di 16 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito previdenziale addebitato a parte ricorrente e l'obbligo di restituzione a parte resistente della somma di € 11.564,85, nonché il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di €
11.564,85 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 al luglio
2021, oltre che il diritto di parte ricorrente a conseguire la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei suoi confronti, alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo ed alla corresponsione dell'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
- ordina a parte resistente la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei confronti di parte ricorrente e condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo spettante a titolo di
Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
Pag. 15 di 16 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 16.04.2025
Pag. 16 di 16
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
214/2023
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
G. Litterio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.:
), C. Grappone (C.F.: ) e CodiceFiscale_3 C.F._4 Parte_2
(C.F.: ) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di essere stata beneficiaria di CP_1
Reddito di Cittadinanza a decorrere dal febbraio 2020 - in conseguenza dell'accoglimento della relativa domanda inoltrata in data 16.01.2020 -, nonché di aver successivamente ricevuto, in data 04.11.2022, comunicazione di revoca dal beneficio in ragione dell'accertata assenza del requisito della residenza decennale in
Italia, cui faceva seguito, in data 24.03.2023, la notificazione di avviso di pagamento per la complessiva somma di € 11.564,85, a titolo di restituzione di indebito previdenziale dovuto alla predetta revoca/decadenza del beneficio percepito in relazione al periodo da febbraio 2020 a luglio 2021, ha domandato, previo accertamento della natura discriminatoria della condotta dell' di previdenza a CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 150/2011, dichiararsi la legittimità delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza a decorrere dal febbraio 2020, nonché, per l'effetto, la non debenza di alcuna somma a titolo di indebito previdenziale nei confronti dell' . CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rigettate le istanze di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e di rinvio pregiudiziale alla CGUE con provvedimento del 20.12.2023, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 28.02.2024, ove, preso atto della pendenza sulla medesima questione di due giudizi di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e di un giudizio di legittimità costituzionale, la causa è stata ulteriormente rinviata per discussione ed in attesa della definizione dei predetti giudizi all'udienza del 25.09.2024, per poi essere, per le medesime ragioni, rinviata
Pag. 2 di 16 all'udienza del 11.12.2024 e, definitivamente, all'udienza del 16.04.2025, anch'essa svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver disposto la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza inizialmente concesso alla ricorrente e la pretesa di restituzione delle somme dalla medesima percepite dal febbraio 2020 al luglio 2021 a titolo di indebito previdenziale.
L'azione, quindi, va correttamente qualificata come accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Da ciò deriva l'operatività dei principi espressi dalla ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
n. 4232/2000; SS.UU. n. 1846/2010; Cass. n. 13877/2012; Cass. n. 21702/2014;
Cass. n. 8281/2015; Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 26231/2018; Cass. n. 15550/2019).
Peraltro, sempre in tema di oneri probatori, si è più specificamente affermato che “… non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del CP_1
1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del
Pag. 3 di 16 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato (nella specie, la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla CP_1
legge) (Cass. n. 26231/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onero probatorio sulla stessa gravante.
Più nello specifico, non è contestato che, in data 16.01.2020, la ricorrente ha presentato domanda per ottenere il beneficio del RdC e che tale domanda è stata dapprima accolta con inizio di erogazione delle somme previste dalla legge a decorrere dal febbraio 2020; allo stesso modo, non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato – che detto beneficio è stato revocato con provvedimento del 04.11.2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) e che, a seguito dell'anzidetta revoca, l' ha provveduto ad intimare (doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente) la CP_1
restituzione delle somme erogate nel periodo compreso tra il febbraio 2020 e il luglio
2021 (cfr. fascicolo parte resistente), per il complessivo valore di € 11.564,85; infine, non è contestato, in quanto ammesso anche dall' di previdenza resistente, che CP_1
la ragione alla base della pretesa di ripetizione dell'indebito previdenziale è da rintracciarsi nell'assenza del dichiarato requisito della residenza ultradecennale in territorio italiano, come emerso dagli accertamenti all'uopo eseguiti dalla competente
Guardia di Finanza in data 18.10.2022, da cui sarebbero risultate a carico della ricorrente, giustappunto, “false dichiarazioni in seno alla domanda di reddito di cittadinanza, con riferimento al possesso del requisito della residenza ultradecennale”.
Pag. 4 di 16 Pertanto, tenuto conto di quanto allegato, dedotto ed eccepito dalle parti in giudizio, non sono in discussione gli ulteriori requisiti prescritti dalla legge in materia di RdC, essendo l'oggetto del contendere circoscritto al solo requisito della residenza decennale in territorio italiano.
Ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio, per quanto qui interessa, occorre operare una breve ricognizione dell'istituto del RdC, come disciplinato dal previgente D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, operante ratione temporis, prima della sua abrogazione intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
In particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 4/2019 prescrive determinati requisiti di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e reddituali che l'istante deve cumulativamente possedere ai fini del beneficio in trattazione, quali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a € 9.360.
Come premesso, non è in contestazione il possesso dei requisiti di cittadinanza e reddituali di cui alle anzidette lettere a) e c), essendo la ricorrente priva di reddito e titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Pag. 5 di 16 Quanto al requisito della residenza in Italia per un tempo di 10 anni, gli ultimi 2 continuativi, di cui alla anzidetta lettera b) – il cui accertato difetto, come già illustrato, ha rappresentato l'unica ragione giuridica che ha condotto alla revoca dal beneficio e all'emissione del provvedimento di ripetizione dell'indebito previdenziale da parte dell' oggetto di causa – deve ritenersi assorbente la “parziale CP_1
espulsione” di tale ultimo requisito dall'impianto normativo disciplinante la materia de qua, a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale.
Più nello specifico, il Giudice delle leggi, con la recentissima sentenza n. 31/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del
D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, proprio nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in
Italia per almeno 10 anni, per 5.
A tal riguardo, preme riportare i punti salenti della menzionata pronuncia: “… il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto
«indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. Va precisato che, nella sentenza n. 19 del 2022, questa Corte si è confrontata, escludendone
l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non
Pag. 6 di 16 irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza». È quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilità – come invece ritenuto dal giudice a quo –, ad essere stato considerato in tale pronuncia. In questa prospettiva, del resto, nel valutare la ragionevolezza di tale criterio può essere considerata non solo la complessità delle attività richieste alle pubbliche amministrazioni per realizzare le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ma anche l'entità delle risorse finanziarie destinate alla attuazione della misura. Rispetto alla precedente misura – il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI), che richiedeva solo due anni di residenza – si è, infatti, realizzato un forte salto di livello, poiché: a) la consistenza del beneficio economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare, garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare, esporre lo Stato italiano a migrazioni puramente “assistenziali”; b) la stessa platea dei nuclei beneficiari è fin dall'inizio raddoppiata;
c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Rdc. In considerazione di tali elementi caratterizzanti non può essere accolta la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di
Pag. 7 di 16 una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile: questa Corte, del resto, rispetto a una misura (attinente alla concessione di mutui agevolati) che non ha incidenza su diritti fondamentali, ha precisato che «non è manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo», per cui non ha censurato «il requisito della residenza protratta per almeno otto anni» (sentenza n. 53 del 2024).
Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame.
Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata. La stessa
Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 15 luglio 2021, in causa C-709/20, C.
G.) ha, in particolare, precisato che riconoscere ai cittadini di Stati membri che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE la fruizione
«di prestazioni di assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini nazionali […] rischierebbe di consentire a cittadini dell'Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, Per_1
C333/13 […], punti 74, 76 e 77 e la giurisprudenza ivi citata)». Per cui «uno Stato membro ha la possibilità, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2004/38, di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva». La Corte di giustizia ha anche precisato che
Pag. 8 di 16 l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale
«costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza
21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90)… Tuttavia, nonostante tali Per_2
considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa
Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati
Pag. 9 di 16 segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.
Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. lla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. uesto dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del
Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la
«relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». l termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di
Pag. 10 di 16 radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio
2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva
2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze…” (Cort. Cost. n. 31/2025).
Dunque, la Corte Costituzionale, dopo un articolato e motivato excursus sui presupposti costitutivi del RdC – all'esito del quale, confermando gli orientamenti già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ne ha negato la natura eminentemente
Pag. 11 di 16 assistenziale, in quanto non finalizzato “a soddisfare un bisogno primario dell'individuo”, trattandosi di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione, a ciò non ostando la sentenza della CGUE del 29 luglio 2024 (nelle cause riunite C-112/22, C.
U. e C-223/22, N. D), ove la Corte europea non ha operato alcun sindacato sull'esattezza o meno dell'interpretazione del diritto nazionale proprio con riguardo alla qualificazione giuridica della natura del beneficio in trattazione – ha dapprima escluso la totale obliterazione del requisito del radicamento territoriale in base alla residenza, sul presupposto che detto requisito, accedendo ad una prestazione, come detto, di carattere non prettamente assistenziale, non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione Europea, per poi affermare, cionondimeno, che il periodo di residenza decennale prescritto dalla previgente normativa interna pone una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, anche tenuto conto, nel raffronto con altre misure (assegno sociale), che il progetto di inclusione previsto dal RdC non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, poiché teso alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, di talché è stato ritenuto eccessivamente gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della misura in questione il termine del pregresso periodo decennale, ciò che concretizza, in definitiva, la violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. In ragione di tanto, la Corte ha affermato che la ragionevole correlazione con la misura del RdC si realizza, di contro, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, termine che si presenta “come una
Pag. 12 di 16 grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento”.
Orbene, nel caso di specie, posto che parte ricorrente – come già innanzi espresso – ha compiutamente dimostrato di essere stata residente in Italia dal 22.02.2011
(elemento di fatto, peraltro, non specificamente contestato che, dunque, deve reputarsi acclarato), deve ritenersi integrato anche l'ultimo requisito (requisito di residenza) del radicamento nel territorio Italiano per un arco temporale quantomeno pari ai 5 anni prescritti dalla legge (come rimodulata sulla base della citata sentenza della Corte Costituzionale).
In ragione di tanto, conclusivamente, deve ritenersi che parte ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la concessione ed il mantenimento del beneficio, con la ulteriore conseguenza che deve reputarsi illegittima la condotta dell' concretatasi nella revoca della misura e nella pretesa di ripetizione delle CP_1
somme erogate a tale titolo.
Pertanto, non è configurabile alcun indebito previdenziale a carico di parte ricorrente, la quale, quindi, non può dirsi tenuta alla ripetizione delle somme erogatele a titolo di
RdC per l'arco temporale oggetto di causa, con la diretta conseguenza che la stessa ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché alla cessazione di qualsivoglia procedura esattiva sul medesimo titolo. Inoltre, come ulteriore conseguenza delle ragioni e considerazioni sopra esposte, ha diritto ha vedersi corrispondere il RdC nella misura prevista sino al tempo della revoca per tutto l'arco temporale cui avrebbe avuto diritto, ossia dal momento della revoca stessa sino al tempo limite prescritto dalla legge.
Pag. 13 di 16 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi insussistente l'indebito previdenziale addebitato a parte ricorrente e l'obbligo di restituzione a parte resistente della somma di € 11.564,85, nonché il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di € 11.564,85 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 al luglio 2021, oltre che il diritto di parte ricorrente a conseguire la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei suoi confronti, alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo ed alla corresponsione dell'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
per l'ulteriore effetto, deve ordinarsi a parte resistente la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei confronti di parte ricorrente e condannarsi parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione – tenuto conto del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia e dei recenti interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché, da ultimo, della più recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione oggetto di causa – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 14 di 16 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito previdenziale addebitato a parte ricorrente e l'obbligo di restituzione a parte resistente della somma di € 11.564,85, nonché il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di €
11.564,85 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 al luglio
2021, oltre che il diritto di parte ricorrente a conseguire la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei suoi confronti, alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo ed alla corresponsione dell'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
- ordina a parte resistente la cessazione della procedura di riscossione eventualmente avviata nei confronti di parte ricorrente e condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme eventualmente già riscosse a tale titolo, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo spettante a titolo di
Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa sino al completamento del periodo prescritto da legge;
Pag. 15 di 16 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 16.04.2025
Pag. 16 di 16
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca