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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 12 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 01/12/2025 e vertente TRA
(CF. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avvocato Di Rico Linda Maria PARTE APPELLANTE E (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8868/2023 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, pubblicata in data 05/06/2023 in materia di opposizione a d.i. n. 26402 del 21.11.2017. Si dà atto che la presente causa concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto appello, nei confronti di
[...]
e contro la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
8868/2023, resa tra le parti dal tribunale di Roma, sez. XVII specializzata in materia di impresa, in data 05/06/2023.
§ 2. — Le appellate non si sono costituite.
L'appello è stato posto in decisione il 01/12/2025, senza assegnazione di termini. § 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 15 settembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 01 dicembre 2025 regolarmente comunicata, in data 16.09.2025, con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c., per la quale era stata disposta la trattazione scritta con onere per l'appellante di presentare note scritte entro 15 giorni prima come da decreto pubblicato in data 22.10.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_3 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di
[...]
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 01/12/2025. Il Presidente estensore
(CF. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avvocato Di Rico Linda Maria PARTE APPELLANTE E (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8868/2023 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, pubblicata in data 05/06/2023 in materia di opposizione a d.i. n. 26402 del 21.11.2017. Si dà atto che la presente causa concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto appello, nei confronti di
[...]
e contro la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
8868/2023, resa tra le parti dal tribunale di Roma, sez. XVII specializzata in materia di impresa, in data 05/06/2023.
§ 2. — Le appellate non si sono costituite.
L'appello è stato posto in decisione il 01/12/2025, senza assegnazione di termini. § 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 15 settembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 01 dicembre 2025 regolarmente comunicata, in data 16.09.2025, con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c., per la quale era stata disposta la trattazione scritta con onere per l'appellante di presentare note scritte entro 15 giorni prima come da decreto pubblicato in data 22.10.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_3 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di
[...]
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 01/12/2025. Il Presidente estensore