Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale
Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5128/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio RO C.F._1 dell'Avv. BELTRAMI SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MALAVASI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
pagina 1 di 11
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio viene affidato, in forma condivisa e congiunta, ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione-istruzione-formazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso. I genitori si impegnano reciprocamente, nell'esclusivo interesse del minore, a consultarsi e adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio nonché
a collaborare affinché la crescita dello stesso avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio quando sarà presso ciascuno di loro.
3) Il figlio minore avrà collocazione prevalente e privilegiata presso il padre, nell'immobile ex “casa coniugale” al medesimo assegnata in attesa del trasferimento immobiliare che si dettaglierà in seguito.
4) La madre avrà il diritto / dovere di vedere il figlio, in ragione dell'età del minore (anni 16), in forma libera, nel rispetto dei desideri, volontà e impegni del figlio stesso e naturalmente di entrambi i genitori.
5) Disporre l'obbligo, in capo alla RA , di versare, entro e non Controparte_2 oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, in favore del marito, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban al medesimo intestate e note alla RA, la somma mensile di € 220,00=(duecentoventi /00)
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio , importo Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali con decorrenza dal mese di dicembre 2025.
pagina 2 di 11 6) Confermare a carico di ciascun genitore l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie concernenti il figlio nella misura pari al 50% ciascuno, come previsto espressamente dal Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, di seguito elencate: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, etc...) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo pagina 3 di 11 all'esibizione. L'assegno unico per continuerà ad essere percepito nella Per_1 misura del 50% in favore di ciascun genitore.
7) La casa familiare acquistata dai coniugi con atto di compravendita a ministero del Notaio Dr. del 04.06.2018, Rep. n. 235650, Fascicolo n. 53011 Per_2 registrato il 20.06.2018 al n. 4525 Serie 1T, trascritto a Modena il 20.06.2018 al n. 17627/12025, in comunione pro indiviso, per le quote di un mezzo ciascuno, composta da appartamento posto al piano terra, con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva, interno 1, facente parte della “palazzina B” con accesso da
Via del Bramante nr. 40, composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, due camere, disimpegno e due bagni, confinante con area cortiliva comune su più lati, scala e vano scala comune, vano ascensore, parti comuni salvo altri, ed autorimessa di pertinenza posta al piano interrato, confinante con corsia di manovra comune, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi come segue:
Foglio 76 – Mappale 468 – sub. 6 e Mappale 470 – sub. 1 graffati , Via del
Bramante n. 40 P. T interno 1 – Scala A – cat. A/2 – cl. 3 – vani 5,5 – superficie catastale totale mq 89 – escluse arre scoperte mq. 87 – Rendita Euro 596,51;
Mappale 471 – sub. 37 Via Leon Battista Alberti n. 19 P. S1 – cat. C/6 – cl. 3 – mq 17 superficie catastale totale mq. 18 – Rendita Euro 56,19, (c.f.r. doc. 03) viene assegnata, unitamente a tutti agli arredi, corredi e suppellettili ivi contenuti, sino alla data di perfezionamento del trasferimento immobiliare della quota della moglie (50%) in favore del marito, di cui si dirà appresso, al GN
[...]
, che vi manterrà la sua residenza insieme al figlio. RO
8) Con il presente atto la RA si impegna ed obbliga a Controparte_2 trasferire, a mezzo di atto notarile, la sua quota di proprietà e qualunque altro diritto insistente sulla casa familiare sopra descritta (c.f.r. doc. 04) al marito
, che diventerà pieno proprietario esclusivo del noto RO immobile. L'atto definitivo di trasferimento della proprietà della casa familiare a favore di sarà stipulato davanti a Notaio di sua scelta entro RO il termine di mesi dodici dalla data di deposito del presente ricorso congiunto.
9) La rata mensile del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile “casa coniugale”, a ministero del Notaio Dr. Per_2
pagina 4 di 11 Rep. n. 235651, Fascicolo n. 53012, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Carpi il 20.06.2018 al n. 4526 Serie 1T, iscritto a Modena il 20.06.2018 al n.
17628/2789 per complessivi € 115.000,00, in ragione del trasferimento della piena proprietà dell'immobile in suo favore, verrà integralmente sostenuta e pagata dal GN , con decorrenza dalla data di deposito RO del presente ricorso sino al saldo totale del debito e quindi all'estinzione del mutuo. Il GN garantisce e manleva la moglie , che rimane solo CP_1 CP_2 formalmente intestataria del contratto di mutuo citato, da ogni relativo impegno economico.
10) Il trasferimento immobiliare della casa coniugale (c.f.r. punto 8) è finalizzato ad integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione, e tale atto da compiersi risulta, pertanto, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, impegnandosi le parti a dare esecuzione agli accordi assunti nella separazione consensuale. In forza di ciò le parti avanzano richiesta che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74.
11) Con il presente atto il GN e la RA RO CP_2
si impegnano ed obbligano a vendere l'immobile in comproprietà sito a
[...]
Bucaresti (Romania), sos. Vergului nr. 17, bl. H3B, sc. A, parter, sectorul 2, sopra descritto (c.f.r. doc. 06), disponendo che il ricavato della relativa vendita immobiliare venga integralmente incassato dalla moglie, e ciò in ragione del conguaglio volto a definire l'assetto patrimoniale tra i coniugi di cui al punto 10) e
12) del presente ricorso. La vendita dell'immobile di Bucaresti dovrà essere successiva al trasferimento immobiliare della casa coniugale di cui al punto 8), ed eseguita entro il termine massimo di mesi dodici dalla data di deposito del presente ricorso congiunto. A tal fine le parti convengono che, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita della casa coniugale di cui al punto 8), il GN si impegna a sottoscrivere in favore della RA CP_1 CP_2
procura notarile a vendere l'immobile sito in Bucarest. Il costo della
[...] procura notarile sarà sostenuto integralmente dalla RA . A garanzia CP_1 dell'impegno a vendere l'immobile in comproprietà sito a Bucaresti (Romania), in pagina 5 di 11 ragione del fatto che la formalità verrà espletata in data successiva rispetto al trasferimento dell'immobile casa coniugale, il GN si RO impegna a riconoscere una penale a proprio carico del valore di €
25.000,00=(Euro venticinquemila//00) da riconoscersi in favore della moglie nel solo caso di inadempimento da parte del marito dipendente dalla sua volontà, e non da fattori indipendenti dallo stesso. Anche tale trasferimento immobiliare è finalizzato ad integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione, e tale atto da compiersi risulta, pertanto, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
12) A fronte del trasferimento immobiliare della casa coniugale, e precisamente della quota di proprietà della moglie in favore del marito, a fronte dell'impegno da parte del GN al pagamento integrale della rata di mutuo RO sino alla sua estinzione (c.f.r. punto 9), e a fronte dell'impegno assunto da ambo le parti di vendere a terzi l'immobile in comproprietà sito a Bucaresti (Romania) disponendo che il relativo ricavato venga incassato integralmente dalla RA
, (di cui al punto 11), il GN si impegna ed CP_1 RO obbliga a versare in favore della moglie, quale conguaglio degli assetti economico-patrimoniale tra le parti, la somma complessiva di € 15.000,00, secondo le seguenti modalità: - € 5.000,00 in sede di rogito notarile di trasferimento dell'immobile casa coniugale;
- € 5.000,00 in sede di rogito notarile di vendita a terzi dell'immobile in Bucaresti (Romania); - € 5.000,00 entro il termine di un anno dalla vendita a terzi dell'immobile sito in (Bucaresti) Romania.
13) Tutti gli arredi e corredi della casa coniugale, compresi gli elettrodomestici, rimarranno nella disponibilità esclusiva e piena proprietà del GN RO
, mentre la RA si impegna ad asportare, entro la data
[...] Controparte_2 di udienza presidenziale, dall'immobile casa coniugale i propri effetti personali, concordando preventivamente tale accesso con il marito.
14) La RA si impegna, entro il termine di 10 giorni dalla data Controparte_2 di deposito del presente ricorso, a consegnare le chiavi della casa coniugale al marito, impegnandosi ad effettuare contestualmente la consegna del mazzo di chiavi anche della di lei madre.
pagina 6 di 11 15) L'autovettura tipo Dacia Sandero, targata FK534WF, di proprietà della RA
rimarrà in uso esclusivo alla medesima ricorrente. 16) Con Controparte_2 riferimento all'autovettura Volkswagen Passat targata FL450DA, di proprietà della moglie ma attualmente in uso esclusivo al marito, le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà a titolo gratuito in favore del marito, il quale si accollerà l'impegno e l'obbligo al pagamento dei ratei mensili del prestito finalizzato contratto e intestato dalla moglie, manlevando la Parte_1 medesima dal relativo pagamento, con decorrenza dalla data del Controparte_2 deposito del presente ricorso sino all'estinzione del finanziamento.
17) I ricorrenti dichiarano di percepire adeguati redditi propri e di essere quindi economicamente autosufficienti.
18) Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, i coniugi concordemente dichiarano e riconoscono di non avere più nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo economico e/o patrimoniale, in dipendenza del coniugio, con la sola eccezione delle pattuizioni e degli obblighi assunti consensualmente con il presente atto.
19) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
20) Le parti si impegnano reciprocamente a rimettere eventuali denuncie-querele sporte nei confronti dell'altro coniuge e a non esercitare azioni in sede penale nei reciproci confronti.
21) Le spese legali afferenti il presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti ed ogni ricorrente provvederà al pagamento delle spettanza legali in favore del proprio difensore.
-Ritenuto che, prima dell'analisi nel merito della domanda di separazione la presenza, nella fattispecie considerata, di elementi di estraneità rispetto alle norme dello Stato, induca il Collegio ad alcune precisazioni in ordine alla giurisdizione ed alla legge applicabile. Invero i coniugi hanno contratto matrimonio in data 23.09.2004 a Bucarest (Romania); il matrimonio è stato pagina 7 di 11 trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2311 del 25.0.9.2004 di
BucarestSebbene la domanda di separazione riguardi due coniugi di nazionalità non italiana che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del
Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 32della L 31 maggio 1995 del 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli arti- 3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. TU, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, S.L. v. L.L., ove e precisato che il Reg Ce n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso
Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza). Più specificamente, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 paragrafo
1 lett a del citato Regolamento Ce n. 2201/2003 il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la residenza abituale dei coniugi. Tale criterio opera nel caso in esame poiché entrambe le parti risiedono pacificamente da diversi anni in Italia, ove hanno stabilito la vita familiare (il figlio della coppia è nato a [...] in data [...] Persona_1
e la famiglia ha fissato la sua residenza anagrafica in (si Persona_3 veda il doc. n. 03). Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione.
Va inoltre preliminarmente precisato che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 L N. 218 del 1995 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza pagina 8 di 11 in tale momento. Il matrimonio celebrato in India dalle odierne parti in causa è, dunque, pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sè elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). La legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge richiamata anche se di paesi che non siano membri dell'UE. In mancanza di scelta ad opera delle parti, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, trova applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. B (ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale).
Anche quanto alle statuizioni accessorie in merito all'affido dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il richiamato art. 8 stabilisce che le autorità di uno
Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza delle parti e dei minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento.
Infine, sussiste anche la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di mantenimento della prole, in forza dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009
pagina 9 di 11 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
invero, in assenza di una definizione espressa nell'ambito delle disposizioni del
Regolamento, la nozione di "obbligazioni alimentari" va intesa nell'accezione autonoma propria del diritto comunitario, estesa "a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato in [...] il [...] e RO
nata in [...] il [...] si sono separati Controparte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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