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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 5800/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5800/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F. elettivamente dom.ta Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo ( ) giusta CodiceFiscale_2 mandato in atti, pec Email_1
Opponente
E
, CF. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito
; PEC CodiceFiscale_3 Email_2
Opposta
E
C.F.: Controparte_2
, REA n. RM/175628, in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'Avv. Andrea Mascetti
[...]
( , PEC C.F._4 Email_3
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2024, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' e la Controparte_4
proponendo opposizione avverso la Controparte_5 cartella di pagamento n. 07120230089852778002 alla stessa asseritamente notificata in data 22.04.2024, su indirizzo pec del quale l'opponete ha Email_4 disconosciuto l'appartenenza,
La cartella esattoriale de qua veniva notificata all'opponente nella qualità di fideiussore della nonché coobbligata con , per conto della Parte_2 Controparte_6
, creditrice della somma € 32.834,63 Controparte_7
Contr in virtu' di surroga di per escussione di recupero agevolazione legge 662/96.
La predetta somma veniva iscritta a ruolo quale garanzia liquidata ex legge 662/96 e Contr comunicazione di surroga per escussione garanzia sulla posizione 518719.
L 'importo dovuto a seguito di escussione di garanzia fondo pubblico 662/96 era di €
32.834,63.
L'opponente contestava la fondatezza ed esigibilità del credito eccependo l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, notificata su indirizzo pec non Email_4 riferibile al proprio domicilio digitale, nonché la mancanza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di credito avente natura privata e non pubblica.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
In data 23.10.24 si costituiva la la Controparte_2 quale impugnava e contestava la domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto in
Pag. 2 di 7 quanto infondata in fatto ed in diritto, depositando documentazione a suffragio della titolarità del credito.
In data 30.10.24 si costituiva l' , la quale impugnava e Controparte_4 contestava l'opposizione spiegata dall'opponente, e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fato ed in diritto.
Con Ordinanza del 27.11.2025, all'esito dell'udienza cartolare, il GOP, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava la stessa a sentenza.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va rigetta l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale, per il raggiungimento dello scopo, ex art 156 cpc.
Se è pur vero che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata all'opponente su un indirizzo pec non appartenente direttamente al domicilio digitale dello stesso, la proposizione dell'opposizione ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.
Cassazione civ. Sez. I, Ord., 24-09-2020, n. 20039: “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” – laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass.
14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Nel merito della domanda, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di fidejussione, e pertanto di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo,
Si è limitata a contestare la natura del credito, nascente da un rapporto di diritto privato,
e pertanto non idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo esattoriale, per il recupero dello stesso.
L'opposta , nel costituirsi in giudizio ha fornito Controparte_5 prova documentale della fondatezza della pretesa creditoria, nascente da un contratto di
Pag. 3 di 7 finanziamento, per il quale l'odierna opponente aveva prestato la propria garanzia fidejussoria.
L'opposta ha depositato il contratto di Controparte_5 finanziamento chirografario del 26.10.2015 per € 85.000,00, stipulato con la Banca
Popolare di Ancona S.p.A. dalla , e la garanzia fideiussoria Parte_2 prestata dall'attrice a favore della debitrice principale.
Invero, Con delibera del 28.09.2015, il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia, esaminata la richiesta presentata dalla Banca finanziatrice, Banca Popolare di Ancona
S.p.A., ammetteva l'operazione richiesta, finanziamento a breve termine per esigenze di liquidità per € 85.000,00 a favore della , all'intervento Parte_2 agevolativo, posizione n. 518719, per un importo pari al 80% di quanto successivamente erogato all'impresa.
A seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria, la provvedeva dapprima CP_5
a risolvere il contratto in essere con comunicazione del 05.03.2020 e, successivamente,
a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia.
Successivamente, in virtù di delibera del Consiglio di Gestione del 15.03.2022,
[...]
, provvedeva alla liquidazione in favore della Banca Controparte_5 richiedente, dell'importo di € 32.606,83.
Attesa la persistente insolvenza dei debitori, il Gestore procedeva, quindi, alla consequenziale formazione del ruolo ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di esazione per gli adempimenti di competenza.
Il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Pag. 4 di 7 Ne deriva che, il fideiussore è un “vicario” del debitore e garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione. (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010; Cass. n.
30509 del 2019).
L'opponente, per liberarsi dell'obbligazione di garanzia, avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento del debitore principale.
Secondo il disposto dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Scopo della solidarietà, secondo l'art. 1292 ss. c.c., è di consentire al creditore di esigere l'adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittimità della cartella per vizio della procedura di riscossione, in quanto il credito azionato ha natura pubblicistica, e pertanto, può essere riscosso mediante ruolo esattoriale.
Il credito azionato in via esecutiva non trova titolo nel rapporto di credito intercorso tra
Banca Popolare di Ancona S.p.A e la ma ha ad oggetto il recupero Parte_2 dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo, e cioè delle somme che MCC-BdM, nella sua veste di gestore, ha versato alla a titolo di CP_5 liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20/06/2005 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”), richiamato dalle sopra menzionate disposizioni operative.
Tale norma stabilisce, infatti, che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, 4 Cfr. Cass. Civ. 25/11/2019 n. 30621 – 20/01/2019 n. 2664. 5 Cfr. Cass. Civ.
N. 1005/2023. anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto legale di surroga nei diritti che le banche finanziatrici hanno nei confronti delle piccole e medie imprese nei limiti delle somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto
Pag. 5 di 7 dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46". Il citato art. 9 co. 5 del D. Lgs. n.123/98 a sua volta dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo, il rapporto tra l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, si fonda sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, che ha natura pubblicistica.
Cassazione, con l'ordinanza n. 9657 del 10 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti sul tema del recupero crediti di garanzia pubblica.
La pronuncia stabilisce che l'ente gestore di un fondo di garanzia pubblico, dopo aver onorato il proprio impegno verso la banca finanziatrice, può legittimamente agire per il recupero delle somme tramite la procedura di iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale, non solo contro l'impresa beneficiaria ma anche contro i suoi garanti personali.
Non rileva, pertanto, il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, che ha natura privatistica, perché fondato sul contratto di finanziamento.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giustificate ragioni di equità, in ragione della materia trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 5800/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5800/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F. elettivamente dom.ta Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo ( ) giusta CodiceFiscale_2 mandato in atti, pec Email_1
Opponente
E
, CF. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito
; PEC CodiceFiscale_3 Email_2
Opposta
E
C.F.: Controparte_2
, REA n. RM/175628, in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'Avv. Andrea Mascetti
[...]
( , PEC C.F._4 Email_3
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2024, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' e la Controparte_4
proponendo opposizione avverso la Controparte_5 cartella di pagamento n. 07120230089852778002 alla stessa asseritamente notificata in data 22.04.2024, su indirizzo pec del quale l'opponete ha Email_4 disconosciuto l'appartenenza,
La cartella esattoriale de qua veniva notificata all'opponente nella qualità di fideiussore della nonché coobbligata con , per conto della Parte_2 Controparte_6
, creditrice della somma € 32.834,63 Controparte_7
Contr in virtu' di surroga di per escussione di recupero agevolazione legge 662/96.
La predetta somma veniva iscritta a ruolo quale garanzia liquidata ex legge 662/96 e Contr comunicazione di surroga per escussione garanzia sulla posizione 518719.
L 'importo dovuto a seguito di escussione di garanzia fondo pubblico 662/96 era di €
32.834,63.
L'opponente contestava la fondatezza ed esigibilità del credito eccependo l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, notificata su indirizzo pec non Email_4 riferibile al proprio domicilio digitale, nonché la mancanza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di credito avente natura privata e non pubblica.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
In data 23.10.24 si costituiva la la Controparte_2 quale impugnava e contestava la domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto in
Pag. 2 di 7 quanto infondata in fatto ed in diritto, depositando documentazione a suffragio della titolarità del credito.
In data 30.10.24 si costituiva l' , la quale impugnava e Controparte_4 contestava l'opposizione spiegata dall'opponente, e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fato ed in diritto.
Con Ordinanza del 27.11.2025, all'esito dell'udienza cartolare, il GOP, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava la stessa a sentenza.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va rigetta l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale, per il raggiungimento dello scopo, ex art 156 cpc.
Se è pur vero che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata all'opponente su un indirizzo pec non appartenente direttamente al domicilio digitale dello stesso, la proposizione dell'opposizione ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.
Cassazione civ. Sez. I, Ord., 24-09-2020, n. 20039: “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” – laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass.
14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Nel merito della domanda, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di fidejussione, e pertanto di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo,
Si è limitata a contestare la natura del credito, nascente da un rapporto di diritto privato,
e pertanto non idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo esattoriale, per il recupero dello stesso.
L'opposta , nel costituirsi in giudizio ha fornito Controparte_5 prova documentale della fondatezza della pretesa creditoria, nascente da un contratto di
Pag. 3 di 7 finanziamento, per il quale l'odierna opponente aveva prestato la propria garanzia fidejussoria.
L'opposta ha depositato il contratto di Controparte_5 finanziamento chirografario del 26.10.2015 per € 85.000,00, stipulato con la Banca
Popolare di Ancona S.p.A. dalla , e la garanzia fideiussoria Parte_2 prestata dall'attrice a favore della debitrice principale.
Invero, Con delibera del 28.09.2015, il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia, esaminata la richiesta presentata dalla Banca finanziatrice, Banca Popolare di Ancona
S.p.A., ammetteva l'operazione richiesta, finanziamento a breve termine per esigenze di liquidità per € 85.000,00 a favore della , all'intervento Parte_2 agevolativo, posizione n. 518719, per un importo pari al 80% di quanto successivamente erogato all'impresa.
A seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria, la provvedeva dapprima CP_5
a risolvere il contratto in essere con comunicazione del 05.03.2020 e, successivamente,
a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia.
Successivamente, in virtù di delibera del Consiglio di Gestione del 15.03.2022,
[...]
, provvedeva alla liquidazione in favore della Banca Controparte_5 richiedente, dell'importo di € 32.606,83.
Attesa la persistente insolvenza dei debitori, il Gestore procedeva, quindi, alla consequenziale formazione del ruolo ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di esazione per gli adempimenti di competenza.
Il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Pag. 4 di 7 Ne deriva che, il fideiussore è un “vicario” del debitore e garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione. (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010; Cass. n.
30509 del 2019).
L'opponente, per liberarsi dell'obbligazione di garanzia, avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento del debitore principale.
Secondo il disposto dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Scopo della solidarietà, secondo l'art. 1292 ss. c.c., è di consentire al creditore di esigere l'adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittimità della cartella per vizio della procedura di riscossione, in quanto il credito azionato ha natura pubblicistica, e pertanto, può essere riscosso mediante ruolo esattoriale.
Il credito azionato in via esecutiva non trova titolo nel rapporto di credito intercorso tra
Banca Popolare di Ancona S.p.A e la ma ha ad oggetto il recupero Parte_2 dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo, e cioè delle somme che MCC-BdM, nella sua veste di gestore, ha versato alla a titolo di CP_5 liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20/06/2005 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”), richiamato dalle sopra menzionate disposizioni operative.
Tale norma stabilisce, infatti, che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, 4 Cfr. Cass. Civ. 25/11/2019 n. 30621 – 20/01/2019 n. 2664. 5 Cfr. Cass. Civ.
N. 1005/2023. anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto legale di surroga nei diritti che le banche finanziatrici hanno nei confronti delle piccole e medie imprese nei limiti delle somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto
Pag. 5 di 7 dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46". Il citato art. 9 co. 5 del D. Lgs. n.123/98 a sua volta dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo, il rapporto tra l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, si fonda sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, che ha natura pubblicistica.
Cassazione, con l'ordinanza n. 9657 del 10 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti sul tema del recupero crediti di garanzia pubblica.
La pronuncia stabilisce che l'ente gestore di un fondo di garanzia pubblico, dopo aver onorato il proprio impegno verso la banca finanziatrice, può legittimamente agire per il recupero delle somme tramite la procedura di iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale, non solo contro l'impresa beneficiaria ma anche contro i suoi garanti personali.
Non rileva, pertanto, il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, che ha natura privatistica, perché fondato sul contratto di finanziamento.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giustificate ragioni di equità, in ragione della materia trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 7 di 7