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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2650/23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, quale titolare dell'omonima azienda agricola con sede in Eboli, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vitantonio Marchesano, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Eboli (SA), alla via U. Nobile n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 dell'Ufficio, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa
Marianna Bassi, dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa Eleonora Controparte_2 Controparte_3
Stefanelli, come da delega in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/23, , quale titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4333/3771 del 18/01/23, notificatagli in data 18/02/23, con cui l' gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 11.899,00, sulla base del verbale di accertamento n. 13375 del 15/10/20, inerente alla violazione consistente nell'impiego di 3 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (art. 3, co. 3, l. n. 73/2002 e succ. modif.).
pagina 1 di 4 L'opponente assumeva che l' di Brindisi, che aveva effettuato i predetti Controparte_1
accertamenti, aveva ordinato il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica di apposita diffida, della somma ridotta di € 2.880,00 per la multa emessa dall'autorità amministrativa e della somma di €
1.620,00 per incremento sanzione, sicchè la somma totale da pagare era pari ad € 4.500,00, maggiorata di € 900,00, per un totale di € 5.400,00; che la diffida prevedeva espressamente, ex l. n.
689/81, che il pagamento nei termini della somma ridotta avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio;
che, entro il termine di 120 giorni, esso ricorrente aveva provveduto ad effettuare il pagamento integrale della somma richiesta, tanto che la relativa quietanza era stata comunicata anche ai verbalizzanti mediante pec del 02/03/21; che, nonostante l'estinzione dell'obbligazione nei termini di legge, l' aveva emesso l'impugnata ordinanza- Controparte_1
ingiunzione, sul presupposto del mancato pagamento delle somme intimate.
Il concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17/10/23 si costituiva l'
[...]
, il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, posto che, come Controparte_1
espressamente indicato nella diffida inviata al ricorrente ex art. 13 d.lgs. n. 124/04, la sanatoria delle riscontrate violazioni di legge avrebbe richiesto, da parte del trasgressore, nel termine di 120 giorni, non solo il pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 5.400,00 (in luogo di quella di € 11.880,00), ma anche gli ulteriori adempimenti prescritti “ex lege” volti a regolarizzare l'assunzione dei lavoratori dipendenti, del cui espletamento, però, non era stata offerta alcuna prova;
che, peraltro, la prova del pagamento della somma di € 5.400,00 era stata fornita solo con la comunicazione del 15/03/23, successiva all'emissione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/04/25 la causa veniva discussa e, quindi, decisa mediante deposito della presente sentenza ex art. 127ter c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che, in base alla diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/04 notificata il
12/11/20, fondata sul verbale di accertamento prot. n. 13375 dell' di Brindisi del 15/10/20, CP_4 perché potessero considerarsi regolarizzate le violazioni di cui all'art. 3, co. 3 e 3ter, d.l. n.
12/2002, occorreva che il trasgressore provvedesse, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto:
a) alla regolarizzazione per l'intero periodo di lavoro prestato con invio del modello unilav, con assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non pagina 2 di 4 superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
ivi compreso il versamento dei relativi contributi;
b) alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
c) a mantenere in servizio i lavoratori per almeno tre mesi e cioè almeno 90 giorni di calendario a partire dall'accesso ispettivo, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
d) al pagamento della maxisanzione.
E' pacifico, per ammissione della stessa resistente, che il ricorrente abbia provveduto, nel predetto termine, e precisamente in data 26/02/21, a pagare la maxisanzione amministrativa di € 5.409,50, come risulta anche dalla quietanza prodotta con il modello F23, la quale risulta comunicata a mezzo pec all' di Brindisi in data 02/03/21, ossia anteriormente all'emanazione CP_4 dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa.
Tuttavia, non è stata fornita prova, nel medesimo termine di 120 giorni, dell'espletamento anche degli altri adempimenti posti a carico del ricorrente nella predetta diffida, non avendo il Parte_1 prodotto alcun documento, unitamente all'atto di opposizione, comprovante l'assolvimento tempestivo dei propri obblighi.
Tale assolvimento non può poi desumersi dal generico contenuto del verbale di accertamento del
15/10/20 dell' di Brindisi, in cui, a pag. 2, si assume che: “successivamente in data 25.8.2020 CP_4 il consulente del lavoro presentava all' la documentazione al fine di revocare la sospensione CP_4 dell'attività imprenditoriale. Dal controllo della stessa e dal confronto con quanto dichiarato dai lavoratori, è emerso che gli stessi sono stati assunti dopo l'accesso ispettivo”.
Da tale attestazione non si comprende se i lavoratori sorpresi a lavorare irregolarmente siano stati assunti con uno dei contratti previsti dalla richiamata normativa, se le relative retribuzioni e contribuzioni siano state effettivamente versate, se gli stessi siano stati poi mantenuti in servizio per almeno 3 mesi e se sia stato regolarizzato l'intero periodo di lavoro prestato.
Per quanto attiene, infine, alla documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla nota del
25/10/23, la stessa, oltre ad essere inammissibile perché tardiva (posto che il presente giudizio è assoggettato al rito del lavoro, sicchè i documenti, risalenti ad oltre due anni prima, andavano prodotti, a pena di decadenza, unitamente al ricorso in opposizione), è del tutto insufficiente a suffragare l'ottemperanza alla diffida notificata dall' di Brindisi, atteso che: 1) nessuna CP_4
documentazione risulta prodotta in relazione al lavoratore 2) non vi è Persona_1
pagina 3 di 4 prova, in relazione alla lavoratrice del protrarsi dell'attività lavorativa anche nel Persona_2
settembre del 2020 (rientrante nel periodo minimo di 3 mesi) con versamento delle relative retribuzioni e contribuzioni;
3) non vi è prova, in relazione al lavoratore Persona_3 dell'avvenuta regolarizzazione del rapporto per l'intero periodo di lavoro prestato.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, occorre decurtare dall'importo di €
11.899,00, di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, la sola somma di € 5.409,50 già versata dal ricorrente, e ridurre quindi la sanzione amministrativa “de qua” ad € 6.489,50.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese giudiziali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2650/23 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce ad € 6.489,50 la sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza-ingiunzione n. 4333/3771, emessa il 18/01/23 dall' ; Controparte_1
b) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2650/23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, quale titolare dell'omonima azienda agricola con sede in Eboli, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vitantonio Marchesano, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Eboli (SA), alla via U. Nobile n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 dell'Ufficio, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa
Marianna Bassi, dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa Eleonora Controparte_2 Controparte_3
Stefanelli, come da delega in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/23, , quale titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4333/3771 del 18/01/23, notificatagli in data 18/02/23, con cui l' gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 11.899,00, sulla base del verbale di accertamento n. 13375 del 15/10/20, inerente alla violazione consistente nell'impiego di 3 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (art. 3, co. 3, l. n. 73/2002 e succ. modif.).
pagina 1 di 4 L'opponente assumeva che l' di Brindisi, che aveva effettuato i predetti Controparte_1
accertamenti, aveva ordinato il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica di apposita diffida, della somma ridotta di € 2.880,00 per la multa emessa dall'autorità amministrativa e della somma di €
1.620,00 per incremento sanzione, sicchè la somma totale da pagare era pari ad € 4.500,00, maggiorata di € 900,00, per un totale di € 5.400,00; che la diffida prevedeva espressamente, ex l. n.
689/81, che il pagamento nei termini della somma ridotta avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio;
che, entro il termine di 120 giorni, esso ricorrente aveva provveduto ad effettuare il pagamento integrale della somma richiesta, tanto che la relativa quietanza era stata comunicata anche ai verbalizzanti mediante pec del 02/03/21; che, nonostante l'estinzione dell'obbligazione nei termini di legge, l' aveva emesso l'impugnata ordinanza- Controparte_1
ingiunzione, sul presupposto del mancato pagamento delle somme intimate.
Il concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17/10/23 si costituiva l'
[...]
, il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, posto che, come Controparte_1
espressamente indicato nella diffida inviata al ricorrente ex art. 13 d.lgs. n. 124/04, la sanatoria delle riscontrate violazioni di legge avrebbe richiesto, da parte del trasgressore, nel termine di 120 giorni, non solo il pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 5.400,00 (in luogo di quella di € 11.880,00), ma anche gli ulteriori adempimenti prescritti “ex lege” volti a regolarizzare l'assunzione dei lavoratori dipendenti, del cui espletamento, però, non era stata offerta alcuna prova;
che, peraltro, la prova del pagamento della somma di € 5.400,00 era stata fornita solo con la comunicazione del 15/03/23, successiva all'emissione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/04/25 la causa veniva discussa e, quindi, decisa mediante deposito della presente sentenza ex art. 127ter c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che, in base alla diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/04 notificata il
12/11/20, fondata sul verbale di accertamento prot. n. 13375 dell' di Brindisi del 15/10/20, CP_4 perché potessero considerarsi regolarizzate le violazioni di cui all'art. 3, co. 3 e 3ter, d.l. n.
12/2002, occorreva che il trasgressore provvedesse, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto:
a) alla regolarizzazione per l'intero periodo di lavoro prestato con invio del modello unilav, con assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non pagina 2 di 4 superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
ivi compreso il versamento dei relativi contributi;
b) alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
c) a mantenere in servizio i lavoratori per almeno tre mesi e cioè almeno 90 giorni di calendario a partire dall'accesso ispettivo, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
d) al pagamento della maxisanzione.
E' pacifico, per ammissione della stessa resistente, che il ricorrente abbia provveduto, nel predetto termine, e precisamente in data 26/02/21, a pagare la maxisanzione amministrativa di € 5.409,50, come risulta anche dalla quietanza prodotta con il modello F23, la quale risulta comunicata a mezzo pec all' di Brindisi in data 02/03/21, ossia anteriormente all'emanazione CP_4 dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa.
Tuttavia, non è stata fornita prova, nel medesimo termine di 120 giorni, dell'espletamento anche degli altri adempimenti posti a carico del ricorrente nella predetta diffida, non avendo il Parte_1 prodotto alcun documento, unitamente all'atto di opposizione, comprovante l'assolvimento tempestivo dei propri obblighi.
Tale assolvimento non può poi desumersi dal generico contenuto del verbale di accertamento del
15/10/20 dell' di Brindisi, in cui, a pag. 2, si assume che: “successivamente in data 25.8.2020 CP_4 il consulente del lavoro presentava all' la documentazione al fine di revocare la sospensione CP_4 dell'attività imprenditoriale. Dal controllo della stessa e dal confronto con quanto dichiarato dai lavoratori, è emerso che gli stessi sono stati assunti dopo l'accesso ispettivo”.
Da tale attestazione non si comprende se i lavoratori sorpresi a lavorare irregolarmente siano stati assunti con uno dei contratti previsti dalla richiamata normativa, se le relative retribuzioni e contribuzioni siano state effettivamente versate, se gli stessi siano stati poi mantenuti in servizio per almeno 3 mesi e se sia stato regolarizzato l'intero periodo di lavoro prestato.
Per quanto attiene, infine, alla documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla nota del
25/10/23, la stessa, oltre ad essere inammissibile perché tardiva (posto che il presente giudizio è assoggettato al rito del lavoro, sicchè i documenti, risalenti ad oltre due anni prima, andavano prodotti, a pena di decadenza, unitamente al ricorso in opposizione), è del tutto insufficiente a suffragare l'ottemperanza alla diffida notificata dall' di Brindisi, atteso che: 1) nessuna CP_4
documentazione risulta prodotta in relazione al lavoratore 2) non vi è Persona_1
pagina 3 di 4 prova, in relazione alla lavoratrice del protrarsi dell'attività lavorativa anche nel Persona_2
settembre del 2020 (rientrante nel periodo minimo di 3 mesi) con versamento delle relative retribuzioni e contribuzioni;
3) non vi è prova, in relazione al lavoratore Persona_3 dell'avvenuta regolarizzazione del rapporto per l'intero periodo di lavoro prestato.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, occorre decurtare dall'importo di €
11.899,00, di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, la sola somma di € 5.409,50 già versata dal ricorrente, e ridurre quindi la sanzione amministrativa “de qua” ad € 6.489,50.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese giudiziali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2650/23 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce ad € 6.489,50 la sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza-ingiunzione n. 4333/3771, emessa il 18/01/23 dall' ; Controparte_1
b) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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