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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamato il provvedimento del
16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6016/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra Tirapelle, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pieralberto Controparte_1 C.F._1
Morbi, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“[…] in virtù dell'adesione congiunta alla […] proposta conciliativa [formulata dal Giudice] e suo intervenuto ottemperamento, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed integrale compensazione delle spese di lite, fase monitoria compresa.” (nota difensiva del 10 ottobre 2025)
Conclusioni per parte convenuta
“[…] in virtù dell'adesione congiunta alla […] proposta conciliativa [formulata dal Giudice] e suo intervenuto ottemperamento, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed integrale compensazione delle spese di lite, fase monitoria compresa.” (nota difensiva del 10 ottobre 2025) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha chiesto e ottenuto che il Controparte_1
Tribunale di Bergamo condannasse la società a pagare l'importo di € 15.624,00 oltre Parte_1 interessi, preteso a titolo di saldo per le prestazioni rese quale grafico incaricato di realizzare il catalogo aziendale dei prodotti della committente (più in particolare, il di cui faceva parte Persona_1 il catalogo Starwood).
2. La società ha eccepito il grave inadempimento di per aver mancato Parte_1 Controparte_1 di ultimare il , con conseguenti danni patrimoniali e di immagine;
pertanto, ha chiesto la Persona_1 revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2135/2023.
3. Tentata ma invano la conciliazione delle parti in sede di prima udienza (cfr. verbale del 3 luglio
2024), esperita l'istruttoria orale (cfr. verbali del 18 dicembre 2025 e del 5 marzo 2025), con ordinanza del 21 agosto 2025 è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, accettata dalle parti che, pertanto – come sopra riportato sub “Conclusioni” – hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Rilevato, pertanto, che nel corso del processo è intervenuto un accordo tra le parti, già adempiuto dalle stesse, e che pertanto è sopravvenuta la carenza di contrasto fra le parti in causa, vista la rinuncia alle domande di entrambe le parti anche per quanto concerne la domanda di condanna alla rifusione alle spese di lite, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, senza pronuncia in ordine alle spese.
5. Atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in sede monitoria con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza, ne consegue che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, emersa in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, e dichiarata dal giudice travolge il decreto medesimo che deve essere revocato, senza che rilevi, in senso contrario, la posteriorità del fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (termini mutuati da Cass. n. 13085/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2135/2023, R.G. n. 4492/2023, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 20 luglio 2023.
3. Nulla sulle spese di lite
Bergamo, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamato il provvedimento del
16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6016/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra Tirapelle, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pieralberto Controparte_1 C.F._1
Morbi, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“[…] in virtù dell'adesione congiunta alla […] proposta conciliativa [formulata dal Giudice] e suo intervenuto ottemperamento, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed integrale compensazione delle spese di lite, fase monitoria compresa.” (nota difensiva del 10 ottobre 2025)
Conclusioni per parte convenuta
“[…] in virtù dell'adesione congiunta alla […] proposta conciliativa [formulata dal Giudice] e suo intervenuto ottemperamento, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed integrale compensazione delle spese di lite, fase monitoria compresa.” (nota difensiva del 10 ottobre 2025) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha chiesto e ottenuto che il Controparte_1
Tribunale di Bergamo condannasse la società a pagare l'importo di € 15.624,00 oltre Parte_1 interessi, preteso a titolo di saldo per le prestazioni rese quale grafico incaricato di realizzare il catalogo aziendale dei prodotti della committente (più in particolare, il di cui faceva parte Persona_1 il catalogo Starwood).
2. La società ha eccepito il grave inadempimento di per aver mancato Parte_1 Controparte_1 di ultimare il , con conseguenti danni patrimoniali e di immagine;
pertanto, ha chiesto la Persona_1 revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2135/2023.
3. Tentata ma invano la conciliazione delle parti in sede di prima udienza (cfr. verbale del 3 luglio
2024), esperita l'istruttoria orale (cfr. verbali del 18 dicembre 2025 e del 5 marzo 2025), con ordinanza del 21 agosto 2025 è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, accettata dalle parti che, pertanto – come sopra riportato sub “Conclusioni” – hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Rilevato, pertanto, che nel corso del processo è intervenuto un accordo tra le parti, già adempiuto dalle stesse, e che pertanto è sopravvenuta la carenza di contrasto fra le parti in causa, vista la rinuncia alle domande di entrambe le parti anche per quanto concerne la domanda di condanna alla rifusione alle spese di lite, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, senza pronuncia in ordine alle spese.
5. Atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in sede monitoria con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza, ne consegue che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, emersa in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, e dichiarata dal giudice travolge il decreto medesimo che deve essere revocato, senza che rilevi, in senso contrario, la posteriorità del fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (termini mutuati da Cass. n. 13085/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2135/2023, R.G. n. 4492/2023, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 20 luglio 2023.
3. Nulla sulle spese di lite
Bergamo, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo