Art. 11.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.