CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.2548/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2548/2017
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CACACE MAURIZIO giusta procura in atti. C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BALISTRERI NICOLA, giusta procura in atti.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERE Parte_3 P.IVA_2
DOMENICO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 2400/17, emessa dal Tribunale di Catania il 20.5.2017 e pubblicata il 23.5.2017, con la quale il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione a precetto notificato ai suddetti appellanti il
26.06.2012 dalla in nome e per conto della Controparte_2
avente causa dalla attesa la Controparte_1 Controparte_3
mancata corresponsione di numero 19 rate relative al contratto di mutuo fondiario del 4.12.2003 ed ha richiesto il pagamento, di € 117.137,69 oltre accessori.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli opponenti hanno esposto che:
1) in data 4.12.2003, dopo aver concesso alla un prefinanziamento per € 30.000,00, dietro Parte_1 apertura di conto corrente e garanzia fideiussoria prestata dal per € 45.000,00, la Pt_2 [...]
in occasione della stipula del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria - atto a Controparte_3
notar del 4.12.2003, rep. 63408 e n. 17486 della raccolta, spedito in forma esecutiva in Persona_1
data 5.12.2003 - rappresentava ad essa appellante che i conti correnti del figlio, , e della Parte_4
società “Sicilia Telecomunicazioni s.r.l.”, di cui lo stesso era legale rappresentante, erano in sofferenza;
2) sulla scorta di tale circostanza il medesimo istituto subordinava la concessione del mutuo alla contestuale disposizione di due ordini irrevocabili da eseguire a beneficio del CA allo scopo di ripianare le anzidette scoperture;
pagina 2 di 8 3) dopo avere sottoscritto i bonifici testé menzionati – uno per € 10.940,00 in favore del figlio e, l'altro per € 55.716,27 in favore dell'architetto fideiussore della società -, in un secondo momento essa Pt_5
appellante disponeva per il tramite di telegramma portante la stessa data del mutuo (4.12.2003) la revoca dei due ordini di pagamento;
4) la settimana successiva, ovvero in data 11.12.2003, atteso che la banca non confermava l'avvenuta revoca dei mandati di pagamento, assistita da legale di sua fiducia, con nuova nota, confermava alla banca le intenzioni già esplicitate con telegramma e richiedeva, dunque, che a seguito del consolidamento dell'ipoteca e, comunque, non oltre il 23.12.2003 l'intero importo mutuato venisse erogato a suo esclusivo beneficio;
5) anche in tale occasione la banca non forniva alcuna risposta, sicché il 13.12.2003, con nuovo telegramma, nuovamente rappresentando l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento degli ordini di versamento, ne ordinava la revoca;
6) in data 31.12.2003, nonostante l'avvenuto consolidamento dell'ipoteca fornita dal essa Pt_2
, stante la mancata erogazione della somma concessa a mutuo, si recava presso la filiale della Parte_1
ed in detta occasione apprendeva che l'istituto aveva dato disposizioni Controparte_3
di erogare solo parte della somma mutuata;
7) preso atto dello stato delle cose, anche il inviava formale diffida alla banca, invitandola a non far Pt_2 valere la garanzia fideiussoria pari ad € 45.000,00, essendo stata la stessa prestata solo a garanzia del conto corrente aperto per l'ottenimento del mutuo e che, in ogni caso, secondo quanto pattuito, la stessa sarebbe stata restituita al momento del consolidamento dell'ipoteca;
8) considerati gli impegni già assunti sulla scorta del finanziamento concesso – ma non erogato -, essa
, mossa dall'intenzione di contenere i danni cagionati dall'articolata vicenda, manifestava alla Parte_1
con telegramma del 2.1.2004, l'intenzione di accettare in Controparte_3
acconto sulla maggior somma dovutale € 47.300,00, con l'invito rivolto all'anzidetto istituto di provvedere sollecitamente all'erogazione della restante parte;
9) non ricevendo alcun riscontro in tal senso, però, essa mutuataria con nota del 7.1.2004 inoltrata alla
Direzione Generale della banca popolare Antonveneta, all'Agenzia di Messina della medesima banca, nonché all'Ufficio Reclami presso la Banca d'Italia, evidenziava i gravissimi comportamenti tenuti dall'ente mutuante continuando a revocare, contestualmente, gli “ordini irrevocabili di riconoscimento di debito”, già disposti a favore del figlio CA e del di lui suocero Pt_5
pagina 3 di 8 10) la dava seguito a quanto richiesto, trasmettendo ad essa mutuataria Controparte_3
l'estratto conto riferito al periodo 1.12.2003- 31.12.2003, dal quale chiaramente si evinceva come la banca avesse di fatto perfezionato il suo originario “piano”;
11) pertanto, aveva accreditato nel conto della ricorrente la somma di €.115.000,00 per poi, nella medesima data, attraverso un giroconto di € 30.000,00, chiudere il conto corrente a mezzo del quale era stato erogato il prefinanziamento di pari importo. A tanto seguiva un ordine di bonifico a favore del
CA ed uno nei confronti del di lui suocero Pt_5
12) dunque, con atto di precetto notificato il 26.06.2012, la Controparte_2
in nome e per conto della avente causa dalla
[...] Controparte_1 [...]
attesa la mancata corresponsione di numero 19 rate relative al mutuo Controparte_3
su menzionato, intimava ad essa mutuataria il pagamento di € 117.137,69 oltre accessori, avvisando, nel contempo, il terzo datore di ipoteca.
Si costituiva in giudizio la banca per contestare la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Ammesse ed assunte le prove orali richieste dagli opponenti, la causa veniva decisa con la sentenza del
Tribunale di Catania avverso la quale hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
affidandolo a quattro motivi.
Si è costituito per contestare la fondatezza dell'appello. Controparte_2
Il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso di e riassunto da . Parte_1 Parte_2
Con comparsa depositata il 4.5.2022 si è costituita rappresentata da Controparte_4 CP_5
quale cessionaria del credito.
Con ordinanza del 26.9.2022 questa Corte, rilevato che parte appellante aveva chiesto nuovo termine per notificare l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per il decesso di ed il decreto di Parte_1
comparizione alle controparti, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'appellata, ed ha concesso nuovo termine per la notifica dell'atto di riassunzione in applicazione dell'art.291 cpc.
Notificato l'atto nei confronti di tutte le parti, la causa, all'udienza del 18.9.2024,
è stata assegnata a sentenza previo decorso dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'appellata nelle note autorizzate depositate il 24.5.2022 e reiterata nella comparsa conclusionale sul presupposto della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non solo alle parti costituite, ma anche agli eredi della defunta Secondo l'appellata, in particolare, “Il termine perentorio Parte_1
pagina 4 di 8 assegnato alla Corte è rimasto completamente inevaso dall'appellante il quale ha omesso la Pt_2
notifica nei confronti delle controparti, nonché della scrivente manifestando il pieno disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Ulteriore corollario è che l'inadempimento dell'appellante ha Pt_2
determinato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi i quali, Parte_1
essendo coobbligati, sono parti necessarie del presente giudizio e, ad oggi, in assenza della notifica del relativo atto da parte dello appellante, sono all'oscuro della prosecuzione del presente giudizio”.
L'eccezione non può essere condivisa e merita di essere respinta. Ed invero, per come già chiaramente esposto da questa Corte nell'ordinanza del 26.9.2022 < in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3", cpc >> (Cass., 2015/7661; Cass., 2014/2446; Cass., 2013/21869) >>.
Nella specie, a fronte di un ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, il non essendo Pt_2
riuscito a notificarlo agli eredi della , ha chiesto ed ottenuto la concessione di un nuovo termine, Parte_1
nel rispetto del quale, per come documentato in atti, la notifica è stata effettuata nei confronti di
[...]
, erede di per come si ricava dal certificato di stato di famiglia. Pt_4 Parte_1
L'eccezione di estinzione del giudizio va, pertanto, rigettata.
Nel merito i motivi di appello risultano infondati e vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure, a pagina quattro, ha così statuito: “Si prescinde, pertanto, dalle concrete finalità cui il mutuo è destinato, le quali possono assumere rilevanza, nei riguardi dei terzi creditori, ove emergano i presupposti dell'azione revocatoria” e, a pagina 5: “Comprovato per tabulas l'effettiva disposizione di parte delle mutuate in favore dei terzi, è evidente che parte opponente avrebbe dovuto richiedere ai detti terzi la restituzione di somme versate (eventualmente) in assenza di causa e /o accordo, atteso che la pagina 5 di 8 banca ha adempiuto al proprio obbligo di consegna delle somme mutuate, che come detto non erano legate ad alcun vincolo di scopo”.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo fondiario concluso il 4.12.2003 sarebbe da dichiarare nullo per difetto di causa, poiché carente degli elementi strutturali. Invero, la Controparte_3
, quale dante causa della in nome e per
[...] Controparte_2 Controparte_2
conto della avrebbe sospensivamente ed abusivamente condizionato il Controparte_1
buon esito della richiesta di mutuo effettuata dalla all'esecuzione di due ordini di pagamento Parte_1
verso i due conti correnti detenuti, presso il medesimo istituto di credito, dal figlio;
ciò Parte_4
sarebbe sufficiente a concludere nel senso che, malcelato dietro il simulato contratto di mutuo fondiario, si ritrovi, piuttosto, un mutuo di scopo, come tale destinato ad essere dichiarato nullo in ossequio a quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza.
Condividendo le argomentazioni svolte dal primo Giudice in merito alla natura del mutuo fondiario, va osservato come, richiamando la stessa giurisprudenza invocata da parte appellante, “il mutuo di scopo è nullo e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l'accordo tra l'istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità: ad esempio, allo scopo di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante” (cfr. Cassazione civile, sez I, 11 gennaio 2001 n.317; v. anche Cass. 26770/19 secondo cui “Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità, se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto. Pertanto, è nullo il mutuo di scopo, stipulato per acquistare un immobile, nel caso in cui il mutuatario impieghi la provvista per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario”). Nella specie, invero, difetta la prova della esistenza di un qualunque accordo intervenuto tra la banca mutuante e la mutuataria in ordine alla utilizzazione della provvista per una specifica finalità. Ciò di cui si ha certezza, per essere stato documentato e non contestato, è che la banca, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario, ha erogato alla
€.115.000,00, da cui sono stati detratti gli ordini di bonifico eseguiti per gli importi Parte_1 rispettivamente di € 10.340,00 e di € 53.366,99. Nessun ulteriore dato è emerso dagli atti ed, in particolare, l'esistenza di un accordo tra mutuante e mutuataria in ordine alla destinazione della provvista.
Va, quindi, escluso che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 4.12.2003 abbia assunto le caratteristiche di un mutuo di scopo ed il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
pagina 6 di 8 Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Catania nella parte in cui ha ritenuto non attendibili le dichiarazione rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria. Al riguardo nella sentenza di primo grado il Giudice ha così motivato: “ Né l'istruttoria svolta può avere rilevanza alcuna, nel senso di comprovare la dedotta nullità del mutuo. Infatti le dichiarazioni dei testi Parte_4
(figlio dell'opponente e amministratore della Sicilia Telecomunicazioni Srl) e (suocero Testimone_1 dell'opponente e garante della Sicilia Telecomunicazioni Srl) appaiono palesemente inattendibili, tenuto conto che gli stessi sono i diretti beneficiari dei bonifici in questione, disposti per ripianare situazioni debitorie del primo e garantite dal secondo. Si tratta quindi dei soggetti cui eventualmente potrebbero essere richieste in ripetizione le somme”.
Sebbene parte appellante abbia sostenuto che i testi, in quanto diretti beneficiari dei due bonifici, nessun interesse potevano avere a che venisse accertata la nullità del mutuo, da cui appunto sostanzialmente dipendevano i due mandati di pagamento, va evidenziato come, per un verso, siccome correttamente esposto dal primo Giudice, gli stessi potrebbero essere destinatari di eventuali richieste di ripetizione, per altro, l'eventuale accoglimento della domanda di nullità del mutuo avrebbe effetti favorevoli per gli opponenti, ai quali i testi risultano legati da rapporti di parentela ed affinità, confermandosi, così, un incontestabile interesse all'esito del giudizio e la loro conseguente inattendibilità.
Esente da censure appare, quindi, la valutazione di inattendibilità fatta dal primo Giudice.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato per vizio di motivazione la sentenza di primo grado per mancata pronuncia in merito alle domande di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Anche il motivo di appello non appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere implicito il rigetto della richiesta a cagione del rigetto dell'opposizione.
Peraltro, non risulta contestato che la ha ricevuto le somme mutuate, seppure detratti gli importi Parte_1
oggetto di bonifico in favore dei soggetti sopra indicati, e si è resa morosa nel pagamento di n.19 rate. Del tutto legittima e doverosa, secondo quanto previsto dalla legge, appare, quindi, l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi.
Con l'ultimo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui parte opponente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta e ciò sul rilievo che il Giudice, “considerato che gli argomenti oggetto del giudizio di primo grado risultano essere soggetti a continui mutamenti giurisprudenziali ben avrebbe potuto, quantomeno, compensare le spese, del concluso giudizio di primo grado”.
pagina 7 di 8 Il motivo è infondato atteso che il primo Giudice si è scrupolosamente attenuto a quanto imposto dall'art.91 cpc e non si ravvisano i “continui mutamenti giurisprudenziali” evocati da parte appellante che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2400/17 del Tribunale di Catania.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Controparte_2
e liquidate, per ciascuno di essi, in €.7.500,00 per compensi, oltre spese
[...] Controparte_6
generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Catania, 18.12.2024
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2548/2017
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CACACE MAURIZIO giusta procura in atti. C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BALISTRERI NICOLA, giusta procura in atti.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERE Parte_3 P.IVA_2
DOMENICO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 2400/17, emessa dal Tribunale di Catania il 20.5.2017 e pubblicata il 23.5.2017, con la quale il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione a precetto notificato ai suddetti appellanti il
26.06.2012 dalla in nome e per conto della Controparte_2
avente causa dalla attesa la Controparte_1 Controparte_3
mancata corresponsione di numero 19 rate relative al contratto di mutuo fondiario del 4.12.2003 ed ha richiesto il pagamento, di € 117.137,69 oltre accessori.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli opponenti hanno esposto che:
1) in data 4.12.2003, dopo aver concesso alla un prefinanziamento per € 30.000,00, dietro Parte_1 apertura di conto corrente e garanzia fideiussoria prestata dal per € 45.000,00, la Pt_2 [...]
in occasione della stipula del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria - atto a Controparte_3
notar del 4.12.2003, rep. 63408 e n. 17486 della raccolta, spedito in forma esecutiva in Persona_1
data 5.12.2003 - rappresentava ad essa appellante che i conti correnti del figlio, , e della Parte_4
società “Sicilia Telecomunicazioni s.r.l.”, di cui lo stesso era legale rappresentante, erano in sofferenza;
2) sulla scorta di tale circostanza il medesimo istituto subordinava la concessione del mutuo alla contestuale disposizione di due ordini irrevocabili da eseguire a beneficio del CA allo scopo di ripianare le anzidette scoperture;
pagina 2 di 8 3) dopo avere sottoscritto i bonifici testé menzionati – uno per € 10.940,00 in favore del figlio e, l'altro per € 55.716,27 in favore dell'architetto fideiussore della società -, in un secondo momento essa Pt_5
appellante disponeva per il tramite di telegramma portante la stessa data del mutuo (4.12.2003) la revoca dei due ordini di pagamento;
4) la settimana successiva, ovvero in data 11.12.2003, atteso che la banca non confermava l'avvenuta revoca dei mandati di pagamento, assistita da legale di sua fiducia, con nuova nota, confermava alla banca le intenzioni già esplicitate con telegramma e richiedeva, dunque, che a seguito del consolidamento dell'ipoteca e, comunque, non oltre il 23.12.2003 l'intero importo mutuato venisse erogato a suo esclusivo beneficio;
5) anche in tale occasione la banca non forniva alcuna risposta, sicché il 13.12.2003, con nuovo telegramma, nuovamente rappresentando l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento degli ordini di versamento, ne ordinava la revoca;
6) in data 31.12.2003, nonostante l'avvenuto consolidamento dell'ipoteca fornita dal essa Pt_2
, stante la mancata erogazione della somma concessa a mutuo, si recava presso la filiale della Parte_1
ed in detta occasione apprendeva che l'istituto aveva dato disposizioni Controparte_3
di erogare solo parte della somma mutuata;
7) preso atto dello stato delle cose, anche il inviava formale diffida alla banca, invitandola a non far Pt_2 valere la garanzia fideiussoria pari ad € 45.000,00, essendo stata la stessa prestata solo a garanzia del conto corrente aperto per l'ottenimento del mutuo e che, in ogni caso, secondo quanto pattuito, la stessa sarebbe stata restituita al momento del consolidamento dell'ipoteca;
8) considerati gli impegni già assunti sulla scorta del finanziamento concesso – ma non erogato -, essa
, mossa dall'intenzione di contenere i danni cagionati dall'articolata vicenda, manifestava alla Parte_1
con telegramma del 2.1.2004, l'intenzione di accettare in Controparte_3
acconto sulla maggior somma dovutale € 47.300,00, con l'invito rivolto all'anzidetto istituto di provvedere sollecitamente all'erogazione della restante parte;
9) non ricevendo alcun riscontro in tal senso, però, essa mutuataria con nota del 7.1.2004 inoltrata alla
Direzione Generale della banca popolare Antonveneta, all'Agenzia di Messina della medesima banca, nonché all'Ufficio Reclami presso la Banca d'Italia, evidenziava i gravissimi comportamenti tenuti dall'ente mutuante continuando a revocare, contestualmente, gli “ordini irrevocabili di riconoscimento di debito”, già disposti a favore del figlio CA e del di lui suocero Pt_5
pagina 3 di 8 10) la dava seguito a quanto richiesto, trasmettendo ad essa mutuataria Controparte_3
l'estratto conto riferito al periodo 1.12.2003- 31.12.2003, dal quale chiaramente si evinceva come la banca avesse di fatto perfezionato il suo originario “piano”;
11) pertanto, aveva accreditato nel conto della ricorrente la somma di €.115.000,00 per poi, nella medesima data, attraverso un giroconto di € 30.000,00, chiudere il conto corrente a mezzo del quale era stato erogato il prefinanziamento di pari importo. A tanto seguiva un ordine di bonifico a favore del
CA ed uno nei confronti del di lui suocero Pt_5
12) dunque, con atto di precetto notificato il 26.06.2012, la Controparte_2
in nome e per conto della avente causa dalla
[...] Controparte_1 [...]
attesa la mancata corresponsione di numero 19 rate relative al mutuo Controparte_3
su menzionato, intimava ad essa mutuataria il pagamento di € 117.137,69 oltre accessori, avvisando, nel contempo, il terzo datore di ipoteca.
Si costituiva in giudizio la banca per contestare la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Ammesse ed assunte le prove orali richieste dagli opponenti, la causa veniva decisa con la sentenza del
Tribunale di Catania avverso la quale hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
affidandolo a quattro motivi.
Si è costituito per contestare la fondatezza dell'appello. Controparte_2
Il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso di e riassunto da . Parte_1 Parte_2
Con comparsa depositata il 4.5.2022 si è costituita rappresentata da Controparte_4 CP_5
quale cessionaria del credito.
Con ordinanza del 26.9.2022 questa Corte, rilevato che parte appellante aveva chiesto nuovo termine per notificare l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per il decesso di ed il decreto di Parte_1
comparizione alle controparti, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'appellata, ed ha concesso nuovo termine per la notifica dell'atto di riassunzione in applicazione dell'art.291 cpc.
Notificato l'atto nei confronti di tutte le parti, la causa, all'udienza del 18.9.2024,
è stata assegnata a sentenza previo decorso dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'appellata nelle note autorizzate depositate il 24.5.2022 e reiterata nella comparsa conclusionale sul presupposto della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non solo alle parti costituite, ma anche agli eredi della defunta Secondo l'appellata, in particolare, “Il termine perentorio Parte_1
pagina 4 di 8 assegnato alla Corte è rimasto completamente inevaso dall'appellante il quale ha omesso la Pt_2
notifica nei confronti delle controparti, nonché della scrivente manifestando il pieno disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Ulteriore corollario è che l'inadempimento dell'appellante ha Pt_2
determinato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi i quali, Parte_1
essendo coobbligati, sono parti necessarie del presente giudizio e, ad oggi, in assenza della notifica del relativo atto da parte dello appellante, sono all'oscuro della prosecuzione del presente giudizio”.
L'eccezione non può essere condivisa e merita di essere respinta. Ed invero, per come già chiaramente esposto da questa Corte nell'ordinanza del 26.9.2022 < in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3", cpc >> (Cass., 2015/7661; Cass., 2014/2446; Cass., 2013/21869) >>.
Nella specie, a fronte di un ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, il non essendo Pt_2
riuscito a notificarlo agli eredi della , ha chiesto ed ottenuto la concessione di un nuovo termine, Parte_1
nel rispetto del quale, per come documentato in atti, la notifica è stata effettuata nei confronti di
[...]
, erede di per come si ricava dal certificato di stato di famiglia. Pt_4 Parte_1
L'eccezione di estinzione del giudizio va, pertanto, rigettata.
Nel merito i motivi di appello risultano infondati e vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure, a pagina quattro, ha così statuito: “Si prescinde, pertanto, dalle concrete finalità cui il mutuo è destinato, le quali possono assumere rilevanza, nei riguardi dei terzi creditori, ove emergano i presupposti dell'azione revocatoria” e, a pagina 5: “Comprovato per tabulas l'effettiva disposizione di parte delle mutuate in favore dei terzi, è evidente che parte opponente avrebbe dovuto richiedere ai detti terzi la restituzione di somme versate (eventualmente) in assenza di causa e /o accordo, atteso che la pagina 5 di 8 banca ha adempiuto al proprio obbligo di consegna delle somme mutuate, che come detto non erano legate ad alcun vincolo di scopo”.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo fondiario concluso il 4.12.2003 sarebbe da dichiarare nullo per difetto di causa, poiché carente degli elementi strutturali. Invero, la Controparte_3
, quale dante causa della in nome e per
[...] Controparte_2 Controparte_2
conto della avrebbe sospensivamente ed abusivamente condizionato il Controparte_1
buon esito della richiesta di mutuo effettuata dalla all'esecuzione di due ordini di pagamento Parte_1
verso i due conti correnti detenuti, presso il medesimo istituto di credito, dal figlio;
ciò Parte_4
sarebbe sufficiente a concludere nel senso che, malcelato dietro il simulato contratto di mutuo fondiario, si ritrovi, piuttosto, un mutuo di scopo, come tale destinato ad essere dichiarato nullo in ossequio a quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza.
Condividendo le argomentazioni svolte dal primo Giudice in merito alla natura del mutuo fondiario, va osservato come, richiamando la stessa giurisprudenza invocata da parte appellante, “il mutuo di scopo è nullo e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l'accordo tra l'istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità: ad esempio, allo scopo di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante” (cfr. Cassazione civile, sez I, 11 gennaio 2001 n.317; v. anche Cass. 26770/19 secondo cui “Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità, se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto. Pertanto, è nullo il mutuo di scopo, stipulato per acquistare un immobile, nel caso in cui il mutuatario impieghi la provvista per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario”). Nella specie, invero, difetta la prova della esistenza di un qualunque accordo intervenuto tra la banca mutuante e la mutuataria in ordine alla utilizzazione della provvista per una specifica finalità. Ciò di cui si ha certezza, per essere stato documentato e non contestato, è che la banca, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario, ha erogato alla
€.115.000,00, da cui sono stati detratti gli ordini di bonifico eseguiti per gli importi Parte_1 rispettivamente di € 10.340,00 e di € 53.366,99. Nessun ulteriore dato è emerso dagli atti ed, in particolare, l'esistenza di un accordo tra mutuante e mutuataria in ordine alla destinazione della provvista.
Va, quindi, escluso che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 4.12.2003 abbia assunto le caratteristiche di un mutuo di scopo ed il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
pagina 6 di 8 Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Catania nella parte in cui ha ritenuto non attendibili le dichiarazione rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria. Al riguardo nella sentenza di primo grado il Giudice ha così motivato: “ Né l'istruttoria svolta può avere rilevanza alcuna, nel senso di comprovare la dedotta nullità del mutuo. Infatti le dichiarazioni dei testi Parte_4
(figlio dell'opponente e amministratore della Sicilia Telecomunicazioni Srl) e (suocero Testimone_1 dell'opponente e garante della Sicilia Telecomunicazioni Srl) appaiono palesemente inattendibili, tenuto conto che gli stessi sono i diretti beneficiari dei bonifici in questione, disposti per ripianare situazioni debitorie del primo e garantite dal secondo. Si tratta quindi dei soggetti cui eventualmente potrebbero essere richieste in ripetizione le somme”.
Sebbene parte appellante abbia sostenuto che i testi, in quanto diretti beneficiari dei due bonifici, nessun interesse potevano avere a che venisse accertata la nullità del mutuo, da cui appunto sostanzialmente dipendevano i due mandati di pagamento, va evidenziato come, per un verso, siccome correttamente esposto dal primo Giudice, gli stessi potrebbero essere destinatari di eventuali richieste di ripetizione, per altro, l'eventuale accoglimento della domanda di nullità del mutuo avrebbe effetti favorevoli per gli opponenti, ai quali i testi risultano legati da rapporti di parentela ed affinità, confermandosi, così, un incontestabile interesse all'esito del giudizio e la loro conseguente inattendibilità.
Esente da censure appare, quindi, la valutazione di inattendibilità fatta dal primo Giudice.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato per vizio di motivazione la sentenza di primo grado per mancata pronuncia in merito alle domande di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Anche il motivo di appello non appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere implicito il rigetto della richiesta a cagione del rigetto dell'opposizione.
Peraltro, non risulta contestato che la ha ricevuto le somme mutuate, seppure detratti gli importi Parte_1
oggetto di bonifico in favore dei soggetti sopra indicati, e si è resa morosa nel pagamento di n.19 rate. Del tutto legittima e doverosa, secondo quanto previsto dalla legge, appare, quindi, l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi.
Con l'ultimo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui parte opponente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta e ciò sul rilievo che il Giudice, “considerato che gli argomenti oggetto del giudizio di primo grado risultano essere soggetti a continui mutamenti giurisprudenziali ben avrebbe potuto, quantomeno, compensare le spese, del concluso giudizio di primo grado”.
pagina 7 di 8 Il motivo è infondato atteso che il primo Giudice si è scrupolosamente attenuto a quanto imposto dall'art.91 cpc e non si ravvisano i “continui mutamenti giurisprudenziali” evocati da parte appellante che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2400/17 del Tribunale di Catania.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Controparte_2
e liquidate, per ciascuno di essi, in €.7.500,00 per compensi, oltre spese
[...] Controparte_6
generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Catania, 18.12.2024
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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