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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. ALFIERI GEMMA, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, al Vico III Raffaelli n. 10;
E
( , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in calce al ricorso, dall'avv. IIRITANO FABIO, presso il quale elettivamente domicilia in VIA G. SCHIPANI 168/E, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/09/2024, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio a CATANZARO in data 8.09.2007 e che dalla loro unione sono nati due figli, (7.12.2007) e (6.10.2017), rappresentavano la volontà di Persona_1 Per_2 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. L'abitazione coniugale sita nel comune di Catanzaro, alla Discesa Pianicello n. 14 in proprietà della IG.ra rimarrà alla stessa ed ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli minori;
Parte_1
3. Il pagamento delle singole rate di mutuo acceso sull'abitazione coniugale presso la filiale "BNL” di Catanzaro continueranno a rimanere ad esclusivo carico del IG. il quale, fino alla sua CP_1 completa estinzione, si obbliga ad effettuare i relativi e tempestivi pagamenti senza che eventuali ritardi negli stessi possano arrecare pregiudizio alla IG.ra , salvo eventuali danni Parte_1 cagionati di cui si fa espressa riserva di avanzare, e senza che il sig. possa avanzare alcun CP_1 tipo di pretesa in merito all'immobile;
4. La IG.ra , dal canto suo, promette sin d'ora e s'impegna a trasferire entro e non oltre Parte_1 il termine di 80 gg. dall'estinzione definitiva del mutuo l'immobile in favore di entrambi i figli minori, con precisazione che la stessa non disporrà dell' appartamento fino al momento in cui lo stesso verrà donato ad entrambi i figli, riservandosi però in suo favore sin d'ora il diritto di uso e abitazione;
il pagamento delle spese di trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo del IG. ; CP_1
5. La IG.ra provvederà a volturare ed a pagare tutte le utenze e le imposte relative alla Parte_1 predetta abitazione coniugale solo dalla data di omologa della separazione;
6. Tutti gli arredi attualmente presenti nell' abitazione coniugale anche se frutto di regali pervenuti ad entrambi i coniugi in occasione del loro matrimonio o da entrambi acquistati successivamente alla data di celebrazione del matrimonio, rimarranno nell'esclusivo possesso e disponibilità, nonché in uso alla IG.ra affinchè se ne possa servire ella unitamente ai due figli con facoltà per Pt_1 il IG. di prelevare solo i propri documenti, oggetti ed effetti personali, entro e non oltre la CP_1 data di comparizione dei coniugi che sarà fissata innanzi all'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale adito;
7. Il IG. , che di fatto ha già abbandonato l'abitazione coniugale, si obbliga dalla data di CP_1 sottoscrizione del presente ricorso a trasferire la propria residenza altrove, dandone comunicazione scritta alla IG.ra nell'interesse esclusivo dei figli minori e per ogni Parte_1 opportuna comunicazione relativa ai medesimi;
8. Il IG. si obbliga a corrispondere, dal mese di Ottobre 2024, la somma complessiva Controparte_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento00) a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge e dei figli così ripartita: € 150,00 in favore di ciascun figlio minore ed €. 100,00 in favore della IG.ra
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli minori in applicazione del Parte_1
Protocollo siglato dal Tribunale di Catanzaro n, 1766/2019 qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato ed aggiornamento ISTAT, il tutto da versare esclusivamente a mezzo bonifico su c/c intestato alla IG.ra entro il 27 di ogni mese Codice IBAN Pt_1
[...];
9. L'assegno unico per entrambi i figli minori incassato dal solo IG. dovrà essere ripartito CP_1 in parti uguali tra i ricorrenti a decorrere dal mese di ottobre 2024; dunque, il IG, si CP_1 obbliga a versare alla IG.ra che sin dora accetta, in nome e per conto dei due figli Parte_1 minori, il versamento di una somma pari al 50% del predetto assegno e ciò fino a Dicembre 2024 o fino al mese in cui scadrà la domanda di assegno unico già formulata dal IG. . Tale somma CP_1 resta inteso, sin d'ora, che dovrà essere accreditata sempre sul c/c della IG.ra , mentre Parte_1 dal mese di Gennaio 2025 (o dalla data in cui scadrà la domanda di assegno unico presentata per il
2024) ciascun coniuge presenterà autonomamente nuova domanda di assegno unico in misura pari al solo 50%, con conseguente accreditamento dell'importo pari solo al 50%;
10. I coniugi sin d'ora concordano che l'assegno che sarà percepito dalla minore a titolo di Per_2 indennità di frequenza per l'anno 2024/2025 e successivi dovrà essere accantonato in un libretto intestato alla minore stessa acceso presso “Poste Italiane S.p.A.” e servirà per soddisfare tutte le esigenze di cura e salute della minore, dovendo quest'ultima assumere quotidianamente farmaci e ricorrere spesso ad esami clinici;
11. Il diritto di visita del IG. , quale genitore non collocatario, dovrà essere Controparte_1 esercitato nei confronti di entrambi i minori nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (cena compresa); il IG. , inoltre, dovrà tenere con sé a settimane CP_1 alterne entrambi i figli minori, sempre dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:30 (cena compresa) della domenica, nonché per complessivi 15 giorni nel mese di luglio e 15 gg per agosto (anche non consecutivi); per il resto (festività natalizie, pasquali, compleanni, ricorrenza) troverà applicazione la volontà libera delle parti, con precisazione che eventuali modifiche rispetto agli accordi contenuti nel presente atto dovranno sempre essere tempestivamente concordati con la madre affidataria e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze, volontà ed impegni, scolastici e/o extra-scolastici, dei minori;
12. Le parti si obbligano a dare precisa esecuzione ai presenti accordi sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo espressamente indicato ai punti 8 e 9;
13. Entrambi i coniugi s'impegnano infine a mantenere fra loro rapporti civili e dignitosi e ad adottare reciprocamente un comportamento responsabile e rispettoso della libera scelta di addivenire alla presente separazione, soprattutto al fine di evitare di turbare la serenità e lo sviluppo psico-fisico dei minori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 46, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. ALFIERI GEMMA, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, al Vico III Raffaelli n. 10;
E
( , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in calce al ricorso, dall'avv. IIRITANO FABIO, presso il quale elettivamente domicilia in VIA G. SCHIPANI 168/E, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/09/2024, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio a CATANZARO in data 8.09.2007 e che dalla loro unione sono nati due figli, (7.12.2007) e (6.10.2017), rappresentavano la volontà di Persona_1 Per_2 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. L'abitazione coniugale sita nel comune di Catanzaro, alla Discesa Pianicello n. 14 in proprietà della IG.ra rimarrà alla stessa ed ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli minori;
Parte_1
3. Il pagamento delle singole rate di mutuo acceso sull'abitazione coniugale presso la filiale "BNL” di Catanzaro continueranno a rimanere ad esclusivo carico del IG. il quale, fino alla sua CP_1 completa estinzione, si obbliga ad effettuare i relativi e tempestivi pagamenti senza che eventuali ritardi negli stessi possano arrecare pregiudizio alla IG.ra , salvo eventuali danni Parte_1 cagionati di cui si fa espressa riserva di avanzare, e senza che il sig. possa avanzare alcun CP_1 tipo di pretesa in merito all'immobile;
4. La IG.ra , dal canto suo, promette sin d'ora e s'impegna a trasferire entro e non oltre Parte_1 il termine di 80 gg. dall'estinzione definitiva del mutuo l'immobile in favore di entrambi i figli minori, con precisazione che la stessa non disporrà dell' appartamento fino al momento in cui lo stesso verrà donato ad entrambi i figli, riservandosi però in suo favore sin d'ora il diritto di uso e abitazione;
il pagamento delle spese di trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo del IG. ; CP_1
5. La IG.ra provvederà a volturare ed a pagare tutte le utenze e le imposte relative alla Parte_1 predetta abitazione coniugale solo dalla data di omologa della separazione;
6. Tutti gli arredi attualmente presenti nell' abitazione coniugale anche se frutto di regali pervenuti ad entrambi i coniugi in occasione del loro matrimonio o da entrambi acquistati successivamente alla data di celebrazione del matrimonio, rimarranno nell'esclusivo possesso e disponibilità, nonché in uso alla IG.ra affinchè se ne possa servire ella unitamente ai due figli con facoltà per Pt_1 il IG. di prelevare solo i propri documenti, oggetti ed effetti personali, entro e non oltre la CP_1 data di comparizione dei coniugi che sarà fissata innanzi all'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale adito;
7. Il IG. , che di fatto ha già abbandonato l'abitazione coniugale, si obbliga dalla data di CP_1 sottoscrizione del presente ricorso a trasferire la propria residenza altrove, dandone comunicazione scritta alla IG.ra nell'interesse esclusivo dei figli minori e per ogni Parte_1 opportuna comunicazione relativa ai medesimi;
8. Il IG. si obbliga a corrispondere, dal mese di Ottobre 2024, la somma complessiva Controparte_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento00) a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge e dei figli così ripartita: € 150,00 in favore di ciascun figlio minore ed €. 100,00 in favore della IG.ra
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli minori in applicazione del Parte_1
Protocollo siglato dal Tribunale di Catanzaro n, 1766/2019 qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato ed aggiornamento ISTAT, il tutto da versare esclusivamente a mezzo bonifico su c/c intestato alla IG.ra entro il 27 di ogni mese Codice IBAN Pt_1
[...];
9. L'assegno unico per entrambi i figli minori incassato dal solo IG. dovrà essere ripartito CP_1 in parti uguali tra i ricorrenti a decorrere dal mese di ottobre 2024; dunque, il IG, si CP_1 obbliga a versare alla IG.ra che sin dora accetta, in nome e per conto dei due figli Parte_1 minori, il versamento di una somma pari al 50% del predetto assegno e ciò fino a Dicembre 2024 o fino al mese in cui scadrà la domanda di assegno unico già formulata dal IG. . Tale somma CP_1 resta inteso, sin d'ora, che dovrà essere accreditata sempre sul c/c della IG.ra , mentre Parte_1 dal mese di Gennaio 2025 (o dalla data in cui scadrà la domanda di assegno unico presentata per il
2024) ciascun coniuge presenterà autonomamente nuova domanda di assegno unico in misura pari al solo 50%, con conseguente accreditamento dell'importo pari solo al 50%;
10. I coniugi sin d'ora concordano che l'assegno che sarà percepito dalla minore a titolo di Per_2 indennità di frequenza per l'anno 2024/2025 e successivi dovrà essere accantonato in un libretto intestato alla minore stessa acceso presso “Poste Italiane S.p.A.” e servirà per soddisfare tutte le esigenze di cura e salute della minore, dovendo quest'ultima assumere quotidianamente farmaci e ricorrere spesso ad esami clinici;
11. Il diritto di visita del IG. , quale genitore non collocatario, dovrà essere Controparte_1 esercitato nei confronti di entrambi i minori nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (cena compresa); il IG. , inoltre, dovrà tenere con sé a settimane CP_1 alterne entrambi i figli minori, sempre dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:30 (cena compresa) della domenica, nonché per complessivi 15 giorni nel mese di luglio e 15 gg per agosto (anche non consecutivi); per il resto (festività natalizie, pasquali, compleanni, ricorrenza) troverà applicazione la volontà libera delle parti, con precisazione che eventuali modifiche rispetto agli accordi contenuti nel presente atto dovranno sempre essere tempestivamente concordati con la madre affidataria e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze, volontà ed impegni, scolastici e/o extra-scolastici, dei minori;
12. Le parti si obbligano a dare precisa esecuzione ai presenti accordi sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo espressamente indicato ai punti 8 e 9;
13. Entrambi i coniugi s'impegnano infine a mantenere fra loro rapporti civili e dignitosi e ad adottare reciprocamente un comportamento responsabile e rispettoso della libera scelta di addivenire alla presente separazione, soprattutto al fine di evitare di turbare la serenità e lo sviluppo psico-fisico dei minori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 46, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo