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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4929/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Paladina, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1 presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n. r.g. 5347/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità del paziente non determinassero la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta.
Pertanto nell'odierno giudizio il ricorrente instava per il riconoscimento dello stato invalidante utile all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, chiedendo il rinnovo della consulenza espletata in fase di atp. Spese e compensi integralmente rifusi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento con CP_2
sentenza del diritto alla prestazione – rilevante ai fini delle spese - e chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la difesa di parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità nel valutare l'incidenza invalidante delle patologie da cui risulta affetto. Parte_1
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel periziando “esiti di
[...] pregresso intervento per condroma femore sx con andatura claudicante, esiti di remota frattura di tibia e perone dx trattata chirurgicamente, esiti di distacco di retina occhio dx con riduzione del visus: ODx 1/20 - OSx 6/10, cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico, artrosi LS a lieve incidenza funzionale”, ritenendo che il ricorrente sarebbe comunque “NON INVALIDO ex art. 1 della legge 12.06.1984 n. 222, non essendo ridotta in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Il consulente riteneva pertanto congrua con le patologie accertate la diagnosi della
Commissione medica dell che non riconosceva al ricorrente la prestazione assistenziale. CP_2
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Alla luce della relazione del dott. - Ctu nominato nel presente giudizio - Persona_2
l'interessato sarebbe affetto da “Spondilo-disco-artrosi vertebrale con discreta limitazione funzionale. Ipertensione arteriosa in fase di organicità cardio-vasale (classe II NYHA). Esiti di intervento per condrosarcoma femore sinistro con ipotrofia e ipostenia arto inferiore sinistro. Pregresso distacco di retina con marcata riduzione del visus in ODx”.
Il Ctu riteneva che le suddette malattie sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative, ritenendo sussistente il requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero del 14.04.2023.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo i Parte_1
requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
E' da disattendere l'eccezione dell' circa l'inammissibilità della domanda di liquidazione CP_2
dell'assegno in quanto non effettivamente proposta.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. CP_2
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a i presupposti sanitari per il riconoscimento Parte_1
del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14.04.2023; - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente complessivamente CP_2
liquidate, in € 2.695,50 per la presente fase ed € 1.528,00 per la fase di Atp, per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. Persona_2
Messina, 19/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando