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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/08/2024, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO sezione v^ civile specializzata in materia di impresa composto dai signori: dr.ssa Emanuela Piazza Presidente dr.ssa Claudia Spiga Giudice dr. Andrea Illuminati Giudice Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nel procedimento portante il n° 8670/18 degli affari civili tra e la e Confiscati Parte_1 Parte_2 alla Criminalità Organizzata, in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
- attori -
e
, e (avv.ti Gaetano Sangiorgi e Vincenzo Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Criscuoli)
anche in qualità di legale rappresentante della figlia Controparte_5 Controparte_6 minore e (avv. Gaetano Sangiorgi) Persona_1 Controparte_7
(avv. Giorgio Cataldo) CP_8
- convenuti -
e
Gruppo 6 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (avv. Fabrizio Guerrera) CP_9
- litisconsorte necessario -
e
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Ugo Controparte_10
Adragna)
- terzo chiamato in causa -
CONCLUSIONI
v. verbale 7/5/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_3
e Confiscati alla Criminalità Organizzata e il
[...] [...] hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale – Controparte_1
Sezione Specializzata in materia di Impresa –, i convenuti in epigrafe indicati, premettendo in punto di fatto:
che in data 25.10.99 i coniugi e costituivano la società Persona_2 Parte_4
Gruppo 6 on capitale sociale di €. 14.500.000,00 detenuto dal per il 51 % CP_9 Per_2
e dalla per il restante 49 %; Pt_4
che il GIP presso il Tribunale di SA, con provvedimento del 19.12.07, nell'ambito del procedimento penale a carico di e di per il Persona_2 Controparte_11 delitto di cui all'art. 416-bis c.p., disponeva il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) “della società e del relativo compendio aziendale”, nominando “custode dei beni Controparte_12
sequestrati il dott. ”; CP_4
che con delibera assembleare del 7/2/08 la Gruppo 6 nominava un Consiglio di CP_9
Amministrazione così composto: Presidente e Consiglieri CP_4 Controparte_2
e ; e inoltre, in data 25 luglio 2008, venivano nominati quali componenti Controparte_3 del collegio sindacale e (quest'ultimo Controparte_5 CP_8 Persona_3 deceduto il 20 ottobre 2013 e sostituito da;
Persona_4
che successivamente, con sentenza n. 61 del 31/1/11, il Tribunale Penale di SA disponeva la confisca, ai sensi dell'art. 416-bis co. 7 c.p., di quanto oggetto del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di SA il
19.12.07;
che a seguito della definitività del provvedimento di confisca, intervenuta il 17.10.13,
l' diveniva socia unica della Parte_1 Controparte_12
che con sentenza n. 20/14 del 10.6.14 il Tribunale di SA – Sez. Fallimentare dichiarava il fallimento della chiuso in data 7.11.16 (art. 64 co. 7 D.lgs. 159/2011) Controparte_12
2 per insussistenza nella massa attiva di beni diversi da quelli attinti dal provvedimento di confisca;
che la società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 10.12.16 e che con provvedimento del 3.8.17 il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di
Trapani disponeva la “cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione della società Gruppo 6 dal registro delle imprese”; circostanza questa che comportava la “reviviscenza” della CP_9 società estinta.
Gli attori hanno poi messo in luce la responsabilità dei componenti del CDA nominati con delibera assembleare del 7/2/08 in relazione ad atti di mala gestio assertitamente posti in essere nel periodo della loro carica (2008 – 2014), atti così sinteticamente riassumibili:
1. mancata svalutazione da parte degli amministratori di una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del
31.12.11, di guisa da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482-ter cc.; 2. esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 CP_9 quando le stesse si trovavano in stato di “decozione”; dunque, in presenza della probabile irrecuperabilità delle somme erogate;
3. aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi, anziché interrompere ogni rapporto.
Hanno allegato, altresì, la responsabilità del Collegio Sindacale composto da Controparte_5
(Presidente), e (Sindaci effettivi) per omessa vigilanza CP_8 Persona_3 sull'operato degli amministratori in relazione agli atti di mala gestio da costoro compiuti.
Il pregiudizio patito dalla società a causa della non corretta gestione societaria è stato dagli attori quantificato nella misura di €. 33.849.822,00 (pari alla differenza tra il valore patrimonio netto alla data dell'insorgenza della causa di scioglimento della società, verificatasi il 31.12.11, e il valore di questo alla data del fallimento dell'ente, dichiarato il
10.06.14) oltre che in €. 3.384.982,00 (per pregiudizio all'immagine della stessa
[...]
. Parte_1
Infine, hanno evidenziato che, in accoglimento di specifico ricorso proposto ante causam dalla con ordinanza del 20.3.2018 il Tribunale autorizzava BS a sottoporre Parte_1
a sequestro conservativo tutti i beni mobili e immobili, nonché i crediti facenti capo a CP_4
, , e , fino al
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_13 CP_8 concorrente importo di €. 23.000.000,00 euro;
nonché i beni mobili, immobili e i crediti facenti capo a e (in qualità di eredi di Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
3 , deceduto il 20.10.2013), sino al concorrente importo di €. 7.666.666,66 Persona_3 euro in danno di ciascuna.
Su tali basi, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, ciascuno in relazione al titolo esposto, a risarcire i danni sofferti dalla Gruppo 6 in conseguenza degli atti di mala CP_9
gestio a costoro contestati, quantificandoli nella misura di €. 33.849.822,00, nonché il danno all'immagine sofferto in proprio dalla BS in dipendenza dei medesimi atti, quantificandolo in €. 3.384.982,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Radicatasi la lite, si sono costituiti in giudizio gli amministratori e i sindaci, eccependo (i)
l'incompetenza dell'adito Tribunale sulla controversia in ragione della clausola compromissoria prevista nello statuto (i soli amministratori), (ii) il difetto di legittimazione Contr attiva dell'BS e/o del rispetto alle pretese risarcitorie proposte (tutti), e (iii) la prescrizione delle stesse domande (i soli sindaci).
Tutti i convenuti hanno poi dedotto l'infondatezza delle pretese ex adverso azionate e (ad Contr eccezione di ) chiamato in causa gli stessi attori (id est: l'BS e nonché CP_8 il terzo , per azionare nei loro confronti le rispettive Controparte_15 domande di manleva/regresso, evidenziando in relazione ai danni di cui veniva chiesto il Contr risarcimento: a) la responsabilità dell' e/o del ex art. 2476 co. 7^ c.c.; b) la CP_16 responsabilità esclusiva dell' quale amministratore di fatto;
c) la Parte_1 responsabilità della ex l. 117/1988 e s.m.i. per i Controparte_15 provvedimenti autorizzatori emessi dai Magistrati del Tribunale Penale di SA (dottori
Renato Zicchitella, Gianluigi Visco e Gigi Omar Modica). Il sindaco ha Controparte_5 altresì chiamato in garanzia la Unipolsai Ass.ni spa per essere mantenuta indenne da quanto eventualmente tenuta a versare agli attori. Contr L'BS e il si sono costituite sulle domande dei convenuti rilevandone l'inammissibilità, siccome irritualmente introdotte con chiamata di terzo (artt. 106 e 269, co.
2, c.p.c.), e comunque l'infondatezza.
Si è costituita, altresì, la eccependo l'incompetenza Controparte_15 territoriale di questo Tribunale in relazione all'azione di responsabilità svolta dai convenuti nei suoi confronti ex l. 117/1988, essendo la sua cognizione riservata al Tribunale di Catania.
Infine, si è costituita la la quale ha eccepito l'inoperatività Controparte_10 della polizza azionata da e rilevato l'infondatezza delle domande svolte nei Controparte_5 confronti dell'assicurato.
4 Con sentenza (non definitiva) nr. 3575/19 il Tribunale ha (i) accolto l'eccezione di compromesso sollevata dagli amministratori, (ii) declinato la competenza in favore del
Tribunale di Catania in relazione all'azione di responsabilità dello Stato per colpa grave dei
Magistrati e (iii) disposto la prosecuzione del giudizio solo nei confronti dei sindaci. Contr Adita da BS e con ricorso per regolamento (necessario) di competenza, la
Cassazione ha pronunciato ordinanza n. 6068/21 con cui ha riconosciuto la competenza del
Tribunale di Palermo sulle domande risarcitorie promosse dagli istanti in danno degli amministratori, stante la inopponibilità al socio pubblico della clausola compromissoria presente nello Statuto;
la causa risarcitoria nei confronti dei componenti dell'organo Contr amministrativo è stata pertanto riassunta da BS e davanti a questo Tribunale.
Con ordinanza collegiale del 26.7.2021 questo Tribunale, ritenuta l'incompatibilità Contr dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di BS e “chiamati in causa” dagli ex amministratori ed ex sindaci (convenuti) –, ha dichiarato “la contumacia in giudizio di BS Contr e quali convenuti in regresso (…)”. Contr La Cassazione, adita nuovamente da BS e con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., pur dichiarando l'inammissibilità di tale ricorso, ha fissato principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363, co. 3, c.p.c.) con cui ha rilevato l'insussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata con l'ordinanza collegiale del 26.7.21.
Con ordinanza collegiale del 4.3.22 questo Tribunale, ritenuto opportuno adeguarsi al principio di diritto affermato dalla SC, ha (i) revocato l'ordinanza collegiale del 26.7.2021; (ii) nominato un curatore speciale per la società Gruppo 6 e (iii) disposto: “la regressione CP_9
del procedimento alla fase della prima trattazione, sì che tutte le parti possano articolare compiute difese rispetto a tutte le domande loro rivolte e formulare le conseguenti conclusioni, nonché controdedurre in ordine alle difese delle altre parti”.
Costituitasi in persona del curatore speciale (art. 78 c.p.c.), la Gruppo 6 ha chiesto, CP_9 per l'ipotesi di riconoscimento da parte del Tribunale delle responsabilità degli Contr amministratori e sindaci della Gruppo 6 G.D.O. dedotte da BS e di “condannare i
Convenuti in solido al risarcimento dei danni causati alla Società, nella misura che risulterà eventualmente dall'espletanda istruttoria e che, comunque, sarà determinata secondo giustizia”.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata una c.t.u. contabile, all'udienza di trattazione scritta in epigrafe indicata il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
5 ***
Ciò posto, in limine litis è da rilevare l'infondatezza dell'eccezione dei convenuti di difetto di legittimazione attiva dell' per insussistenza in capo alla stessa della qualità Parte_1 di socia della come tale abilitata a far valere la responsabilità dei Controparte_12 convenuti a norma degli artt. 2476 co. 3 e 2407 co. 2 c.c.
A ben guardare, tale qualità discende dalla definitività della confisca disposta con sentenza n.
61 del 31/1/11 dal Tribunale Penale di SA di quanto costituito oggetto del precedente sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 19.12.07.
Ed invero, la confisca <<della società gruppo 6 (…) e del relativo compendio aziendale>> – e CP_9 dunque non solo del patrimonio ma anche dell'interezza delle quote sociali della società, così dovendosi leggere il generico riferimento al soggetto giuridico contenuto nel provvedimento di sequestro del 19.12.07 – in uno alla definitività del provvedimento ablativo a seguito dell'esaurimento dei mezzi di gravame proposti avverso la sentenza del Tribunale di SA
n. 61 del 31/1/11 (si venda l'annotazione della Cancelleria in calce alla sentenza), hanno di fatto comportato l'acquisizione della qualità di socio unico della Gruppo 6 in capo allo CP_9
Stato e, quindi, all' quale sua articolazione con propria personalità Parte_1 giuridica di diritto pubblico, preposta ex lege alla Amministrazione e Destinazione dei Beni
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata a norma del combinato disposto di cui agli artt. 38 co. 3 e 11 co. 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 159/11.
In merito all'estensione della normativa del Codice Antimafia sulla competenza della
[...] in ordine all'amministrazione e gestione dei beni confiscati (qui rappresentati dalla Parte_1 partecipazione sociale nella Gruppo 6 anche all'ipotesi di confisca “ordinaria” (ex CP_9 art. 240 cp) disposta con sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cp (quella nella specie pronunziata dal Tribunale di SA nei confronti di e Persona_2 [...]
), è sufficiente evidenziare come tanto discenda dal disposto dell'art. 1 co. 190 CP_11
della l. 28/12 che ha aggiunto il co.
4-bis all'art. 12-sexies della L. 356/92, a mente del quale disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (…) si applicano ai casi di sequestro e confisca (…) di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 – bis, del codice di procedura penale (tra cui, appunto, rientra quello di cui all'art. 416 bis cp - ndr.)>>.
In proposito, l'assunto difensivo dei convenuti per i quali l'unico titolare della partecipazione sociale confiscata risulterebbe essere lo Stato e non l'Agenzia nazionale, non tiene conto del fatto che lo Stato non ha una personalità giuridica unitaria (essendo costituito da una pluralità di organi ed enti) e che le Agenzie sono qualificabili come Amministrazioni dello
6 Stato sebbene ad ordinamento autonomo. In tali esatti termini si è pronunziata la Corte
Costituzionale che, con le sentenze. nn. 72 e 73 del 2005, ha riconosciuto alle Agenzie fiscali
(ma le considerazioni ivi svolte paiono estensibili – mutatis mutandis – alle altre Agenzie, quali l'BS) una «natura bivalente», simile a quella degli enti strumentali, quando siano chiamate ad espletare funzioni tecniche e meramente operative, e natura di enti-organo saldamente incardinati nell'apparato burocratico statale, nel momento in cui svolgano funzioni amministrative di cura dell'interesse pubblico. Ne è pertanto che discorrere di Stato e di significa nei fatti riferirsi alla stessa entità giuridica. Parte_1
Considerato allora che, come già detto, l'BS è preposta per legge all'amministrazione e gestione delle quote della Gruppo 6 e che in tale qualità è ammessa ad esercitare CP_9 tutti i diritti e le azioni connesse a detta partecipazione, tra cui rientra certamente l'azione ex art. 2476, co. 3, c.c., questa risulta pienamente legittimata ad introdurre il presente giudizio di responsabilità. Contr Al contrario, non avendo il (costituitosi unitamente all'BS) tra i suoi compiti istituzionali la gestione dei beni confiscati, tale risulta all'evidenza sprovvisto di CP_1 legittimazione attiva rispetto all'azione di responsabilità proposta.
Appare poi priva di pregio giuridico l'ulteriore eccezione con cui si contesta all'BS di non aver fornito prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi pubblicitari conseguenziali all'acquisto della partecipazione previsti ai fini dell'esercizio dei diritti sociali dall'art. 2470, co. 1, c.c. (a mente del quale “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal deposito… nel registro delle imprese”). La norma testé richiamata è destinata ad operare in relazione agli acquisti a titolo derivativo e dunque a fattispecie diverse da quella che ci occupa in cui lo
Stato ha acquistato a titolo originario la partecipazione societaria attinta da confisca (sulla natura originaria di tale acquisto si veda, per tutte, C. App. Palermo, sez. II, 28/04/2021, n.646, secondo cui “La confisca di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associaizoni mafiose rileva come acquisto a titolo originario con devoluzione allo Stato del bene libero da ogni peso e vincolo e con consequenziale estinzione delle procedure esecutive ancora pendenti, con l'unica esclusione dell'ipotesi in cui sia stato emesso, in data anteriore, decreto definitivo di trasferimento del cespite ad un terzo”).
Risulta a questo punto possibile esaminare il merito della causa, nella quale la BS ha agito facendo valere la responsabilità dei convenuti quali amministratori e sindaci per i danni
(in tesi) cagionati durante il loro mandato al patrimonio sociale della Gruppo 6 CP_9
Gli attori hanno agito, infatti, quali sostituti processuali della Società, come reso evidente dal richiamo in atto di citazione al disposto di cui all'art. 2476 co. 3 c.c., con la conseguenza che il
7 beneficiario dell'eventuale accoglimento delle pretese svolte è da individuare nella Società medesima e non nel socio;
alla luce della menzione della citata norma, deve ritenersi che Contr l'individuazione (nelle conclusioni dell'atto di citazione) di e BS quali beneficiari dell'azione risarcitoria proposta sia frutto di mero refuso, tale comunque da non pregiudicare la corretta identificazione del soggetto titolare del diritto risarcitorio azionato in giudizio.
Ciò posto, prima di tutto viene invocata la responsabilità dei componenti del CDA nominati con delibera assembleare del 7/2/08 in relazione ad atti di mala gestio assertitamente posti in essere nel periodo della loro carica (2008 – 2014).
In particolare, l' sulla scorta di una perizia di parte fondata sulla Parte_1 documentazione contabile della società, contesta ai convenuti:
1. la mancata svalutazione da parte degli amministratori di una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del 31.12.11, di guisa da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482-ter cc.; 2. l'esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 quando le stesse CP_9 si trovavano in stato di “decozione”; dunque, in presenza della probabile irrecuperabilità delle somme erogate;
3. l'aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi della Gruppo 6 anziché interrompere ogni rapporto. CP_9
L'attrice assume altresì la responsabilità del Collegio Sindacale composto da Controparte_5
(presidente), e (sindaci effettivi) per omessa vigilanza CP_8 Persona_3 sull'operato degli amministratori in relazione agli atti di mala gestio da costoro compiuti.
Ora, l'accertamento della fondatezza degli addebiti in esame non può in alcun modo essere precluso in ragione della sentenza di assoluzione (n. 285/22) pronunciata dal Tribunale penale di Messina in data 8.11.22 nei confronti degli odierni convenuti i per reati specificamente connessi a quegli addebiti gestionali su cui è stata fondata l'azione di responsabilità esercitata dall' nel presente giudizio. Parte_1
È sufficiente rilevare in proposito che né la Gruppo 6 né l CP_9 Parte_1 sebbene regolarmente citate, si sono costituite parti civili nel citato giudizio penale e che inoltre la presente causa di responsabilità è stata introdotta in data precedente alla pronuncia della sentenza di assoluzione (cfr., per tutte, Cass.Civ., sent. n. 4929/2015, secondo cui “La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudice civile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata quale parte civile, abbia scelto di non costituirsi parte civile, ed abbia proposto la domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile prima che fosse pronunciata la sentenza penale”).
8 Tanto premesso, in merito alla prima contestazione si osserva come l'occultamento della perdita del capitale sociale, a dire dell'attrice registrata già alla data del 31.12.11, sarebbe avvenuta attraverso l'omessa svalutazione di una serie di poste e, segnatamente: (i) della partecipazione detenuta dalla Gruppo 6 nel capitale della Grigoli Distribuzione srl, CP_9 appostata per €. 6.720.000,00, da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2010; (ii) di crediti finanziari vantati dalla Gruppo 6 per €. 1.096.493,00 nei confronti di altra società CP_9 partecipata , da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2011; (iii) di crediti Parte_5 verso clienti per €. 4.391.988,22, da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2011.
Per verificare la corretta appostazione in bilancio delle voci costituite oggetto delle doglianze dell' è stata espletata CTU contabile, i cui risultati, per ragionevolezza Parte_1 dell'analisi, linearità del percorso argomentativo nonché completezza del supporto documentale che li sorregge, vanno senz'altro condivisi nella presente sede, stante peraltro l'infondatezza dell'eccezione sollevata da tutti i convenuti (ad esclusione del ) in merito CP_8 alla dedotta illegittima acquisizione da parte del nominato Ctu del libro giornale 2013 in difetto del necessario consenso delle parti (v. p.38 comparsa conclusionale).
In primo luogo, l'eccezione appare tardiva in quanto, essendo stata fatta valere una nullità relativa dell'elaborato peritale, la stessa avrebbe dovuto essere proposta già nella prima difesa successiva alla asserita illegittima acquisizione documentale anziché solamente con la comparsa conclusionale (cfr. sul punto Cass., sez. I, 15 dicembre 2023, n. 35175, secondo cui “i vizi che infirmano l'operato del consulente in caso di violazione della norma che gli impone di raccogliere, al fine di utilizzare i documenti così acquisiti ai fini da ultimo indicati, il “previo consenso” delle parti, sono fonte di nullità relativa, ai sensi dell'art. 157, comma II, c.p.c., della relazione del consulente stesso (Cass. n. 5370 del
2023), la quale, pertanto, dev'essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia dello stesso, con la conseguenza che, se non denunciata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio tale nullità resta definitivamente sanata”). Si aggiunga che la stessa eccezione risulta anche destituita di fondamento in quanto, trattandosi di CTU contabile, anche a ritenere (per mera ipotesi argomentativa) che il Ctu abbia acquisito documentazione in difetto del consenso delle parti, detta acquisizione risulterebbe comunque ammissibile (cfr. Cass.Civ. Sez.Un., sent. n. 3086/22, secondo cui: “In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario
9 acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”).
Ciò detto, in merito anzitutto alla partecipazione detenuta dalla Gruppo 6 nella CP_9
Grigoli Distribuzione srl, questa – a dire dell' nazionale – avrebbe dovuto essere Pt_1 interamente svalutata già alla chiusura del bilancio 2010 quale conseguenza del sequestro preventivo disposto sulle quote sociali e sul compendio aziendale della partecipata intervenuto con decreto emesso dal Tribunale di Palermo sez. GIP in data 28/01/2008 n.
12243/06 e conseguente confisca (non definitiva) disposta dal Tribunale di SA in data
31.01.2011, divenuta irrevocabile solo in data 17.10.2013.
A fondamento della svalutazione richiesta non si adduce il peggioramento delle condizioni economico finanziare della partecipata rimaste sostanzialmente stabili nel corso degli anni
(ciò è riconosciuto alle pagine 37 e 38 della relazione peritale laddove si osserva: “la società partecipata non ha mai subito, durante tutti gli esercizi dal 2005 al 2011, “perdite (…) strutturali tali (...) da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata”, che anche da sole considerate, avrebbero potuto indirettamente far emergere elementi attribuibili a fatti di gestione, indiziari di “perdite di valore” della partecipazione tali da imporre agli amministratori di verificare se tali perdite fossero “più o meno durevoli”)
, ma vengono fatte valere le vicende penali che hanno portato a sequestro (prima) e alla confisca (successivamente) della Grigoli Distribuzione srl.
Ora, da combinato disposto dell'art. 2426 c.c. e del principio contabile OIC 20 par. 3.4) e 3.6) si ricava (in estrema sintesi) che:
1. la partecipazione nel capitale sociale di società controllate e collegate può essere valutata con il metodo del “costo” o con il metodo del “patrimonio netto”;
2. quando la partecipazione è valutata con il metodo del “costo”, come nel caso di specie, questo criterio di valutazione deve essere mantenuto fermo negli esercizi successivi, a meno che non si verifichi una perdita “durevole” di valore;
3. le perdite di valore durevoli sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti, sono accertate perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali tali, cioè, da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata;
4. la valutazione circa l'aspetto della “durevolezza” o meno della perdita di valore, non può essere arbitraria, ma viene demandata all'analisi di fattori “endogeni ed esogeni” espressamente indicati nel principio contabile OIC20, tutti afferenti ad elementi relativi alla gestione, da analizzare singolarmente o in combinazione fra loro;
5. la rettifica di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.
10 Come osservato dal Ctu, i criteri per la determinazione della svalutazione di una partecipazione di una società previsti dalle norme in materia di redazione di bilancio, sopra menzionati, obbediscono esclusivamente a considerazioni di tipo economico e gestionale che attengono al complesso aziendale ed alle sue condizioni di funzionamento attuali e prospettiche, mentre “non rientrano fra i fatti da indagare per la valutazione della perdita “durevole” di valore di una partecipazione il sequestro e la confisca “non definitiva” delle quote sociali” (v. p. 38 CTU).
Soggiunge il Ctu: “valutazioni differenti devono essere formulate in presenza di una confisca definitiva delle quote sociali della partecipata, in quanto, in tale ipotesi, quello che muta non è tanto la riduzione del valore della partecipazione per “perdite durevoli” che sono, per come ampiamente evidenziato, da analizzare esclusivamente in relazione ai risultati economici conseguiti ed ai fatti di gestione attuali e prospettici, quanto piuttosto il passaggio della “titolarità delle quote sociali” operata, nel caso di specie, “in assenza di corrispettivo”. Appare evidente come “detta circostanza più che una svalutazione, determina un
“azzeramento/annullamento” del valore della quota di partecipazione per la partecipante con conseguenti effetti negativi sul suo Patrimonio Netto dovuti proprio all'assenza del corrispettivo” (v. p. 39 CTU).
Condividendosi le conclusioni rese sul punto dall'Ausiliario del Tribunale deve quindi ritenersi che la svalutazione della partecipazione della quota detenuta nella Grigoli
Distribuzioni S.r.l., pari al valore nominale di Euro 6.720.000,00, dovesse essere effettuata in bilancio alla data del 17.10.2013, data di intervenuta definitività della confisca, dunque in un momento addirittura successivo a quello in cui la stessa partecipazione è stata in effetti svalutata dagli amministratori, avvenuta già con il bilancio 2012.
Quanto poi alla contestata mancata svalutazione dei crediti della verso i clienti CP_12
è bene richiamare il dato normativo e, segnatamente, l'art. 2426, co 8, c.c. il quale prevede che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, il che, per come ampiamente noto, impone agli amministratori di predisporre un adeguato fondo rischi;
in particolare, il valore nominale dei crediti deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. (…) L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. (…) Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente
11 prevedere (Oic 15 D II. a. vers. 2005)”. “Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite: analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese” (Oic 15 D II. b. vers. 2005).
In questa direzione il nominato Ctu ha effettuato l'analisi dei mastrini dei crediti verso
Clienti negli esercizi dal 2008 al 2014 al fine di determinare l'anzianità di ciascun credito e le eventuali movimentazioni effettuate dalla società in ogni esercizio. Da tale puntuale analisi è conseguita la condivisibile rideterminazione del fondo rischi in relazione ai crediti indicati alle pagine 27 e 28 della relazione di CTU nei termini di cui alle successive pagine 30 -32 dello stesso elaborato peritale.
Infine, meritano condivisione le considerazioni svolte con riferimento alla omessa svalutazione – in considerazione della loro irrecuperabilità – dei crediti finanziari scaturiti da versamenti infruttiferi in conto finanziamento effettuati dalla Gruppo 6 in favore CP_9 della partecipata a cavallo tra il 2010 e il 2011 per complessivi €. 1.096.493,00 Parte_5 giacché, per come osservato dal perito (v. pagg. 42 e 43 CTU), la si trovava in Parte_5 stato di “decozione” già a partire dal 2010; fatto questo da ritenersi ulteriormente comprovato Contr anche dall'azzeramento della partecipazione sociale che la Gruppo 6 aveva in detta società, avvenuta negli anni precedenti al 2009 (v. ancora pag. 40 - 41 CTU).
Per le ragioni sopra indicate il credito finanziario verso la società collegata Parte_5 di importo pari ad Euro 1.096.492,80, deve essere interamente svalutato al più tardi nell'esercizio 2011 (v. p. 46 relazione di consulenza tecnica).
Alla luce delle rettifiche effettuate dal Ctu emerge quindi che il capitale sociale della società si
è azzerato già al termine del 31.12.2012, divenendo il patrimonio netto negativo per €.
191.990,44 (v. p. 47-48 CTU).
Consegue a ciò l'inadempimento da parte degli amministratori in relazione al mancato rilievo della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 4° cc e alla mancata adozione, già a partire dal
31 dicembre 2012, dei provvedimenti conseguenti ex art. 2482-ter c.c.
Al riguardo non convince quanto sostenuto dalla difesa di tutti i convenuti (ad eccezione del
) per i quali l'obbligo di adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma avrebbe CP_8
potuto insorgere solamente “a partire dal momento dell'approvazione del relativo bilancio (e quindi a far data dal termine del 1° semestre dell'esercizio successivo)” (v. p. 41 comparsa conclusionale).
12 Tale assunto difensivo trascura di considerare che la perdita del capitale sociale deve essere rilevata dagli amministratori e sindaci nell'istante esatto in cui si verifica, in quanto emergente dalla documentazione contabile della Società, senza dunque necessità di attendere i tempi tecnici occorrenti alla predisposizione e all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio (ove la detta perdita viene esposta), essendo l'adozione di tale documento e la sua pubblicazione adempimenti strumentali a consentire ai terzi (e non certamente ai soggetti incaricati della gestione e del controllo sulla società) la conoscenza dei dati contabili. Tanto senza considerare che postergando il momento di insorgenza degli obblighi di rilevazione della perdita e di ricapitalizzazione ad un momento successivo all'approvazione del bilancio si finirebbe, nei fatti, con il favorire comportamenti opportunistici degli amministratori rivolti a procrastinare, sine die, gli adempimenti contabili per sottrarsi alle loro responsabilità.
Per quanto precede, emerge dunque che il Consiglio di amministrazione allora in carica, venendo meno all'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per consentirle di decidere se proseguire o meno l'attività sociale, ha proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2486 c.c.). In particolare, il carattere non conservativo della gestione successiva all'erosione del capitale sociale è attestato dallo stesso
Ctu che, alla pagina 8 delle risposte alle osservazioni alla CTU, ha così osservato: “nel caso di specie, non i singoli atti ma solo la gestione ordinaria, in continuità aziendale, quando già risultavano presenti
i presupposti di cui all'art. 2482-ter cc. ed all'art. 2484 c. 1 4), protratta per un orizzonte temporale significativo, ha determinato la perdita e l'integrità del patrimonio sociale a discapito del ceto creditorio”.
In ordine, poi, alla questione relativa alla concreta quantificazione dei pregiudizi discendenti dall'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, si evidenzia quanto appresso.
Alla stregua di una prima impostazione sostenuta dalla giurisprudenza sino a un non lontano passato, questo andrebbe individuato avuto riguardo al c.d. deficit fallimentare, ossia in una somma di denaro coincidente con la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
In senso critico si è tuttavia rimarcata l'elevata dose di approssimazione che sconterebbe il parametro in oggetto, sia perché non è certo che le passività coincidano con la somma delle domande di ammissione presentate dai creditori, sia perché l'attivo risente – necessariamente
– della svalutazione di alcuni beni direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento
(si pensi a beni immateriali quali l'avviamento o a taluni marchi).
Secondo una diversa linea di pensiero, fatta propria dalla prevalente giurisprudenza (Cass.,
8/2/05, n. 2538; Cass. 19/10/08, n. 10350; C. App. Torino, 12/1/09; Trib. Milano, 3/2/10) e di
13 recente confermata anche in sede di riforma del quadro normativo vigente (v. art. 2486 c.c. così come modificato dall'art. 378 del Codice della crisi d'impresa), la necessità di mantenere la più stretta aderenza possibile tra nesso di causalità e danno – conseguenza rende opportuno il ricorso al criterio del deficit fallimentare solo in via residuale (nell'ipotesi di totale mancanza o assoluta falsità della contabilità depositata dalla fallita) a cui andrebbe preferito, nella generalità dei casi (come quello in oggetto, ove le scritture contabili sono state redatte, benché siano incomplete), il diverso criterio del c.d. differenziale dei netti patrimoniali, alla stregua del quale il danno è dato dalla differenza tra il patrimonio netto della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento ed il patrimonio dello stesso soggetto giuridico al momento della dichiarazione di fallimento. Si individua così
l'incremento dei debiti che sia ascrivibile all'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa pur in presenza di una causa di scioglimento che ne avrebbe imposto la liquidazione o la ricapitalizzazione.
In merito alla concreta applicazione del secondo dei criteri risarcitori sopra indicati, si osserva (v. tra le tante Cass., 23 giugno 2008, n. 17033) che la situazione patrimoniale iniziale oggetto di raffronto va pur sempre depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Inoltre, le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche nei successivi bilanci posti in comparazione (ad es. un credito inesigibile, eliminato come tale dalla situazione patrimoniale iniziale, va eliminato anche dalla situazione patrimoniale successiva).
Ancora, poiché anche attività di mera liquidazione implicano costi e oneri ineliminabili, che in quanto tali non possono però imputarsi a titolo di danno, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti non può tenersi conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati anche nel caso di pronta messa in liquidazione (dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza;
canoni di locazione dei locali nel periodo strettamente necessario per la disdetta, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessarie anche nella fase di liquidazione e così via).
Applicando il criterio risarcitorio della differenza dei netti patrimoniali, una volta effettuate le dovute rettifiche di valutazione delle poste attive iscritte a bilancio, emerge che, se alla data della perdita del capitale sociale al di sotto del limite previsto dall'art. 2447 c.c., come detto verificatasi nell'esercizio 2012, il patrimonio netto della società era pari ad - €. 6.212.119,00
14 alla diversa data del fallimento della società, dichiarato il 10.06.2014, il patrimonio netto ascendeva a - €. 27.693.199,00. Previo scomputo dei costi ineliminabili di liquidazione, pari ad
€. 11.453.799,51 (v. p. 60 CTU), in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali il danno va quindi quantificato in €. 10.045.280,49 (v. pag. 87 CTU).
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data del fatto lesivo – che, trattandosi di condotta protratta nel tempo, può in via equitativa individuarsi alla data intermedia del 1° settembre
2013 – alla pubblicazione della presente decisione, così che alla data odierna ascende ad
€.11.994.064,80. Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad € 1.276.590,15, il tutto per complessivi € 13.270.654,95 (di cui € 11.994.064,80 per sorte rivalutata ed € 1.276.590,15 per interessi compensativi).
In proposito, non merita accoglimento quanto affermato dalla difesa di tutti i convenuti (ad eccezione del ) per i quali, avendo la definitività della confisca (intervenuta il 17.10.13) CP_8 comportato il passaggio alla mano pubblica dei beni della Gruppo 6 il calcolo del CP_9 danno dovrebbe arrestarsi in questo momento dato che per il periodo ad esso successivo la società risulterebbe priva di un patrimonio a cui ricollegare il danno da perdita incrementale.
L'assunto difensivo, sebbene suggestivo, non risulta condivisibile ove solo si presti attenzione al fatto che la confisca ha avuto ad oggetto i soli beni (mobili ed immobili) della Società, ossia gli elementi che compongono l'attivo dello stato patrimoniale.
Il danno da indebita prosecuzione, nella specie contestato ai convenuti, è costituito invece dalla perdita incrementale registrata dalla società, ovverosia dall'aggravamento del passivo patrimoniale a seguito dell'azzeramento del capitale sociale;
passivo che è rimasto interamente in capo alla società in quanto non costituito oggetto del provvedimento ablativo.
In questa prospettiva, l'aggravamento del dissesto patrimoniale originato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa (si pensi a quello conseguito alla contrazione di nuovi debiti per l'acquisto di fattori produttivi, all'accensione di finanziamenti et similia) costituisce allora un Contr danno che ha continuato a prodursi in capo alla Gruppo 6 anche nel periodo successivo alla confisca e sino a quando la società non è stata dichiarata fallita.
Del danno sopra indicato, come detto pari a complessivi €. 13.270.654,95, vanno chiamati a rispondere, in solido tra loro, gli amministratori in carica dal 01.01.2013 al 10.06.2014, da individuarsi nelle persone dei sig.ri (Presidente del CdA), e CP_4 Controparte_2
(Consiglieri del CdA) ai quali – come già rilevato – va imputato di non aver Controparte_3
15 svalutato una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del 31.12.12, di modo da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482 ter cc.
In solido con gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno anche i componenti del
Collegio Sindacale in carica dal 1.1.2013 al 10.06.2014, da individuarsi nelle persone dei sig.ri
(presidente) e (sindaco effettivo), a cui deve essere Controparte_5 CP_8 rimproverato di non aver esercitato la necessaria attività di vigilanza nei confronti degli amministratori, si da evitare i danni da questi cagionati.
È bene rammentare sul punto che affinché possa configurarsi la responsabilità solidale dei sindaci di cui all'art. 2407 c.c. per fatto omissivo proprio da correlarsi alla condotta degli amministratori, è necessario dimostrare – al pari di ogni concorso omissivo nel fatto illecito altrui – l'inosservanza al dovere di vigilanza ed altresì tutti gli elementi costitutivi della suddetta fattispecie di responsabilità, compreso il nesso causale.
In particolare, in più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che “I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta
l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente dei creditori sociali
(Cass. n. 2772-99). Di modo che ad affermare la responsabilità può ben essere sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza”; purtuttavia, “Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
(ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore…; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno” (citata in massima Cass., Sez. I, 11 dicembre 2020, n.
28357; in termini vedi anche Cass.Civ., 27 maggio 2013, n. 13081; Cass.Civ., 29.10.2013,
n.24362). A questo ultimo proposito, la Corte precisa, quindi, che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base ad un ragionamento ipotetico, l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il danno. In buona sostanza, l'omissione costituirà fonte di responsabilità ex art. 2407 c.c. qualora risulti dimostrato che il danno che vi consegue non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato, ovvero se avessero tenuto un comportamento diverso e più diligente nell'esercizio dei loro doveri.
Ebbene, è da ritenersi, che ove i sindaci avessero esercitato le prerogative loro assegnate dalla legge e dallo statuto – ad esempio sollecitando la convocazione dell'assemblea per l'adozione
16 dei provvedimenti di salvaguardia del capitale sociale o per la liquidazione della società, o chiedendo al tribunale che venisse disposta la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, potere espressamente previsto per l'ipotesi in cui l'assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti (artt. 2357, 2359-ter e 2446 cod. civ.) o, infine, sollecitando il controllo sulla gestione ex art. 2409 c.c. (cfr. sul punto Cass. pen., Sez. V, Sent. 10 gennaio
2024, n. 1162) – sarebbero stati pienamente in grado di impedire la prosecuzione della gestione illegittima degli amministratori.
La pretesa risarcitoria esercitata nei confronti dei detti sindaci è quindi fondata, e non può inoltre ritenersi prescritta, dovendo essere rigettata l'eccezione sul punto sollevata dalla difesa dei convenuti.
Si rileva in proposito che il termine di prescrizione è certamente iniziato a decorrere dal 1.1.13, data in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale e l'attività sociale avrebbe dovuto arrestarsi in assenza della necessaria ricapitalizzazione della Gruppo 6 Per CP_9 spostare in avanti la decorrenza di tale termine non è invocabile la causa di sospensione della prescrizione prevista dal quarto comma dell'art. 2393 cod. civ. (secondo cui l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica), trattandosi di disposizione dettata unicamente per gli amministratori e non anche per i sindaci (Cass.Civ. n. 19051/2011; Trib. Milano 2045/17, Trib. Milano n.
13929/2016); né vale richiamare l'orientamento (cfr., per tutti, Cass.Civ, Sez. I civ., 03 agosto
2023, n. 23659) formatosi con riferimento alla prescrizione della azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali (e per essi dalla Curatela in caso di fallimento della società) nei confronti degli organi sociali, che individua l'exordium praescriptionis nel momento in cui il danno si manifesta all'esterno; manifestazione che nella specie l'attrice àncora alla pubblicazione del bilancio 2012 (ove è stata esposta la perdita del capitale sociale), avvenuta il 1.9.13, o addirittura al fallimento della società, dichiarato il 10.06.2014.
Tali assunti difensivi non considerano che nella specie è stata esercitata in via sostitutiva l'azione sociale di responsabilità per far valere danni direttamente riferibili al patrimonio della società, che deve dunque ritenersi essere venuta a conoscenza dei pregiudizi subiti per effetto degli atti di mala gestio degli amministratori sin dal momento della loro concreta verificazione e non da quello successivo in cui i terzi (quali i creditori) ne sono venuti a conoscenza attraverso l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari obbligatori.
Quanto poi al tempo occorrente per la maturazione della prescrizione, bisogna considerare che le condotte contestate agli organi sociali sono idonee ad integrare gli estremi della
17 bancarotta semplice di cui all'artt. 217, comma 1, n. 4), L. Fall., a mente del quale “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, (…) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.
Premesso, infatti, che la richiamata disposizione prevede “due distinte fattispecie, unite dal medesimo evento, rappresentato dall'aggravamento del dissesto, una a forma vincolata, la cui condotta si sostanzia per l'appunto nell'omessa richiesta del proprio fallimento, ed una a forma libera, sia pure caratterizzata dallo specifico disvalore della "grave colpa", che qualifica l'elemento soggettivo anche nel caso di ritardo nella richiesta di fallimento, e non può ritenersi presunta nella mera condotta omissiva” (Cass. pen.,
Sez. V, 25 settembre - 24 ottobre 2013, n. 43414, Cass. pen., Sez. V, 15 luglio - 18 settembre
2015, n. 38077), osserva il Collegio come nel caso in esame paia ricorrere la seconda delle due ipotesi in quanto la scelta di proseguire la gestione dell'attività sociale a fronte della perdita integrale del capitale sociale costituisce condotta connotata da colpa grave, idonea ad aggravare il dissesto del patrimonio sociale.
Nel caso di specie si è dunque configurato il presupposto per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. ai fini dell'individuazione dell'esatto termine di prescrizione dell'azione civile, con la conseguenza che l'azione di responsabilità di cui all'art. 146, comma
2, lett. a) LF non si è prescritta nel termine previsto dall'art. 2949, commi 1 e 2, c.c., così come sostenuto dai convenuti, essendo soggetta ai più lungo termine di 6 anni, previsto per il reato di bancarotta semplice, dall'art. 157, comma 1, c.p. (secondo cui “La prescrizione estingue il reato(2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”) in combinato disposto con l'art. 217 LF.
Le considerazioni sopra svolte non mutano in ragione della sentenza di assoluzione dei convenuti pronunciata in sede penale per i medesimi fatti per cui oggi si procede. Ed infatti i principi di autonomia e separazione che conformano i rapporti tra i due giudizi, fanno si che al riscontro – ai fini civilistici – della sussistenza di apposita fattispecie di reato consegua l'applicazione dell'art. 2947 co. 3 c.c. senza considerazione alcuna degli esiti del giudizio penale eventualmente favorevole ai debitori.
Ebbene, dalla data del 1.1.13 e sino a quella di introduzione del giudizio per sequestro conservativo, avvenuta nel gennaio 2018 con il deposito del ricorso cautelare, non è affatto decorso il termine di sei anni previsto per la fattispecie di reato di cui trattasi, talché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
18 In punto di quantificazione degli importi in concreto dovuti dai singoli convenuti ritenuti responsabili (amministratori e sindaci) in relazione all'addebito ora esaminato occorre in ogni caso considerare i crediti da costoro maturati in relazione all'attività svolta nel corso degli anni quali componenti degli organi sociali;
crediti la cui debenza ed ammontare – oltre a non essere stati specificamente contestati dall' e neppure dalla Società (ex art. Parte_1
115, co. 1, c.c.) – risultano dalle delibere assembleari validamente approvate.
Emerge dunque che il è creditore della somma di €. 87.185,04, oltre interessi Controparte_5 al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 94.557,55; che è creditore della somma di €. 128.583,32, oltre ad interessi al saggio legale CP_4 sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 139.456,55; che CP_2
creditore della somma di €. 147.615,32, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte
[...] dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 160.097,92; che è Controparte_3 creditore della somma di 109.551,32, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 118.815,17; che è creditore della CP_8 somma di €.67.297,29, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi € 72.988,06. Il tutto per complessivi €. 585.915,25. Trattandosi, altresì, di debito di valuta (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 07/06/2006 n° 13339), sul superiore importo non può essere concessa anche la rivalutazione monetaria chiesta dai convenuti in quanto creditore alleghi e dimostri sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c.>> (Cass. n. 11594 del 22.06.2004).
Pertanto, detraendo dal debito solidale (di € 13.270.654,95) le somme opposte in compensazione, si ha un debito residuo di €. 12.684.739,7, importo quest'ultimo che i convenuti vanno condannati a corrispondere alla Gruppo 6 in accoglimento CP_9 dell'azione sostitutiva spiegata dalla Agenzia nazionale.
Viceversa, devono essere respinte le pretese risarcitorie esercitate per l'addebito in esame nei confronti dell'ulteriore sindaco (e per esso dei suoi eredi convenuti in Persona_3 giudizio), avendo il Ctu accertato che per il periodo in cui è rimasto in carica, e dunque sino al 20.10.13 (data del decesso), alcun aggravamento del deficit patrimoniale si è in concreto verificato. (v. p. 88 CTU).
19 Alla luce dell'accoglimento del primo dei tre addebiti formulati a carico dei convenuti, su cui peraltro si è incentrata gran parte delle difese delle parti in causa, risulta a questo punto superfluo l'esame delle ulteriori due contestazioni (id est: esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 uando le stesse si trovavano in stato CP_9 di “decozione”;
3. aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi della Gruppo 6 Contr
, anziché interrompere ogni rapporto), in quanto, pure a ritenerle fondate, i danni che ne deriverebbero finirebbero comunque per determinare la perdita di esercizio, il cui effetto – in termini di incremento del deficit patrimoniale – viene già ricompreso nella differenza dei netti patrimoniali.
Tanto è del resto riconosciuto anche dall'attrice che, per questi due specifici addebiti, non ha indicato autonome voci di danno ristorabili, essendosi limitata a richiamare, anche in tal caso, la perdita incrementale da indebita prosecuzione dell'attività sociale.
A questo punto può passarsi all'esame delle domande di regresso formulate dai tutti i convenuti (ad eccezione di ) al fine di ottenere dagli attori (id est: l'BS e CP_8
Contr
nei rapporti interni il rimborso degli importi condannati a pagare a titolo risarcitorio alla 6 n forza della presente sentenza. CP_17 CP_9
Come ribadito dagli attori anche con la comparsa conclusionale (v. pp. 17 - 19), i convenuti, Contr nello svolgere azione di regresso, hanno irritualmente chiamato in causa BS e senza tuttavia considerare che tali soggetti erano già parti della procedura, per aver introdotto il presente giudizio in qualità di attori;
circostanza questa che rendeva senz'altro non necessaria (recte: inutile) la loro chiamata in causa da parte dei convenuti, costituendo l'istituto delineato dagli artt. 106 e 269 co. 2 c.p.c. un “veicolo” per introdurre pretese nei confronti di soggetti estranei alla procedura (terzi) e non invece per agire contro altre parti del processo, per cui risulta sufficiente proporre apposita domanda riconvenzionale (se il destinatario di questa è l'attore) o trasversale (se il destinatario di questa è altro convenuto) con la comparsa di costituzione e risposta.
Cionondimeno, i termini oggettivi (causa petendi e petium) e soggettivi (soggetti proponenti e destinatari) delle domande di regresso sono già stati puntualmente esplicitati dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione (v. p. 57 comparsa di e;
v. p. CP_2 CP_3 CP_4
60 comparsa di costituzione di , e;
talché considerato altresì il CP_5 CP_6 Per_3 principio di strumentalità delle forme operante nel processo civile ex art. 121 c.p.c. (come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) deve ritenersi che tali richieste siano state azionate con gli atti di costituzione. Essendo la costituzione dei convenuti avvenuta nel
20 rispetto dei termini di rito (artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c.), ne è allora che le azioni riconvenzionali ivi contenute risultano tempestive, dovendo quindi essere rigettata Contr l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto da BS e sul presupposto della irrituale e tardiva proposizione di tali domande.
Venendo dunque al merito della pretesa azionata dai convenuti, rileva il Collegio come si Contr imputi al e all' entrambi indicati quali soci (art. 2476, co. 7^, cc), e Parte_1 alla sola quale asserita amministratrice di fatto, di aver imposto agli Parte_1 amministratori della attraverso specifici indirizzi gestionali la Controparte_12 proposizione di specifica domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio (art. 160 e ss.
L. Fall.), dichiarato inammissibile dal Tribunale di SA con sentenza n. 19/2014 (con cui è anche stato contestualmente dichiarato il fallimento della in ragione del Controparte_12 mancato rinvenimento di beni societari con cui soddisfare i creditori sociali diversi da quelli costituiti oggetto di confisca. Le direttive impartite dagli attori avrebbero inoltre determinato un “grave vulnus costituito da una prosecuzione dell'attività di Gruppo 6 per accedere ad un Concordato senza…. aver alcun patrimonio da offrire ai creditori” (p. 51 comparsa conclusionale convenuti).
La domanda è infondata e va respinta per quanto appresso. Contr Innanzitutto, con riferimento alla posizione del è già stato rilevato come lo stesso non rivesta la qualità di socio della Gruppo 6 e pertanto non possa essere chiamato, CP_9 neppure in astratto, a rispondere ai termini dell'art. 2476 co. 7 c.c., prevedendo tale disposizione una fattispecie di responsabilità azionabile solo contro i soci.
Inoltre, con riferimento alla posizione dell'Agenzia nazionale, va detto che dagli atti espressamente qualificati dai convenuti come di indirizzo gestorio – puntualmente dettagliati alle pagine 89 e 90 della relazione CTU – si evince che le direttive ivi contenute erano funzionali all'esclusiva proposizione di concordato liquidatorio dei beni aziendali, dunque alla liquidazione della società al fine del soddisfacimento dei creditori, e non anche alla prosecuzione dell'attività sociale, condotta quest'ultima che ha cagionato il danno al patrimonio sociale. In difetto di prova di specifici atti di indirizzo specificamente protesi alla prosecuzione dell'attività d'impresa deve quindi ritenersi che la stessa sia stata frutto di una decisione assunta in completa autonomia dagli amministratori, che rispondono quindi dei danni prodotti in solido con l'organo di controllo, quest'ultimo ai termini dell'art. 2407 c.c..
Si aggiunga infine che anche ove il socio pubblico si fosse determinato nel senso della prosecuzione dell'attività d'impresa (ma di ciò non v'è prova), gli amministratori, che nello svolgimento del loro mandato rimangono titolari di autonomi poteri di gestione societaria –
21 ove avessero ravvisato i relativi presupposti –, avrebbero (comunque) potuto (e dovuto) discostarsi dalle direttive loro impartite e presentare sin da subito istanza di auto-fallimento cosi da impedire l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società. Il non averlo fatto non può allora in qualche misura trovare giustificazione nell'eventuale diverso orientamento espresso dal socio pubblico, che comunque non sarebbe stato vincolante.
Quanto poi alla domanda risarcitoria esercitata in proprio dall' è rimasto Parte_1 sprovvisto della ben che minima prova l'asserito pregiudizio alla sua immagine pubblica, dalla parte attrice ricollegato alla risonanza mediatica del fallimento della Gruppo 6 CP_9
La parte si è, infatti, limitata ad allegare il danno in termini del tutto generici e apodittici senza fornire alcuna prova a fondamento dei suoi assunti, come invece avrebbe dovuto, non costituendo quello all'immagine un pregiudizio in re ipsa (cfr. tra le tante Cass. Civ. n.
10904/2017; Cass. Civ. n. 1931/2017; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3677/2009).
Al riguardo, gli articoli di giornale prodotti dalla parte attrice a sostegno della pretesa (cfr. doc. 24 - 26 fasc. attrice), pur essendo idonei a dar conto della risonanza mediatica che ha Contr avuto la notizia del fallimento della Gruppo 6 all'interno del territorio della Regione
Sicilia, non fanno emergere, come pure sostenuto dalla difesa attorea, alcuna compromissione della immagine del socio unico BS.
Infatti, in tali articoli, in verità estremamente succinti e stringati, il fallimento della CP_12
viene presentato come la diretta conseguenza dell'inadeguatezza delle scelte gestorie
[...]
del management della società e non si menziona il coinvolgimento della parte attrice.
A ben guardare, l'unico articolo di giornale che in qualche modo ricollega allo Stato il fallimento della società e le gravissime ricadute occupazionali che ne sono conseguite è quello della testata giornalistica on line www.ilmattinodisicilia.it del 28.2.2016 dal titolo “Il Gruppo 6 Contr
la più grande srl siciliana. Confiscata alla mafia, fatta fallire dallo Stato” (all. 23 med. fasc.).
Tuttavia, appena si passa alla lettura del “pezzo” di giornale ci si accorge di come il coinvolgimento dello Stato (e per esso dell' nel fallimento della Parte_1 CP_12
sia stato affermato solamente da un ex dipendente della società nell'ambito
[...] dell'intervista da questi rilasciata agli organi di stampa e verosimilmente condizionata dal risentimento per la perdita del posto di lavoro. Nulla lascia intendere in tale articolo che la riconduzione del fallimento della società al comportamento del socio pubblico fosse un fatto accreditato presso l'opinione pubblica, talché alcun danno all'immagine dell
[...]
è lecito trarre neppure da tale documento. Parte_1
22 Per le ragioni sopra esposte, la domanda proposta dall' in proprio è Parte_1 infondata e va respinta.
Quanto, infine, all'azione di garanzia svolta da nei confronti di Controparte_5 [...]
osserva il Collegio che la pretesa è fondata sulla polizza assicurativa n. Controparte_10
744/110/122/37893946 (poi integrata con polizza n. 1/2483/122/51529293, atto di variazione n.
1/2483/122/51529293/1 e n. 122/51529293/2), con la quale il è stato assicurato per la CP_5 responsabilità civile contro il rischio derivante dall'attività di sindaco di società.
Come si apprende dalla lettura delle condizioni generali di polizza (artt.
1.1 e 35), la copertura azionata opera solo a fronte di illeciti professionali colposi (con esclusione, dunque, di quelli dolosi). Configurandosi in capo al una responsabilità per colpa (al convenuto va CP_5 rimproverata la colpevole inerzia nell'esercizio dei doveri di vigilanza sugli amministratori, non essendo invece emersa in giudizio l'intenzione di questi di non assolvere ai doveri inerenti la propria carica sì da permettere l'indebita prosecuzione dell'attività sociale) la polizza è senz'altro operativa in relazione al caso di specie, dovendo quindi essere rigettata l'eccezione sul punto sollevata dalla compagnia assicuratrice.
Quanto ai limiti della copertura assicurativa, occorre considerare:
l'esclusione del vincolo di solidarietà prevista dal punto 1.5 di pag.14 delle condizioni generali di polizza (a mente del quale «Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all' , con Parte_6
esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone») e ribadita dall'art. 35 delle medesime condizioni (secondo cui «L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell' esclusa quella a lui derivante in via solidale»); Parte_6
il limite del massimale di €. 300.000,00 specificamente stabilito per l'estensione della garanzia alla precisa attività di sindaco dall'art.35 delle condizioni generali di polizza
(secondo cui «La presente estensione di Garanzia si intende prestata …. fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 30% di quello previsto in polizza»; essendo il massimale generale di €. 1.000.000,00, quello specifico per il sindaco è dunque di €. 300.000,00);
lo scoperto del 10% previsto per la specifica attività di sindaco dall'art.35 delle condizioni generali di polizza (a mente del quale « … La presente estensione di Garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro…»);
la franchigia minima di €.2.500,00 prevista dalla prima pagina della polizza sottoscritta dall'assicurato.
23 Dalle superiori premesse consegue che, vista anzitutto l'esclusione del vincolo di solidarietà in relazione al debito complessivo, occorre procedere alla individuazione della quota di danno imputabile all'assicurato. Non essendo possibile accertare l'esatto riparto delle rispettive responsabilità trai convenuti, deve ritenersi il pari apporto di costoro rispetto al danno causato (arg. ex artt. 1298 e 2055 cc). Dividendo dunque il debito complessivo (€
13.270.654,95) per il numero di debitori ritenuti responsabili (5), si ottiene che la quota di danno direttamente imputabile al è di €. 2.654.130,99, importo questo certamente CP_5 superiore alla franchigia minima di €.2.500,00, che quindi non opera nel caso in esame.
Dovendo poi tenersi conto del massimale specifico di €. 300.000,00 e dello scoperto del 10 %, il convenuto non può comunque essere manlevato dalla compagnia assicuratrice in relazione a quanto eventualmente corrisposto alla Gruppo 6 in misura superiore ad €. CP_9
270.000,00 (= €. 300.000,00 per massimale - €. 30.000,00 per scoperto).
Nei limiti sopra tracciati va pertanto accolta la domanda di manleva svolta dal detto convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
*** Contr Nei rapporti tra gli attori (BS e , da un lato, e i convenuti anche Controparte_6 in qualità di legale rappresentante della figlia minore e , Persona_1 Controparte_7 dall'altro, le spese di lite seguono la soccombenza dei primi (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm
55/14) – in €. 41.691,00 per compensi di avvocato (di cui €. 6.580,00 per fase studio, €.
4.340,00 per fase introduttiva, €. 19.327,00 per fase istruttoria, €. 11.444,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge. Le spese di lite seguono poi la soccombenza degli ulteriori convenuti , , , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Contr
(ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore degli attori (BS e – avuto CP_8 riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14)
– in €. 3.372,00 per spese vive ed in €. 41.691,00 per compensi di avvocato (di cui €. 6.580,00 per fase studio, €. 4.340,00 per fase introduttiva, €. 19.327,00 per fase istruttoria, €. 11.444,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge.
Nei rapporti tra e le spese di lite seguono la Controparte_5 Controparte_10 soccombenza della seconda e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in €.2.428,00 per spese vive ed in €.
11.229,00 per compensi di avvocato (di cui €. 1.772,00 per fase studio, €. 1.169,00 per fase
24 introduttiva, €. 5.206,00 per fase istruttoria, €. 3.082,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge.
Inoltre, vista posizione processuale assunta dalla Gruppo 6 costituita in giudizio in CP_9 persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (tale parte si è nei fatti rimessa alle determinazioni del Tribunale in merito al riscontro della responsabilità degli amministratori e sindaci senza svolgere autonome conclusioni), si ravvisano giusti motivi per compensate le spese di lite tra la litisconsorte necessaria e le altre parti in causa.
Considerati gli esiti del giudizio, i costi della c.t.u, liquidati come da separato decreto del
7.5.24, vanno posti a carico di tutti i convenuti soccombenti (e cioè: , Controparte_5 CP_2
, , e ) in ugual misura.
[...] Controparte_3 CP_4 CP_8
Infine, essendo i fatti contestati riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n.
5952/07), ricorrono nei confronti dei convenuti soccombenti (e cioè: Controparte_5
, e ) i presupposti di cui all'art. Controparte_18 CP_4 CP_8
59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
p.q.m.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibili le domande proposte dal Controparte_1
[...]
rigetta le domande proposte dall' Parte_3
e Confiscati nei
[...] Parte_7 confronti dei convenuti anche in qualità di legale rappresentante Controparte_6 della figlia minore e;
Persona_1 Controparte_7
condanna gli altri convenuti , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a corrispondere alla Gruppo 6 CP_4 CP_8 CP_9
[... la complessiva somma di €. 12.684.739,7;
rigetta ogni altra domanda dell' Parte_3
Confiscati Organizzata;
[...] Parte_7
rigetta la domanda di regresso esercitata dai convenuti Controparte_5 CP_2
[..
, e nei confronti del
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_1
e dell' CP_1 Parte_3
Pt_ e Confiscati Criminalità Organizzata;
[...]
25 condanna a mantenere indenne delle Controparte_10 Controparte_5 somme che è tenuto a corrispondere all'attrice in conseguenza della presente sentenza, ciò sino alla concorrenza dell'importo di €. 270.000,00;
condanna i convenuti , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del giudizio,
[...] CP_8 che liquida in €. 3.372,00 per spese vive ed in €. 41.691,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a anche in qualità Controparte_6 di legale rappresentante della figlia minore e le Persona_1 Controparte_7 spese del giudizio, che liquida in €. 41.691,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
condanna a rimborsare a le spese del Controparte_10 Controparte_5 giudizio, che liquida in €. 2.428,00 per spese vive ed in €. 11.229,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
compensa le spese di lite tra la Gruppo 6 in persona del curatore speciale ex CP_9 art. 78 c.p.c., e le altri parti in causa;
pone infine i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto del 7.5.24, a carico di tutti i convenuti soccombenti (e cioè , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
e ) in ugual misura;
CP_4 CP_8
indica nei convenuti soccombenti (e cioè: , Controparte_5 Controparte_2 [...]
, e ) i soggetti nei cui confronti recuperare CP_3 CP_4 CP_8
l'imposta di registro prenotata a debito;
dichiara l'inefficacia nei confronti di anche in qualità di legale Controparte_6 rappresentante della figlia minore e del sequestro Persona_1 Controparte_7 conservativo disposto da questo Tribunale in data 20.3.18.
Così deciso a Palermo nella Camera di Consiglio della V^ Sezione Civile del Tribunale del
25.7.24
Il Giudice Est.
dr. Andrea Illuminati La Presidente
dr.ssa Emanuela Piazza
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO sezione v^ civile specializzata in materia di impresa composto dai signori: dr.ssa Emanuela Piazza Presidente dr.ssa Claudia Spiga Giudice dr. Andrea Illuminati Giudice Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nel procedimento portante il n° 8670/18 degli affari civili tra e la e Confiscati Parte_1 Parte_2 alla Criminalità Organizzata, in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
- attori -
e
, e (avv.ti Gaetano Sangiorgi e Vincenzo Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Criscuoli)
anche in qualità di legale rappresentante della figlia Controparte_5 Controparte_6 minore e (avv. Gaetano Sangiorgi) Persona_1 Controparte_7
(avv. Giorgio Cataldo) CP_8
- convenuti -
e
Gruppo 6 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (avv. Fabrizio Guerrera) CP_9
- litisconsorte necessario -
e
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Ugo Controparte_10
Adragna)
- terzo chiamato in causa -
CONCLUSIONI
v. verbale 7/5/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_3
e Confiscati alla Criminalità Organizzata e il
[...] [...] hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale – Controparte_1
Sezione Specializzata in materia di Impresa –, i convenuti in epigrafe indicati, premettendo in punto di fatto:
che in data 25.10.99 i coniugi e costituivano la società Persona_2 Parte_4
Gruppo 6 on capitale sociale di €. 14.500.000,00 detenuto dal per il 51 % CP_9 Per_2
e dalla per il restante 49 %; Pt_4
che il GIP presso il Tribunale di SA, con provvedimento del 19.12.07, nell'ambito del procedimento penale a carico di e di per il Persona_2 Controparte_11 delitto di cui all'art. 416-bis c.p., disponeva il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) “della società e del relativo compendio aziendale”, nominando “custode dei beni Controparte_12
sequestrati il dott. ”; CP_4
che con delibera assembleare del 7/2/08 la Gruppo 6 nominava un Consiglio di CP_9
Amministrazione così composto: Presidente e Consiglieri CP_4 Controparte_2
e ; e inoltre, in data 25 luglio 2008, venivano nominati quali componenti Controparte_3 del collegio sindacale e (quest'ultimo Controparte_5 CP_8 Persona_3 deceduto il 20 ottobre 2013 e sostituito da;
Persona_4
che successivamente, con sentenza n. 61 del 31/1/11, il Tribunale Penale di SA disponeva la confisca, ai sensi dell'art. 416-bis co. 7 c.p., di quanto oggetto del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di SA il
19.12.07;
che a seguito della definitività del provvedimento di confisca, intervenuta il 17.10.13,
l' diveniva socia unica della Parte_1 Controparte_12
che con sentenza n. 20/14 del 10.6.14 il Tribunale di SA – Sez. Fallimentare dichiarava il fallimento della chiuso in data 7.11.16 (art. 64 co. 7 D.lgs. 159/2011) Controparte_12
2 per insussistenza nella massa attiva di beni diversi da quelli attinti dal provvedimento di confisca;
che la società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 10.12.16 e che con provvedimento del 3.8.17 il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di
Trapani disponeva la “cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione della società Gruppo 6 dal registro delle imprese”; circostanza questa che comportava la “reviviscenza” della CP_9 società estinta.
Gli attori hanno poi messo in luce la responsabilità dei componenti del CDA nominati con delibera assembleare del 7/2/08 in relazione ad atti di mala gestio assertitamente posti in essere nel periodo della loro carica (2008 – 2014), atti così sinteticamente riassumibili:
1. mancata svalutazione da parte degli amministratori di una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del
31.12.11, di guisa da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482-ter cc.; 2. esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 CP_9 quando le stesse si trovavano in stato di “decozione”; dunque, in presenza della probabile irrecuperabilità delle somme erogate;
3. aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi, anziché interrompere ogni rapporto.
Hanno allegato, altresì, la responsabilità del Collegio Sindacale composto da Controparte_5
(Presidente), e (Sindaci effettivi) per omessa vigilanza CP_8 Persona_3 sull'operato degli amministratori in relazione agli atti di mala gestio da costoro compiuti.
Il pregiudizio patito dalla società a causa della non corretta gestione societaria è stato dagli attori quantificato nella misura di €. 33.849.822,00 (pari alla differenza tra il valore patrimonio netto alla data dell'insorgenza della causa di scioglimento della società, verificatasi il 31.12.11, e il valore di questo alla data del fallimento dell'ente, dichiarato il
10.06.14) oltre che in €. 3.384.982,00 (per pregiudizio all'immagine della stessa
[...]
. Parte_1
Infine, hanno evidenziato che, in accoglimento di specifico ricorso proposto ante causam dalla con ordinanza del 20.3.2018 il Tribunale autorizzava BS a sottoporre Parte_1
a sequestro conservativo tutti i beni mobili e immobili, nonché i crediti facenti capo a CP_4
, , e , fino al
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_13 CP_8 concorrente importo di €. 23.000.000,00 euro;
nonché i beni mobili, immobili e i crediti facenti capo a e (in qualità di eredi di Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
3 , deceduto il 20.10.2013), sino al concorrente importo di €. 7.666.666,66 Persona_3 euro in danno di ciascuna.
Su tali basi, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, ciascuno in relazione al titolo esposto, a risarcire i danni sofferti dalla Gruppo 6 in conseguenza degli atti di mala CP_9
gestio a costoro contestati, quantificandoli nella misura di €. 33.849.822,00, nonché il danno all'immagine sofferto in proprio dalla BS in dipendenza dei medesimi atti, quantificandolo in €. 3.384.982,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Radicatasi la lite, si sono costituiti in giudizio gli amministratori e i sindaci, eccependo (i)
l'incompetenza dell'adito Tribunale sulla controversia in ragione della clausola compromissoria prevista nello statuto (i soli amministratori), (ii) il difetto di legittimazione Contr attiva dell'BS e/o del rispetto alle pretese risarcitorie proposte (tutti), e (iii) la prescrizione delle stesse domande (i soli sindaci).
Tutti i convenuti hanno poi dedotto l'infondatezza delle pretese ex adverso azionate e (ad Contr eccezione di ) chiamato in causa gli stessi attori (id est: l'BS e nonché CP_8 il terzo , per azionare nei loro confronti le rispettive Controparte_15 domande di manleva/regresso, evidenziando in relazione ai danni di cui veniva chiesto il Contr risarcimento: a) la responsabilità dell' e/o del ex art. 2476 co. 7^ c.c.; b) la CP_16 responsabilità esclusiva dell' quale amministratore di fatto;
c) la Parte_1 responsabilità della ex l. 117/1988 e s.m.i. per i Controparte_15 provvedimenti autorizzatori emessi dai Magistrati del Tribunale Penale di SA (dottori
Renato Zicchitella, Gianluigi Visco e Gigi Omar Modica). Il sindaco ha Controparte_5 altresì chiamato in garanzia la Unipolsai Ass.ni spa per essere mantenuta indenne da quanto eventualmente tenuta a versare agli attori. Contr L'BS e il si sono costituite sulle domande dei convenuti rilevandone l'inammissibilità, siccome irritualmente introdotte con chiamata di terzo (artt. 106 e 269, co.
2, c.p.c.), e comunque l'infondatezza.
Si è costituita, altresì, la eccependo l'incompetenza Controparte_15 territoriale di questo Tribunale in relazione all'azione di responsabilità svolta dai convenuti nei suoi confronti ex l. 117/1988, essendo la sua cognizione riservata al Tribunale di Catania.
Infine, si è costituita la la quale ha eccepito l'inoperatività Controparte_10 della polizza azionata da e rilevato l'infondatezza delle domande svolte nei Controparte_5 confronti dell'assicurato.
4 Con sentenza (non definitiva) nr. 3575/19 il Tribunale ha (i) accolto l'eccezione di compromesso sollevata dagli amministratori, (ii) declinato la competenza in favore del
Tribunale di Catania in relazione all'azione di responsabilità dello Stato per colpa grave dei
Magistrati e (iii) disposto la prosecuzione del giudizio solo nei confronti dei sindaci. Contr Adita da BS e con ricorso per regolamento (necessario) di competenza, la
Cassazione ha pronunciato ordinanza n. 6068/21 con cui ha riconosciuto la competenza del
Tribunale di Palermo sulle domande risarcitorie promosse dagli istanti in danno degli amministratori, stante la inopponibilità al socio pubblico della clausola compromissoria presente nello Statuto;
la causa risarcitoria nei confronti dei componenti dell'organo Contr amministrativo è stata pertanto riassunta da BS e davanti a questo Tribunale.
Con ordinanza collegiale del 26.7.2021 questo Tribunale, ritenuta l'incompatibilità Contr dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di BS e “chiamati in causa” dagli ex amministratori ed ex sindaci (convenuti) –, ha dichiarato “la contumacia in giudizio di BS Contr e quali convenuti in regresso (…)”. Contr La Cassazione, adita nuovamente da BS e con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., pur dichiarando l'inammissibilità di tale ricorso, ha fissato principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363, co. 3, c.p.c.) con cui ha rilevato l'insussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata con l'ordinanza collegiale del 26.7.21.
Con ordinanza collegiale del 4.3.22 questo Tribunale, ritenuto opportuno adeguarsi al principio di diritto affermato dalla SC, ha (i) revocato l'ordinanza collegiale del 26.7.2021; (ii) nominato un curatore speciale per la società Gruppo 6 e (iii) disposto: “la regressione CP_9
del procedimento alla fase della prima trattazione, sì che tutte le parti possano articolare compiute difese rispetto a tutte le domande loro rivolte e formulare le conseguenti conclusioni, nonché controdedurre in ordine alle difese delle altre parti”.
Costituitasi in persona del curatore speciale (art. 78 c.p.c.), la Gruppo 6 ha chiesto, CP_9 per l'ipotesi di riconoscimento da parte del Tribunale delle responsabilità degli Contr amministratori e sindaci della Gruppo 6 G.D.O. dedotte da BS e di “condannare i
Convenuti in solido al risarcimento dei danni causati alla Società, nella misura che risulterà eventualmente dall'espletanda istruttoria e che, comunque, sarà determinata secondo giustizia”.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata una c.t.u. contabile, all'udienza di trattazione scritta in epigrafe indicata il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
5 ***
Ciò posto, in limine litis è da rilevare l'infondatezza dell'eccezione dei convenuti di difetto di legittimazione attiva dell' per insussistenza in capo alla stessa della qualità Parte_1 di socia della come tale abilitata a far valere la responsabilità dei Controparte_12 convenuti a norma degli artt. 2476 co. 3 e 2407 co. 2 c.c.
A ben guardare, tale qualità discende dalla definitività della confisca disposta con sentenza n.
61 del 31/1/11 dal Tribunale Penale di SA di quanto costituito oggetto del precedente sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 19.12.07.
Ed invero, la confisca <<della società gruppo 6 (…) e del relativo compendio aziendale>> – e CP_9 dunque non solo del patrimonio ma anche dell'interezza delle quote sociali della società, così dovendosi leggere il generico riferimento al soggetto giuridico contenuto nel provvedimento di sequestro del 19.12.07 – in uno alla definitività del provvedimento ablativo a seguito dell'esaurimento dei mezzi di gravame proposti avverso la sentenza del Tribunale di SA
n. 61 del 31/1/11 (si venda l'annotazione della Cancelleria in calce alla sentenza), hanno di fatto comportato l'acquisizione della qualità di socio unico della Gruppo 6 in capo allo CP_9
Stato e, quindi, all' quale sua articolazione con propria personalità Parte_1 giuridica di diritto pubblico, preposta ex lege alla Amministrazione e Destinazione dei Beni
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata a norma del combinato disposto di cui agli artt. 38 co. 3 e 11 co. 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 159/11.
In merito all'estensione della normativa del Codice Antimafia sulla competenza della
[...] in ordine all'amministrazione e gestione dei beni confiscati (qui rappresentati dalla Parte_1 partecipazione sociale nella Gruppo 6 anche all'ipotesi di confisca “ordinaria” (ex CP_9 art. 240 cp) disposta con sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cp (quella nella specie pronunziata dal Tribunale di SA nei confronti di e Persona_2 [...]
), è sufficiente evidenziare come tanto discenda dal disposto dell'art. 1 co. 190 CP_11
della l. 28/12 che ha aggiunto il co.
4-bis all'art. 12-sexies della L. 356/92, a mente del quale disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (…) si applicano ai casi di sequestro e confisca (…) di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 – bis, del codice di procedura penale (tra cui, appunto, rientra quello di cui all'art. 416 bis cp - ndr.)>>.
In proposito, l'assunto difensivo dei convenuti per i quali l'unico titolare della partecipazione sociale confiscata risulterebbe essere lo Stato e non l'Agenzia nazionale, non tiene conto del fatto che lo Stato non ha una personalità giuridica unitaria (essendo costituito da una pluralità di organi ed enti) e che le Agenzie sono qualificabili come Amministrazioni dello
6 Stato sebbene ad ordinamento autonomo. In tali esatti termini si è pronunziata la Corte
Costituzionale che, con le sentenze. nn. 72 e 73 del 2005, ha riconosciuto alle Agenzie fiscali
(ma le considerazioni ivi svolte paiono estensibili – mutatis mutandis – alle altre Agenzie, quali l'BS) una «natura bivalente», simile a quella degli enti strumentali, quando siano chiamate ad espletare funzioni tecniche e meramente operative, e natura di enti-organo saldamente incardinati nell'apparato burocratico statale, nel momento in cui svolgano funzioni amministrative di cura dell'interesse pubblico. Ne è pertanto che discorrere di Stato e di significa nei fatti riferirsi alla stessa entità giuridica. Parte_1
Considerato allora che, come già detto, l'BS è preposta per legge all'amministrazione e gestione delle quote della Gruppo 6 e che in tale qualità è ammessa ad esercitare CP_9 tutti i diritti e le azioni connesse a detta partecipazione, tra cui rientra certamente l'azione ex art. 2476, co. 3, c.c., questa risulta pienamente legittimata ad introdurre il presente giudizio di responsabilità. Contr Al contrario, non avendo il (costituitosi unitamente all'BS) tra i suoi compiti istituzionali la gestione dei beni confiscati, tale risulta all'evidenza sprovvisto di CP_1 legittimazione attiva rispetto all'azione di responsabilità proposta.
Appare poi priva di pregio giuridico l'ulteriore eccezione con cui si contesta all'BS di non aver fornito prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi pubblicitari conseguenziali all'acquisto della partecipazione previsti ai fini dell'esercizio dei diritti sociali dall'art. 2470, co. 1, c.c. (a mente del quale “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal deposito… nel registro delle imprese”). La norma testé richiamata è destinata ad operare in relazione agli acquisti a titolo derivativo e dunque a fattispecie diverse da quella che ci occupa in cui lo
Stato ha acquistato a titolo originario la partecipazione societaria attinta da confisca (sulla natura originaria di tale acquisto si veda, per tutte, C. App. Palermo, sez. II, 28/04/2021, n.646, secondo cui “La confisca di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associaizoni mafiose rileva come acquisto a titolo originario con devoluzione allo Stato del bene libero da ogni peso e vincolo e con consequenziale estinzione delle procedure esecutive ancora pendenti, con l'unica esclusione dell'ipotesi in cui sia stato emesso, in data anteriore, decreto definitivo di trasferimento del cespite ad un terzo”).
Risulta a questo punto possibile esaminare il merito della causa, nella quale la BS ha agito facendo valere la responsabilità dei convenuti quali amministratori e sindaci per i danni
(in tesi) cagionati durante il loro mandato al patrimonio sociale della Gruppo 6 CP_9
Gli attori hanno agito, infatti, quali sostituti processuali della Società, come reso evidente dal richiamo in atto di citazione al disposto di cui all'art. 2476 co. 3 c.c., con la conseguenza che il
7 beneficiario dell'eventuale accoglimento delle pretese svolte è da individuare nella Società medesima e non nel socio;
alla luce della menzione della citata norma, deve ritenersi che Contr l'individuazione (nelle conclusioni dell'atto di citazione) di e BS quali beneficiari dell'azione risarcitoria proposta sia frutto di mero refuso, tale comunque da non pregiudicare la corretta identificazione del soggetto titolare del diritto risarcitorio azionato in giudizio.
Ciò posto, prima di tutto viene invocata la responsabilità dei componenti del CDA nominati con delibera assembleare del 7/2/08 in relazione ad atti di mala gestio assertitamente posti in essere nel periodo della loro carica (2008 – 2014).
In particolare, l' sulla scorta di una perizia di parte fondata sulla Parte_1 documentazione contabile della società, contesta ai convenuti:
1. la mancata svalutazione da parte degli amministratori di una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del 31.12.11, di guisa da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482-ter cc.; 2. l'esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 quando le stesse CP_9 si trovavano in stato di “decozione”; dunque, in presenza della probabile irrecuperabilità delle somme erogate;
3. l'aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi della Gruppo 6 anziché interrompere ogni rapporto. CP_9
L'attrice assume altresì la responsabilità del Collegio Sindacale composto da Controparte_5
(presidente), e (sindaci effettivi) per omessa vigilanza CP_8 Persona_3 sull'operato degli amministratori in relazione agli atti di mala gestio da costoro compiuti.
Ora, l'accertamento della fondatezza degli addebiti in esame non può in alcun modo essere precluso in ragione della sentenza di assoluzione (n. 285/22) pronunciata dal Tribunale penale di Messina in data 8.11.22 nei confronti degli odierni convenuti i per reati specificamente connessi a quegli addebiti gestionali su cui è stata fondata l'azione di responsabilità esercitata dall' nel presente giudizio. Parte_1
È sufficiente rilevare in proposito che né la Gruppo 6 né l CP_9 Parte_1 sebbene regolarmente citate, si sono costituite parti civili nel citato giudizio penale e che inoltre la presente causa di responsabilità è stata introdotta in data precedente alla pronuncia della sentenza di assoluzione (cfr., per tutte, Cass.Civ., sent. n. 4929/2015, secondo cui “La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudice civile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata quale parte civile, abbia scelto di non costituirsi parte civile, ed abbia proposto la domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile prima che fosse pronunciata la sentenza penale”).
8 Tanto premesso, in merito alla prima contestazione si osserva come l'occultamento della perdita del capitale sociale, a dire dell'attrice registrata già alla data del 31.12.11, sarebbe avvenuta attraverso l'omessa svalutazione di una serie di poste e, segnatamente: (i) della partecipazione detenuta dalla Gruppo 6 nel capitale della Grigoli Distribuzione srl, CP_9 appostata per €. 6.720.000,00, da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2010; (ii) di crediti finanziari vantati dalla Gruppo 6 per €. 1.096.493,00 nei confronti di altra società CP_9 partecipata , da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2011; (iii) di crediti Parte_5 verso clienti per €. 4.391.988,22, da svalutarsi già con il bilancio del 31.12.2011.
Per verificare la corretta appostazione in bilancio delle voci costituite oggetto delle doglianze dell' è stata espletata CTU contabile, i cui risultati, per ragionevolezza Parte_1 dell'analisi, linearità del percorso argomentativo nonché completezza del supporto documentale che li sorregge, vanno senz'altro condivisi nella presente sede, stante peraltro l'infondatezza dell'eccezione sollevata da tutti i convenuti (ad esclusione del ) in merito CP_8 alla dedotta illegittima acquisizione da parte del nominato Ctu del libro giornale 2013 in difetto del necessario consenso delle parti (v. p.38 comparsa conclusionale).
In primo luogo, l'eccezione appare tardiva in quanto, essendo stata fatta valere una nullità relativa dell'elaborato peritale, la stessa avrebbe dovuto essere proposta già nella prima difesa successiva alla asserita illegittima acquisizione documentale anziché solamente con la comparsa conclusionale (cfr. sul punto Cass., sez. I, 15 dicembre 2023, n. 35175, secondo cui “i vizi che infirmano l'operato del consulente in caso di violazione della norma che gli impone di raccogliere, al fine di utilizzare i documenti così acquisiti ai fini da ultimo indicati, il “previo consenso” delle parti, sono fonte di nullità relativa, ai sensi dell'art. 157, comma II, c.p.c., della relazione del consulente stesso (Cass. n. 5370 del
2023), la quale, pertanto, dev'essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia dello stesso, con la conseguenza che, se non denunciata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio tale nullità resta definitivamente sanata”). Si aggiunga che la stessa eccezione risulta anche destituita di fondamento in quanto, trattandosi di CTU contabile, anche a ritenere (per mera ipotesi argomentativa) che il Ctu abbia acquisito documentazione in difetto del consenso delle parti, detta acquisizione risulterebbe comunque ammissibile (cfr. Cass.Civ. Sez.Un., sent. n. 3086/22, secondo cui: “In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario
9 acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”).
Ciò detto, in merito anzitutto alla partecipazione detenuta dalla Gruppo 6 nella CP_9
Grigoli Distribuzione srl, questa – a dire dell' nazionale – avrebbe dovuto essere Pt_1 interamente svalutata già alla chiusura del bilancio 2010 quale conseguenza del sequestro preventivo disposto sulle quote sociali e sul compendio aziendale della partecipata intervenuto con decreto emesso dal Tribunale di Palermo sez. GIP in data 28/01/2008 n.
12243/06 e conseguente confisca (non definitiva) disposta dal Tribunale di SA in data
31.01.2011, divenuta irrevocabile solo in data 17.10.2013.
A fondamento della svalutazione richiesta non si adduce il peggioramento delle condizioni economico finanziare della partecipata rimaste sostanzialmente stabili nel corso degli anni
(ciò è riconosciuto alle pagine 37 e 38 della relazione peritale laddove si osserva: “la società partecipata non ha mai subito, durante tutti gli esercizi dal 2005 al 2011, “perdite (…) strutturali tali (...) da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata”, che anche da sole considerate, avrebbero potuto indirettamente far emergere elementi attribuibili a fatti di gestione, indiziari di “perdite di valore” della partecipazione tali da imporre agli amministratori di verificare se tali perdite fossero “più o meno durevoli”)
, ma vengono fatte valere le vicende penali che hanno portato a sequestro (prima) e alla confisca (successivamente) della Grigoli Distribuzione srl.
Ora, da combinato disposto dell'art. 2426 c.c. e del principio contabile OIC 20 par. 3.4) e 3.6) si ricava (in estrema sintesi) che:
1. la partecipazione nel capitale sociale di società controllate e collegate può essere valutata con il metodo del “costo” o con il metodo del “patrimonio netto”;
2. quando la partecipazione è valutata con il metodo del “costo”, come nel caso di specie, questo criterio di valutazione deve essere mantenuto fermo negli esercizi successivi, a meno che non si verifichi una perdita “durevole” di valore;
3. le perdite di valore durevoli sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti, sono accertate perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali tali, cioè, da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata;
4. la valutazione circa l'aspetto della “durevolezza” o meno della perdita di valore, non può essere arbitraria, ma viene demandata all'analisi di fattori “endogeni ed esogeni” espressamente indicati nel principio contabile OIC20, tutti afferenti ad elementi relativi alla gestione, da analizzare singolarmente o in combinazione fra loro;
5. la rettifica di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.
10 Come osservato dal Ctu, i criteri per la determinazione della svalutazione di una partecipazione di una società previsti dalle norme in materia di redazione di bilancio, sopra menzionati, obbediscono esclusivamente a considerazioni di tipo economico e gestionale che attengono al complesso aziendale ed alle sue condizioni di funzionamento attuali e prospettiche, mentre “non rientrano fra i fatti da indagare per la valutazione della perdita “durevole” di valore di una partecipazione il sequestro e la confisca “non definitiva” delle quote sociali” (v. p. 38 CTU).
Soggiunge il Ctu: “valutazioni differenti devono essere formulate in presenza di una confisca definitiva delle quote sociali della partecipata, in quanto, in tale ipotesi, quello che muta non è tanto la riduzione del valore della partecipazione per “perdite durevoli” che sono, per come ampiamente evidenziato, da analizzare esclusivamente in relazione ai risultati economici conseguiti ed ai fatti di gestione attuali e prospettici, quanto piuttosto il passaggio della “titolarità delle quote sociali” operata, nel caso di specie, “in assenza di corrispettivo”. Appare evidente come “detta circostanza più che una svalutazione, determina un
“azzeramento/annullamento” del valore della quota di partecipazione per la partecipante con conseguenti effetti negativi sul suo Patrimonio Netto dovuti proprio all'assenza del corrispettivo” (v. p. 39 CTU).
Condividendosi le conclusioni rese sul punto dall'Ausiliario del Tribunale deve quindi ritenersi che la svalutazione della partecipazione della quota detenuta nella Grigoli
Distribuzioni S.r.l., pari al valore nominale di Euro 6.720.000,00, dovesse essere effettuata in bilancio alla data del 17.10.2013, data di intervenuta definitività della confisca, dunque in un momento addirittura successivo a quello in cui la stessa partecipazione è stata in effetti svalutata dagli amministratori, avvenuta già con il bilancio 2012.
Quanto poi alla contestata mancata svalutazione dei crediti della verso i clienti CP_12
è bene richiamare il dato normativo e, segnatamente, l'art. 2426, co 8, c.c. il quale prevede che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, il che, per come ampiamente noto, impone agli amministratori di predisporre un adeguato fondo rischi;
in particolare, il valore nominale dei crediti deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. (…) L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. (…) Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente
11 prevedere (Oic 15 D II. a. vers. 2005)”. “Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite: analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese” (Oic 15 D II. b. vers. 2005).
In questa direzione il nominato Ctu ha effettuato l'analisi dei mastrini dei crediti verso
Clienti negli esercizi dal 2008 al 2014 al fine di determinare l'anzianità di ciascun credito e le eventuali movimentazioni effettuate dalla società in ogni esercizio. Da tale puntuale analisi è conseguita la condivisibile rideterminazione del fondo rischi in relazione ai crediti indicati alle pagine 27 e 28 della relazione di CTU nei termini di cui alle successive pagine 30 -32 dello stesso elaborato peritale.
Infine, meritano condivisione le considerazioni svolte con riferimento alla omessa svalutazione – in considerazione della loro irrecuperabilità – dei crediti finanziari scaturiti da versamenti infruttiferi in conto finanziamento effettuati dalla Gruppo 6 in favore CP_9 della partecipata a cavallo tra il 2010 e il 2011 per complessivi €. 1.096.493,00 Parte_5 giacché, per come osservato dal perito (v. pagg. 42 e 43 CTU), la si trovava in Parte_5 stato di “decozione” già a partire dal 2010; fatto questo da ritenersi ulteriormente comprovato Contr anche dall'azzeramento della partecipazione sociale che la Gruppo 6 aveva in detta società, avvenuta negli anni precedenti al 2009 (v. ancora pag. 40 - 41 CTU).
Per le ragioni sopra indicate il credito finanziario verso la società collegata Parte_5 di importo pari ad Euro 1.096.492,80, deve essere interamente svalutato al più tardi nell'esercizio 2011 (v. p. 46 relazione di consulenza tecnica).
Alla luce delle rettifiche effettuate dal Ctu emerge quindi che il capitale sociale della società si
è azzerato già al termine del 31.12.2012, divenendo il patrimonio netto negativo per €.
191.990,44 (v. p. 47-48 CTU).
Consegue a ciò l'inadempimento da parte degli amministratori in relazione al mancato rilievo della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 4° cc e alla mancata adozione, già a partire dal
31 dicembre 2012, dei provvedimenti conseguenti ex art. 2482-ter c.c.
Al riguardo non convince quanto sostenuto dalla difesa di tutti i convenuti (ad eccezione del
) per i quali l'obbligo di adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma avrebbe CP_8
potuto insorgere solamente “a partire dal momento dell'approvazione del relativo bilancio (e quindi a far data dal termine del 1° semestre dell'esercizio successivo)” (v. p. 41 comparsa conclusionale).
12 Tale assunto difensivo trascura di considerare che la perdita del capitale sociale deve essere rilevata dagli amministratori e sindaci nell'istante esatto in cui si verifica, in quanto emergente dalla documentazione contabile della Società, senza dunque necessità di attendere i tempi tecnici occorrenti alla predisposizione e all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio (ove la detta perdita viene esposta), essendo l'adozione di tale documento e la sua pubblicazione adempimenti strumentali a consentire ai terzi (e non certamente ai soggetti incaricati della gestione e del controllo sulla società) la conoscenza dei dati contabili. Tanto senza considerare che postergando il momento di insorgenza degli obblighi di rilevazione della perdita e di ricapitalizzazione ad un momento successivo all'approvazione del bilancio si finirebbe, nei fatti, con il favorire comportamenti opportunistici degli amministratori rivolti a procrastinare, sine die, gli adempimenti contabili per sottrarsi alle loro responsabilità.
Per quanto precede, emerge dunque che il Consiglio di amministrazione allora in carica, venendo meno all'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per consentirle di decidere se proseguire o meno l'attività sociale, ha proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2486 c.c.). In particolare, il carattere non conservativo della gestione successiva all'erosione del capitale sociale è attestato dallo stesso
Ctu che, alla pagina 8 delle risposte alle osservazioni alla CTU, ha così osservato: “nel caso di specie, non i singoli atti ma solo la gestione ordinaria, in continuità aziendale, quando già risultavano presenti
i presupposti di cui all'art. 2482-ter cc. ed all'art. 2484 c. 1 4), protratta per un orizzonte temporale significativo, ha determinato la perdita e l'integrità del patrimonio sociale a discapito del ceto creditorio”.
In ordine, poi, alla questione relativa alla concreta quantificazione dei pregiudizi discendenti dall'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, si evidenzia quanto appresso.
Alla stregua di una prima impostazione sostenuta dalla giurisprudenza sino a un non lontano passato, questo andrebbe individuato avuto riguardo al c.d. deficit fallimentare, ossia in una somma di denaro coincidente con la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
In senso critico si è tuttavia rimarcata l'elevata dose di approssimazione che sconterebbe il parametro in oggetto, sia perché non è certo che le passività coincidano con la somma delle domande di ammissione presentate dai creditori, sia perché l'attivo risente – necessariamente
– della svalutazione di alcuni beni direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento
(si pensi a beni immateriali quali l'avviamento o a taluni marchi).
Secondo una diversa linea di pensiero, fatta propria dalla prevalente giurisprudenza (Cass.,
8/2/05, n. 2538; Cass. 19/10/08, n. 10350; C. App. Torino, 12/1/09; Trib. Milano, 3/2/10) e di
13 recente confermata anche in sede di riforma del quadro normativo vigente (v. art. 2486 c.c. così come modificato dall'art. 378 del Codice della crisi d'impresa), la necessità di mantenere la più stretta aderenza possibile tra nesso di causalità e danno – conseguenza rende opportuno il ricorso al criterio del deficit fallimentare solo in via residuale (nell'ipotesi di totale mancanza o assoluta falsità della contabilità depositata dalla fallita) a cui andrebbe preferito, nella generalità dei casi (come quello in oggetto, ove le scritture contabili sono state redatte, benché siano incomplete), il diverso criterio del c.d. differenziale dei netti patrimoniali, alla stregua del quale il danno è dato dalla differenza tra il patrimonio netto della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento ed il patrimonio dello stesso soggetto giuridico al momento della dichiarazione di fallimento. Si individua così
l'incremento dei debiti che sia ascrivibile all'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa pur in presenza di una causa di scioglimento che ne avrebbe imposto la liquidazione o la ricapitalizzazione.
In merito alla concreta applicazione del secondo dei criteri risarcitori sopra indicati, si osserva (v. tra le tante Cass., 23 giugno 2008, n. 17033) che la situazione patrimoniale iniziale oggetto di raffronto va pur sempre depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Inoltre, le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche nei successivi bilanci posti in comparazione (ad es. un credito inesigibile, eliminato come tale dalla situazione patrimoniale iniziale, va eliminato anche dalla situazione patrimoniale successiva).
Ancora, poiché anche attività di mera liquidazione implicano costi e oneri ineliminabili, che in quanto tali non possono però imputarsi a titolo di danno, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti non può tenersi conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati anche nel caso di pronta messa in liquidazione (dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza;
canoni di locazione dei locali nel periodo strettamente necessario per la disdetta, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessarie anche nella fase di liquidazione e così via).
Applicando il criterio risarcitorio della differenza dei netti patrimoniali, una volta effettuate le dovute rettifiche di valutazione delle poste attive iscritte a bilancio, emerge che, se alla data della perdita del capitale sociale al di sotto del limite previsto dall'art. 2447 c.c., come detto verificatasi nell'esercizio 2012, il patrimonio netto della società era pari ad - €. 6.212.119,00
14 alla diversa data del fallimento della società, dichiarato il 10.06.2014, il patrimonio netto ascendeva a - €. 27.693.199,00. Previo scomputo dei costi ineliminabili di liquidazione, pari ad
€. 11.453.799,51 (v. p. 60 CTU), in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali il danno va quindi quantificato in €. 10.045.280,49 (v. pag. 87 CTU).
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data del fatto lesivo – che, trattandosi di condotta protratta nel tempo, può in via equitativa individuarsi alla data intermedia del 1° settembre
2013 – alla pubblicazione della presente decisione, così che alla data odierna ascende ad
€.11.994.064,80. Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad € 1.276.590,15, il tutto per complessivi € 13.270.654,95 (di cui € 11.994.064,80 per sorte rivalutata ed € 1.276.590,15 per interessi compensativi).
In proposito, non merita accoglimento quanto affermato dalla difesa di tutti i convenuti (ad eccezione del ) per i quali, avendo la definitività della confisca (intervenuta il 17.10.13) CP_8 comportato il passaggio alla mano pubblica dei beni della Gruppo 6 il calcolo del CP_9 danno dovrebbe arrestarsi in questo momento dato che per il periodo ad esso successivo la società risulterebbe priva di un patrimonio a cui ricollegare il danno da perdita incrementale.
L'assunto difensivo, sebbene suggestivo, non risulta condivisibile ove solo si presti attenzione al fatto che la confisca ha avuto ad oggetto i soli beni (mobili ed immobili) della Società, ossia gli elementi che compongono l'attivo dello stato patrimoniale.
Il danno da indebita prosecuzione, nella specie contestato ai convenuti, è costituito invece dalla perdita incrementale registrata dalla società, ovverosia dall'aggravamento del passivo patrimoniale a seguito dell'azzeramento del capitale sociale;
passivo che è rimasto interamente in capo alla società in quanto non costituito oggetto del provvedimento ablativo.
In questa prospettiva, l'aggravamento del dissesto patrimoniale originato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa (si pensi a quello conseguito alla contrazione di nuovi debiti per l'acquisto di fattori produttivi, all'accensione di finanziamenti et similia) costituisce allora un Contr danno che ha continuato a prodursi in capo alla Gruppo 6 anche nel periodo successivo alla confisca e sino a quando la società non è stata dichiarata fallita.
Del danno sopra indicato, come detto pari a complessivi €. 13.270.654,95, vanno chiamati a rispondere, in solido tra loro, gli amministratori in carica dal 01.01.2013 al 10.06.2014, da individuarsi nelle persone dei sig.ri (Presidente del CdA), e CP_4 Controparte_2
(Consiglieri del CdA) ai quali – come già rilevato – va imputato di non aver Controparte_3
15 svalutato una serie di poste attive così da occultare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art 2484 n. 4 cc) già alla data del 31.12.12, di modo da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482 ter cc.
In solido con gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno anche i componenti del
Collegio Sindacale in carica dal 1.1.2013 al 10.06.2014, da individuarsi nelle persone dei sig.ri
(presidente) e (sindaco effettivo), a cui deve essere Controparte_5 CP_8 rimproverato di non aver esercitato la necessaria attività di vigilanza nei confronti degli amministratori, si da evitare i danni da questi cagionati.
È bene rammentare sul punto che affinché possa configurarsi la responsabilità solidale dei sindaci di cui all'art. 2407 c.c. per fatto omissivo proprio da correlarsi alla condotta degli amministratori, è necessario dimostrare – al pari di ogni concorso omissivo nel fatto illecito altrui – l'inosservanza al dovere di vigilanza ed altresì tutti gli elementi costitutivi della suddetta fattispecie di responsabilità, compreso il nesso causale.
In particolare, in più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che “I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta
l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente dei creditori sociali
(Cass. n. 2772-99). Di modo che ad affermare la responsabilità può ben essere sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza”; purtuttavia, “Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
(ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore…; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno” (citata in massima Cass., Sez. I, 11 dicembre 2020, n.
28357; in termini vedi anche Cass.Civ., 27 maggio 2013, n. 13081; Cass.Civ., 29.10.2013,
n.24362). A questo ultimo proposito, la Corte precisa, quindi, che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base ad un ragionamento ipotetico, l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il danno. In buona sostanza, l'omissione costituirà fonte di responsabilità ex art. 2407 c.c. qualora risulti dimostrato che il danno che vi consegue non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato, ovvero se avessero tenuto un comportamento diverso e più diligente nell'esercizio dei loro doveri.
Ebbene, è da ritenersi, che ove i sindaci avessero esercitato le prerogative loro assegnate dalla legge e dallo statuto – ad esempio sollecitando la convocazione dell'assemblea per l'adozione
16 dei provvedimenti di salvaguardia del capitale sociale o per la liquidazione della società, o chiedendo al tribunale che venisse disposta la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, potere espressamente previsto per l'ipotesi in cui l'assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti (artt. 2357, 2359-ter e 2446 cod. civ.) o, infine, sollecitando il controllo sulla gestione ex art. 2409 c.c. (cfr. sul punto Cass. pen., Sez. V, Sent. 10 gennaio
2024, n. 1162) – sarebbero stati pienamente in grado di impedire la prosecuzione della gestione illegittima degli amministratori.
La pretesa risarcitoria esercitata nei confronti dei detti sindaci è quindi fondata, e non può inoltre ritenersi prescritta, dovendo essere rigettata l'eccezione sul punto sollevata dalla difesa dei convenuti.
Si rileva in proposito che il termine di prescrizione è certamente iniziato a decorrere dal 1.1.13, data in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale e l'attività sociale avrebbe dovuto arrestarsi in assenza della necessaria ricapitalizzazione della Gruppo 6 Per CP_9 spostare in avanti la decorrenza di tale termine non è invocabile la causa di sospensione della prescrizione prevista dal quarto comma dell'art. 2393 cod. civ. (secondo cui l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica), trattandosi di disposizione dettata unicamente per gli amministratori e non anche per i sindaci (Cass.Civ. n. 19051/2011; Trib. Milano 2045/17, Trib. Milano n.
13929/2016); né vale richiamare l'orientamento (cfr., per tutti, Cass.Civ, Sez. I civ., 03 agosto
2023, n. 23659) formatosi con riferimento alla prescrizione della azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali (e per essi dalla Curatela in caso di fallimento della società) nei confronti degli organi sociali, che individua l'exordium praescriptionis nel momento in cui il danno si manifesta all'esterno; manifestazione che nella specie l'attrice àncora alla pubblicazione del bilancio 2012 (ove è stata esposta la perdita del capitale sociale), avvenuta il 1.9.13, o addirittura al fallimento della società, dichiarato il 10.06.2014.
Tali assunti difensivi non considerano che nella specie è stata esercitata in via sostitutiva l'azione sociale di responsabilità per far valere danni direttamente riferibili al patrimonio della società, che deve dunque ritenersi essere venuta a conoscenza dei pregiudizi subiti per effetto degli atti di mala gestio degli amministratori sin dal momento della loro concreta verificazione e non da quello successivo in cui i terzi (quali i creditori) ne sono venuti a conoscenza attraverso l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari obbligatori.
Quanto poi al tempo occorrente per la maturazione della prescrizione, bisogna considerare che le condotte contestate agli organi sociali sono idonee ad integrare gli estremi della
17 bancarotta semplice di cui all'artt. 217, comma 1, n. 4), L. Fall., a mente del quale “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, (…) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.
Premesso, infatti, che la richiamata disposizione prevede “due distinte fattispecie, unite dal medesimo evento, rappresentato dall'aggravamento del dissesto, una a forma vincolata, la cui condotta si sostanzia per l'appunto nell'omessa richiesta del proprio fallimento, ed una a forma libera, sia pure caratterizzata dallo specifico disvalore della "grave colpa", che qualifica l'elemento soggettivo anche nel caso di ritardo nella richiesta di fallimento, e non può ritenersi presunta nella mera condotta omissiva” (Cass. pen.,
Sez. V, 25 settembre - 24 ottobre 2013, n. 43414, Cass. pen., Sez. V, 15 luglio - 18 settembre
2015, n. 38077), osserva il Collegio come nel caso in esame paia ricorrere la seconda delle due ipotesi in quanto la scelta di proseguire la gestione dell'attività sociale a fronte della perdita integrale del capitale sociale costituisce condotta connotata da colpa grave, idonea ad aggravare il dissesto del patrimonio sociale.
Nel caso di specie si è dunque configurato il presupposto per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. ai fini dell'individuazione dell'esatto termine di prescrizione dell'azione civile, con la conseguenza che l'azione di responsabilità di cui all'art. 146, comma
2, lett. a) LF non si è prescritta nel termine previsto dall'art. 2949, commi 1 e 2, c.c., così come sostenuto dai convenuti, essendo soggetta ai più lungo termine di 6 anni, previsto per il reato di bancarotta semplice, dall'art. 157, comma 1, c.p. (secondo cui “La prescrizione estingue il reato(2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”) in combinato disposto con l'art. 217 LF.
Le considerazioni sopra svolte non mutano in ragione della sentenza di assoluzione dei convenuti pronunciata in sede penale per i medesimi fatti per cui oggi si procede. Ed infatti i principi di autonomia e separazione che conformano i rapporti tra i due giudizi, fanno si che al riscontro – ai fini civilistici – della sussistenza di apposita fattispecie di reato consegua l'applicazione dell'art. 2947 co. 3 c.c. senza considerazione alcuna degli esiti del giudizio penale eventualmente favorevole ai debitori.
Ebbene, dalla data del 1.1.13 e sino a quella di introduzione del giudizio per sequestro conservativo, avvenuta nel gennaio 2018 con il deposito del ricorso cautelare, non è affatto decorso il termine di sei anni previsto per la fattispecie di reato di cui trattasi, talché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
18 In punto di quantificazione degli importi in concreto dovuti dai singoli convenuti ritenuti responsabili (amministratori e sindaci) in relazione all'addebito ora esaminato occorre in ogni caso considerare i crediti da costoro maturati in relazione all'attività svolta nel corso degli anni quali componenti degli organi sociali;
crediti la cui debenza ed ammontare – oltre a non essere stati specificamente contestati dall' e neppure dalla Società (ex art. Parte_1
115, co. 1, c.c.) – risultano dalle delibere assembleari validamente approvate.
Emerge dunque che il è creditore della somma di €. 87.185,04, oltre interessi Controparte_5 al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 94.557,55; che è creditore della somma di €. 128.583,32, oltre ad interessi al saggio legale CP_4 sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 139.456,55; che CP_2
creditore della somma di €. 147.615,32, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte
[...] dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 160.097,92; che è Controparte_3 creditore della somma di 109.551,32, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi €. 118.815,17; che è creditore della CP_8 somma di €.67.297,29, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte dalla domanda giudiziale al saldo, per complessivi € 72.988,06. Il tutto per complessivi €. 585.915,25. Trattandosi, altresì, di debito di valuta (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 07/06/2006 n° 13339), sul superiore importo non può essere concessa anche la rivalutazione monetaria chiesta dai convenuti in quanto creditore alleghi e dimostri sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c.>> (Cass. n. 11594 del 22.06.2004).
Pertanto, detraendo dal debito solidale (di € 13.270.654,95) le somme opposte in compensazione, si ha un debito residuo di €. 12.684.739,7, importo quest'ultimo che i convenuti vanno condannati a corrispondere alla Gruppo 6 in accoglimento CP_9 dell'azione sostitutiva spiegata dalla Agenzia nazionale.
Viceversa, devono essere respinte le pretese risarcitorie esercitate per l'addebito in esame nei confronti dell'ulteriore sindaco (e per esso dei suoi eredi convenuti in Persona_3 giudizio), avendo il Ctu accertato che per il periodo in cui è rimasto in carica, e dunque sino al 20.10.13 (data del decesso), alcun aggravamento del deficit patrimoniale si è in concreto verificato. (v. p. 88 CTU).
19 Alla luce dell'accoglimento del primo dei tre addebiti formulati a carico dei convenuti, su cui peraltro si è incentrata gran parte delle difese delle parti in causa, risulta a questo punto superfluo l'esame delle ulteriori due contestazioni (id est: esecuzione di finanziamenti in favore delle società partecipate dalla Gruppo 6 uando le stesse si trovavano in stato CP_9 di “decozione”;
3. aver intrattenuto relazioni commerciali con clienti morosi della Gruppo 6 Contr
, anziché interrompere ogni rapporto), in quanto, pure a ritenerle fondate, i danni che ne deriverebbero finirebbero comunque per determinare la perdita di esercizio, il cui effetto – in termini di incremento del deficit patrimoniale – viene già ricompreso nella differenza dei netti patrimoniali.
Tanto è del resto riconosciuto anche dall'attrice che, per questi due specifici addebiti, non ha indicato autonome voci di danno ristorabili, essendosi limitata a richiamare, anche in tal caso, la perdita incrementale da indebita prosecuzione dell'attività sociale.
A questo punto può passarsi all'esame delle domande di regresso formulate dai tutti i convenuti (ad eccezione di ) al fine di ottenere dagli attori (id est: l'BS e CP_8
Contr
nei rapporti interni il rimborso degli importi condannati a pagare a titolo risarcitorio alla 6 n forza della presente sentenza. CP_17 CP_9
Come ribadito dagli attori anche con la comparsa conclusionale (v. pp. 17 - 19), i convenuti, Contr nello svolgere azione di regresso, hanno irritualmente chiamato in causa BS e senza tuttavia considerare che tali soggetti erano già parti della procedura, per aver introdotto il presente giudizio in qualità di attori;
circostanza questa che rendeva senz'altro non necessaria (recte: inutile) la loro chiamata in causa da parte dei convenuti, costituendo l'istituto delineato dagli artt. 106 e 269 co. 2 c.p.c. un “veicolo” per introdurre pretese nei confronti di soggetti estranei alla procedura (terzi) e non invece per agire contro altre parti del processo, per cui risulta sufficiente proporre apposita domanda riconvenzionale (se il destinatario di questa è l'attore) o trasversale (se il destinatario di questa è altro convenuto) con la comparsa di costituzione e risposta.
Cionondimeno, i termini oggettivi (causa petendi e petium) e soggettivi (soggetti proponenti e destinatari) delle domande di regresso sono già stati puntualmente esplicitati dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione (v. p. 57 comparsa di e;
v. p. CP_2 CP_3 CP_4
60 comparsa di costituzione di , e;
talché considerato altresì il CP_5 CP_6 Per_3 principio di strumentalità delle forme operante nel processo civile ex art. 121 c.p.c. (come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) deve ritenersi che tali richieste siano state azionate con gli atti di costituzione. Essendo la costituzione dei convenuti avvenuta nel
20 rispetto dei termini di rito (artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c.), ne è allora che le azioni riconvenzionali ivi contenute risultano tempestive, dovendo quindi essere rigettata Contr l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto da BS e sul presupposto della irrituale e tardiva proposizione di tali domande.
Venendo dunque al merito della pretesa azionata dai convenuti, rileva il Collegio come si Contr imputi al e all' entrambi indicati quali soci (art. 2476, co. 7^, cc), e Parte_1 alla sola quale asserita amministratrice di fatto, di aver imposto agli Parte_1 amministratori della attraverso specifici indirizzi gestionali la Controparte_12 proposizione di specifica domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio (art. 160 e ss.
L. Fall.), dichiarato inammissibile dal Tribunale di SA con sentenza n. 19/2014 (con cui è anche stato contestualmente dichiarato il fallimento della in ragione del Controparte_12 mancato rinvenimento di beni societari con cui soddisfare i creditori sociali diversi da quelli costituiti oggetto di confisca. Le direttive impartite dagli attori avrebbero inoltre determinato un “grave vulnus costituito da una prosecuzione dell'attività di Gruppo 6 per accedere ad un Concordato senza…. aver alcun patrimonio da offrire ai creditori” (p. 51 comparsa conclusionale convenuti).
La domanda è infondata e va respinta per quanto appresso. Contr Innanzitutto, con riferimento alla posizione del è già stato rilevato come lo stesso non rivesta la qualità di socio della Gruppo 6 e pertanto non possa essere chiamato, CP_9 neppure in astratto, a rispondere ai termini dell'art. 2476 co. 7 c.c., prevedendo tale disposizione una fattispecie di responsabilità azionabile solo contro i soci.
Inoltre, con riferimento alla posizione dell'Agenzia nazionale, va detto che dagli atti espressamente qualificati dai convenuti come di indirizzo gestorio – puntualmente dettagliati alle pagine 89 e 90 della relazione CTU – si evince che le direttive ivi contenute erano funzionali all'esclusiva proposizione di concordato liquidatorio dei beni aziendali, dunque alla liquidazione della società al fine del soddisfacimento dei creditori, e non anche alla prosecuzione dell'attività sociale, condotta quest'ultima che ha cagionato il danno al patrimonio sociale. In difetto di prova di specifici atti di indirizzo specificamente protesi alla prosecuzione dell'attività d'impresa deve quindi ritenersi che la stessa sia stata frutto di una decisione assunta in completa autonomia dagli amministratori, che rispondono quindi dei danni prodotti in solido con l'organo di controllo, quest'ultimo ai termini dell'art. 2407 c.c..
Si aggiunga infine che anche ove il socio pubblico si fosse determinato nel senso della prosecuzione dell'attività d'impresa (ma di ciò non v'è prova), gli amministratori, che nello svolgimento del loro mandato rimangono titolari di autonomi poteri di gestione societaria –
21 ove avessero ravvisato i relativi presupposti –, avrebbero (comunque) potuto (e dovuto) discostarsi dalle direttive loro impartite e presentare sin da subito istanza di auto-fallimento cosi da impedire l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società. Il non averlo fatto non può allora in qualche misura trovare giustificazione nell'eventuale diverso orientamento espresso dal socio pubblico, che comunque non sarebbe stato vincolante.
Quanto poi alla domanda risarcitoria esercitata in proprio dall' è rimasto Parte_1 sprovvisto della ben che minima prova l'asserito pregiudizio alla sua immagine pubblica, dalla parte attrice ricollegato alla risonanza mediatica del fallimento della Gruppo 6 CP_9
La parte si è, infatti, limitata ad allegare il danno in termini del tutto generici e apodittici senza fornire alcuna prova a fondamento dei suoi assunti, come invece avrebbe dovuto, non costituendo quello all'immagine un pregiudizio in re ipsa (cfr. tra le tante Cass. Civ. n.
10904/2017; Cass. Civ. n. 1931/2017; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3677/2009).
Al riguardo, gli articoli di giornale prodotti dalla parte attrice a sostegno della pretesa (cfr. doc. 24 - 26 fasc. attrice), pur essendo idonei a dar conto della risonanza mediatica che ha Contr avuto la notizia del fallimento della Gruppo 6 all'interno del territorio della Regione
Sicilia, non fanno emergere, come pure sostenuto dalla difesa attorea, alcuna compromissione della immagine del socio unico BS.
Infatti, in tali articoli, in verità estremamente succinti e stringati, il fallimento della CP_12
viene presentato come la diretta conseguenza dell'inadeguatezza delle scelte gestorie
[...]
del management della società e non si menziona il coinvolgimento della parte attrice.
A ben guardare, l'unico articolo di giornale che in qualche modo ricollega allo Stato il fallimento della società e le gravissime ricadute occupazionali che ne sono conseguite è quello della testata giornalistica on line www.ilmattinodisicilia.it del 28.2.2016 dal titolo “Il Gruppo 6 Contr
la più grande srl siciliana. Confiscata alla mafia, fatta fallire dallo Stato” (all. 23 med. fasc.).
Tuttavia, appena si passa alla lettura del “pezzo” di giornale ci si accorge di come il coinvolgimento dello Stato (e per esso dell' nel fallimento della Parte_1 CP_12
sia stato affermato solamente da un ex dipendente della società nell'ambito
[...] dell'intervista da questi rilasciata agli organi di stampa e verosimilmente condizionata dal risentimento per la perdita del posto di lavoro. Nulla lascia intendere in tale articolo che la riconduzione del fallimento della società al comportamento del socio pubblico fosse un fatto accreditato presso l'opinione pubblica, talché alcun danno all'immagine dell
[...]
è lecito trarre neppure da tale documento. Parte_1
22 Per le ragioni sopra esposte, la domanda proposta dall' in proprio è Parte_1 infondata e va respinta.
Quanto, infine, all'azione di garanzia svolta da nei confronti di Controparte_5 [...]
osserva il Collegio che la pretesa è fondata sulla polizza assicurativa n. Controparte_10
744/110/122/37893946 (poi integrata con polizza n. 1/2483/122/51529293, atto di variazione n.
1/2483/122/51529293/1 e n. 122/51529293/2), con la quale il è stato assicurato per la CP_5 responsabilità civile contro il rischio derivante dall'attività di sindaco di società.
Come si apprende dalla lettura delle condizioni generali di polizza (artt.
1.1 e 35), la copertura azionata opera solo a fronte di illeciti professionali colposi (con esclusione, dunque, di quelli dolosi). Configurandosi in capo al una responsabilità per colpa (al convenuto va CP_5 rimproverata la colpevole inerzia nell'esercizio dei doveri di vigilanza sugli amministratori, non essendo invece emersa in giudizio l'intenzione di questi di non assolvere ai doveri inerenti la propria carica sì da permettere l'indebita prosecuzione dell'attività sociale) la polizza è senz'altro operativa in relazione al caso di specie, dovendo quindi essere rigettata l'eccezione sul punto sollevata dalla compagnia assicuratrice.
Quanto ai limiti della copertura assicurativa, occorre considerare:
l'esclusione del vincolo di solidarietà prevista dal punto 1.5 di pag.14 delle condizioni generali di polizza (a mente del quale «Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all' , con Parte_6
esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone») e ribadita dall'art. 35 delle medesime condizioni (secondo cui «L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell' esclusa quella a lui derivante in via solidale»); Parte_6
il limite del massimale di €. 300.000,00 specificamente stabilito per l'estensione della garanzia alla precisa attività di sindaco dall'art.35 delle condizioni generali di polizza
(secondo cui «La presente estensione di Garanzia si intende prestata …. fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 30% di quello previsto in polizza»; essendo il massimale generale di €. 1.000.000,00, quello specifico per il sindaco è dunque di €. 300.000,00);
lo scoperto del 10% previsto per la specifica attività di sindaco dall'art.35 delle condizioni generali di polizza (a mente del quale « … La presente estensione di Garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro…»);
la franchigia minima di €.2.500,00 prevista dalla prima pagina della polizza sottoscritta dall'assicurato.
23 Dalle superiori premesse consegue che, vista anzitutto l'esclusione del vincolo di solidarietà in relazione al debito complessivo, occorre procedere alla individuazione della quota di danno imputabile all'assicurato. Non essendo possibile accertare l'esatto riparto delle rispettive responsabilità trai convenuti, deve ritenersi il pari apporto di costoro rispetto al danno causato (arg. ex artt. 1298 e 2055 cc). Dividendo dunque il debito complessivo (€
13.270.654,95) per il numero di debitori ritenuti responsabili (5), si ottiene che la quota di danno direttamente imputabile al è di €. 2.654.130,99, importo questo certamente CP_5 superiore alla franchigia minima di €.2.500,00, che quindi non opera nel caso in esame.
Dovendo poi tenersi conto del massimale specifico di €. 300.000,00 e dello scoperto del 10 %, il convenuto non può comunque essere manlevato dalla compagnia assicuratrice in relazione a quanto eventualmente corrisposto alla Gruppo 6 in misura superiore ad €. CP_9
270.000,00 (= €. 300.000,00 per massimale - €. 30.000,00 per scoperto).
Nei limiti sopra tracciati va pertanto accolta la domanda di manleva svolta dal detto convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
*** Contr Nei rapporti tra gli attori (BS e , da un lato, e i convenuti anche Controparte_6 in qualità di legale rappresentante della figlia minore e , Persona_1 Controparte_7 dall'altro, le spese di lite seguono la soccombenza dei primi (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm
55/14) – in €. 41.691,00 per compensi di avvocato (di cui €. 6.580,00 per fase studio, €.
4.340,00 per fase introduttiva, €. 19.327,00 per fase istruttoria, €. 11.444,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge. Le spese di lite seguono poi la soccombenza degli ulteriori convenuti , , , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Contr
(ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore degli attori (BS e – avuto CP_8 riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14)
– in €. 3.372,00 per spese vive ed in €. 41.691,00 per compensi di avvocato (di cui €. 6.580,00 per fase studio, €. 4.340,00 per fase introduttiva, €. 19.327,00 per fase istruttoria, €. 11.444,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge.
Nei rapporti tra e le spese di lite seguono la Controparte_5 Controparte_10 soccombenza della seconda e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in €.2.428,00 per spese vive ed in €.
11.229,00 per compensi di avvocato (di cui €. 1.772,00 per fase studio, €. 1.169,00 per fase
24 introduttiva, €. 5.206,00 per fase istruttoria, €. 3.082,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge.
Inoltre, vista posizione processuale assunta dalla Gruppo 6 costituita in giudizio in CP_9 persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (tale parte si è nei fatti rimessa alle determinazioni del Tribunale in merito al riscontro della responsabilità degli amministratori e sindaci senza svolgere autonome conclusioni), si ravvisano giusti motivi per compensate le spese di lite tra la litisconsorte necessaria e le altre parti in causa.
Considerati gli esiti del giudizio, i costi della c.t.u, liquidati come da separato decreto del
7.5.24, vanno posti a carico di tutti i convenuti soccombenti (e cioè: , Controparte_5 CP_2
, , e ) in ugual misura.
[...] Controparte_3 CP_4 CP_8
Infine, essendo i fatti contestati riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n.
5952/07), ricorrono nei confronti dei convenuti soccombenti (e cioè: Controparte_5
, e ) i presupposti di cui all'art. Controparte_18 CP_4 CP_8
59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
p.q.m.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibili le domande proposte dal Controparte_1
[...]
rigetta le domande proposte dall' Parte_3
e Confiscati nei
[...] Parte_7 confronti dei convenuti anche in qualità di legale rappresentante Controparte_6 della figlia minore e;
Persona_1 Controparte_7
condanna gli altri convenuti , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a corrispondere alla Gruppo 6 CP_4 CP_8 CP_9
[... la complessiva somma di €. 12.684.739,7;
rigetta ogni altra domanda dell' Parte_3
Confiscati Organizzata;
[...] Parte_7
rigetta la domanda di regresso esercitata dai convenuti Controparte_5 CP_2
[..
, e nei confronti del
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_1
e dell' CP_1 Parte_3
Pt_ e Confiscati Criminalità Organizzata;
[...]
25 condanna a mantenere indenne delle Controparte_10 Controparte_5 somme che è tenuto a corrispondere all'attrice in conseguenza della presente sentenza, ciò sino alla concorrenza dell'importo di €. 270.000,00;
condanna i convenuti , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del giudizio,
[...] CP_8 che liquida in €. 3.372,00 per spese vive ed in €. 41.691,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a anche in qualità Controparte_6 di legale rappresentante della figlia minore e le Persona_1 Controparte_7 spese del giudizio, che liquida in €. 41.691,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
condanna a rimborsare a le spese del Controparte_10 Controparte_5 giudizio, che liquida in €. 2.428,00 per spese vive ed in €. 11.229,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
compensa le spese di lite tra la Gruppo 6 in persona del curatore speciale ex CP_9 art. 78 c.p.c., e le altri parti in causa;
pone infine i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto del 7.5.24, a carico di tutti i convenuti soccombenti (e cioè , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
e ) in ugual misura;
CP_4 CP_8
indica nei convenuti soccombenti (e cioè: , Controparte_5 Controparte_2 [...]
, e ) i soggetti nei cui confronti recuperare CP_3 CP_4 CP_8
l'imposta di registro prenotata a debito;
dichiara l'inefficacia nei confronti di anche in qualità di legale Controparte_6 rappresentante della figlia minore e del sequestro Persona_1 Controparte_7 conservativo disposto da questo Tribunale in data 20.3.18.
Così deciso a Palermo nella Camera di Consiglio della V^ Sezione Civile del Tribunale del
25.7.24
Il Giudice Est.
dr. Andrea Illuminati La Presidente
dr.ssa Emanuela Piazza
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