Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 settembre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2011 |
Commentari • 49
- 1. dottoratohttps://www.brocardi.it/
- 2. Congedo straordinario e dottorato di ricercahttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Dottorato senza borsa dubbihttps://www.dequo.it/articoli/
- 4. Il regime fiscale del pre-ruolo universitario: il nuovo assetto normativo e i suoi profili criticiAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 28 maggio 2026
- 5. Sentenza Cassazione lavoro n. 3096 del 8.2.2018https://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • 402
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 224Provvedimento: Sentenza n. 224/2024 Depositato il 18/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 11/07/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: TURRI GIULIANO, Presidente BERTOCCHI STEFANO, Relatore BRAGONI DANIELE, Giudice in data 11/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 7/2024 depositato il 06/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- borsa di studio·
- assegno di ricerca·
- esenzione fiscale·
- convenzione contro le doppie imposizioni·
- art. 50 TUIR·
- art. 51 TUIR·
- art. 22 L.n. 240/2010·
- avviso di accertamento·
- onere della prova·
- reddito imponibile
- 2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2158Provvedimento: Pubblicato il 04/05/2026 N. 02158/2026 REG.PROV.COLL. N. 01426/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Antonia Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via …Leggi di più...
- diritto allo studio·
- art. 2 L. 476/1984·
- riesame provvedimento amministrativo·
- art. 201 Cost.·
- art. 3 L. 241/90·
- aspettativa retribuita·
- art. 34 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità ricorso·
- art. 911 D.Lgs. 66/2010·
- art. 34 Cost.·
- art. 10 bis L. 241/90·
- art. 31 c.p.a.·
- art. 19 L. 240/2010·
- motivazione provvedimento amministrativo
- 3. Trib. Benevento, sentenza 04/03/2025, n. 275Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 292 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: rimborso spese sostenute per iscrizione corso di specializzazione, TRA rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Sabrina Parte_1 Mautone, presso il cui studio in Avellino, piazza della Libertà, 11, elettivamente domicilia, RICORRENTE E …Leggi di più...
- diritto allo studio·
- criticità organizzative·
- art. 11 CCNL 2004·
- art. 40 d.lgs. 368/1999·
- carenza di personale medico·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diniego legittimo·
- art. 123 CCNL area sanità 2016-2018·
- aspettativa non retribuita
- 4. Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza in persona della dott.ssa Giuseppina Valestra in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 luglio 2025, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa tra: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Ibba Parte_1 e Il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica e per l' Controparte_2 in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi ex lege [...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984) Conclusioni: come in atti. OSSERVA Con ricorso in riassunzione ritualmente …Leggi di più...
- art. 2 L. 476/1984·
- congedo straordinario per dottorato·
- principio di buona amministrazione·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- discriminazione comunitaria·
- equipollenza dottorato estero·
- onere della prova·
- riconoscimento titoli dottorato
- 5. Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2233Provvedimento: N. R.G. 1633/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1633/2024, promossa da ( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1 Cinzia Caruso, giusta procura in atti; - ricorrente - contro , in persona del , Controparte_1 Controparte_2 - Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. funzionario del , …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- disparità di trattamento·
- valutazione di equipollenza·
- dottorato di ricerca all'estero·
- congedo straordinario·
- esigenze di servizio·
- art. 414 c.p.c.·
- art. 2 Legge n. 476/1984·
- art. 127 ter c.p.c.·
- Convenzione di Lisbona
Versioni del testo
- Art. 1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca". - Art. 2.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.)) Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
((Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.))
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. - Art. 3.
I consorzi di universita' per il dottorato di ricerca, di cui all' articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le universita' sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.