Legge 13 agosto 1984, n. 476

Commentari39

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  • 1Trattamento di quiescenza
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    Consulenza legale Q202544196 (Articolo 10 Statuto lavoratori - Lavoratori studenti) «Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 78 del d.P.R. 782/1985, il quale prevede che l'Amministrazione...» Consulenza legale Q202542900 (Articolo 545 Codice proc. civile - Crediti impignorabili) «Il legislatore , al fine di garantire a ciascun individuo una vita dignitosa, ha introdotto il principio del minimo vitale , ossia quella soglia minima di reddito...» Consulenza legale Q202437194 (Articolo 30 T.U.P.I. - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) «Ai sensi dell'art. 3 , comma 1- Bis del D. Lgs. 165/2001, così come modificato …

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  • 2dottorato
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  • 3Archivio Normativa
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  • 4Sentenza Cassazione lavoro n. 3096 del 8.2.2018
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    Dettagli prodotto Cass. civ., sez. Lav., 08 febbraio 2018, n. 3096 In materia di pubblico impiego, in caso di congedo straordinario per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca, al dipendente che risulti privo di borsa di studio spetta il trattamento retributivo in godimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, soltanto per i congedi successivi all'1 gennaio 2002, data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione, e per la sola durata del corso, ove permanga in servizio presso l'amministrazione di provenienza per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato, pena la restituzione …

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  • 5Dottorato senza borsa dubbi
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Giurisprudenza399

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  • 1Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza in persona della dott.ssa Giuseppina Valestra in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 luglio 2025, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa tra: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Ibba Parte_1 e Il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica e per l' Controparte_2 in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi ex lege [...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984) Conclusioni: come in atti. OSSERVA Con ricorso in riassunzione ritualmente …
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    • art. 2 L. 476/1984·
    • congedo straordinario per dottorato·
    • principio di buona amministrazione·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • discriminazione comunitaria·
    • equipollenza dottorato estero·
    • onere della prova·
    • riconoscimento titoli dottorato

  • 2TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/09/2025, n. 16715
    Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16715/2025 REG.PROV.COLL. N. 10085/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10085 del 2022, proposto da IM PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …
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    • difetto di interesse·
    • art. 2 legge 476/1984·
    • valutazione equipollenza titolo·
    • riconoscimento titoli dottorato estero·
    • spese compensate·
    • congedo straordinario·
    • principio dispositivo·
    • improcedibilità del ricorso

  • 3TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 261
    Provvedimento: Pubblicato il 22/01/2026 N. 00261/2026 REG.PROV.COLL. N. 00288/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 288 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182; per l'annullamento – del provvedimento …
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    • diritto amministrativo·
    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • carenza organico·
    • diritto soggettivo·
    • aspettativa retribuita·
    • motivazione provvedimento·
    • dottorato di ricerca·
    • art. 2 legge 476/1984·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 10-bis·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 240 legge 240/2010·
    • art. 3 d.lgs. 165/2001·
    • interesse legittimo·
    • legge 241/1990

  • 4Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2233
    Provvedimento: N. R.G. 1633/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1633/2024, promossa da ( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1 Cinzia Caruso, giusta procura in atti; - ricorrente - contro , in persona del , Controparte_1 Controparte_2 - Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. funzionario del , …
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    • giurisprudenza di legittimità·
    • disparità di trattamento·
    • valutazione di equipollenza·
    • dottorato di ricerca all'estero·
    • congedo straordinario·
    • esigenze di servizio·
    • art. 414 c.p.c.·
    • art. 2 Legge n. 476/1984·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • Convenzione di Lisbona

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 224
    Provvedimento: Sentenza n. 224/2024 Depositato il 18/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 11/07/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: TURRI GIULIANO, Presidente BERTOCCHI STEFANO, Relatore BRAGONI DANIELE, Giudice in data 11/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 7/2024 depositato il 06/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa elettivamente domiciliato presso …
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    • borsa di studio·
    • assegno di ricerca·
    • esenzione fiscale·
    • convenzione contro le doppie imposizioni·
    • art. 50 TUIR·
    • art. 51 TUIR·
    • art. 22 L.n. 240/2010·
    • avviso di accertamento·
    • onere della prova·
    • reddito imponibile
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono introdotte le seguenti modificazioni:
    All'articolo 71:
    nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
    "all'articolo 70";
    e' soppresso l'ultimo comma;
    All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
    All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".
  • Art. 2.

    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.)) Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
    ((Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.))
    Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
  • Art. 3.
    I consorzi di universita' per il dottorato di ricerca, di cui all' articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
    Le universita' sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.