Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 settembre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2011 |
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- 1. dottoratohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 404
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/09/2025, n. 16715Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16715/2025 REG.PROV.COLL. N. 10085/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10085 del 2022, proposto da IM PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- difetto di interesse·
- art. 2 legge 476/1984·
- valutazione equipollenza titolo·
- riconoscimento titoli dottorato estero·
- spese compensate·
- congedo straordinario·
- principio dispositivo·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca". - Art. 2.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.)) Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
((Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.))
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. - Art. 3.
I consorzi di universita' per il dottorato di ricerca, di cui all' articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le universita' sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.