Articolo 59 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 marzo 1969
Art. 59.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 , e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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