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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.3383/2021 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “Servitù”, decisa all'udienza del 06.06.2025, proposta
Da
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Guido Parte_1 Parte_2
Pisanello, mandato in atti;
-attori-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Italo Zanchi, Controparte_1 mandato in atti;
-convenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.03.2021 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce chiedendo Controparte_1 di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di servitù gravante sul loro terreno in Racale, p. 449 del f.19, nonchè la presenza di uno sconfinamento;
condannare il convenuto al risarcimento del danno in €
10.000,00 per avere impedito la definizione della controversia in sede di mediazione;
con vittoria delle spese di lite e di mediazione.
Deducevano gli attori di essere proprietari di un fondo rustico in Torre
Suda (fraz. di Racale) rappresentato da uno stradone interpoderale a cui si accede dalla strada pubblica e che immette nella più vasta proprietà dei sigg. ; confinante a nord con detto stradone vi è un terreno di Pt_1 proprietà del sig. ; sul predetto fondo di proprietà degli CP_1 attori esiste una servitù di passaggio, risalente all'acquisto delle proprietà da parte dei rispettivi danti causa dei sigg. e del sig. Pt_1 CP_1
; i due fondi infatti sono divisi da un muretto a secco di
[...] vecchissima edificazione ed interrotto da un varco che accede al terreno del convenuto.
Deducevano ancora gli attori che detto varco è rimasto chiuso fin da quando hanno memoria, e certamente da oltre trent'anni, con conci di tufo vecchio e con un cartellone di viabilità locale, sorretto da due pali in metallo che ancora si possono vedere nelle fotografie allegate;
deducevano altresì che quel terreno di proprietà del convenuto era sempre in stato di totale abbandono e ricettacolo di rifiuti.
Gli attori chiedevano pertanto che, a causa dell'inutilizzo, fosse dichiarata la prescrizione della servitù di passaggio derivante dal contratto d'acquisto del 21/11/1950.
Inoltre affermavano gli attori che il convenuto, nel 2018, aveva modificato lo stato dei luoghi, rimuovendo i conci di tufo che chiudevano il varco di accesso alla sua proprietà e i pali in metallo, invadendo la proprietà degli odierni attori per circa un metro con detti conci di tufo.
Con comparsa del 07.05.2021 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto da parte
[...] attrice;
in particolare deduceva che esso convenuto aveva sempre curato il fondo ed aveva sempre avuto accesso allo stesso dal varco in questione;
chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale reciproco e con prova testimoniale,
All'udienza del 21.2.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note conclusive.
All'udienza del 6.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono risultate infondate e devono essere rigettate.
La servitù di passaggio in favore del terreno del convenuto è sancita dall'atto pubblico di compravendita dell'anno 1950, ove è anche stabilito l'obbligo di eseguire concordemente tutti i lavori che dovessero occorrere al terreno dell'attore gravato dalla servitù.
Non è contestato che: ad oggi l'unico varco di accesso al fondo del convenuto è quello situato nel terreno degli attori;
nel 2016 questi ultimi effettuarono lavori non concordati sulla p.449 di loro proprietà, spianando il marciapiede pubblico, previa autorizzazione comunale;
nel 2018 gli attori apposero dei paletti in ferro con catena all'ingresso della p.449 e l'odierno convenuto promosse l'azione possessoria n.5856/18 r.g.; la lite venne transatta con la rimozione della turbativa.
Fatte queste doverose premesse, occorre rilevare che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne fa uso per vent'anni (art. 1073 c.c.). Poiché la servitù di passaggio è una servitù discontinua, che viene esercitata attraverso singoli episodi di transito, ai fini della prescrizione non assumono rilevanza né l'apparenza della servitù, né il passaggio sporadico (Cass. 26626/2011).
Nel caso in esame numerose sono state le testimonianze assunte, ma non
è stato provato il mancato ininterrotto esercizio della servitù per un periodo ventennale.
Diversi testimoni indicati dagli attori sono stati ascoltati, e tutti hanno confermato la circostanza che non ha, negli ultimi CP_1 trent'anni, usato il varco in questione, e non si è mai curato del suo terreno.
Circa le predette testimonianze occorre rilevare che, pur avendo i testi escussi dichiarato di non avere assistito al passaggio attraverso il varco de quo, ciò non prova tuttavia che per vent'anni mai alcuno abbia frequentato il terreno del convenuto passando dalla p.lla 449 dell'attore.
Il teste all'udienza del 2.02.2024, ha affermato di aver Tes_1 eseguito dei lavori agricoli per conto del convenuto Controparte_1 precisando: “E' vero che il suolo del sig. in località Torre CP_1
Suda di Racale è circondato da un muro basso che ha ingresso soltanto da uno stradone laterale verso sud. Da questo ingresso noi entriamo per eseguire dei lavori” ed ancora: “Io collaboro con da circa CP_1 dieci anni e sono sempre passato dal varco esistente tra lo stradone e il terreno di . Non ho mai visto alcun cartello stradale che CP_1 ingombrasse il varco detto”.
Lo stesso teste ha affermato: “E' vero che sul fondo si CP_1 eseguono regolarmente lavori di pulizia, sia per quel che riguarda la parte vegetale che per quanto riguarda la pulizia dei rifiuti che vengono buttati nel terreno, in particolare bottiglie. Sono io ad eseguire questi lavori.
Curiamo piante di fichi d'india, altre piante”, aggiungendo che sul Per_1 fondo esistono ancora delle vecchie arnie di api, anche se non sa dire a quando risalgano, a conferma della frequentazione del terreno.
Il teste all'udienza del 5.07.2024 ha affermato che nel Testimone_2 2012, quale amministratore della , ha firmato un contratto Controparte_2 per l'installazione di un cartellone pubblicitario sul fondo di CP_1 in Torre Suda, precisando che in occasione dell'installazione della cartellonistica “le maestranze entrarono nel fondo attraverso un varco nel muro a secco raffigurato nelle foto i) ed l) allegate alle memorie istruttorie di parte attrice”; lo stesso teste ha dichiarato: “Al momento dell'installazione del cartellone ho visto il camion entrare da quel varco. In quel momento il varco nel muro a secco era libero…”.
La circostanza evidenziata da parte attrice, secondo cui il teste Tes_2 ammette che nella foto esibitagli, estratta da Google Maps nel 2018, sono visibili dei conci di tufo e pali metallici a chiusura del varco, non appare rilevante, in quanto detti conci potevano essere stati apposti successivamente al 2012.
Gli attori, con riferimento ai conci di tufo ed ai pali metallici che alcuni testi hanno affermato di riconoscere nella predetta foto estratta da Google
Maps nel 2018, non hanno fornito la prova del periodo in cui detti conci sono stati posizionati sul varco che porta nel fondo del convenuto, e che quest'ultimo ha rimosso nel 2018 al fine di ripristinare il predetto passaggio.
Peraltro gli stessi attori affermano che spesso negli anni si sono occupati della pulizia del terreno del convenuto, liberandolo dalle erbe alte nel periodo estivo, per evitare che ratti ed altri animali si intromettessero nella proprietà dei;
ciò sarebbe stato impossibile qualora il varco in Pt_1 questione fosse stato sempre chiuso dai conci di tufo, essendo l'unico varco per accedere al fondo di . CP_1
All'esito dell'istruttoria gli attori non hanno provato il mancato ininterrotto esercizio della servitù per vent'anni, mentre il convenuto, pur senza inversione dell'onere probatorio, ha dimostrato che nel corso degli anni ha avuto l'accesso al terreno di sua proprietà attraverso la p. 449 degli attori.
Sulla base di quanto innanzi la domanda degli attori, di prescrizione del diritto di servitù di passaggio, è risultata infondata nel merito e dev'essere rigettata. Infine non sussiste alcuno sconfinamento a danno della p.449, come lamentato dagli attori. Il convenuto ha affermato di avere rimosso i conci di tufo che ostruivano il varco oggetto di causa al solo fine di ripristinare il passaggio, e di averli sistemati senza malta e a secco, ad un angolo del varco dalla via pubblica alla p.449; lo stesso ha precisato che detto materiale può essere rimosso liberamente dagli attori.
All'esito del giudizio, deve rigettarsi anche la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento del danno in € 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 con atto di citazione del 25.03.2021:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e competenze del presente giudizio, che si quantificano complessivamente in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
Così deciso in Lecce, 06.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.3383/2021 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “Servitù”, decisa all'udienza del 06.06.2025, proposta
Da
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Guido Parte_1 Parte_2
Pisanello, mandato in atti;
-attori-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Italo Zanchi, Controparte_1 mandato in atti;
-convenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.03.2021 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce chiedendo Controparte_1 di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di servitù gravante sul loro terreno in Racale, p. 449 del f.19, nonchè la presenza di uno sconfinamento;
condannare il convenuto al risarcimento del danno in €
10.000,00 per avere impedito la definizione della controversia in sede di mediazione;
con vittoria delle spese di lite e di mediazione.
Deducevano gli attori di essere proprietari di un fondo rustico in Torre
Suda (fraz. di Racale) rappresentato da uno stradone interpoderale a cui si accede dalla strada pubblica e che immette nella più vasta proprietà dei sigg. ; confinante a nord con detto stradone vi è un terreno di Pt_1 proprietà del sig. ; sul predetto fondo di proprietà degli CP_1 attori esiste una servitù di passaggio, risalente all'acquisto delle proprietà da parte dei rispettivi danti causa dei sigg. e del sig. Pt_1 CP_1
; i due fondi infatti sono divisi da un muretto a secco di
[...] vecchissima edificazione ed interrotto da un varco che accede al terreno del convenuto.
Deducevano ancora gli attori che detto varco è rimasto chiuso fin da quando hanno memoria, e certamente da oltre trent'anni, con conci di tufo vecchio e con un cartellone di viabilità locale, sorretto da due pali in metallo che ancora si possono vedere nelle fotografie allegate;
deducevano altresì che quel terreno di proprietà del convenuto era sempre in stato di totale abbandono e ricettacolo di rifiuti.
Gli attori chiedevano pertanto che, a causa dell'inutilizzo, fosse dichiarata la prescrizione della servitù di passaggio derivante dal contratto d'acquisto del 21/11/1950.
Inoltre affermavano gli attori che il convenuto, nel 2018, aveva modificato lo stato dei luoghi, rimuovendo i conci di tufo che chiudevano il varco di accesso alla sua proprietà e i pali in metallo, invadendo la proprietà degli odierni attori per circa un metro con detti conci di tufo.
Con comparsa del 07.05.2021 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto da parte
[...] attrice;
in particolare deduceva che esso convenuto aveva sempre curato il fondo ed aveva sempre avuto accesso allo stesso dal varco in questione;
chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale reciproco e con prova testimoniale,
All'udienza del 21.2.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note conclusive.
All'udienza del 6.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono risultate infondate e devono essere rigettate.
La servitù di passaggio in favore del terreno del convenuto è sancita dall'atto pubblico di compravendita dell'anno 1950, ove è anche stabilito l'obbligo di eseguire concordemente tutti i lavori che dovessero occorrere al terreno dell'attore gravato dalla servitù.
Non è contestato che: ad oggi l'unico varco di accesso al fondo del convenuto è quello situato nel terreno degli attori;
nel 2016 questi ultimi effettuarono lavori non concordati sulla p.449 di loro proprietà, spianando il marciapiede pubblico, previa autorizzazione comunale;
nel 2018 gli attori apposero dei paletti in ferro con catena all'ingresso della p.449 e l'odierno convenuto promosse l'azione possessoria n.5856/18 r.g.; la lite venne transatta con la rimozione della turbativa.
Fatte queste doverose premesse, occorre rilevare che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne fa uso per vent'anni (art. 1073 c.c.). Poiché la servitù di passaggio è una servitù discontinua, che viene esercitata attraverso singoli episodi di transito, ai fini della prescrizione non assumono rilevanza né l'apparenza della servitù, né il passaggio sporadico (Cass. 26626/2011).
Nel caso in esame numerose sono state le testimonianze assunte, ma non
è stato provato il mancato ininterrotto esercizio della servitù per un periodo ventennale.
Diversi testimoni indicati dagli attori sono stati ascoltati, e tutti hanno confermato la circostanza che non ha, negli ultimi CP_1 trent'anni, usato il varco in questione, e non si è mai curato del suo terreno.
Circa le predette testimonianze occorre rilevare che, pur avendo i testi escussi dichiarato di non avere assistito al passaggio attraverso il varco de quo, ciò non prova tuttavia che per vent'anni mai alcuno abbia frequentato il terreno del convenuto passando dalla p.lla 449 dell'attore.
Il teste all'udienza del 2.02.2024, ha affermato di aver Tes_1 eseguito dei lavori agricoli per conto del convenuto Controparte_1 precisando: “E' vero che il suolo del sig. in località Torre CP_1
Suda di Racale è circondato da un muro basso che ha ingresso soltanto da uno stradone laterale verso sud. Da questo ingresso noi entriamo per eseguire dei lavori” ed ancora: “Io collaboro con da circa CP_1 dieci anni e sono sempre passato dal varco esistente tra lo stradone e il terreno di . Non ho mai visto alcun cartello stradale che CP_1 ingombrasse il varco detto”.
Lo stesso teste ha affermato: “E' vero che sul fondo si CP_1 eseguono regolarmente lavori di pulizia, sia per quel che riguarda la parte vegetale che per quanto riguarda la pulizia dei rifiuti che vengono buttati nel terreno, in particolare bottiglie. Sono io ad eseguire questi lavori.
Curiamo piante di fichi d'india, altre piante”, aggiungendo che sul Per_1 fondo esistono ancora delle vecchie arnie di api, anche se non sa dire a quando risalgano, a conferma della frequentazione del terreno.
Il teste all'udienza del 5.07.2024 ha affermato che nel Testimone_2 2012, quale amministratore della , ha firmato un contratto Controparte_2 per l'installazione di un cartellone pubblicitario sul fondo di CP_1 in Torre Suda, precisando che in occasione dell'installazione della cartellonistica “le maestranze entrarono nel fondo attraverso un varco nel muro a secco raffigurato nelle foto i) ed l) allegate alle memorie istruttorie di parte attrice”; lo stesso teste ha dichiarato: “Al momento dell'installazione del cartellone ho visto il camion entrare da quel varco. In quel momento il varco nel muro a secco era libero…”.
La circostanza evidenziata da parte attrice, secondo cui il teste Tes_2 ammette che nella foto esibitagli, estratta da Google Maps nel 2018, sono visibili dei conci di tufo e pali metallici a chiusura del varco, non appare rilevante, in quanto detti conci potevano essere stati apposti successivamente al 2012.
Gli attori, con riferimento ai conci di tufo ed ai pali metallici che alcuni testi hanno affermato di riconoscere nella predetta foto estratta da Google
Maps nel 2018, non hanno fornito la prova del periodo in cui detti conci sono stati posizionati sul varco che porta nel fondo del convenuto, e che quest'ultimo ha rimosso nel 2018 al fine di ripristinare il predetto passaggio.
Peraltro gli stessi attori affermano che spesso negli anni si sono occupati della pulizia del terreno del convenuto, liberandolo dalle erbe alte nel periodo estivo, per evitare che ratti ed altri animali si intromettessero nella proprietà dei;
ciò sarebbe stato impossibile qualora il varco in Pt_1 questione fosse stato sempre chiuso dai conci di tufo, essendo l'unico varco per accedere al fondo di . CP_1
All'esito dell'istruttoria gli attori non hanno provato il mancato ininterrotto esercizio della servitù per vent'anni, mentre il convenuto, pur senza inversione dell'onere probatorio, ha dimostrato che nel corso degli anni ha avuto l'accesso al terreno di sua proprietà attraverso la p. 449 degli attori.
Sulla base di quanto innanzi la domanda degli attori, di prescrizione del diritto di servitù di passaggio, è risultata infondata nel merito e dev'essere rigettata. Infine non sussiste alcuno sconfinamento a danno della p.449, come lamentato dagli attori. Il convenuto ha affermato di avere rimosso i conci di tufo che ostruivano il varco oggetto di causa al solo fine di ripristinare il passaggio, e di averli sistemati senza malta e a secco, ad un angolo del varco dalla via pubblica alla p.449; lo stesso ha precisato che detto materiale può essere rimosso liberamente dagli attori.
All'esito del giudizio, deve rigettarsi anche la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento del danno in € 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 con atto di citazione del 25.03.2021:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e competenze del presente giudizio, che si quantificano complessivamente in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
Così deciso in Lecce, 06.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)