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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1232/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 12:35 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, all'UPP dott.ssa Martina
Cocinelli ed alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta sono comparse:
Per l'avv. RIGHETTI ELISA Parte_1
Per l'avv. DALLA VALLE PAMELA CP_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 12:40 si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 15:00 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1232/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILINI Parte_1 P.IVA_1
DEVIS e dell'avv. RIGHETTI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO MORO N. 52
BOLOGNA, presso il difensore avv. GENTILINI DEVIS
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE CP_1 C.F._1
PAMELA, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLA VALLE PAMELA
APPELLATO
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n.2069/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale di contestazione n. Y 1570 reg. 2006844 redatto in data 30/05/2020 dal Comando di
Polizia locale Unione Reno Galliera – verbale sostitutivo della contestazione avvenuta il 21/03/2020 – era accertata la violazione dell'art. 1 dell'Ordinanza Regionale Decreto n. 41 del Parte_1
18/03/2020; in particolare, era accertato che in data 21/03/2020 alle ore 16:25 circa CP_1
camminava lungo la pista ciclabile che collega il territorio del Comune di Galliera (BO) a quello di San
Pietro in Casale (BO), trasgredendo così le misure contenitive “anti-Covid” (art. 1 decreto n. 41 del
18/03/2020).
pagina 2 di 6 presentava degli scritti difensivi in cui dichiarava: “Sig. presidente il mio caso è del CP_1 tutto involontario e incompreso dai vigilanti e in questo momento non posso affrontare questa spesa”.
Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo, valutati gli scritti difensivi, considerato che
“in base alle stesse dichiarazioni rese a verbale e contenute negli scritti difensivi, lo stesso trasgressore ammette pacificamente l'insussistenza delle motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche” e che il verbale di accertamento fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., era emessa ordinanza ingiunzione n. 6/2023 a carico di con la quale veniva ingiunto il pagamento CP_1 di € 408,25. in data 9/02/2023 proponeva personalmente ricorso ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e CP_1
artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 allegando quale unico motivo di opposizione di soffrire di ernia iatale e di avere, quindi, la necessità di camminare per digerire, non potendo essere visitato dal proprio medico.
Dunque, chiedeva la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato assumendo di non avere disponibilità economiche per sostenere la sanzione e l'annullamento del provvedimento.
A seguito di integrazione del contraddittorio, la Regione Emilia – Romagna si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, cui si rimanda integralmente.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2069/2023, pubblicata il 4/07/2023, ritenendo che il ricorrente fosse stato indotto a ritenere che il comportamento contestatogli fosse lecito, nonché ritenendo applicabile la causa di giustificazione di cui all'art. 3 L. 689/81, accoglieva il ricorso proposto da CP_1
Con ricorso depositato il 30/01/2024 la interponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo che, in totale riforma della decisione, fosse respinto il ricorso proposto da in proprio, in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 6/2023/SA del CP_1
16 gennaio 2023 emessa dal Dirigente incaricato del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della
Regione e, per l'effetto, confermata integralmente e in ogni sua parte la suddetta Parte_1
ordinanza-ingiunzione, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e/o errata interpretazione ed applicazione dell'Ordinanza n. 41 del 18 marzo 2020 del Presidente della Regione Parte_1
Deduceva da un lato che in maniera del tutto erronea il Giudice di primo grado aveva affermato (a pag.
1 della sentenza impugnata): “A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità dei provvedimenti pagina 3 di 6 limitativi di circolazione in cui il legislatore e le amministrazioni si sono avventurate in spregio a precisi dettami costituzionali...”, assumendo che la Consulta aveva già ampiamente esaminato la normativa emergenziale nazionale e regionale applicabile al caso di specie, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale formulate in merito (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.
198/2021).
Lamentava poi che il Giudice di prime cure del tutto erroneamente aveva argomentato: “…abbiamo potuto assistere durante il periodo pandemico all'emanazione di provvedimenti normativi di difficile comprensione… Il susseguirsi continuo di provvedimenti ha generato negli operatori e nei cittadini una comprensibile confusione su quali comportamenti potessero essere considerato lecito e quali invece non lo fossero. Ed è proprio il caso de quo… È evidente che tali definizioni (“ragioni di salute” e restare in prossimità della propria abitazione”) per la loro genericità hanno indotto il ricorrente a ritenere, senza colpa alcuna, che il comportamento contestatogli fosse lecito”.
Deve a questo punto rilevarsi che la lettera dell'art. 1 Ordinanza Regionale Decreto n. Parte_1
41 del 18/03/2020, all'epoca in vigore, è chiara nella parte in cui ordina “1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.”
È documentato, nonché pacificamente ammesso, che in data 21/03/2020 camminava, CP_1
per asseriti motivi di salute, ad una distanza considerevole dalla propria abitazione (accertata distanza di 3.5 km).
Sostanzialmente le ragioni addotte da che giustificherebbero la violazione delle misure CP_1 contenitive rientrerebbero nelle ragioni di salute;
secondo il Giudice di Pace le definizioni “ragioni di salute” e “prossimità della propria abitazione”, in quanto espressioni generiche, avrebbero indotto a ritenere che il suo comportamento fosse lecito. CP_1
Appare senz'altro erronea la sentenza gravata, che ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione, senza peraltro che tale causa sia stata mai dedotta dall'opponente- ricorrente, il quale in sede di scritti difensivi e di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è limitato a dichiarare di essersi allontanato per fare una passeggiata soffrendo di ernia iatale e di avere bisogno di camminare dopo mangiato, in difetto di alcun riscontro documentale.
pagina 4 di 6 In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
In punto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 3 Legge n. 689/1981 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi
a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001,
8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
È, dunque, onere dell'interessato dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente e in particolare :“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn.
4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante.
Nel caso di specie, deve al contrario ritenersi che l'appellante avesse ben compreso il significato della normativa e l'abbia scientemente violata, assumendo, senza provare tramite certificazione medica del proprio medico curante, di trovarsi in una delle condizioni legittimanti l'attività motoria all'esterno della propria abitazione.
La normativa prevedeva, peraltro, la possibilità di svolgere attività motoria, intesa come passeggiata per motivi di salute, ma solo nei pressi della propria abitazione, dunque certamente non a distanza chilometrica, come accertato nella ipotesi in esame.
pagina 5 di 6 Diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi che le definizioni di cui alla normativa emergenziale non fossero né generiche né scarsamente comprensibili, anzi, l'uomo medio dotato di buon senso poteva certamente comprendere cosa si intendesse per “ragioni di salute” e
“prossimità della propria abitazione”.
Il ricorrente-appellato ha peraltro dichiarato in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione di aver deciso di uscire “andando in direzione campagna proprio per evitare ogni tipo di contatto” e che non avendo nessun supporto il suo stato d'ansia lo aveva portato a camminare senza rendersi conto della distanza, così dimostrando di avere ancora una volta ben compreso la ratio della normativa emergenziale e di averla consapevolmente violata, verosimilmente nell'auspicio, trovandosi in aperta campagna, di non incontrare nessuno.
La condotta contestata a non è pertanto scusabile ai sensi dell'art. 3 Legge n. 689/81, in quanto CP_1
non sussiste alcun stato di ignoranza incolpevole e neppure la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
In conclusione, l'appello va accolto e, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto originariamente da va rigettato. CP_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, contenute entro i limiti edittali, stante la ridotta attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto da in proprio, in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 6/2023/SA CP_1
del 16 gennaio 2023 emessa dal Dirigente incaricato del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione che va per l'effetto, integralmente confermata;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, che liquida CP_1 quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 139,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, in €
64,50 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
BOLOGNA, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1232/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 12:35 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, all'UPP dott.ssa Martina
Cocinelli ed alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta sono comparse:
Per l'avv. RIGHETTI ELISA Parte_1
Per l'avv. DALLA VALLE PAMELA CP_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 12:40 si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 15:00 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1232/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILINI Parte_1 P.IVA_1
DEVIS e dell'avv. RIGHETTI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO MORO N. 52
BOLOGNA, presso il difensore avv. GENTILINI DEVIS
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE CP_1 C.F._1
PAMELA, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLA VALLE PAMELA
APPELLATO
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n.2069/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale di contestazione n. Y 1570 reg. 2006844 redatto in data 30/05/2020 dal Comando di
Polizia locale Unione Reno Galliera – verbale sostitutivo della contestazione avvenuta il 21/03/2020 – era accertata la violazione dell'art. 1 dell'Ordinanza Regionale Decreto n. 41 del Parte_1
18/03/2020; in particolare, era accertato che in data 21/03/2020 alle ore 16:25 circa CP_1
camminava lungo la pista ciclabile che collega il territorio del Comune di Galliera (BO) a quello di San
Pietro in Casale (BO), trasgredendo così le misure contenitive “anti-Covid” (art. 1 decreto n. 41 del
18/03/2020).
pagina 2 di 6 presentava degli scritti difensivi in cui dichiarava: “Sig. presidente il mio caso è del CP_1 tutto involontario e incompreso dai vigilanti e in questo momento non posso affrontare questa spesa”.
Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo, valutati gli scritti difensivi, considerato che
“in base alle stesse dichiarazioni rese a verbale e contenute negli scritti difensivi, lo stesso trasgressore ammette pacificamente l'insussistenza delle motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche” e che il verbale di accertamento fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., era emessa ordinanza ingiunzione n. 6/2023 a carico di con la quale veniva ingiunto il pagamento CP_1 di € 408,25. in data 9/02/2023 proponeva personalmente ricorso ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e CP_1
artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 allegando quale unico motivo di opposizione di soffrire di ernia iatale e di avere, quindi, la necessità di camminare per digerire, non potendo essere visitato dal proprio medico.
Dunque, chiedeva la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato assumendo di non avere disponibilità economiche per sostenere la sanzione e l'annullamento del provvedimento.
A seguito di integrazione del contraddittorio, la Regione Emilia – Romagna si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, cui si rimanda integralmente.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2069/2023, pubblicata il 4/07/2023, ritenendo che il ricorrente fosse stato indotto a ritenere che il comportamento contestatogli fosse lecito, nonché ritenendo applicabile la causa di giustificazione di cui all'art. 3 L. 689/81, accoglieva il ricorso proposto da CP_1
Con ricorso depositato il 30/01/2024 la interponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo che, in totale riforma della decisione, fosse respinto il ricorso proposto da in proprio, in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 6/2023/SA del CP_1
16 gennaio 2023 emessa dal Dirigente incaricato del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della
Regione e, per l'effetto, confermata integralmente e in ogni sua parte la suddetta Parte_1
ordinanza-ingiunzione, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e/o errata interpretazione ed applicazione dell'Ordinanza n. 41 del 18 marzo 2020 del Presidente della Regione Parte_1
Deduceva da un lato che in maniera del tutto erronea il Giudice di primo grado aveva affermato (a pag.
1 della sentenza impugnata): “A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità dei provvedimenti pagina 3 di 6 limitativi di circolazione in cui il legislatore e le amministrazioni si sono avventurate in spregio a precisi dettami costituzionali...”, assumendo che la Consulta aveva già ampiamente esaminato la normativa emergenziale nazionale e regionale applicabile al caso di specie, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale formulate in merito (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.
198/2021).
Lamentava poi che il Giudice di prime cure del tutto erroneamente aveva argomentato: “…abbiamo potuto assistere durante il periodo pandemico all'emanazione di provvedimenti normativi di difficile comprensione… Il susseguirsi continuo di provvedimenti ha generato negli operatori e nei cittadini una comprensibile confusione su quali comportamenti potessero essere considerato lecito e quali invece non lo fossero. Ed è proprio il caso de quo… È evidente che tali definizioni (“ragioni di salute” e restare in prossimità della propria abitazione”) per la loro genericità hanno indotto il ricorrente a ritenere, senza colpa alcuna, che il comportamento contestatogli fosse lecito”.
Deve a questo punto rilevarsi che la lettera dell'art. 1 Ordinanza Regionale Decreto n. Parte_1
41 del 18/03/2020, all'epoca in vigore, è chiara nella parte in cui ordina “1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.”
È documentato, nonché pacificamente ammesso, che in data 21/03/2020 camminava, CP_1
per asseriti motivi di salute, ad una distanza considerevole dalla propria abitazione (accertata distanza di 3.5 km).
Sostanzialmente le ragioni addotte da che giustificherebbero la violazione delle misure CP_1 contenitive rientrerebbero nelle ragioni di salute;
secondo il Giudice di Pace le definizioni “ragioni di salute” e “prossimità della propria abitazione”, in quanto espressioni generiche, avrebbero indotto a ritenere che il suo comportamento fosse lecito. CP_1
Appare senz'altro erronea la sentenza gravata, che ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione, senza peraltro che tale causa sia stata mai dedotta dall'opponente- ricorrente, il quale in sede di scritti difensivi e di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è limitato a dichiarare di essersi allontanato per fare una passeggiata soffrendo di ernia iatale e di avere bisogno di camminare dopo mangiato, in difetto di alcun riscontro documentale.
pagina 4 di 6 In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
In punto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 3 Legge n. 689/1981 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi
a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001,
8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
È, dunque, onere dell'interessato dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente e in particolare :“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn.
4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante.
Nel caso di specie, deve al contrario ritenersi che l'appellante avesse ben compreso il significato della normativa e l'abbia scientemente violata, assumendo, senza provare tramite certificazione medica del proprio medico curante, di trovarsi in una delle condizioni legittimanti l'attività motoria all'esterno della propria abitazione.
La normativa prevedeva, peraltro, la possibilità di svolgere attività motoria, intesa come passeggiata per motivi di salute, ma solo nei pressi della propria abitazione, dunque certamente non a distanza chilometrica, come accertato nella ipotesi in esame.
pagina 5 di 6 Diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi che le definizioni di cui alla normativa emergenziale non fossero né generiche né scarsamente comprensibili, anzi, l'uomo medio dotato di buon senso poteva certamente comprendere cosa si intendesse per “ragioni di salute” e
“prossimità della propria abitazione”.
Il ricorrente-appellato ha peraltro dichiarato in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione di aver deciso di uscire “andando in direzione campagna proprio per evitare ogni tipo di contatto” e che non avendo nessun supporto il suo stato d'ansia lo aveva portato a camminare senza rendersi conto della distanza, così dimostrando di avere ancora una volta ben compreso la ratio della normativa emergenziale e di averla consapevolmente violata, verosimilmente nell'auspicio, trovandosi in aperta campagna, di non incontrare nessuno.
La condotta contestata a non è pertanto scusabile ai sensi dell'art. 3 Legge n. 689/81, in quanto CP_1
non sussiste alcun stato di ignoranza incolpevole e neppure la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
In conclusione, l'appello va accolto e, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto originariamente da va rigettato. CP_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, contenute entro i limiti edittali, stante la ridotta attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto da in proprio, in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 6/2023/SA CP_1
del 16 gennaio 2023 emessa dal Dirigente incaricato del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione che va per l'effetto, integralmente confermata;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, che liquida CP_1 quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 139,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, in €
64,50 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
BOLOGNA, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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