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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 750 del ruolo generale dell'anno 2025 di Volontaria
Giurisdizione
su ricorso congiunto di
, c.f. nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f. nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iannicelli in virtù di procura allegata al ricorso con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di
Appello di Salerno
1 avente ad oggetto: Esecutorietà della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
IN NO resa in data 24/10/2018 e pubblicata l'8/01/2019
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità del ricorso nelle note scritte depositate nel termine concesso del 06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto del 18/08/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto attribuirsi gli effetti civili alla sentenza con la quale il Tribunale Ecclesiastico
IN di Salerno aveva dichiarato definitivamente nullo il matrimonio tra essi celebrato con rito concordatario a Vietri sul mare (SA) il 12/07/2004 e di ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire l'annotazione dell'emananda sentenza nel registro dei matrimoni del Comune di Vietri sul mare al n. 36, parte II, serie A dell'anno
2004. Il ricorso in uno al decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno.
Sulle note scritte depositate dai ricorrenti nel termine del 06/11/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 13/11/2025 il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rilevarsi che, per effetto dell'Accordo tra Stato e Chiesa stipulato nel 1984, la giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici fu sostituita dalla giurisdizione concorrente di Stato e Chiesa e la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità fu modellata sul riconoscimento delle sentenze straniere, con conseguente necessità
di verifica dell'esistenza dei requisiti da parte della Corte di Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 8.
Il modello di riferimento era costituito dagli articoli 796 e 797 c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale al citato Accordo.
2 L'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 stabiliva che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici potessero essere, a richiesta di parte, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana previo accertamento dei seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 c.p.c.).
La legge 218 del 1995 ha abrogato gli articoli 796 e 797 del codice di procedura ed ha stabilito il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ma poiché
l'Accordo del 1984, tuttora vigente, costituisce una disciplina specifica, si ritiene che gli articoli 796 e 797 cpc siano sopravvissuti in quanto richiamati dalla disposizione pattizia;
tali norme, in relazione alla fattispecie che ci occupa, sono dunque ultrattive rispetto alla loro abrogazione sicché il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, non più esistente nell'ordinamento in forza della riforma del 1995, ancora sussiste per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario.
La soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana è stata riconosciuta e sancita in sede europea, poiché i Regolamenti successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29
maggio 2000 e Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003)
hanno dato atto che il sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere trova deroga negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati con la Santa Sede.
Analogamente, il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello di cui alla legge 27 maggio 1929 n.
847 e successive modifiche.
In definitiva, il giudizio di delibazione, per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, è tuttora necessario e continua ad essere regolato
3 dall'art. 8 dell'Accordo citato e dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
L'art. 8 dell'Accordo del 1984 prevede, ai fini della delibazione, che ricorrano le
“condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia di sentenze straniere”. Questa disposizione è completata dal punto quattro del Protocollo
addizionale, ove gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, all'epoca vigente,
sono espressamente citati.
Il richiamo sostanziale alle citate disposizioni normative comporta che l'art. 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato non deve essere preso in considerazione, né per escludere il giudizio di delibazione né per qualificarne il contenuto, e che i requisiti di merito per la delibazione sono unicamente quelli indicati dall'art. 8 dell'Accordo e dall'art. 797 del codice di procedura.
2. Tanto premesso in rito, in via preliminare va affermata la competenza di questa
Corte di Appello, nel cui distretto si trova il Comune di Vietri dove è stato trascritto il matrimonio ( cfr. estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio rilasciato dal medesimo Comune).
2.1. Dagli atti risulta che il matrimonio concordatario venne contratto in data
12/07/2004 e che il Tribunale Ecclesiastico IN NO, in data
24/10/2018, alla luce delle dichiarazioni rese dall'attore e dai testimoni escussi, assente invece la convenuta, lo ha dichiarato “nullo per l'esclusione della prole da parte di
a norma del can. 1101§2 CIC”. Parte_2
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico IN NO è stata dichiarata esecutiva con decreto del 14/03/2019.
2.2. La documentazione in atti consente di ritenere la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali per l'accoglimento della richiesta avanzata dalle parti, le quali,
4 peraltro, in data 06/04/2012 hanno già ottenuto dal Tribunale di Roma - luogo di residenza della famiglia - la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Quanto alla conformità della sentenza all'ordine pubblico italiano, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole e, quindi, accertare la conoscenza o la conoscibilità della riserva di uno dei coniugi di esclusione di uno dei
“bona matrimonii” (cfr. sent. Cass. 2020 n.11633; sent. Cass. 2019 n.17036; sent. Cass.
2019 n.4517).
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. 2008 n. 3709).
La convivenza tra i coniugi, che sin da principio non è stata continuativa avendo i medesimi vissuto molto distanti sino al trasferimento di entrambi a Roma, nel 2007, ed alla decisione del , nell'estate del medesimo anno, di lasciare la casa Parte_1
coniugale, è durata circa tre anni ed è cessata a motivo della perdurante esclusione da parte della del bonum prolis a norma del can.1101 §2 CIC. Pt_2
- Non sussiste ostacolo alla delibazione benché, secondo quanto ricostruito dal
Tribunale ecclesiastico, la convivenza sia durata “circa tre anni”, giacché nella specie il ricorso è stato proposto congiuntamente e la questione non può essere rilevata di ufficio rientrando nella esclusiva disponibilità delle parti ( “La convivenza triennale "come
coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della
sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto,
essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio
5 di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura
personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla
parte interessata”, cfr. da ultimo Cass.2021 n. 11791; cfr. pure Cass. 2020 n. 7923).
- Nella fase istruttoria del giudizio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico si è proceduto all'audizione del ricorrente ed all'escussione di tre testi, Parte_1 Tes_1
e , che hanno tutti confermato la
[...] Testimone_2 Testimone_3
volontà della Guida di escludere la prole, sì come loro confidato dal medesimo
. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata assente, ma ha fatto Parte_1
pervenire una nota scritta, avente chiara valenza confessoria, nella quale ha confermato la sua volontà di esclusione della prole, benché con esclusivo riferimento “alla
convivenza con ”. Parte_1
Nel procedimento pertanto è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio e l'istruttoria si è svolta nel pieno contraddittorio, in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano.
- Ritiene infine la Corte che, avendo il PG fatto pervenire il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso senza sollevare rilievi di alcun tipo, debbano ritenersi sussistenti anche le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ovvero l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e della pendenza innanzi ad un giudice italiano di un giudizio fra le stesse parti e avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico)
instaurato prima che la sentenza canonica fosse divenuta esecutiva.
4. Il ricorso può pertanto essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
6 5. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la natura necessitata della pronuncia e la presentazione del ricorso congiunto, che esclude di per sé la sussistenza di un contrasto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
a) dichiara produttiva di effetti civili nella Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 8 n. 2
della L. 121/85, la sentenza ecclesiastica emessa in data 24 ottobre 2018, pubblicata con decreto dell'8 gennaio 2019 dal Tribunale Ecclesiastico IN NO e resa esecutiva con decreto del medesimo Tribunale del 14 marzo 2019, prot. n.
381/2019, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e in Vietri sul mare (SA) il 12 luglio 2004 nella Parte_1 Parte_2
Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul mare (SA) di procedere ad annotare la sentenza di nullità del matrimonio contratto tra Parte_1
e a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio ( Atto n.
[...] Parte_2
36, parte II, serie A dell'anno 2004);
3) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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