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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14335/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario Saladino, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Vincenza Hellen Montesanto, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 3 e il 15 aprile 2025 per l'udienza del 16/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2023, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 5/9/2009 a Palermo, e che Controparte_1
1 da tale unione non erano nati figli, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con sentenza n.
1258/2020 del 31/3-6/4/2020, non si erano più riconciliati e ha chiesto la pronuncia di divorzio, con revoca dell'assegno di € 100,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento personale della moglie.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo la conferma dell'obbligo posto a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento personale.
Sentite le parti all'udienza del 27/3/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha disposto un rinvio per la discussione della causa.
Scaduto il termine del 16/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la resistente ha dato atto di voler aderire alle richieste avversarie di cui alle note di trattazione scritta del
3/4/2025, consistenti nella sola pronuncia sullo status, alla luce del fatto che la sentenza della Corte d'Appello n. 2070/2024 del 5-21/12/2024, intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10489/2024 del 18/4/2024), le ha addebitato la separazione, revocando ab origine il contributo al mantenimento a carico di Parte_1
.
[...]
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con sentenza n. 1258/2020 del 31/3-6/4/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Infine, considerato che la sentenza della Corte d'Appello n. 2070/2024 del 5-21/12/2024, che ha addebitato la separazione a , è sopravvenuta rispetto all'inizio del Controparte_1
procedimento e tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 5/9/2009 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...]; Controparte_1
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 165, parte II, serie A, dell'anno 2001);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14335/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario Saladino, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Vincenza Hellen Montesanto, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 3 e il 15 aprile 2025 per l'udienza del 16/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2023, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 5/9/2009 a Palermo, e che Controparte_1
1 da tale unione non erano nati figli, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con sentenza n.
1258/2020 del 31/3-6/4/2020, non si erano più riconciliati e ha chiesto la pronuncia di divorzio, con revoca dell'assegno di € 100,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento personale della moglie.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo la conferma dell'obbligo posto a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento personale.
Sentite le parti all'udienza del 27/3/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha disposto un rinvio per la discussione della causa.
Scaduto il termine del 16/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la resistente ha dato atto di voler aderire alle richieste avversarie di cui alle note di trattazione scritta del
3/4/2025, consistenti nella sola pronuncia sullo status, alla luce del fatto che la sentenza della Corte d'Appello n. 2070/2024 del 5-21/12/2024, intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10489/2024 del 18/4/2024), le ha addebitato la separazione, revocando ab origine il contributo al mantenimento a carico di Parte_1
.
[...]
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con sentenza n. 1258/2020 del 31/3-6/4/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Infine, considerato che la sentenza della Corte d'Appello n. 2070/2024 del 5-21/12/2024, che ha addebitato la separazione a , è sopravvenuta rispetto all'inizio del Controparte_1
procedimento e tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 5/9/2009 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...]; Controparte_1
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 165, parte II, serie A, dell'anno 2001);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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