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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9089 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9008/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs.
.149/22, come mod. dal D.lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9008/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e vertente
TRA
, (CF. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15, nello studio dell'avv. Giovanni Murano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. ) in persona del legale p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia CP_1 in alla Via Armando Diaz n.11 CP_1
OPPOSTA
Conclusioni delle parti come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'amministrazione opposta con cui quest'ultima gli irrogava la sanzione pecuniaria di €. 17.832,14 per l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”. Nella specie, l'Amministrazione finanziaria ingiungente accertava: che l'opponente, in data in data 08/02/2023, presentava una dichiarazione di sospensione legale della riscossione, acquisita al protocollo n. 2023-ADERISC-0986413; che, in data 09.02.2023, l'
[...]
trasmetteva detta dichiarazione all' Controparte_2 CP_1
per il relativo esame di merito;
che, a seguito dell'attività di controllo
[...] espletata, la documentazione a corredo della richiesta di sospensione legale risultava falsa;
che, in particolare, in data 14/02/2023, il funzionario accertatore, incaricato dell'attività istruttoria e di controllo relativa alle dichiarazioni di cui alla legge n. 228 del 2012, rilevava la falsità del provvedimento di sgravio emesso dall' Ente creditore e prodotto a corredo dell' istanza di sospensione della riscossione;
che, quindi, dagli espletati controlli, non risultava alcuno sgravio per la cartella di pagamento n.07120220117407584000; e che, pertanto, l'amministrazione opposta, contestata la violazione, si risolveva ad adottare l'impugnata ordinanza.
Spiegata opposizione, il articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Pt_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 689 /81; 2) Violazione del principio di responsabilità personale della legge 689 /81; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Carta costituzionale “Buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione”.
Si costituiva l'amministrazione opposta che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del provvedimento impugnato.
Sospeso il provvedimento impugnato e ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava per la discussione del ricorso all'udienza del 29/05/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e va accolta.
In ragione del principio della ragione più liquida, ritiene il Tribunale fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione con assorbimento degli altri motivi proposti.
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie di cui all'art.1 comma 541 l. 228/2012 è incentrata, per ciò che concerne l'elemento materiale, sulla
- 2 - produzione, da parte del contribuente, di documentazione falsa che riguarda gli eventi descritti al comma 538, tra cui il provvedimento di sgravio. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, la disposizione richiede la coscienza e la volontà di produrre un falso, e quindi l'elemento del dolo.
Tuttavia, l'art. 3 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La norma pone una presunzione iuris tantum di colpevolezza in capo all'autore dell'illecito, atteso che l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo si presume fino a che l'interessato - nel corso del procedimento sanzionatorio o nel corso del successivo giudizio di opposizione
- non fornisca la prova di aver agito senza colpa. Quindi la prova dell'assenza di colpevolezza grava sull'autore dell'illecito e non sull'amministrazione irrogante la sanzione. Secondo consolidato e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. Civ. 11777/2020). Quindi, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, come nel caso in esame, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 l. 689/81, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ebbene, nel caso di specie, dagli atti depositati dall'opponente e relativi al parallelo procedimento penale incardinato nei confronti del collaboratore dello studio del commercialista ( ), presunto responsabile del falso atto di Persona_1 sgravio, emerge che il riveste il ruolo di parte offesa ed ancora che Pt_1 costui non ha contribuito in alcun modo alla formazione di tale documento. Si legge, infatti, nel capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio “IMPUTATO del delitto p. ep. Dagli artt. 81 cpv, 110, 476 commi 1 e 2, 482 c.p. perché in concorso con altri allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, formava o faceva formare da altri i due falsi provvedimenti di sgravio di seguito indicati che, rispettivamente nel gennaio e febbraio 2023 consegnava alla commercialista Dott.ssa (presso il cui studio aveva Parte_2 lavorato quale impiegato amministrativo dal 9/10/2013 al 30/9/2019, occupandosi personalmente delle pratiche dei clienti e CP_3 [...]
[...] [...]
) la quale in buona fede li allegava alle due istanze di sospensione CP_4 della riscossione presentate all' di Controparte_5 CP_1 nell'interesse dei due predetti clienti:
-sgravio datato 8/4/2022 a nome recante identificativo della Parte_1 partita il n. T191128191518215890000010 (…)” (cfr. all. parte opponente).
Va, ancora, valorizzata, al fine di escludere l'assenza di colpa, la denuncia- querela sporta dal nella quale si legge: “Nei primi mesi dell'anno 2022 Pt_1 ricevevo a mezzo pec una cartella esattoriale dell' pari Controparte_1 ad € 10.756,59 per irregolarità nella dichiarazione dell'anno 2018. Immediatamente trasmettevo la predetta notifica alla mia commercialista dott.ssa la quale, dopo aver esaminato l'atto in Parte_2 questione, mi comunicava che si trattava di un errore di registrazione dell' e che avrebbe provveduto a richiedere il relativo Controparte_1 sgravio e annullamento dell'atto. Dopo qualche mese, la predetta professionista mi comunicava di aver ottenuto il provvedimento dandomene relativa copia e che non dovevo più preoccuparmi dell'accaduto. Con mio sommo stupore, in data 24/10/2022 ricevevo una nuova cartella di pagamento sempre relativa a quella pendenza. Informai subito la dott.ssa la Parte_2 quale mi assicurò che si sarebbe recata personalmente presso l' CP_1
per i chiarimenti del caso. In data 17 febbraio 2023 mi perveniva una
[...] nuova pec da parte dell'Agenzia che mi comunicava che il provvedimento di sgravio era falso!”.
Dai fatti esposti dall'opponente nella richiamata denuncia-querela, e non contestati dall'amministrazione resistente, emerge chiaramente che costui non era in grado di rilevare la falsità del documento e ciò sia in ragione della fiducia riposta nella commercialista, di cui è cliente da tempo, sia in ragione del tecnicismo della materia cui afferisce il documento oggetto del falso. Inoltre, va sottolineato che l'opponente, ricevuta la comunicazione da parte dell' di falsità dell'atto presentato, ha provveduto a Controparte_1 sporgere subito la richiamata denuncia-querela (16/03/2023) ed a chiedere di essere sentito dall'amministrazione finanziaria in merito all'accaduto (cfr.
pec del 5.4.2023 prot. n. 80452). Email_1
Infine, preme evidenziare che, in ogni caso, lo sgravio, oggetto di falso, è stato successivamente, ed in modo lecito, ottenuto dal come dimostra il Pt_1 provvedimento prodotto in atti e datato 15/05/2023, ne consegue che non vi era alcun motivo da parte sua di ricorrere alla formazione di un atto falso per ottenere il beneficio cui, comunque, aveva diritto.
Sulla scorta delle su esposte conclusioni, si ritiene che, nei riguardi dell'opponente, non siano ravvisabili elementi, nemmeno nella forma più
- 4 - flebile dell'indizio, integranti l'elemento soggettivo della colpa, con la conseguenza che l'illecito contestato dall'Amministrazione finanziaria non può dirsi integrato, sicché la relativa ordinanza-ingiunzione va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri medi ridotti del 30%, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni trattate. Tali spese sono attribuite all'avv. Giovanni Murano, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie il ricorso proposto da ed annulla Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
a) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giovanni Murano, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 13/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs.
.149/22, come mod. dal D.lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9008/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e vertente
TRA
, (CF. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15, nello studio dell'avv. Giovanni Murano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. ) in persona del legale p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia CP_1 in alla Via Armando Diaz n.11 CP_1
OPPOSTA
Conclusioni delle parti come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'amministrazione opposta con cui quest'ultima gli irrogava la sanzione pecuniaria di €. 17.832,14 per l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”. Nella specie, l'Amministrazione finanziaria ingiungente accertava: che l'opponente, in data in data 08/02/2023, presentava una dichiarazione di sospensione legale della riscossione, acquisita al protocollo n. 2023-ADERISC-0986413; che, in data 09.02.2023, l'
[...]
trasmetteva detta dichiarazione all' Controparte_2 CP_1
per il relativo esame di merito;
che, a seguito dell'attività di controllo
[...] espletata, la documentazione a corredo della richiesta di sospensione legale risultava falsa;
che, in particolare, in data 14/02/2023, il funzionario accertatore, incaricato dell'attività istruttoria e di controllo relativa alle dichiarazioni di cui alla legge n. 228 del 2012, rilevava la falsità del provvedimento di sgravio emesso dall' Ente creditore e prodotto a corredo dell' istanza di sospensione della riscossione;
che, quindi, dagli espletati controlli, non risultava alcuno sgravio per la cartella di pagamento n.07120220117407584000; e che, pertanto, l'amministrazione opposta, contestata la violazione, si risolveva ad adottare l'impugnata ordinanza.
Spiegata opposizione, il articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Pt_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 689 /81; 2) Violazione del principio di responsabilità personale della legge 689 /81; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Carta costituzionale “Buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione”.
Si costituiva l'amministrazione opposta che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del provvedimento impugnato.
Sospeso il provvedimento impugnato e ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava per la discussione del ricorso all'udienza del 29/05/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e va accolta.
In ragione del principio della ragione più liquida, ritiene il Tribunale fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione con assorbimento degli altri motivi proposti.
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie di cui all'art.1 comma 541 l. 228/2012 è incentrata, per ciò che concerne l'elemento materiale, sulla
- 2 - produzione, da parte del contribuente, di documentazione falsa che riguarda gli eventi descritti al comma 538, tra cui il provvedimento di sgravio. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, la disposizione richiede la coscienza e la volontà di produrre un falso, e quindi l'elemento del dolo.
Tuttavia, l'art. 3 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La norma pone una presunzione iuris tantum di colpevolezza in capo all'autore dell'illecito, atteso che l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo si presume fino a che l'interessato - nel corso del procedimento sanzionatorio o nel corso del successivo giudizio di opposizione
- non fornisca la prova di aver agito senza colpa. Quindi la prova dell'assenza di colpevolezza grava sull'autore dell'illecito e non sull'amministrazione irrogante la sanzione. Secondo consolidato e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. Civ. 11777/2020). Quindi, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, come nel caso in esame, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 l. 689/81, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ebbene, nel caso di specie, dagli atti depositati dall'opponente e relativi al parallelo procedimento penale incardinato nei confronti del collaboratore dello studio del commercialista ( ), presunto responsabile del falso atto di Persona_1 sgravio, emerge che il riveste il ruolo di parte offesa ed ancora che Pt_1 costui non ha contribuito in alcun modo alla formazione di tale documento. Si legge, infatti, nel capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio “IMPUTATO del delitto p. ep. Dagli artt. 81 cpv, 110, 476 commi 1 e 2, 482 c.p. perché in concorso con altri allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, formava o faceva formare da altri i due falsi provvedimenti di sgravio di seguito indicati che, rispettivamente nel gennaio e febbraio 2023 consegnava alla commercialista Dott.ssa (presso il cui studio aveva Parte_2 lavorato quale impiegato amministrativo dal 9/10/2013 al 30/9/2019, occupandosi personalmente delle pratiche dei clienti e CP_3 [...]
[...] [...]
) la quale in buona fede li allegava alle due istanze di sospensione CP_4 della riscossione presentate all' di Controparte_5 CP_1 nell'interesse dei due predetti clienti:
-sgravio datato 8/4/2022 a nome recante identificativo della Parte_1 partita il n. T191128191518215890000010 (…)” (cfr. all. parte opponente).
Va, ancora, valorizzata, al fine di escludere l'assenza di colpa, la denuncia- querela sporta dal nella quale si legge: “Nei primi mesi dell'anno 2022 Pt_1 ricevevo a mezzo pec una cartella esattoriale dell' pari Controparte_1 ad € 10.756,59 per irregolarità nella dichiarazione dell'anno 2018. Immediatamente trasmettevo la predetta notifica alla mia commercialista dott.ssa la quale, dopo aver esaminato l'atto in Parte_2 questione, mi comunicava che si trattava di un errore di registrazione dell' e che avrebbe provveduto a richiedere il relativo Controparte_1 sgravio e annullamento dell'atto. Dopo qualche mese, la predetta professionista mi comunicava di aver ottenuto il provvedimento dandomene relativa copia e che non dovevo più preoccuparmi dell'accaduto. Con mio sommo stupore, in data 24/10/2022 ricevevo una nuova cartella di pagamento sempre relativa a quella pendenza. Informai subito la dott.ssa la Parte_2 quale mi assicurò che si sarebbe recata personalmente presso l' CP_1
per i chiarimenti del caso. In data 17 febbraio 2023 mi perveniva una
[...] nuova pec da parte dell'Agenzia che mi comunicava che il provvedimento di sgravio era falso!”.
Dai fatti esposti dall'opponente nella richiamata denuncia-querela, e non contestati dall'amministrazione resistente, emerge chiaramente che costui non era in grado di rilevare la falsità del documento e ciò sia in ragione della fiducia riposta nella commercialista, di cui è cliente da tempo, sia in ragione del tecnicismo della materia cui afferisce il documento oggetto del falso. Inoltre, va sottolineato che l'opponente, ricevuta la comunicazione da parte dell' di falsità dell'atto presentato, ha provveduto a Controparte_1 sporgere subito la richiamata denuncia-querela (16/03/2023) ed a chiedere di essere sentito dall'amministrazione finanziaria in merito all'accaduto (cfr.
pec del 5.4.2023 prot. n. 80452). Email_1
Infine, preme evidenziare che, in ogni caso, lo sgravio, oggetto di falso, è stato successivamente, ed in modo lecito, ottenuto dal come dimostra il Pt_1 provvedimento prodotto in atti e datato 15/05/2023, ne consegue che non vi era alcun motivo da parte sua di ricorrere alla formazione di un atto falso per ottenere il beneficio cui, comunque, aveva diritto.
Sulla scorta delle su esposte conclusioni, si ritiene che, nei riguardi dell'opponente, non siano ravvisabili elementi, nemmeno nella forma più
- 4 - flebile dell'indizio, integranti l'elemento soggettivo della colpa, con la conseguenza che l'illecito contestato dall'Amministrazione finanziaria non può dirsi integrato, sicché la relativa ordinanza-ingiunzione va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri medi ridotti del 30%, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni trattate. Tali spese sono attribuite all'avv. Giovanni Murano, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie il ricorso proposto da ed annulla Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
a) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giovanni Murano, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 13/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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