Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3702 del 2024, proposto da XI DR NT AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 30.04.2024, notificata alla ricorrente in data 15.05.2024, con cui il Dirigente dell’Ufficio Abusivismo e Condono Edilizio del Comune di Acerra, ha annullato in via di autotutela il titolo abilitativo in sanatoria n. 34/E/2021 del 23.06.2021 ed ha ordinato alla Sig.ra NT AR XI DR di demolire le opere abusive realizzate nel territorio del Comune di Acerra in Via Volturno n° 20 sull’immobile riportato in Catasto al Foglio 52, particella 258 sub 13 e di ripristinare lo stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1671/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AR RA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 12.7.2024, DR NT AR XI ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 12 del 30.04.2024, con cui il Dirigente dell’Ufficio Abusivismo e Condono Edilizio del Comune di Acerra, ha annullato in via di autotutela il titolo abilitativo in sanatoria n. 34/E/2021 del 23.06.2021 ed ha ordinato alla Sig.ra NT AR XI DR di demolire le opere abusive realizzate nel territorio del Comune di Acerra in Via Volturno n° 20 sull’immobile riportato in Catasto al Foglio 52, particella 258 sub 13.
Espone:
-che a seguito di un sopralluogo avvenuto il 31.07.2019 sull’immobile sopra indicato sono state riscontrate delle difformità edilizie anche di tipo volumetrico, ignote alla ricorrente in quanto l’immobile era stato acquistato il 26.01.2010 dal Sig. SI NT nella medesima consistenza attuale (appartamento posto su quattro livelli);
- che con SCIA in accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. 380/01, del 24.07.2020, Prot. n. 58197, Prat. SUE 1234, alcune opere sono state demolite;
- che con Sentenza n. 126/2016 del 12.01.2016 il Tribunale di Nola ha accertato l’acquisto avvenuto a titolo originario (usucapione) di una parte dell’area comune;
- che con successiva istanza per accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 presentata il 28.12.2020/06.01.2021 ella ha chiesto il recupero abitativo del sottotetto e la realizzazione di una scala interna tra il primo ed il secondo piano, poiché assentibili alla luce della normativa vigente sia all’epoca della realizzazione che della presentazione dell’istanza di sanatoria;
- che il Comune di Acerra ha rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 34/E/2021 del 23.06.2021;
- che il 22.12.2023 a seguito di un nuovo controllo sono state riscontrate ulteriori difformità rispetto al rilasciato titolo edilizio in sanatoria, rappresentate dalla: realizzazione nel garage al piano terra di “un palchettone in ferro di dimensioni mt. 1,60 x mt. 2,30” posto all’altezza di mt. 2,00 da terra; realizzazione al secondo piano di “un palchettone in muratura, ricavato nello spazio vuoto in verticale all’ultima rampa della scala … utilizzato come ripostiglio … di dimensioni mt. 0,95 x mt. 1,85” posto all’altezza di mt. 1,40 da terra; parziale rimozione 4 del “manto di tegole” sul tetto di copertura; installazione di “un parapetto in ferro prospiciente il cortile”; apposizione di una “pergotenda con struttura in acciaio di dimensioni in pianta di mt. 3,00 x mt. 4,60”; opere già riscontrate nel corso del sopralluogo del 31.7.2019, ma non menzionate nel P.d.C. in sanatoria del 23.06.2021;
- che dette opere, pur sanabili, non furono oggetto di istanza di sanatoria poiché non contestate nel corso dei precedenti accertamenti o con le anteriori ordinanze dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- che in data 11.07.2024 la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità con Prot. n. 59969 ed è in attesa di riscontro dall’Ufficio comunale;
- che il 20.02.2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento in via di autotutela del Titolo Edilizio in Sanatoria n. 34/E/2021 del 23.06.2021, poiché “sono sorti ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni del professionista incaricato Arch. Nicola Stellato relativamente alla esistenza del secondo piano/sottotetto in epoca anteriore al 1942, condizione legittimante l’immobile”;
- che sono state presentate osservazioni ma con l’ordinanza dirigenziale n. 12 del 30.04.2024, notificata il 15.05.2024, l’Ufficio tecnico ha ritenuto le stesse “non sufficienti a dimostrare l’esistenza del sottotetto nella sua attuale configurazione” e sarebbero comunque abusive perché eseguite in assenza del prescritto Permesso di Costruire, e ha ordinato la demolizione.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 97 cost. - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere, in quanto l’annullamento d’ufficio del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 34/E/2021 è intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato (2024).
Non è stato esternato l’interesse pubblico (diverso, concreto ed attuale) che ha indotto a tale annullamento, e non vi è stata ponderazione con gli interessi del privato.
2.1. La ricorrente contesta altresì difetto di motivazione e difetto di istruttoria con riguardo alle osservazioni fatte dopo la comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, nell’ordinanza dirigenziale impugnata non è contenuta alcuna giustificazione sulla base degli essenziali presupposti che potevano provocare l’ordinanza di annullamento, né è stato fornito alcun riferimento ai motivi che hanno indotto l’amministrazione a non ritenere sufficienti le motivazioni ed i documenti forniti dalla ricorrente a comprova dell’esistenza del sottotetto almeno fin dall’anno 1914, documenti che poteva il Comune ricavare da sé attraverso l’accesso l’accesso alla banca dati dell’Agenzia del Territorio (oggi inglobata nell’Agenzia delle Entrate).
2.2. Vi è violazione dell’art. 21 nonies comma 2 bis anche sotto il profilo dell’assenza di dolo da parte della ricorrente, che ha acquistato il bene nello stato di fatto esistente e non ha realizzato gli abusi contestati, oltre ad avere prodotto, in sede di osservazioni, una serie di documenti attestanti quanto meno la sua buona fede e non vagliati dall’Amministrazione.
2.3. La ricorrente contesta altresì la violazione dell’art. 36 TUED in quanto l’Amministrazione Comunale ha ingiunto alla ricorrente, oltre alla demolizione del secondo piano, sanato con il Permesso di Costruire n. 34/E/2021 ma annullato in autotutela, per aver reputato inesistente il sottotetto alla data del 1942, anche l’abbattimento del “palchettone in ferro di dimensioni mt. 1,60 x mt. 2,30” posto all’altezza di mt. 2,00 da terra realizzato nel locale garage a piano terra; del “palchettone in muratura, ricavato nello spazio vuoto in verticale all’ultima rampa della scala … utilizzato come ripostiglio … di dimensioni mt. 0,95 x mt. 1,85” realizzato al secondo piano a mt 1,40 da terra; del “parapetto in ferro prospiciente il cortile” e della “pergotenda con struttura in acciaio di dimensioni in pianta di mt. 3,00 x mt. 4,60”; tutte opere già riscontrate nel corso del sopralluogo del 31.7.2019, ma non menzionate nel P.d.C. in sanatoria del 23.06.2021, sul presupposto che per le medesime opere fosse necessario un permesso di costruire, la cui richiesta in sanatoria è stata presentata in data 11.07.2024, con Prot. n. 59969, ed è in attesa della definizione da parte dell’Ente territoriale; pertanto, ciò determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
In ogni caso la richiesta del titolo abilitativo in sanatoria presentata dalla Sig.ra NT AR sarebbe legittima poiché i manufatti da lei realizzati, dalle caratteristiche e consistenze marginali dal punto di vista edilizio, sono conformi a tutti i parametri previsti dalla normativa urbanistica comunale e neppure necessiterebbero del permesso di costruire.
3. Il Comune non si è costituito.
4. Con ordinanza n. 1671 del 2024, la Sezione ha sospeso il provvedimento impugnato, in quanto appare fornito di sufficiente fumus boni iuris il vizio di difetto di motivazione circa i presupposti dell’esercizio del potere di autotutela oltre i limiti temporali previsti dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90 con specifico riguardo alla prova della sussistenza di dichiarazioni false idonee ad indurre in errore l’Amministrazione circa l’epoca di realizzazione del sottotetto.
5. All’esito dell’udienza pubblica fissata per il 25.2.2025, il Collegio, con ordinanza 1613/2025 ha disposto incombenti istruttori, avendo rilevato che la ricorrente ha affermato che le opere oggetto del sopralluogo del 22.12.2023 (che ha portato all’annullamento in autotutela) e che consisterebbero in ulteriori difformità rispetto al rilasciato titolo edilizio in sanatoria (realizzazione nel garage al piano terra di “un palchettone in ferro di dimensioni mt. 1,60 x mt. 2,30” posto all’altezza di mt. 2,00 da terra; realizzazione al secondo piano di “un palchettone in muratura, ricavato nello spazio vuoto in verticale all’ultima rampa della scala … utilizzato come ripostiglio … di dimensioni mt. 0,95 x mt. 1,85” posto all’altezza di mt. 1,40 da terra; parziale rimozione del “manto di tegole” sul tetto di copertura; installazione di “un parapetto in ferro prospiciente il cortile”; apposizione di una “pergotenda con struttura in acciaio di dimensioni in pianta di mt. 3,00 x mt. 4,60”) sarebbero già state riscontrate nel corso del sopralluogo condotto il 31.7.2019, ma non menzionate nel P.d.C. in sanatoria del 23.06.2021 e, a detta della ricorrente, NON oggetto di istanza di sanatoria (pur se sanabili) “poiché giammai contestate nel corso dei precedenti accertamenti o con le anteriori ordinanze dell’Ufficio Tecnico Comunale”, in quanto “solo con la comunicazione Prot. n. 9058 del 26.01.2024 sono state individuate tali difformità (realizzazione di un palchettone in ferro nel locale garage, di un palchettone in muratura al secondo piano, di un parapetto in ferro e di una pergotenda sul solaio di copertura).
Infatti, è stato rilevato che il verbale del sopralluogo della Polizia Municipale di Acerra del 31.7.2019 non è stato prodotto in atti, il Comune non è costituito e l’istanza di accertamento di conformità del luglio 2024 non è ancora stata decisa.
Pertanto, sono stati chiesti (i) chiarimenti in ordine allo stato del procedimento ex art. 36 TUED del 2024, nonché (ii) copia del verbale di sopralluogo del 31.7.2019.
6. Il Comune ha adempiuto alla richiesta del Tar depositando il verbale richiesto.
Successivamente la ricorrente ha depositato un permesso di costruire in sanatoria datato 18.7.2025 che ha riguardato le opere in oggetto, “subordinato” alla sentenza del Tar.
7. All’udienza pubblica del 12.11.2025 la causa è passata in decisione.
8. L’esito dell’istruttoria ha confermato quanto prospettato dalla ricorrente.
Al verbale di sopralluogo del 31.7.2019, sono state allegate numerose fotografie dalle quali emerge che le strutture oggetto dell’ordine di demolizione impugnato, erano presenti in loco ma non erano state oggetto di contestazione, presumibilmente in quanto manufatti precari e di minore rilevanza rispetto agli abusi accertati.
È quindi del tutto verosimile la prospettazione della ricorrente di non aver provveduto alla loro sanatoria in quanto i tecnici comunali, pur avendoli visti, non li avevano considerati suscettibili di demolizione né avevano fatto rilevare la mancanza di titolo edilizio.
Da questo discende che, a conferma di quanto rilevato nell’ordinanza cautelare, il provvedimento di annullamento in autotutela è illegittimo per violazione del termine di cui all’art. 21 nonies comma 1 l. 241/90, né può prospettarsi una falsa rappresentazione negli elaborati presentati dal tecnico di parte, posto che tali opere non sono state considerate illegittime dal Comune che pur ne aveva piena conoscenza.
La circostanza che il Comune abbia rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, sia pur condizionandolo all’esito del presente giudizio, conferma quanto ricavabile dagli atti: nonostante detto permesso sia probabilmente ridondante per opere che sembrano rientrare in regimi edilizi molto meno onerosi, esso determina la sanatoria dei luoghi e delle opere così come fotografati nel sopralluogo del 2019.
Va quindi censurato il non corretto esercizio del potere di autotutela, al quale il Comune ha posto rimedio mediante la concessa sanatoria che però è stata condizionata all’esito del presente giudizio: per questo motivo non può ritenersi cessata la materia del contendere e va accolto il ricorso, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Acerra al pagamento delle spese processuali in favore di XI DR NT AR, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge e c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
AR RA AL, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA AL | NA LA |
IL SEGRETARIO