Art. 4.
La redazione dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti nonche' la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui all'articolo 1 sono affidate alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano.
Le proposte per i nuovi piani regolatori o per le varianti dei piani esistenti nonche' i progetti di massima ed esecutivi delle opere di cui all'articolo 1, completi degli accertamenti di conformita' rispetto alla presente legge nonche' ai piani urbanistici, sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La realizzazione delle opere, ivi compresi l'affidamento e la direzione dei lavori, e' affidata in concessione alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali.
Nell'atto di concessione saranno definite le opere da eseguire e le relative priorita' nonche' le norme per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina, la sorveglianza ed il controllo da parte del Ministero dei trasporti nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo.
L'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonche' delle singole opere da parte del Ministero dei trasporti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
Anche nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblico servizio, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non richiede la preventiva autorizzazione regionale.
La Regione, sentiti i comuni interessati e/o i loro consorzi, esprime il proprio parere sul nuovo piano regolatore generale ovvero sulle varianti di quello esistente entro novanta giorni dal ricevimento degli atti dal Ministero dei trasporti.
Ai lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali di Roma e di Milano le somme annualmente disponibili in relazione allo stato di attuazione dei relativi progetti.
Nell'atto di concessione e' in facolta' del Ministro dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo, in conformita' con la legge 23 maggio 1980, n. 242 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4, comma settimo:
Il testo degli articoli 81 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , recante: "Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 " e' il seguente:
"Art. 81. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 3 della legge n. 382 del 1975 , delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli, delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'Amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari.
Art. 88 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonche' per la difesa delle coste;
2) le opere idrauliche di prima categoria nonche', fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonche' la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di ripartizione di danni bellici;
11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche' la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni".
Note all' art. 4, comma nono:
- La legge 23 maggio 1980, n. 242 , reca: "Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , concerne: "Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
La redazione dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti nonche' la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui all'articolo 1 sono affidate alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano.
Le proposte per i nuovi piani regolatori o per le varianti dei piani esistenti nonche' i progetti di massima ed esecutivi delle opere di cui all'articolo 1, completi degli accertamenti di conformita' rispetto alla presente legge nonche' ai piani urbanistici, sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La realizzazione delle opere, ivi compresi l'affidamento e la direzione dei lavori, e' affidata in concessione alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali.
Nell'atto di concessione saranno definite le opere da eseguire e le relative priorita' nonche' le norme per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina, la sorveglianza ed il controllo da parte del Ministero dei trasporti nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo.
L'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonche' delle singole opere da parte del Ministero dei trasporti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
Anche nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblico servizio, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non richiede la preventiva autorizzazione regionale.
La Regione, sentiti i comuni interessati e/o i loro consorzi, esprime il proprio parere sul nuovo piano regolatore generale ovvero sulle varianti di quello esistente entro novanta giorni dal ricevimento degli atti dal Ministero dei trasporti.
Ai lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali di Roma e di Milano le somme annualmente disponibili in relazione allo stato di attuazione dei relativi progetti.
Nell'atto di concessione e' in facolta' del Ministro dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo, in conformita' con la legge 23 maggio 1980, n. 242 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4, comma settimo:
Il testo degli articoli 81 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , recante: "Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 " e' il seguente:
"Art. 81. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 3 della legge n. 382 del 1975 , delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli, delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'Amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari.
Art. 88 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonche' per la difesa delle coste;
2) le opere idrauliche di prima categoria nonche', fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonche' la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di ripartizione di danni bellici;
11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche' la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni".
Note all' art. 4, comma nono:
- La legge 23 maggio 1980, n. 242 , reca: "Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , concerne: "Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".