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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
BA FO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3655/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7558/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.15969/2024, depositata il 15-11-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di diniego del rimborso IVA anno di imposta 2019 per € 1.849,00, deducendo la carenza di motivazione dell'impugnato diniego.
Aveva, quindi, osservato che non sussisteva il denunciato vizio di motivazione dell'impugnato diniego, che invece presentava, pur nella consueta forma sintetica, tutti i requisiti indispensabili per individuarne il contenuto. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto adeguatamente motivato l'atto impugnato;
nel merito aveva ribadito che il richiesto rimborso era spettante, in forza delle dichiarazioni integrative trasmesse in riferimento alla fattura emessa nei confronti di Società_1 n.62/2018, peraltro saldata solo in data 18-4-2023, senza pagamento dell'IVA, evidentemente versata dal cliente (split payment). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P.I di Napoli, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla doglianza circa la fondatezza della richiesta di rimborso, formulando, in proposito, un motivo di gravame nuovo;
nel merito aveva evidenziato l'insussistenza del diritto al rimborso.
Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative e di replica.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato è palesemente privo di qualsivoglia presupposto fattuale.
Il provvedimento impugnato era così motivato:
“…
Ricorrente_1 (anche solo “istante” o “contribuente”), che svolge la professione propria degli studi legali (codice attività: 691010), ha presentato una richiesta di rimborso IVA di € 1.849,00 il 22.09.2023 ai sensi dell'articolo 19 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”), comma 1, del decreto legislativo n. 546/92 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413).
L'istante ha rappresentato di aver emesso - nei confronti di Società_1 Spa codice fiscale P.IVA_1 - per onorari di costituzione in giudizio la fattura numero 62/2018 del 28/02/2018 pari ad € 8.050,00 di imponibile oltre 1.841,84 di IVA ai sensi dell'articolo 32-bis del Decreto-legge n. 83/2012, esercitando l'opzione per il regime cosiddetto della «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa».
Da rilevare che le fatture emesse da chi opta per il regime dell'Iva per cassa vanno sempre registrate nel mese di emissione, anche se non incassate, ma la relativa Iva non va considerata ai fini dell'imposta del periodo, fino alla liquidazione Iva del periodo dell'incasso, o comunque allo scadere di un anno (articolo 4, comma 3, decreto ministeriale 11 ottobre 2012).
In conseguenza di ciò, l'Imposta è divenuta esigibile nel periodo 2019 (allo scadere di un anno dall'emissione), ed è stata indicata dal contribuente al rigo VE23 colonna 2 del Modello IVA 2020 (Anno d'imposta 2019) presentato in data 16/04/2020.
Secondo l'istante, la fattura numero 62/2018 del 28/02/2018 è stata emessa erroneamente con l'annotazione
“ai sensi dell'articolo 32-bis-del Decreto-legge n. 83/2012” in luogo dell'annotazione “regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 ter del Dpr n. 633/1972” secondo il quale il cessionario/committente è l'obbligato al versamento materiale all'Erario dell'Iva delle fatture passive ricevute dallo stesso (in luogo del pagamento dell'imposta al cedente/prestatore): l'Iva sulla citata fattura avrebbe dovuto essere versata all'Erario da parte del cliente Società_1 Spa, per cui ne è chiesta la restituzione.
L'Ufficio esprime parere negativo sull'istanza, per le seguenti considerazioni.
I. Assenza del presupposto del diritto al rimborso
In primo luogo, viene precisato che la sussistenza di un presupposto è un elemento imprescindibile per la richiesta di rimborso.
L'Ufficio ha constatato che non sussiste il presupposto del rimborso in quanto Ricorrente_1, al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente Società_1 Spa, o comunque decorso il termine di un anno dall'emissione della fattura, ha correttamente provveduto a contabilizzare l'IVA a debito, posto che il documento fiscale è stato emesso secondo la regola dell'esigibilità differita e non è stato corretto secondo le disposizioni vigenti. Non sussistendo le condizioni del meccanismo della scissione dei pagamenti, è derivato l'obbligo - a carico dell'istante - di versare l'Imposta all'Erario.
Non v'è prova, inoltre, che la medesima Imposta indicata in fattura sia stata corrisposta all'Erario da parte del committente Società_1 Spa.
II. Decadenza
La richiesta rientra nella categoria dei rimborsi IVA c.d. anomali, che comprende i casi in cui il contribuente non ha utilizzato le procedure previste per la richiesta di rimborso (le procedure prevedono che la richiesta debba essere formulata tramite la presentazione del modello VR fino all'anno d'imposta 2009, e tramite modalità telematiche per gli anni d'imposta successivi al 2009).
In questi casi trova applicazione la norma generale residuale di cui all'articolo 30- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3 che dispone che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale di cui al citato articolo 30-ter è un termine di decadenza, il che vuol dire che una volta che tale termine è spirato il contribuente non può più esercitare la facoltà di chiedere il rimborso dell'eventuale credito maturato.
L'unica richiesta di rimborso dell'IVA è avvenuta con l'istanza di cui si sta discorrendo, in data 22.09.2023,
e pertanto il termine di decadenza è abbondantemente decorso. In tal senso vedasi la sentenza della Corte di Cassazione 20 agosto 2004, n. 16477 - parte 2, e le ordinanze numero 5471 del 18 marzo 2015, e n. 1456 del 26 gennaio 2016 della medesima Corte.
…”
Si tratta di motivazione che -condivisibile o meno- non può certamente definirsi carente o insufficiente.
Con il ricorso il Ric_1 -impugnando tale provvedimento- si era limitato a lamentarne, in termini assolutamente generici il difetto di motivazione (“E' noto che, secondo la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza, ogni diniego di rimborso IVA deve essere adeguatamente motivato, onde permettere al contribuente, attraverso l'analisi delle motivazioni, di esercitare, concretamente, il “DIRITTO ALLA DIFESA” garantito dalla
Costituzione. Nel caso di specie tale Diritto è stato lapalissianamente violato”) e in termini ancora più generici l'infondatezza (“… si eccepisce la nullità dell'impugnato provvedimento per insussistenza delle ragioni dell'A.
d.E. lacunosamente espresse nel provvedimento stesso e per lapalissiano INDEBITO ARRICCHIMENTO
(DUPLICAZIONE) da parte della stessa Agenzia delle Entrate (P.A.)…”), senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni svolte nell'atto impugnato, anche con riferimento alla tardività della richiesta di rimborso.
L'assoluta inconsistenza dei motivi di ricorso giustificava la succinta motivazione della sentenza impugnata e rende palesemente privo di fondamento l'appello, nel quale, per la prima volta, inammissibilmente, aveva indicato le ragioni per le quali il rimborso avrebbe dovuto essere riconosciuto, comunque senza confutare l'argomento concernente la tardività dell'istanza.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di lite che liquida in euro 1.000 per competenze
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
BA FO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3655/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7558/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.15969/2024, depositata il 15-11-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di diniego del rimborso IVA anno di imposta 2019 per € 1.849,00, deducendo la carenza di motivazione dell'impugnato diniego.
Aveva, quindi, osservato che non sussisteva il denunciato vizio di motivazione dell'impugnato diniego, che invece presentava, pur nella consueta forma sintetica, tutti i requisiti indispensabili per individuarne il contenuto. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto adeguatamente motivato l'atto impugnato;
nel merito aveva ribadito che il richiesto rimborso era spettante, in forza delle dichiarazioni integrative trasmesse in riferimento alla fattura emessa nei confronti di Società_1 n.62/2018, peraltro saldata solo in data 18-4-2023, senza pagamento dell'IVA, evidentemente versata dal cliente (split payment). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P.I di Napoli, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla doglianza circa la fondatezza della richiesta di rimborso, formulando, in proposito, un motivo di gravame nuovo;
nel merito aveva evidenziato l'insussistenza del diritto al rimborso.
Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative e di replica.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato è palesemente privo di qualsivoglia presupposto fattuale.
Il provvedimento impugnato era così motivato:
“…
Ricorrente_1 (anche solo “istante” o “contribuente”), che svolge la professione propria degli studi legali (codice attività: 691010), ha presentato una richiesta di rimborso IVA di € 1.849,00 il 22.09.2023 ai sensi dell'articolo 19 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”), comma 1, del decreto legislativo n. 546/92 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413).
L'istante ha rappresentato di aver emesso - nei confronti di Società_1 Spa codice fiscale P.IVA_1 - per onorari di costituzione in giudizio la fattura numero 62/2018 del 28/02/2018 pari ad € 8.050,00 di imponibile oltre 1.841,84 di IVA ai sensi dell'articolo 32-bis del Decreto-legge n. 83/2012, esercitando l'opzione per il regime cosiddetto della «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa».
Da rilevare che le fatture emesse da chi opta per il regime dell'Iva per cassa vanno sempre registrate nel mese di emissione, anche se non incassate, ma la relativa Iva non va considerata ai fini dell'imposta del periodo, fino alla liquidazione Iva del periodo dell'incasso, o comunque allo scadere di un anno (articolo 4, comma 3, decreto ministeriale 11 ottobre 2012).
In conseguenza di ciò, l'Imposta è divenuta esigibile nel periodo 2019 (allo scadere di un anno dall'emissione), ed è stata indicata dal contribuente al rigo VE23 colonna 2 del Modello IVA 2020 (Anno d'imposta 2019) presentato in data 16/04/2020.
Secondo l'istante, la fattura numero 62/2018 del 28/02/2018 è stata emessa erroneamente con l'annotazione
“ai sensi dell'articolo 32-bis-del Decreto-legge n. 83/2012” in luogo dell'annotazione “regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 ter del Dpr n. 633/1972” secondo il quale il cessionario/committente è l'obbligato al versamento materiale all'Erario dell'Iva delle fatture passive ricevute dallo stesso (in luogo del pagamento dell'imposta al cedente/prestatore): l'Iva sulla citata fattura avrebbe dovuto essere versata all'Erario da parte del cliente Società_1 Spa, per cui ne è chiesta la restituzione.
L'Ufficio esprime parere negativo sull'istanza, per le seguenti considerazioni.
I. Assenza del presupposto del diritto al rimborso
In primo luogo, viene precisato che la sussistenza di un presupposto è un elemento imprescindibile per la richiesta di rimborso.
L'Ufficio ha constatato che non sussiste il presupposto del rimborso in quanto Ricorrente_1, al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente Società_1 Spa, o comunque decorso il termine di un anno dall'emissione della fattura, ha correttamente provveduto a contabilizzare l'IVA a debito, posto che il documento fiscale è stato emesso secondo la regola dell'esigibilità differita e non è stato corretto secondo le disposizioni vigenti. Non sussistendo le condizioni del meccanismo della scissione dei pagamenti, è derivato l'obbligo - a carico dell'istante - di versare l'Imposta all'Erario.
Non v'è prova, inoltre, che la medesima Imposta indicata in fattura sia stata corrisposta all'Erario da parte del committente Società_1 Spa.
II. Decadenza
La richiesta rientra nella categoria dei rimborsi IVA c.d. anomali, che comprende i casi in cui il contribuente non ha utilizzato le procedure previste per la richiesta di rimborso (le procedure prevedono che la richiesta debba essere formulata tramite la presentazione del modello VR fino all'anno d'imposta 2009, e tramite modalità telematiche per gli anni d'imposta successivi al 2009).
In questi casi trova applicazione la norma generale residuale di cui all'articolo 30- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3 che dispone che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale di cui al citato articolo 30-ter è un termine di decadenza, il che vuol dire che una volta che tale termine è spirato il contribuente non può più esercitare la facoltà di chiedere il rimborso dell'eventuale credito maturato.
L'unica richiesta di rimborso dell'IVA è avvenuta con l'istanza di cui si sta discorrendo, in data 22.09.2023,
e pertanto il termine di decadenza è abbondantemente decorso. In tal senso vedasi la sentenza della Corte di Cassazione 20 agosto 2004, n. 16477 - parte 2, e le ordinanze numero 5471 del 18 marzo 2015, e n. 1456 del 26 gennaio 2016 della medesima Corte.
…”
Si tratta di motivazione che -condivisibile o meno- non può certamente definirsi carente o insufficiente.
Con il ricorso il Ric_1 -impugnando tale provvedimento- si era limitato a lamentarne, in termini assolutamente generici il difetto di motivazione (“E' noto che, secondo la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza, ogni diniego di rimborso IVA deve essere adeguatamente motivato, onde permettere al contribuente, attraverso l'analisi delle motivazioni, di esercitare, concretamente, il “DIRITTO ALLA DIFESA” garantito dalla
Costituzione. Nel caso di specie tale Diritto è stato lapalissianamente violato”) e in termini ancora più generici l'infondatezza (“… si eccepisce la nullità dell'impugnato provvedimento per insussistenza delle ragioni dell'A.
d.E. lacunosamente espresse nel provvedimento stesso e per lapalissiano INDEBITO ARRICCHIMENTO
(DUPLICAZIONE) da parte della stessa Agenzia delle Entrate (P.A.)…”), senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni svolte nell'atto impugnato, anche con riferimento alla tardività della richiesta di rimborso.
L'assoluta inconsistenza dei motivi di ricorso giustificava la succinta motivazione della sentenza impugnata e rende palesemente privo di fondamento l'appello, nel quale, per la prima volta, inammissibilmente, aveva indicato le ragioni per le quali il rimborso avrebbe dovuto essere riconosciuto, comunque senza confutare l'argomento concernente la tardività dell'istanza.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di lite che liquida in euro 1.000 per competenze