Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2025, proposto da
PE AB, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Perugia, Via Canali, 5;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 11 in data 8 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NA ER Di UR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 4 luglio 2025, il sig. PE AB ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 11 in data 8 gennaio 2025, mediante la quale:
- è stato dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio economico, relativo al calcolo del trattamento di fine servizio, contemplato dall’articolo 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
- per l’effetto, l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato condannato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione richiamata, oltre alla corresponsione della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. La parte ha evidenziato di aver notificato la sentenza in data 14 gennaio 2025, mediante posta elettronica certificata, sia presso la sede di Terni dell’INPS, sia presso uno dei difensori, senza tuttavia che l’Ente previdenziale provvedesse a conformarsi alla decisione giurisdizionale.
Con il ricorso è stato perciò domandato di accertare la violazione dell’obbligo nascente dalla sentenza, non appellata, e di condannare conseguentemente l’INPS a compiere quanto dovuto per l’esecuzione del giudicato, con l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta chiamato a sostituirsi all’Amministrazione in caso di perdurante inottemperanza. È stato chiesto, inoltre, di accordare al ricorrente una penalità di mora di euro 50,00 al giorno per ogni eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento, nonché di condannare l’INPS al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle spese di lite, ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ.
3. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, nella quale ha affermato di aver provveduto integralmente al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza passata in giudicato.
L’Ente ha quindi domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese di lite, con rigetto della domanda relativa alla penalità di mora e di quella formulata ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ.
4. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 l’avvocato del ricorrente ha insistito per il pagamento degli interessi, dichiarando che non sono stati corrisposti al proprio assistito, mentre la difesa dell’INPS si è riportata alla memoria in atti.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
5. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dall’INPS risulta:
- la richiesta dell’Ente previdenziale all’Amministrazione di provenienza del ricorrente, in data 6 luglio 2025, di un nuovo prospetto “Modello PL2/Comunicazione di cessazione”, comprensivo dei sei scatti stipendiali tra le voci della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine servizio;
- l’elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione del TFS datato 8 luglio 2025, nel quale figura un importo netto a pagare di euro 7.772,78 in favore del sig. AB;
- il pagamento della predetta somma con valuta 14 luglio 2025.
7. Dal prospetto di liquidazione non si evince, tuttavia, che la somma riconosciuta al ricorrente comprenda anche gli accessori, determinati come stabilito nella sentenza da eseguire, dovendo anzi osservarsi che entrambe le caselle “Interessi su Capitale” e “Rivalutazione Monetaria” recano l’importo “0.00”.
8. Alla luce di tali elementi, deve essere dichiarata, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente al pagamento della sorte capitale spettante al ricorrente, stante la piena soddisfazione della relativa pretesa.
Va, invece, disposto l’accoglimento del ricorso nella parte concernente l’esecuzione del titolo azionato quanto agli accessori del credito.
9. Deve, pertanto, ordinarsi all’INPS di provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di accessori del credito in base alla sentenza in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, va nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, affinché provveda al pagamento delle somme eventualmente ancora dovute, entro il termine di sessanta giorni dall’apposita istanza che la parte ricorrente potrà presentare una volta decorso il termine assegnato all’INPS.
10. La domanda avente ad oggetto la condanna dell’INPS al pagamento di una ulteriore somma di denaro, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm., deve invece essere respinta, essendo tale misura non funzionale e utile, in considerazione della nomina di un commissario ad acta . Secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria, infatti, “ (...) il mantenere l’astreinte, nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest’ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte ” (Ad. plen. n. 7 del 2019).
11. L’INPS va pure condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza azionata è stata infatti eseguita soltanto parzialmente e, inoltre, la richiesta dell’INPS all’Amministrazione di provenienza di fornire un nuovo prospetto “Modello PL2/Comunicazione di cessazione”, al fine di provvedere al pagamento in favore del sig. AB, risulta essere stata inviata soltanto dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Non sussistono, invece, i presupposti per disporre la condanna dell’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm.; previsione che replica e precisa, nel processo amministrativo, quanto disposto dall’articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1332). E ciò in quanto la condotta dell’Ente non presenta i caratteri dell’abuso del processo, richiesti ai fini dell’applicazione della predetta sanzione (cfr. Cons. Stato n. 1332 del 2025, cit.; Corte cost. n. 139 del 2019), stante il pagamento della sorte capitale subito dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima):
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, quanto all’esecuzione del titolo azionato con riferimento alla sorte capitale;
- accoglie la domanda di ottemperanza nella parte concernente il pagamento degli accessori del credito in base alla sentenza in epigrafe e, per l’effetto, ordina quanto disposto in motivazione;
- respinge la domanda di condanna ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Claudio Fatta.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PI UN, Presidente
NA ER Di UR, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ER Di UR | PI UN |
IL SEGRETARIO