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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1479/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 12/05/2025 e composto dai Sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1479 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del 06/02/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.; tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH) Parte_1 C.F._1 al Viale Nettuno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Stefano D'Ercole, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Russo, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente;
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Martelli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 06/02/2025.
Fatto e svolgimento del processo
1 Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2020, con il quale il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, aveva ingiunto a di pagare alla la somma di €. 93.800,00, oltre interessi e spese Parte_1 Controparte_1
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione di quote della società Green Program s.r.l.
Seguiva opposizione da parte di , a mezzo della quale l'opponente rilevava: Parte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, per carenza dei requisiti di legge, con particolare riferimento al presupposto di liquidità e a quello di prova scritta della pretesa;
- nel merito: i) l'assenza di prova documentale in ordine alle anticipazioni che l'opposta avrebbe effettuato in favore dell'opponente; ii) in ogni caso, la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2949 c.c.; iii) l'omessa qualificazione delle asserite anticipazioni, con conseguente impossibilità di determinare la somma dovuta dall'opponente quale prezzo della cessione.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e, nel merito, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando in fatto Controparte_1
e in diritto la ricostruzione operata dall'opponente e insistendo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 93.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico, la società opposta deduceva:
- che, in data 30.01.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie
1T (Rep.n.572, Racc.n.453) veniva sottoscritto il contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” tra la e il sig. , il quale Controparte_1 Parte_1 acquistava quote di nominali € 16.650,00 del capitale sociale della Green Program s.r.l. per il corrispettivo di € 140.000,00, comprensivo delle anticipazioni effettuate dalla
[...]
che doveva essere versato entro il 31 dicembre del 2014; Controparte_1
- che, in data 29.05.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 31.05.2013 al n.5747, serie
1T (Rep.n.1007, Racc.n.748), veniva sottoscritto un altro contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a parti invertite, in quanto il sig. , titolare della Parte_1 quota di nominali € 22.950,00 del capitale della Green Program s.r.l., cedeva quote di nominali € 4.050,00 alla per un corrispettivo di € 33.600,00, da Controparte_1
corrispondere entro il 31 dicembre 2014;
2 - che il bilancio abbreviato d'esercizio al 31.12.2013 della Green Program s.r.l. evidenziava come, a seguito degli atti di cessione summenzionati, fosse subentrato nei Parte_1 crediti vantati dalla nei confronti della Green Program s.r.l. per € Controparte_1
152.606,00;
- che il diritto di credito dell'opposta derivava dal differenziale dei corrispettivi dei due atti pubblici di compravendita aventi a oggetto la cessione di quote societarie, nonché dalla cessione dei crediti vantati dall'opposta nei confronti della Green Program s.r.l., da qualificarsi alla stregua di anticipazione soci;
- in ordine all'eccepita prescrizione del credito, che esso derivava da un contratto di cessione di quote, con conseguente inoperatività della prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c.;
- che l'opponente aveva già riscosso i crediti vantati dalla società opposta.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte opposta sollecitava la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, Sede, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e chiedeva, nell'ipotesi di omessa conferma del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente al pagamento della somma di €
93.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali indicate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 30.03.2021, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05/02/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria formulata da parte opponente, non rilevando, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, eventuali carenze documentali ovvero relative alla quantificazione della pretesa afferenti alla fase sommaria. Com'è noto, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può qualificarsi alla stregua di un procedimento di impugnazione, costituendo un ordinario processo di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione
(cfr. Cass., sez. un., n. 26727/2024 secondo cui “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o una azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo ma come fosse ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”; conf. Cass., sez. un., n. 927/2022). Sicché, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi ammissibile tanto l'ampliamento del thema
3 probandum, come rimodulato dall'espletamento della fase istruttoria (mancante in sede monitoria), quanto quello del thema decidendum, allorché la domanda avanzata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovi il proprio fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la domanda monitoria.
Nel merito, s'impone anzitutto la delimitazione del thema decidendum. Il presente giudizio, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti in sede di atti introduttivi, confermate in sede di rispettive memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., ha ad oggetto la revoca ovvero la conferma del decreto ingiuntivo n. 334/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa.
Non può ritenersi, dunque, ammissibile la richiesta di risarcimento danni contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte opposta, in quanto, nel medesimo scritto difensivo, la parte non ha formulato specifiche conclusioni in tal senso, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Tanto premesso, l'opposta agisce giudizialmente al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo relativo al contratto di cessione di quote della Green Program s.r.l., stipulato tra le parti in causa con atto pubblico registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie 1T, Rep.n.572, Racc.n.453, (cfr. doc.
2 indice di parte opposta). Il presente giudizio verte, dunque, sull'accertamento dell'adempimento, da parte dell'opponente, dell'obbligazione, su di essa gravante, relativa al pagamento del prezzo della cessione.
In proposito, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 2949 c.c. Com'è noto, infatti, i rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve di cui alla citata disposizione si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società ovvero alle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni soggetto (cfr. Cass., n. 21908/2014), come nel caso della stipula di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ove la società rivesta la qualità di cedente ovvero di acquirente. In tale ipotesi, si applicherà il regime di prescrizione ordinario decennale.
Ciò posto, parte opposta ha documentalmente provato il titolo alla base della propria pretesa, avendo prodotto, già in fase monitoria, i contratti di cessione di partecipazioni sociali (cfr. docc. 1 e 2 indice di parte opposta nel fascicolo NRG 948/2020), dai quali risulta: i) che, in data 30.01.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie 1T (Rep.n.572, Racc.n.453) veniva sottoscritto il contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” tra la
[...]
e il sig. , il quale acquistava quote di nominali € 16.650,00 del capitale Controparte_1 Parte_1 sociale della Green Program s.r.l. per il corrispettivo di € 140.000,00, comprensivo delle anticipazioni
4 effettuate dalla che doveva essere versato entro il 31 dicembre del 2014; ii) Controparte_1
che, in data 29.05.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 31.05.2013 al n.5747, serie 1T
(Rep.n.1007, Racc.n.748), veniva sottoscritto un altro contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a parti invertite, in quanto il sig. , titolare della quota di Parte_1 nominali € 22.950,00 del capitale della Green Program s.r.l., cedeva quote di nominali € 4.050,00 alla per un corrispettivo di € 33.600,00, da corrispondere entro il 31 dicembre Controparte_1
2014.
Viceversa, parte opponente non ha provato di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della cessione, dolendosi esclusivamente della mancanza di prova documentale in ordine alle
“anticipazioni” effettuate dalla parte opposta.
Tuttavia, nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali sub. doc. 2 indice di parte opposta si legge:
“La società cede e trasferisce in favore del IG , che accetta Controparte_1 Parte_1
ad acquista, quota di nominali Euro 16.650,00 del capitale sociale della società Green Program
S.r.l., per il corrispettivo di Euro 140.000,00 comprensivo delle anticipazioni effettuate dalla parte cedente”. E', dunque, evidente che le anticipazioni della parte opposta siano state valutate dalle parti in sede di contrattazione del prezzo di cessione delle quote sociali e che tale prezzo sia stato determinato in € 140.000,00 in quanto comprensivo delle dette anticipazioni. Detto altrimenti, che le anticipazioni siano state effettivamente effettuate dalla parte opposta non rileva in termini di determinazione del prezzo di cessione, pattuito, come detto, a prescindere, in € 140.000,00; né la parte opponente fornito prova contraria sul punto, ovvero quantificato l'incidenza di dette anticipazioni sul prezzo della cessione o sul quantum debeatur.
Secondo la ricostruzione di parte opposta, il dovuto ammonterebbe, invece, a complessivi €
93.800,00, in quanto occorrerebbe sottrarre dal prezzo originariamente pattuito, pari a € 140.000,00
(cfr. doc. 2 cit.): i) € 33.600,00 quale corrispettivo dovuto dall'opposta per effetto del contratto di cessione di quote stipulato tra le medesime parti in data 29/05/2013 (cfr. doc. 3 indice di parte opposta); ii) € 12.600,00 pari al valore nominale delle quote della Green Program s.r.l. di titolarità dell'opponente.
L'opponente non ha contestato la quantificazione operata dalla parte opposta, sicché la stessa può trovare accoglimento, derivando dal differenziale dei corrispettivi dei due atti pubblici di compravendita aventi a oggetto la cessione di quote societarie, sottratto il valore nominale delle quote della Green Program s.r.l. di titolarità dell'opponente.
Deve dunque essere dichiarata l'infondatezza dell'opposizione spiegata in questa sede, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
Non sussistono, infine, i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, Sede, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., non essendo emersi dalle allegazioni delle parti fatti astrattamente integranti reati perseguibili d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 334/2020, con il quale il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarandolo esecutivo;
II. condanna al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Marrelli, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso nella videoconferenza del 12/05/2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 12/05/2025 e composto dai Sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1479 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del 06/02/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.; tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH) Parte_1 C.F._1 al Viale Nettuno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Stefano D'Ercole, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Russo, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente;
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Martelli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 06/02/2025.
Fatto e svolgimento del processo
1 Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2020, con il quale il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, aveva ingiunto a di pagare alla la somma di €. 93.800,00, oltre interessi e spese Parte_1 Controparte_1
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione di quote della società Green Program s.r.l.
Seguiva opposizione da parte di , a mezzo della quale l'opponente rilevava: Parte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, per carenza dei requisiti di legge, con particolare riferimento al presupposto di liquidità e a quello di prova scritta della pretesa;
- nel merito: i) l'assenza di prova documentale in ordine alle anticipazioni che l'opposta avrebbe effettuato in favore dell'opponente; ii) in ogni caso, la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2949 c.c.; iii) l'omessa qualificazione delle asserite anticipazioni, con conseguente impossibilità di determinare la somma dovuta dall'opponente quale prezzo della cessione.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e, nel merito, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando in fatto Controparte_1
e in diritto la ricostruzione operata dall'opponente e insistendo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 93.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico, la società opposta deduceva:
- che, in data 30.01.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie
1T (Rep.n.572, Racc.n.453) veniva sottoscritto il contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” tra la e il sig. , il quale Controparte_1 Parte_1 acquistava quote di nominali € 16.650,00 del capitale sociale della Green Program s.r.l. per il corrispettivo di € 140.000,00, comprensivo delle anticipazioni effettuate dalla
[...]
che doveva essere versato entro il 31 dicembre del 2014; Controparte_1
- che, in data 29.05.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 31.05.2013 al n.5747, serie
1T (Rep.n.1007, Racc.n.748), veniva sottoscritto un altro contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a parti invertite, in quanto il sig. , titolare della Parte_1 quota di nominali € 22.950,00 del capitale della Green Program s.r.l., cedeva quote di nominali € 4.050,00 alla per un corrispettivo di € 33.600,00, da Controparte_1
corrispondere entro il 31 dicembre 2014;
2 - che il bilancio abbreviato d'esercizio al 31.12.2013 della Green Program s.r.l. evidenziava come, a seguito degli atti di cessione summenzionati, fosse subentrato nei Parte_1 crediti vantati dalla nei confronti della Green Program s.r.l. per € Controparte_1
152.606,00;
- che il diritto di credito dell'opposta derivava dal differenziale dei corrispettivi dei due atti pubblici di compravendita aventi a oggetto la cessione di quote societarie, nonché dalla cessione dei crediti vantati dall'opposta nei confronti della Green Program s.r.l., da qualificarsi alla stregua di anticipazione soci;
- in ordine all'eccepita prescrizione del credito, che esso derivava da un contratto di cessione di quote, con conseguente inoperatività della prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c.;
- che l'opponente aveva già riscosso i crediti vantati dalla società opposta.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte opposta sollecitava la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, Sede, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e chiedeva, nell'ipotesi di omessa conferma del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente al pagamento della somma di €
93.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali indicate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 30.03.2021, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05/02/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria formulata da parte opponente, non rilevando, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, eventuali carenze documentali ovvero relative alla quantificazione della pretesa afferenti alla fase sommaria. Com'è noto, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può qualificarsi alla stregua di un procedimento di impugnazione, costituendo un ordinario processo di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione
(cfr. Cass., sez. un., n. 26727/2024 secondo cui “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o una azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo ma come fosse ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”; conf. Cass., sez. un., n. 927/2022). Sicché, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi ammissibile tanto l'ampliamento del thema
3 probandum, come rimodulato dall'espletamento della fase istruttoria (mancante in sede monitoria), quanto quello del thema decidendum, allorché la domanda avanzata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovi il proprio fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la domanda monitoria.
Nel merito, s'impone anzitutto la delimitazione del thema decidendum. Il presente giudizio, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti in sede di atti introduttivi, confermate in sede di rispettive memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., ha ad oggetto la revoca ovvero la conferma del decreto ingiuntivo n. 334/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa.
Non può ritenersi, dunque, ammissibile la richiesta di risarcimento danni contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte opposta, in quanto, nel medesimo scritto difensivo, la parte non ha formulato specifiche conclusioni in tal senso, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Tanto premesso, l'opposta agisce giudizialmente al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo relativo al contratto di cessione di quote della Green Program s.r.l., stipulato tra le parti in causa con atto pubblico registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie 1T, Rep.n.572, Racc.n.453, (cfr. doc.
2 indice di parte opposta). Il presente giudizio verte, dunque, sull'accertamento dell'adempimento, da parte dell'opponente, dell'obbligazione, su di essa gravante, relativa al pagamento del prezzo della cessione.
In proposito, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 2949 c.c. Com'è noto, infatti, i rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve di cui alla citata disposizione si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società ovvero alle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni soggetto (cfr. Cass., n. 21908/2014), come nel caso della stipula di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ove la società rivesta la qualità di cedente ovvero di acquirente. In tale ipotesi, si applicherà il regime di prescrizione ordinario decennale.
Ciò posto, parte opposta ha documentalmente provato il titolo alla base della propria pretesa, avendo prodotto, già in fase monitoria, i contratti di cessione di partecipazioni sociali (cfr. docc. 1 e 2 indice di parte opposta nel fascicolo NRG 948/2020), dai quali risulta: i) che, in data 30.01.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 22.02.2013 al n.2050, serie 1T (Rep.n.572, Racc.n.453) veniva sottoscritto il contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” tra la
[...]
e il sig. , il quale acquistava quote di nominali € 16.650,00 del capitale Controparte_1 Parte_1 sociale della Green Program s.r.l. per il corrispettivo di € 140.000,00, comprensivo delle anticipazioni
4 effettuate dalla che doveva essere versato entro il 31 dicembre del 2014; ii) Controparte_1
che, in data 29.05.2013, con atto pubblico, registrato in Pescara il 31.05.2013 al n.5747, serie 1T
(Rep.n.1007, Racc.n.748), veniva sottoscritto un altro contratto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a parti invertite, in quanto il sig. , titolare della quota di Parte_1 nominali € 22.950,00 del capitale della Green Program s.r.l., cedeva quote di nominali € 4.050,00 alla per un corrispettivo di € 33.600,00, da corrispondere entro il 31 dicembre Controparte_1
2014.
Viceversa, parte opponente non ha provato di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della cessione, dolendosi esclusivamente della mancanza di prova documentale in ordine alle
“anticipazioni” effettuate dalla parte opposta.
Tuttavia, nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali sub. doc. 2 indice di parte opposta si legge:
“La società cede e trasferisce in favore del IG , che accetta Controparte_1 Parte_1
ad acquista, quota di nominali Euro 16.650,00 del capitale sociale della società Green Program
S.r.l., per il corrispettivo di Euro 140.000,00 comprensivo delle anticipazioni effettuate dalla parte cedente”. E', dunque, evidente che le anticipazioni della parte opposta siano state valutate dalle parti in sede di contrattazione del prezzo di cessione delle quote sociali e che tale prezzo sia stato determinato in € 140.000,00 in quanto comprensivo delle dette anticipazioni. Detto altrimenti, che le anticipazioni siano state effettivamente effettuate dalla parte opposta non rileva in termini di determinazione del prezzo di cessione, pattuito, come detto, a prescindere, in € 140.000,00; né la parte opponente fornito prova contraria sul punto, ovvero quantificato l'incidenza di dette anticipazioni sul prezzo della cessione o sul quantum debeatur.
Secondo la ricostruzione di parte opposta, il dovuto ammonterebbe, invece, a complessivi €
93.800,00, in quanto occorrerebbe sottrarre dal prezzo originariamente pattuito, pari a € 140.000,00
(cfr. doc. 2 cit.): i) € 33.600,00 quale corrispettivo dovuto dall'opposta per effetto del contratto di cessione di quote stipulato tra le medesime parti in data 29/05/2013 (cfr. doc. 3 indice di parte opposta); ii) € 12.600,00 pari al valore nominale delle quote della Green Program s.r.l. di titolarità dell'opponente.
L'opponente non ha contestato la quantificazione operata dalla parte opposta, sicché la stessa può trovare accoglimento, derivando dal differenziale dei corrispettivi dei due atti pubblici di compravendita aventi a oggetto la cessione di quote societarie, sottratto il valore nominale delle quote della Green Program s.r.l. di titolarità dell'opponente.
Deve dunque essere dichiarata l'infondatezza dell'opposizione spiegata in questa sede, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
Non sussistono, infine, i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, Sede, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., non essendo emersi dalle allegazioni delle parti fatti astrattamente integranti reati perseguibili d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 334/2020, con il quale il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarandolo esecutivo;
II. condanna al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Marrelli, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso nella videoconferenza del 12/05/2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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