Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1628/2022 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVI Parte_1
RAFFAELLA e dall'Avv. MARINO GRAZIA BENEDETTA MARINA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. CANDALICE FABIO CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 20.06.2022, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice indicata in epigrafe e, per l'effetto, accertata la sussistenza in capo a del diritto alla mensa e il mancato CP_1
godimento del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive nell'anno 2020, condannava l'odierna parte appellante
al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
2. L proponeva Parte_2
appello mediante ricorso depositato il 29.11.2022.
L'appellata resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte Deve prendersi atto che la in data odierna ha prodotto un verbale di conciliazione dal quale emerge che le parti hanno definito transattivamente la presente controversia.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo,
2 dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III,
20 maggio 1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 29/11/2022, avverso la sentenza resa in data
[...]
20/06/2022 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così CP_1
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti, anche in ordine alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20/03/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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