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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10231/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. Si da atto che è presente la dott.ssa ai fini della prtaica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10231 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 17.10.2022, . titolare di Parte_1
pensione categoria Inv Civ n. 07859710, impugnava la nota con la quale l' CP_2
comunicava di avere riscossione rate di pensione non dovute per il periodo 01.11.2019-
30.06.2022. In particolare, l'Ente previdenziale, riteneva che l'importo indebitamente riscosso in più ammontasse (ed ammonti) ad euro 10.073,20 per “revoca per incompatibilità CP_ con
L' regolarmente convenuto in giudizio si costituiva contestando il ricorso di cui ne CP_2 chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva, il giudizio veniva interrotto e riassunto dall'erede . Controparte_4
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
Nel merito il ricorso va respinto.
Preliminarmente è appena il caso di puntualizzare che nei casi in cui l'ente previdenziale richieda al pensionato la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il pensionato che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' ente e non viceversa.
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17418 del 30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-
03-2018,) la prova «deve essere fornita in giudizio dall'invalido, trovando applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (fra le più recenti,
v. Cass., sez. sesta L 27380/2014)».
Appare doveroso effettuare alcune precisazioni nel caso di erogazione di due prestazioni ra loro incompatibili.
Orbene, com'è noto, la L. n° 407 del 29 dicembre 1990, all'art. 3, comma 1 (come integrato dalla L. 30 dicembre 1991 n° 412, art. 12) sancisce testualmente: «Le prestazioni pensionistiche erogate, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole».
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 3240 del
10-02-2011; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. n. 6054 del 13/03/2018), «vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
L'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art 9 d.l. 22.12.1981, n° 791, conv. in legge 26.2.
1982, n° 54, è incompatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato da qualsiasi tipo di gestione previdenziale, e ciò indipendentemente dall'ammontare della prestazione beneficiata. L'art.3, comma 1, della legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 della legge n° 412/1991, ha esteso l'incompatibilità a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il problema dell'operatività o meno della sanatoria in caso di erogazioni da parte dell' CP_2
di prestazioni assolutamente incompatibili tra loro, è stato recentemente affrontato dalla
Corte di legittimità con la sentenza n. 15759/2019 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 12-
06-2019 n. 15759) che ha precisato che in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata
«alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
In buona sostanza, secondo la Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
Quindi, la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo esclude che possa ingenerarsi nel beneficiario l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della prestazione.
Nel caso in esame, pertanto, non è possibile invocare la protezione in tema d'irripetibilità e il ricorrente è soggetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia d'indebito oggettivo e, quindi, è tenuto alla restituzione delle somme contestate.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo in data 26/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10231/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. Si da atto che è presente la dott.ssa ai fini della prtaica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10231 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 17.10.2022, . titolare di Parte_1
pensione categoria Inv Civ n. 07859710, impugnava la nota con la quale l' CP_2
comunicava di avere riscossione rate di pensione non dovute per il periodo 01.11.2019-
30.06.2022. In particolare, l'Ente previdenziale, riteneva che l'importo indebitamente riscosso in più ammontasse (ed ammonti) ad euro 10.073,20 per “revoca per incompatibilità CP_ con
L' regolarmente convenuto in giudizio si costituiva contestando il ricorso di cui ne CP_2 chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva, il giudizio veniva interrotto e riassunto dall'erede . Controparte_4
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
Nel merito il ricorso va respinto.
Preliminarmente è appena il caso di puntualizzare che nei casi in cui l'ente previdenziale richieda al pensionato la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il pensionato che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' ente e non viceversa.
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17418 del 30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-
03-2018,) la prova «deve essere fornita in giudizio dall'invalido, trovando applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (fra le più recenti,
v. Cass., sez. sesta L 27380/2014)».
Appare doveroso effettuare alcune precisazioni nel caso di erogazione di due prestazioni ra loro incompatibili.
Orbene, com'è noto, la L. n° 407 del 29 dicembre 1990, all'art. 3, comma 1 (come integrato dalla L. 30 dicembre 1991 n° 412, art. 12) sancisce testualmente: «Le prestazioni pensionistiche erogate, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole».
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 3240 del
10-02-2011; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. n. 6054 del 13/03/2018), «vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
L'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art 9 d.l. 22.12.1981, n° 791, conv. in legge 26.2.
1982, n° 54, è incompatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato da qualsiasi tipo di gestione previdenziale, e ciò indipendentemente dall'ammontare della prestazione beneficiata. L'art.3, comma 1, della legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 della legge n° 412/1991, ha esteso l'incompatibilità a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il problema dell'operatività o meno della sanatoria in caso di erogazioni da parte dell' CP_2
di prestazioni assolutamente incompatibili tra loro, è stato recentemente affrontato dalla
Corte di legittimità con la sentenza n. 15759/2019 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 12-
06-2019 n. 15759) che ha precisato che in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata
«alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
In buona sostanza, secondo la Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
Quindi, la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo esclude che possa ingenerarsi nel beneficiario l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della prestazione.
Nel caso in esame, pertanto, non è possibile invocare la protezione in tema d'irripetibilità e il ricorrente è soggetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia d'indebito oggettivo e, quindi, è tenuto alla restituzione delle somme contestate.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo in data 26/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio