Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domicilia ex lege in Catania;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, n. 453.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. IE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 27 ottobre 2025, e depositato il giorno 28 ottobre 2025, parte ricorrente ricorre per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe;
- con nota depositata il 27 gennaio 2026, il Ministero resistente ha rappresentato di aver provveduto ad accreditare in favore della ricorrente in data 15 dicembre 2025 l’importo portato dalla sentenza per cui è giudizio a titolo di carta docente;
- con nota depositata il 20 marzo 2026 parte ricorrente ha richiesto dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo espressamente nella condanna alle spese di lite avendo l’amministrazione ottemperato dopo il deposito del ricorso;
Ritenuto che:
- in base alla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, ed alla domanda di parte ricorrente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite debbano essere regolate facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, essendo stato dato adempimento al giudicato successivamente alla proposizione del ricorso, venendo liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente
IE PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IE PI | PP LE |
IL SEGRETARIO