Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3338
TAR
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 24 luglio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso

    Il TAR ha ritenuto insufficienti le visure catastali e le fotografie prodotte per dimostrare la vicinanza e il pregiudizio. Ha inoltre rilevato che l'area era già interessata da un traliccio preesistente e che erano stati rilasciati i pareri favorevoli dalle autorità competenti.

  • Accolto
    Errore in iudicando e procedendo: violazione art. 24 cost.; artt. 39 e 100 c.p.a. in tema di legittimazione ad agire interesse a ricorrere

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che gli appellanti hanno fornito la prova della vicinitas attraverso una relazione tecnica con visure catastali e documentazione fotografica. Ha inoltre ritenuto che la mera prospettazione di un possibile impatto nocivo, di pregiudizio ambientale o di deprezzamento immobiliare sia sufficiente a radicare l'interesse al ricorso, distinguendo tale aspetto dalla valutazione di merito sulla sussistenza effettiva della nocività.

  • Accolto
    Errore in procedendo e iudicando. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Omessa pronuncia.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'errore del TAR nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente costituisca un motivo di nullità della sentenza, giustificando la rimessione della causa al primo giudice. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposta da AIR non è stata delibata in questa sede.

  • Accolto
    Omessa valutazione del comportamento del Comune di IE nel ricorso avverso il silenzio e conseguente irragionevolezza sulla liquidazione delle spese di lite

    Il Consiglio di Stato ha compensato integralmente le spese processuali del doppio grado di giudizio, ritenendo che la questione relativa alla liquidazione delle spese di lite nel giudizio avverso il silenzio debba essere oggetto della regolamentazione complessiva delle spese nel giudizio di primo grado da rinnovarsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3338
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3338
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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