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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1185/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.MALOMO LUIGI
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. D'ALBA CP_1
LUCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 4/7/2009 e che dalla loro unione era nato il figlio che era venuta meno la comunione di vita materiale e CP_1
spirituale, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
5/10/2024 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione e di quella del 6/5/2025 la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge,
indicate all'udienza del 6.5.2025 : 1) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza,
dandosi fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti equipollenti.
2) Il sig. acconsente a che la signora trattenga a titolo di conguaglio la CP_1 Pt_1
somma di € 13.000,00 rispetto agli € 15.000,00 da lui versatile, con conseguente obbligo della coniuge di restituzione in favore del primo della differenza di € 2.000,00. Da ciò le parti pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro.
3) I coniugi sono proprietari al 50%, in modo comune e indiviso, dell'immobile adibito a civile abitazione insistente nel comune di Villapiana (CS) alla c.da Pantano snc identifica al
Catasto al foglio 35 p.11a 552 sub. 4 e 5, categoria A/7 classe 1; la predetta abitazione viene assegnata a che la vivrà in modo esclusivo fino al compimento del Parte_1
ventiseiesimo anno di età del figlio . Per_1
4) Le utenze domestiche, la tassa comunale sui rifiuti ed il servizio idrico relativi alla casa coniugale assegnata alla signora saranno a suo esclusivo carico. Pt_1
5) Il figlio minore , seppur affidato ad entrambi i genitori,vivrà stabilmente Persona_2
con la madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Villapiana
(CS) alla c.da Pantano snc, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé tre giorni a settimana - dall'uscita di scuola del bambino sino alle ore 21:30.
Detti giorni verranno concordati per iscritto tra i genitori in funzione dei loro impegni lavorativi e del preminente interesse del minore entro la fine del mese che precede.
In caso di mancato accordo tra le parti, per contrasti tra i rispettivi impegni lavorativi, il padre tratterà con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Per_1
6) Inoltre, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle 9:00 sino alla domenica sera alle 21:30. In questi fine settimana il padre preleverà il minore negli orari sopra indicati, per riaccompagnarlo presso la residenza e luogo di collocamento. Detti fine settimana verranno mese per mese concordati per iscritto tra i genitori entro la fine del mese che precede, in funzione dei loro impegni lavorativi e del preminente interesse del minore.
In caso di mancato accordo tra le parti, per contrasti tra i rispettivi impegni lavorativi, i fine settimana in cui il padre tratterà con sè il figlio sono individuati nel 1° e nel 3° di Per_1
ogni mese.
7) Qualora il minore esprimesse il desiderio di trascorrere con il padre o con la madre più
tempo, il padre o la madre non vi si opporranno, sempre tenendo in debito conto degli impegni scolastici del bambino.
8) Il diritto di visita nelle festività natalizie e pasquali sarà equamente diviso tra i genitori,
pertanto il minore trascorrerà dette festività in modo alternato. Di conseguenza, il padre potrà tenerlo con sé a Natale (nei giorni 24, 25 e 26 dicembre) o Capodanno (nei giorni 31
dicembre, 1 e 2 gennaio), alternandosi con la madre di anno in anno (ad esempio, se il primo anno il bambino starà con il padre il 24, 25 e 26 dicembre, quel capodanno lo trascorrerà con la madre e per l'anno successivo i periodi si invertiranno); Medesima
alternanza si avrà per Epifania e Pasqua (ad esempio, se il primo anno il minore starà con il padre il 5 e 6 gennaio, per quell'anno trascorrerà con la madre Pasqua e pasquetta e per l'anno successivo i periodi si invertiranno).
9) Nel periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, pernottando con lui.
10) I genitori prestano sin da ora reciproco consenso a che il minore vada in viaggio con l'uno o l'altro genitore anche fuori dall'Italia, per un periodo non superiore a 10 giorni,
autorizzando il rilascio dei documenti necessari per il viaggio stesso, passaporto incluso.
11) Le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso minore.
12) In ipotesi di allontanamento della SI.ra dalla attuale residenza per Parte_1
motivi di lavoro e/o altro, ovvero per altro periodo inerente necessità lavorative o del minore,
sarà la stessa madre a farsi onere di trovare una sistemazione per il figlio, di concerto con il padre.
13) Il padre sin da ora presta il consenso affinché la SI.ra ed il proprio Parte_1
figlio trasferiscano la propria residenza altrove, anche in modo temporaneo, per Per_1
eventuali esigenze lavorative e di vita della madre e/o del minore.
14) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € CP_1 Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili (aggiornato anno per anno secondo indici ISTAT) per il mantenimento del figlio;
detta somma verrà versata alla SI.ra a Per_1 Pt_1
mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente n. [...]
a quest'ultima intestata entro il 5 (cinque) di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.
15) Saranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, le spese scolastiche e di istruzione
(doposcuola, corsi di lingue e musica), mediche, di vestiario e tutte le altre spese c.d.
straordinarie od urgenti, o comunque necessarie ad una adeguata formazione del figlio, e sempre se compatibili con le rispettive capacità reddituali della SI.ra e Parte_1
del SI. . CP_1
16) La SI.ra rinuncia al proprio assegno di mantenimento. Parte_1
Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver tra loro risolto ogni altra questione patrimoniale e, pertanto, di rinunziare a qualsivoglia pretesa economico-patrimoniale e diritto su beni e cose. Per effetto di quanto sopra, la signora dichiara di rinunciare all'appello proposto avverso alla sentenza n. 138/2024 del Pt_1
Tribunale di Castrovillari, così come il signor dichiara di rinunciare al giudizio n. CP_1 212/2025 del Tribunale di Castrovillari, con reciproca compensazione di ogni spesa connessa a tali giudizi.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Cassano
allo ON (atto n.15 Parte II Serie A anno2009) da nata a [...]_1
LLNI (CS) il 10/02/1975 e nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento