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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4452/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “servitù” e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Quarto alla via Giorgio De Falco, 54 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giuseppe Chierchia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. C.F. CP_1 C.F._3 Parte_3
C.F. e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
C.F. elettivamente domiciliati in Napoli alla via Palepoli, 21 presso lo studio C.F._6 dell'avv. Paolo Piazza che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
C.F. C.F. CP_2 C.F._7 Parte_6
; C.F. e C.F._8 Parte_7 C.F._9 [...]
C.F. elettivamente domiciliati in Pomigliano Parte_8 C.F._10
D'Arco alla via San Rocco, 27 presso lo studio dell'avv. Marianna D'Onofrio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla via Parte_9 C.F._11
Giorgio De Falco, 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENTORI VOLONTARI
NONCHE'
1 R.G. n. 4452/2020
C.F. ; C.F. Controparte_3 C.F._12 Parte_10
; C.F. ; C.F._13 Parte_11 C.F._14 Pt_12
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._15 Parte_13 C.F._16
C.F. ; C.F. Parte_14 C.F._17 Parte_15
; C.F. C.F._18 Parte_16 C.F._19 Pt_17
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._20 Parte_13 C.F._21
C.F. ; C.F. Parte_18 C.F._22 Parte_19
; C.F._23
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e sulla premessa Parte_1 Parte_2 di essere proprietari di due distinti fondi -siti in Qualiano, identificati catastalmente al foglio 6 rispettivamente con le particelle n. 1196 e n. 1186- esponevano che l'accesso ai loro fondi era garantito da una traversa privata che collega due pubbliche vie, Via Santa Maria a Cubito e Via G. NI, consentendo il transito pedonale e carrabile in entrambi i sensi di marcia;
che tale strada traeva origine dal progressivo frazionamento di un unico, maggiore fondo (originaria p.lla 67) appartenuto ai germani e i quali, in ciascun atto di alienazione delle singole porzioni, Persona_1 Parte_20 avevano provveduto a costituire specifiche servitù di passaggio a favore di tutti i fondi frontisti, creando così un percorso viario unitario;
che in data 11.8.2016 il convenuto aveva Parte_3 arbitrariamente installato due cancellate in ferro che intercludevano il tratto di strada insistente sulle particelle di proprietà dei convenuti e (p.lle 1297, 1055 e 1896) impedendo, di CP_1 Parte_13 fatto, agli attori l'accesso e l'uscita da e per Via Santa Maria a Cubito e costringendoli a utilizzare il solo e difficoltoso accesso su Via G. NI.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano l'accoglimento, in via principale, della domanda di accertamento del loro diritto di servitù di passaggio sulla traversa privata che collega Via Santa Maria
a Cubito e Via GU NI in Qualiano (NA), assumendone la costituzione per titolo negoziale, in virtù della clausola contenuta nell'originario atto di vendita per Notar Persona_2 del 1973; in via subordinata l'accertamento del medesimo diritto per destinazione del
[...] padre di famiglia;
in via ulteriormente gradata, per intervenuta usucapione ventennale;
la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere ostative, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 16 ottobre 2020 spiegavano intervento volontario i sigg. CP_2
, , e , quali Parte_6 Parte_7 Controparte_4 Parte_8 titolari di diritti reali su fondi (p.lle 1424, 2155 e 67) parimenti attraversati dalla medesima strada privata oggetto di causa e derivanti anch'essi dal frazionamento dell'originario fondo, i quali
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aderivano integralmente alle deduzioni in fatto e in diritto esposte dagli attori, evidenziando di subire il medesimo pregiudizio derivante dall'apposizione delle cancellate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 ottobre 2020, si costituivano in giudizio i sigg. e , i quali impugnavano e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contestavano tutto quanto ex adverso dedotto.
Nello specifico deducevano che la servitù di passaggio costituita con l'atto per Notar Persona_2 del 1973 non era estesa a favore dei fondi degli attori;
che tale diritto riguardava
[...] esclusivamente le particelle dei proprietari frontisti del tratto di strada intercluso, il quale costituiva una strada senza sbocco terminante nella proprietà del sig. che l'installazione delle Pt_3 cancellate era legittima e necessaria per tutelare la sicurezza e la tranquillità dei residenti.
Rilevavano, inoltre, la carenza dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, stante la non preesistenza delle opere stradali ai frazionamenti e per usucapione asserendo che l'eventuale e sporadico transito da parte degli attori sarebbe avvenuto per mera tolleranza e non in forza di un possesso uti dominus.
Pertanto chiedevano il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Dopo alcuni rinvii per la notifica ai convenuti rimasti contumaci, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, in data 19.9.2022, si costituiva in giudizio Parte_9 quale nudo proprietario del cespite in usufrutto alla sig.ra ed al sig. Parte_8 [...]
(nelle more deceduto), costituiti in precedenza come interventori, aderendo integralmente CP_4 alle domande e alle conclusioni formulate dagli attori nonché delle altre parti intervenute.
All'udienza cartolare del 28 settembre 2022 le parti davano atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione;
su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23.12.2022 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice e l'interrogatorio formale dei convenuti.
All'udienza del 17 marzo 2023 veniva espletata la prova testimoniale.
A seguito di eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da parte convenuta, il
Giudice, con ordinanza del 17.1.2024, sulla base delle certificazioni notarili prodotte, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori litisconsorti necessari.
All'esito del perfezionamento della notifica, espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18 giugno 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. ordinanza del 20/24 giugno 2025).
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In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Parte_10
, (1992), , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , (1932), e Parte_16 Parte_17 Parte_13 Parte_18 Pt_19
i quali sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Sempre in via preliminare deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1079 c.c. “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.”
Tuttavia, colui che agisce in "confessoria servitutis" ha "l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo
l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 25809/2013; n. 18890 del 08.09.2014; n. 113 del
04.01.2017).
Secondo condivisibile giurisprudenza (Cass. n. 12008/04, n. 8527/96, n. 5396/85, n. 849/71), chi agisce in confessoria servitutis deve provare non solo la sua legittimazione ad agire, e cioè di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo dominante, qualora questa venga contestata, ma deve anche dimostrare di aver acquistato la servitù per contratto o per usucapione.
Nel caso di specie, gli istanti hanno chiesto di accertare la titolarità della servitù di passaggio secondo un triplice e graduato ordine di domande: per titolo contrattuale, per destinazione del padre di famiglia e, in via ulteriormente subordinata, per usucapione.
Orbene, ritiene questo Giudice di poter definire la lite applicando il principio processuale della
"ragione più liquida", in virtù del quale la domanda può essere decisa “sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte” (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
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dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass., sez.
II, 29 settembre 2020, n. 20555).
Nel caso in esame le risultanze probatorie relative all'esercizio ultraventennale del passaggio appaiono di tale evidenza da costituire, appunto, la ragione più "liquida" per la definizione della controversia, assorbendo l'esame delle altre domande.
In primo luogo si evidenzia che secondo il costante orientamento della Suprema Corte per “la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 2044 del 4 febbraio 2015; conforme a Cass. n. 20670 del 2010 e
Cass. n. 8158 del 2012).
All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione per tabulas non già, e non solo, del titolo contrattuale, ma dell'elemento psicologico che ha sorretto il possesso ultraventennale.
Innanzitutto l'istruttoria documentale offre elementi decisivi per dimostrare che il passaggio esercitato dagli attori, dagli interventori e dai loro danti causa non fu mai precario o basato su una mera concessione dei vicini, ma al contrario radicato nella fondata convinzione di esercitare un diritto sorto contestualmente al progetto unitario di lottizzazione concepito dagli originari proprietari (germani
. Pt_12
La prova di tale animus possidendi emerge dalla ricostruzione sistematica di tale progetto, evincibile dall'analisi degli atti di frazionamento della particella madre n. 67, il cui punto di partenza è l'atto per
Notar di del 6 dicembre 1973 con cui gli originari proprietari cedettero ai Persona_2 Per_2 danti causa dei convenuti la prima porzione (futura p.lla 1055). Parte_13
Orbene dalla clausola contrattuale presente nel rogito emerge la volontà di dare vita a un'opera unitaria a servizio di tutti i futuri lotti: "Gli acquirenti si obbligano a lasciare lungo il lato SUD della zonetta stessa una striscia di terreno della larghezza costante di ml.4 che integrata da altra striscia di terreno (pure larga ml.4) che integrata da altra striscia di terreno (pure larga ml.4) alla precedente contigua ed adiacente che i venditori e i suoi aventi causa si obbligano a lasciare libera
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distaccandola dal residuo fondo lungo il confine frontista formerà uno stradone di accesso della larghezza costante di ml.8 partendo dall'incrocio tra la Via S. Maria a Cubito e la Strada Vicinale
Crocelle permette di raggiungere tutto il restante fondo. Pertanto lo stesso è gravato da servitù di passaggio sia a piedi che con veicoli e da servitù di attraversamento con tutte le reti dei servizi a favore di tutti coloro che con il proprio suolo hanno contribuito e contribuiranno alla sua formazione successori eredi e aventi causa a qualsiasi titolo nonchè per patto espresso a favore di tutto il restante fondo dei venditori.".
Dalla previsione suddetta si deduce che il diritto di servitù non era costituito a favore di un fondo specifico ma a beneficio di una categoria aperta e futura configurando una stipulazione con efficacia reale destinata a imprimere una qualitas fundi su tutta l'area residua (pertanto qualsiasi porzione di terreno fosse stata successivamente frazionata e venduta da quel "restante fondo", sarebbe nata portando in dote, quale fondo dominante, il diritto di passare sulla strada comune).
Questa previsione contrattuale costituiva, pertanto, un titolo astrattamente idoneo a far sorgere, nella sfera giuridica di tutti i loro successivi aventi causa dei il convincimento di essere titolari di Pt_12 un diritto di passaggio.
Questo disegno unitario trova in ogni caso progressiva attuazione nei successivi atti di frazionamento
(cfr. atto per Notar del 8 novembre 1976 - acquisto dante causa e , Persona_3 Pt_4 Parte_11
p.lla 1253 - ; atti di acquisto dei danti causa degli odierni attori - atto per Notar del Per_4
Per_ 10.10.1975, acquisto dante causa;
atto per Notar del 21.07.1977, acquisto dante causa Pt_2
etc.) in cui la costituzione della servitù è sempre richiamata, in un'ottica reciproca e funzionale Pt_1 al completamento di un unico tracciato viario a servizio di tutti i fondi derivati.
A riscontro di tale fondato convincimento psicologico va evidenziato che l'istruttoria orale espletata ha fornito la prova univoca e concordante anche del corpus del possesso medesimo ossia dell'effettivo e concreto esercizio del passaggio e della sua durata ultraventennale, con conseguente compimento, in proprio favore, dell'usucapione della servitù di passaggio esercitata sulla strada per cui è causa.
Le deposizioni dei testi di parte attrice, escussi all'udienza del 17.3.2023, sono risultate pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti con conoscenza diretta e risalente dei luoghi, e del tutto convergenti.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver gestito un'attività di autolavaggio di fronte Testimone_1 alla strada oggetto sin dagli anni '80 e nello specifico ha affermato: "Sulla strada si poteva passare sia a piedi che con le macchine. Anche io passavo per la stradina, anche con le macchine dei clienti
e sono andato anche a parcheggiare. Tutti passavano di là anche i miei clienti ed i residenti. Preciso che io andavo a parcheggiare nel tratto retrostante via G. NI. Il tratto di strada collega due pubbliche vie , da via S Maria Cubito a via GU NI. Su quella strada ci sono le abitazioni
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di , Era una strada su cui passavano tutti. Dal 2016, agosto, Pt_1 Pt_7 Parte_6 non si può passare perché sono stati messi due cancelli. Io ero presente la mattina che stavano mettendo i cancelli;
ricordo che stavano effettuando i lavori gli operai e stavano istallando i cancelli.
Stava il in presenza e gli operai. chiese di mettere questi cancelli. Io sono Pt_3 Pt_3 stato presente al momento dell'installazione. I residenti guardavano mentre si mettevano questi cancelli, andavano e venivano ma furono messi i cancelli dal . Ricordo che arrivarono Pt_3 anche dei vigili. Io però ero nella mia attività, non sono stato presente tutto il giorno”; “ : la mia attività è stata chiusa nel 2019. Quando misero i cancelli io per andare nella mia attività andavo facendo un giro più lungo. La strada era a doppio senso”; “Dal 2016 ossia dall'apposizione dei cancelli passavano soltanto i residenti ma non potevano passare sul tratto delimitato dai cancelli...
Prima invece passavano tutti liberamente”.
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste escusso alla medesima Testimone_2 udienza, il quale ha dichiarato: “io passavo fin da ragazzo in motorino su questa strada, già negli anni 1984. La strada era a doppio senso, si entrava ed usciva. Si passava sia a piedi che con le auto.
Chiunque poteva passare, non solo i residenti. Mi ricordo che furono messi dei cancelli, qualche anno fa ma non ricordo di preciso. mi disse chi li aveva messi ma io non li conosco. Io abito di Pt_1 fronte dal lato del cimitero Prima passavo direttamente adesso devo fare tutto il giro”; “Io passavo per la strada almeno 4 giorni su 6, a volte nel week end andavo a mangiare una pizza a casa di
Ho anche altri parenti. Prima dei cancelli potevo passare liberamente per andare a casa Pt_1 mia. Mi capitava di vedere , tutti passavano di lì. Non mi è capitato di vedere persone Pt_1 Pt_7 che scaricavano materiali.”
I predetti testimoni hanno, dunque, riferito non solo dell'uso della strada da parte degli attori e dei loro danti causa, ma di un utilizzo generalizzato da parte di tutti i residenti e persino di terzi, in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta per oltre trent'anni, dagli anni '80 fino all'agosto del 2016.
A tale quadro si aggiungono le dichiarazioni rese dai convenuti costituiti sigg. CP_1 [...]
e in sede di interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025 i quali, pur Pt_5 Parte_3 negando il diritto altrui, hanno infatti concordemente ammesso che i cancelli furono installati solo successivamente come affermato nello specifico da “I cancelli furono messi nel Parte_3
2016 da me”, e quindi prima di tale data, il passaggio era materialmente libero e non interdetto da opere di chiusura.
Deve aggiungersi che le predette circostanze sono ulteriormente confermate dal contenuto del verbale di interrogatorio reso dallo stesso convenuto nel procedimento R.G. 11014/2017 Parte_3
(versato in atti) in cui il predetto affermava che "la strada è una traversa di via marconi da un lato
e di via santa maria a cubito dall'altro, nel 2016 ho realizzato il cancello dal lato di via santa maria
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a cubito, preciso che entrando dalla via santa maria a cubito, prima che vi fosse il cancello, la strada era aperta anche dall'altro lato, cioè c'era la possibilità di uscire su via marconi, anche se una volta immessi su via marconi non c'è altra possibilità che tornare indietro sullo stesso punto;
sempre nello stesso momento, nello stesso giorno, e cioè sempre nel 2016, ho realizzato anche un cancello dall'ingresso di via marconi, preciso che prima che installassi il cancello si poteva entrare anche dalla via marconi e uscire sulla via santa maria a cubito;
io abito lì dal 1978”; “preciso che ho realizzato il cancello anche per una questione di tutela personale, in quanto sono stato vittima di usura ed estorsione, per la quale c'è un procedimento penale in corso, in quanto in passato sulla stradina svolgevo attività commerciale, poi sono stato costretto a chiudere il negozio;
preciso che prima di installare il cancello da un lato e dall'altro era possibile il passaggio pedonale, ma ripeto che ho sempre visto solo residenti e non anche altre persone”.
Tali dichiarazioni, dunque, smentiscono la tesi della strada a fondo cieco provando l'esistenza di un collegamento viario e di un transito esercitato liberamente almeno dal 1978.
In definitiva, a fronte del quadro probatorio sin qui delineato le eccezioni sollevate dai convenuti costituiti non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere rigettata la tesi dei convenuti secondo cui il passaggio sarebbe avvenuto per mera tolleranza, “che è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della res, lungi dal rilevare
l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato”
(Trib. Napoli, 24 gennaio 2014 n. 1154).
La tolleranza - che, come indicato, può avere varie cause (rapporti di parentela, amicizia, vicinato, cortesia, condiscendenza)- fa infatti presumere che gli atti tollerati siano posti in essere da un soggetto che non vanta alcun diritto, né obbligatorio, né reale sul bene: «gli atti di tolleranza, che secondo
l'art. 1144 c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità […] (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone» (Cass. civ., 20 febbraio 2008 n. 4327).
Nel caso di specie la durata del passaggio, protrattasi ininterrottamente per oltre un trentennio, eccede ampiamente i limiti di una concessione precaria e la pluralità di soggetti che ne hanno beneficiato escludono che l'uso possa essere ricondotto a una mera cortesia personale.
8 R.G. n. 4452/2020
In secondo luogo, va precisata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privati, delle determinazioni rese dalla Pubblica
Amministrazione e del contenzioso amministrativo richiamato dai convenuti (sentenza del Consiglio di Stato n. 2451/2018 resa il 23.4.2018).
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono “regole da osservarsi nelle costruzioni”, come richiesto dall'art. 871 c.c.
Pertanto, com'è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cass. civ., sez.II, 14 ottobre 1998, n.10173).
L'insieme delle risultanze istruttorie ha fornito la piena e rigorosa prova di un possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, protrattosi per un arco temporale ampiamente superiore ai venti anni richiesti dalla legge e interrotto solo dalla condotta posta in essere dai convenuti nell'agosto
2016.
Deve pertanto concludersi che la domanda subordinata di usucapione è fondata e conseguentemente, va dichiarato l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei rispettivi fondi di proprietà degli attori e degli interventori ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti, lungo il tracciato stradale che collega Via
GU NI a Via Santa Maria a Cubito.
All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 1079 c.c., la condanna dei convenuti alla cessazione degli impedimenti e alla rimessione delle cose in pristino.
Essi devono, pertanto, essere condannati in solido tra loro alla immediata rimozione delle cancellate, carrabili e pedonali, installate agli imbocchi del predetto tratto di strada, nonché di ogni altro ostacolo che di fatto impedisca o limiti il libero e pacifico esercizio della servitù così come accertata.
L'accoglimento della domanda subordinata di usucapione assorbe l'esame della domanda principale, relativa alla costituzione per titolo, e di quella subordinata relativa alla costituzione per destinazione del padre di famiglia.
9 R.G. n. 4452/2020
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000), ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale, previo aumento per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art 4 comma 2), con attribuzione ai difensori degli attori ed interventori anticipatari ex art. 93 c.p.c..
Avuto riguardo ai convenuti rimasti contumaci, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Francesca
Sequino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4452/2020, così provvede:
- Accoglie la domanda subordinata formulata dagli attori e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore dei fondi di proprietà di , Parte_1 Parte_2
, , e CP_2 Parte_6 Parte_7 Parte_9 [...]
e a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti e dei litisconsorti rimasti Parte_8 contumaci, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sulla strada privata che collega Via G. NI a Via S. Maria a Cubito nel Comune di Qualiano (NA);
- per l'effetto, ordina ai convenuti, in solido tra loro, l'immediata rimozione delle cancellate e di ogni altro ostacolo che impedisca o limiti l'esercizio della predetta servitù, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna i convenuti soccombenti e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , Pt_5 Parte_1
e dell'interventore che si liquidano complessivamente in euro Parte_2 Parte_9
4.064,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore avv. Giuseppe Chierchia dichiaratosi anticipatario;
- condanna i convenuti soccombenti e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli interventori Pt_5 CP_2
, e che si liquidano Parte_6 Parte_7 Parte_8 complessivamente in euro 4.826,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all' avv. Marianna D'Onofrio antistataria;
- nulla per le spese per i convenuti rimasti contumaci.
Così deciso in Aversa, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto “servitù” e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Quarto alla via Giorgio De Falco, 54 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giuseppe Chierchia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. C.F. CP_1 C.F._3 Parte_3
C.F. e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
C.F. elettivamente domiciliati in Napoli alla via Palepoli, 21 presso lo studio C.F._6 dell'avv. Paolo Piazza che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
C.F. C.F. CP_2 C.F._7 Parte_6
; C.F. e C.F._8 Parte_7 C.F._9 [...]
C.F. elettivamente domiciliati in Pomigliano Parte_8 C.F._10
D'Arco alla via San Rocco, 27 presso lo studio dell'avv. Marianna D'Onofrio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla via Parte_9 C.F._11
Giorgio De Falco, 54 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chierchia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENTORI VOLONTARI
NONCHE'
1 R.G. n. 4452/2020
C.F. ; C.F. Controparte_3 C.F._12 Parte_10
; C.F. ; C.F._13 Parte_11 C.F._14 Pt_12
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._15 Parte_13 C.F._16
C.F. ; C.F. Parte_14 C.F._17 Parte_15
; C.F. C.F._18 Parte_16 C.F._19 Pt_17
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._20 Parte_13 C.F._21
C.F. ; C.F. Parte_18 C.F._22 Parte_19
; C.F._23
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e sulla premessa Parte_1 Parte_2 di essere proprietari di due distinti fondi -siti in Qualiano, identificati catastalmente al foglio 6 rispettivamente con le particelle n. 1196 e n. 1186- esponevano che l'accesso ai loro fondi era garantito da una traversa privata che collega due pubbliche vie, Via Santa Maria a Cubito e Via G. NI, consentendo il transito pedonale e carrabile in entrambi i sensi di marcia;
che tale strada traeva origine dal progressivo frazionamento di un unico, maggiore fondo (originaria p.lla 67) appartenuto ai germani e i quali, in ciascun atto di alienazione delle singole porzioni, Persona_1 Parte_20 avevano provveduto a costituire specifiche servitù di passaggio a favore di tutti i fondi frontisti, creando così un percorso viario unitario;
che in data 11.8.2016 il convenuto aveva Parte_3 arbitrariamente installato due cancellate in ferro che intercludevano il tratto di strada insistente sulle particelle di proprietà dei convenuti e (p.lle 1297, 1055 e 1896) impedendo, di CP_1 Parte_13 fatto, agli attori l'accesso e l'uscita da e per Via Santa Maria a Cubito e costringendoli a utilizzare il solo e difficoltoso accesso su Via G. NI.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano l'accoglimento, in via principale, della domanda di accertamento del loro diritto di servitù di passaggio sulla traversa privata che collega Via Santa Maria
a Cubito e Via GU NI in Qualiano (NA), assumendone la costituzione per titolo negoziale, in virtù della clausola contenuta nell'originario atto di vendita per Notar Persona_2 del 1973; in via subordinata l'accertamento del medesimo diritto per destinazione del
[...] padre di famiglia;
in via ulteriormente gradata, per intervenuta usucapione ventennale;
la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere ostative, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 16 ottobre 2020 spiegavano intervento volontario i sigg. CP_2
, , e , quali Parte_6 Parte_7 Controparte_4 Parte_8 titolari di diritti reali su fondi (p.lle 1424, 2155 e 67) parimenti attraversati dalla medesima strada privata oggetto di causa e derivanti anch'essi dal frazionamento dell'originario fondo, i quali
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aderivano integralmente alle deduzioni in fatto e in diritto esposte dagli attori, evidenziando di subire il medesimo pregiudizio derivante dall'apposizione delle cancellate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 ottobre 2020, si costituivano in giudizio i sigg. e , i quali impugnavano e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contestavano tutto quanto ex adverso dedotto.
Nello specifico deducevano che la servitù di passaggio costituita con l'atto per Notar Persona_2 del 1973 non era estesa a favore dei fondi degli attori;
che tale diritto riguardava
[...] esclusivamente le particelle dei proprietari frontisti del tratto di strada intercluso, il quale costituiva una strada senza sbocco terminante nella proprietà del sig. che l'installazione delle Pt_3 cancellate era legittima e necessaria per tutelare la sicurezza e la tranquillità dei residenti.
Rilevavano, inoltre, la carenza dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, stante la non preesistenza delle opere stradali ai frazionamenti e per usucapione asserendo che l'eventuale e sporadico transito da parte degli attori sarebbe avvenuto per mera tolleranza e non in forza di un possesso uti dominus.
Pertanto chiedevano il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Dopo alcuni rinvii per la notifica ai convenuti rimasti contumaci, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, in data 19.9.2022, si costituiva in giudizio Parte_9 quale nudo proprietario del cespite in usufrutto alla sig.ra ed al sig. Parte_8 [...]
(nelle more deceduto), costituiti in precedenza come interventori, aderendo integralmente CP_4 alle domande e alle conclusioni formulate dagli attori nonché delle altre parti intervenute.
All'udienza cartolare del 28 settembre 2022 le parti davano atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione;
su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23.12.2022 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice e l'interrogatorio formale dei convenuti.
All'udienza del 17 marzo 2023 veniva espletata la prova testimoniale.
A seguito di eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da parte convenuta, il
Giudice, con ordinanza del 17.1.2024, sulla base delle certificazioni notarili prodotte, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori litisconsorti necessari.
All'esito del perfezionamento della notifica, espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18 giugno 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. ordinanza del 20/24 giugno 2025).
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In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Parte_10
, (1992), , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , (1932), e Parte_16 Parte_17 Parte_13 Parte_18 Pt_19
i quali sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Sempre in via preliminare deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1079 c.c. “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.”
Tuttavia, colui che agisce in "confessoria servitutis" ha "l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo
l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 25809/2013; n. 18890 del 08.09.2014; n. 113 del
04.01.2017).
Secondo condivisibile giurisprudenza (Cass. n. 12008/04, n. 8527/96, n. 5396/85, n. 849/71), chi agisce in confessoria servitutis deve provare non solo la sua legittimazione ad agire, e cioè di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo dominante, qualora questa venga contestata, ma deve anche dimostrare di aver acquistato la servitù per contratto o per usucapione.
Nel caso di specie, gli istanti hanno chiesto di accertare la titolarità della servitù di passaggio secondo un triplice e graduato ordine di domande: per titolo contrattuale, per destinazione del padre di famiglia e, in via ulteriormente subordinata, per usucapione.
Orbene, ritiene questo Giudice di poter definire la lite applicando il principio processuale della
"ragione più liquida", in virtù del quale la domanda può essere decisa “sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte” (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
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dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass., sez.
II, 29 settembre 2020, n. 20555).
Nel caso in esame le risultanze probatorie relative all'esercizio ultraventennale del passaggio appaiono di tale evidenza da costituire, appunto, la ragione più "liquida" per la definizione della controversia, assorbendo l'esame delle altre domande.
In primo luogo si evidenzia che secondo il costante orientamento della Suprema Corte per “la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 2044 del 4 febbraio 2015; conforme a Cass. n. 20670 del 2010 e
Cass. n. 8158 del 2012).
All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione per tabulas non già, e non solo, del titolo contrattuale, ma dell'elemento psicologico che ha sorretto il possesso ultraventennale.
Innanzitutto l'istruttoria documentale offre elementi decisivi per dimostrare che il passaggio esercitato dagli attori, dagli interventori e dai loro danti causa non fu mai precario o basato su una mera concessione dei vicini, ma al contrario radicato nella fondata convinzione di esercitare un diritto sorto contestualmente al progetto unitario di lottizzazione concepito dagli originari proprietari (germani
. Pt_12
La prova di tale animus possidendi emerge dalla ricostruzione sistematica di tale progetto, evincibile dall'analisi degli atti di frazionamento della particella madre n. 67, il cui punto di partenza è l'atto per
Notar di del 6 dicembre 1973 con cui gli originari proprietari cedettero ai Persona_2 Per_2 danti causa dei convenuti la prima porzione (futura p.lla 1055). Parte_13
Orbene dalla clausola contrattuale presente nel rogito emerge la volontà di dare vita a un'opera unitaria a servizio di tutti i futuri lotti: "Gli acquirenti si obbligano a lasciare lungo il lato SUD della zonetta stessa una striscia di terreno della larghezza costante di ml.4 che integrata da altra striscia di terreno (pure larga ml.4) che integrata da altra striscia di terreno (pure larga ml.4) alla precedente contigua ed adiacente che i venditori e i suoi aventi causa si obbligano a lasciare libera
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distaccandola dal residuo fondo lungo il confine frontista formerà uno stradone di accesso della larghezza costante di ml.8 partendo dall'incrocio tra la Via S. Maria a Cubito e la Strada Vicinale
Crocelle permette di raggiungere tutto il restante fondo. Pertanto lo stesso è gravato da servitù di passaggio sia a piedi che con veicoli e da servitù di attraversamento con tutte le reti dei servizi a favore di tutti coloro che con il proprio suolo hanno contribuito e contribuiranno alla sua formazione successori eredi e aventi causa a qualsiasi titolo nonchè per patto espresso a favore di tutto il restante fondo dei venditori.".
Dalla previsione suddetta si deduce che il diritto di servitù non era costituito a favore di un fondo specifico ma a beneficio di una categoria aperta e futura configurando una stipulazione con efficacia reale destinata a imprimere una qualitas fundi su tutta l'area residua (pertanto qualsiasi porzione di terreno fosse stata successivamente frazionata e venduta da quel "restante fondo", sarebbe nata portando in dote, quale fondo dominante, il diritto di passare sulla strada comune).
Questa previsione contrattuale costituiva, pertanto, un titolo astrattamente idoneo a far sorgere, nella sfera giuridica di tutti i loro successivi aventi causa dei il convincimento di essere titolari di Pt_12 un diritto di passaggio.
Questo disegno unitario trova in ogni caso progressiva attuazione nei successivi atti di frazionamento
(cfr. atto per Notar del 8 novembre 1976 - acquisto dante causa e , Persona_3 Pt_4 Parte_11
p.lla 1253 - ; atti di acquisto dei danti causa degli odierni attori - atto per Notar del Per_4
Per_ 10.10.1975, acquisto dante causa;
atto per Notar del 21.07.1977, acquisto dante causa Pt_2
etc.) in cui la costituzione della servitù è sempre richiamata, in un'ottica reciproca e funzionale Pt_1 al completamento di un unico tracciato viario a servizio di tutti i fondi derivati.
A riscontro di tale fondato convincimento psicologico va evidenziato che l'istruttoria orale espletata ha fornito la prova univoca e concordante anche del corpus del possesso medesimo ossia dell'effettivo e concreto esercizio del passaggio e della sua durata ultraventennale, con conseguente compimento, in proprio favore, dell'usucapione della servitù di passaggio esercitata sulla strada per cui è causa.
Le deposizioni dei testi di parte attrice, escussi all'udienza del 17.3.2023, sono risultate pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti con conoscenza diretta e risalente dei luoghi, e del tutto convergenti.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver gestito un'attività di autolavaggio di fronte Testimone_1 alla strada oggetto sin dagli anni '80 e nello specifico ha affermato: "Sulla strada si poteva passare sia a piedi che con le macchine. Anche io passavo per la stradina, anche con le macchine dei clienti
e sono andato anche a parcheggiare. Tutti passavano di là anche i miei clienti ed i residenti. Preciso che io andavo a parcheggiare nel tratto retrostante via G. NI. Il tratto di strada collega due pubbliche vie , da via S Maria Cubito a via GU NI. Su quella strada ci sono le abitazioni
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di , Era una strada su cui passavano tutti. Dal 2016, agosto, Pt_1 Pt_7 Parte_6 non si può passare perché sono stati messi due cancelli. Io ero presente la mattina che stavano mettendo i cancelli;
ricordo che stavano effettuando i lavori gli operai e stavano istallando i cancelli.
Stava il in presenza e gli operai. chiese di mettere questi cancelli. Io sono Pt_3 Pt_3 stato presente al momento dell'installazione. I residenti guardavano mentre si mettevano questi cancelli, andavano e venivano ma furono messi i cancelli dal . Ricordo che arrivarono Pt_3 anche dei vigili. Io però ero nella mia attività, non sono stato presente tutto il giorno”; “ : la mia attività è stata chiusa nel 2019. Quando misero i cancelli io per andare nella mia attività andavo facendo un giro più lungo. La strada era a doppio senso”; “Dal 2016 ossia dall'apposizione dei cancelli passavano soltanto i residenti ma non potevano passare sul tratto delimitato dai cancelli...
Prima invece passavano tutti liberamente”.
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste escusso alla medesima Testimone_2 udienza, il quale ha dichiarato: “io passavo fin da ragazzo in motorino su questa strada, già negli anni 1984. La strada era a doppio senso, si entrava ed usciva. Si passava sia a piedi che con le auto.
Chiunque poteva passare, non solo i residenti. Mi ricordo che furono messi dei cancelli, qualche anno fa ma non ricordo di preciso. mi disse chi li aveva messi ma io non li conosco. Io abito di Pt_1 fronte dal lato del cimitero Prima passavo direttamente adesso devo fare tutto il giro”; “Io passavo per la strada almeno 4 giorni su 6, a volte nel week end andavo a mangiare una pizza a casa di
Ho anche altri parenti. Prima dei cancelli potevo passare liberamente per andare a casa Pt_1 mia. Mi capitava di vedere , tutti passavano di lì. Non mi è capitato di vedere persone Pt_1 Pt_7 che scaricavano materiali.”
I predetti testimoni hanno, dunque, riferito non solo dell'uso della strada da parte degli attori e dei loro danti causa, ma di un utilizzo generalizzato da parte di tutti i residenti e persino di terzi, in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta per oltre trent'anni, dagli anni '80 fino all'agosto del 2016.
A tale quadro si aggiungono le dichiarazioni rese dai convenuti costituiti sigg. CP_1 [...]
e in sede di interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025 i quali, pur Pt_5 Parte_3 negando il diritto altrui, hanno infatti concordemente ammesso che i cancelli furono installati solo successivamente come affermato nello specifico da “I cancelli furono messi nel Parte_3
2016 da me”, e quindi prima di tale data, il passaggio era materialmente libero e non interdetto da opere di chiusura.
Deve aggiungersi che le predette circostanze sono ulteriormente confermate dal contenuto del verbale di interrogatorio reso dallo stesso convenuto nel procedimento R.G. 11014/2017 Parte_3
(versato in atti) in cui il predetto affermava che "la strada è una traversa di via marconi da un lato
e di via santa maria a cubito dall'altro, nel 2016 ho realizzato il cancello dal lato di via santa maria
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a cubito, preciso che entrando dalla via santa maria a cubito, prima che vi fosse il cancello, la strada era aperta anche dall'altro lato, cioè c'era la possibilità di uscire su via marconi, anche se una volta immessi su via marconi non c'è altra possibilità che tornare indietro sullo stesso punto;
sempre nello stesso momento, nello stesso giorno, e cioè sempre nel 2016, ho realizzato anche un cancello dall'ingresso di via marconi, preciso che prima che installassi il cancello si poteva entrare anche dalla via marconi e uscire sulla via santa maria a cubito;
io abito lì dal 1978”; “preciso che ho realizzato il cancello anche per una questione di tutela personale, in quanto sono stato vittima di usura ed estorsione, per la quale c'è un procedimento penale in corso, in quanto in passato sulla stradina svolgevo attività commerciale, poi sono stato costretto a chiudere il negozio;
preciso che prima di installare il cancello da un lato e dall'altro era possibile il passaggio pedonale, ma ripeto che ho sempre visto solo residenti e non anche altre persone”.
Tali dichiarazioni, dunque, smentiscono la tesi della strada a fondo cieco provando l'esistenza di un collegamento viario e di un transito esercitato liberamente almeno dal 1978.
In definitiva, a fronte del quadro probatorio sin qui delineato le eccezioni sollevate dai convenuti costituiti non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere rigettata la tesi dei convenuti secondo cui il passaggio sarebbe avvenuto per mera tolleranza, “che è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della res, lungi dal rilevare
l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato”
(Trib. Napoli, 24 gennaio 2014 n. 1154).
La tolleranza - che, come indicato, può avere varie cause (rapporti di parentela, amicizia, vicinato, cortesia, condiscendenza)- fa infatti presumere che gli atti tollerati siano posti in essere da un soggetto che non vanta alcun diritto, né obbligatorio, né reale sul bene: «gli atti di tolleranza, che secondo
l'art. 1144 c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità […] (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone» (Cass. civ., 20 febbraio 2008 n. 4327).
Nel caso di specie la durata del passaggio, protrattasi ininterrottamente per oltre un trentennio, eccede ampiamente i limiti di una concessione precaria e la pluralità di soggetti che ne hanno beneficiato escludono che l'uso possa essere ricondotto a una mera cortesia personale.
8 R.G. n. 4452/2020
In secondo luogo, va precisata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privati, delle determinazioni rese dalla Pubblica
Amministrazione e del contenzioso amministrativo richiamato dai convenuti (sentenza del Consiglio di Stato n. 2451/2018 resa il 23.4.2018).
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono “regole da osservarsi nelle costruzioni”, come richiesto dall'art. 871 c.c.
Pertanto, com'è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cass. civ., sez.II, 14 ottobre 1998, n.10173).
L'insieme delle risultanze istruttorie ha fornito la piena e rigorosa prova di un possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, protrattosi per un arco temporale ampiamente superiore ai venti anni richiesti dalla legge e interrotto solo dalla condotta posta in essere dai convenuti nell'agosto
2016.
Deve pertanto concludersi che la domanda subordinata di usucapione è fondata e conseguentemente, va dichiarato l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei rispettivi fondi di proprietà degli attori e degli interventori ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti, lungo il tracciato stradale che collega Via
GU NI a Via Santa Maria a Cubito.
All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 1079 c.c., la condanna dei convenuti alla cessazione degli impedimenti e alla rimessione delle cose in pristino.
Essi devono, pertanto, essere condannati in solido tra loro alla immediata rimozione delle cancellate, carrabili e pedonali, installate agli imbocchi del predetto tratto di strada, nonché di ogni altro ostacolo che di fatto impedisca o limiti il libero e pacifico esercizio della servitù così come accertata.
L'accoglimento della domanda subordinata di usucapione assorbe l'esame della domanda principale, relativa alla costituzione per titolo, e di quella subordinata relativa alla costituzione per destinazione del padre di famiglia.
9 R.G. n. 4452/2020
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000), ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale, previo aumento per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art 4 comma 2), con attribuzione ai difensori degli attori ed interventori anticipatari ex art. 93 c.p.c..
Avuto riguardo ai convenuti rimasti contumaci, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Francesca
Sequino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4452/2020, così provvede:
- Accoglie la domanda subordinata formulata dagli attori e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore dei fondi di proprietà di , Parte_1 Parte_2
, , e CP_2 Parte_6 Parte_7 Parte_9 [...]
e a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti e dei litisconsorti rimasti Parte_8 contumaci, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sulla strada privata che collega Via G. NI a Via S. Maria a Cubito nel Comune di Qualiano (NA);
- per l'effetto, ordina ai convenuti, in solido tra loro, l'immediata rimozione delle cancellate e di ogni altro ostacolo che impedisca o limiti l'esercizio della predetta servitù, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna i convenuti soccombenti e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , Pt_5 Parte_1
e dell'interventore che si liquidano complessivamente in euro Parte_2 Parte_9
4.064,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore avv. Giuseppe Chierchia dichiaratosi anticipatario;
- condanna i convenuti soccombenti e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli interventori Pt_5 CP_2
, e che si liquidano Parte_6 Parte_7 Parte_8 complessivamente in euro 4.826,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all' avv. Marianna D'Onofrio antistataria;
- nulla per le spese per i convenuti rimasti contumaci.
Così deciso in Aversa, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
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