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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 6969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6969 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30326/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
nella causa proposta da
(avv. FORMICA MANLIO e US Parte_1
AL MARIA) ricorrente contro il (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti 1, P.IVA_1 in persona del p.t., rappresentato e difeso per il CP_2 tramite della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, in persona del Direttore, dott.
, il quale ha conferito delega alla Controparte_3 rappresentanza e difesa processuale conferita ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. al funzionario dell'ufficio II – contenzioso, dott. Controparte_4 resistente OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
PQM
1. Respinge le domande di cui ai capi A) e B) delle conclusioni del ricorso;
2. In accoglimento del capo C) delle predette conclusioni, annulla la sanzione disciplinare irrogata per difetto di proporzionalità
e, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, ridetermina la sanzione disciplinare nella multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;
3. Per l'effetto, ordina alla parte resistente di corrispondere alla ricorrente la retribuzione non goduta in conseguenza della sanzione disciplinare annullata, detratto quanto conseguente alla sanzione come rideterminata al capo che precede, e per conseguenza condanna la medesima resistente al pagamento delle relative somme, oltre accessori di legge, come in motivazione;
4. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle residue spese di lite, che liquida in € 1950,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e al rimborso del C.U..
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
12/06/2025
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30326/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
nella causa proposta da
(avv. FORMICA MANLIO e US Parte_1
AL MARIA) ricorrente contro il (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti 1, P.IVA_1 in persona del p.t., rappresentato e difeso per il CP_2 tramite della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, in persona del Direttore, dott.
, il quale ha conferito delega alla Controparte_3 rappresentanza e difesa processuale conferita ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. al funzionario dell'ufficio II – contenzioso, dott. Controparte_4 resistente OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
PQM
1. Respinge le domande di cui ai capi A) e B) delle conclusioni del ricorso;
2. In accoglimento del capo C) delle predette conclusioni, annulla la sanzione disciplinare irrogata per difetto di proporzionalità
e, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, ridetermina la sanzione disciplinare nella multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;
3. Per l'effetto, ordina alla parte resistente di corrispondere alla ricorrente la retribuzione non goduta in conseguenza della sanzione disciplinare annullata, detratto quanto conseguente alla sanzione come rideterminata al capo che precede, e per conseguenza condanna la medesima resistente al pagamento delle relative somme, oltre accessori di legge, come in motivazione;
4. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle residue spese di lite, che liquida in € 1950,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e al rimborso del C.U..
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
12/06/2025
Il Giudice
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