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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 898/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege Parte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,
è domiciliato APPELLANTI
E
e , in proprio e nella qualità di figli e eredi del de P_ Controparte_2 cuius , assistiti e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio elettivamente Persona_1 domiciliano in Roma, alla via Crescenzio n. 2 scala B int. 3
APPELLATI
NONCHÉ
, in proprio e nella qualità di moglie e quindi erede del de cuius , CP_3 Persona_1 assistita e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 2 scala B int. 3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2390/2023 1
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e rispettivamente moglie e CP_3 P_ Controparte_2 figli di , nelle more deceduto, esponevano che il predetto , già 2° Capo Persona_1 Persona_1
Marina Militare in congedo, aveva prestato servizio presso la Marina Militare Italiana dal 28.8.1966 al 31.12.1974, in quanto: “arruolato volontario nel C.E.E.M. da Mariscuole La Maddalena con il grado di Comune di 1^ classe, per la ferma di anni 6; venne quindi destinato al primo imbarco sull'Unità Navale “Staffetta” dal 01.08.1967 al 31.01.1971. Successivamente a questo primo imbarco dal 01.02.1971 al 25.08.1972, … fu trasferito presso l'arsenale della Marina Militare di
La IA, dapprima presso il Gruppo Naviglio Unità Locali (G/NUL) di La IA (dal 1.02.1971 al 5.06.1971) e poi presso il Maridepocar di La IA (dal 6.06.1971 al 25.08.1972). In data
26.08.1972 fu nuovamente trasferito presso Mariscuole La Maddalena per frequentare il corso IGP
(corso generale d'istruzione professionale) sino al 7.07.1973, dopodiché terminò il servizio per la Cont
sempre imbarcato su unità navali sino al congedo in data 31.12.1974 con il grado di “Secondo
Capo”, ed in particolare sulla Nave “Andrea Doria” (dal 8.07.1973 al 7.08.1973), su Nave
“Aviere” (dal 8.08.1973 al 30.09.1973), e infine su Nave Doria (dal 1.10.1973 al 31.12.1974)”.
Aggiungevano che: - era deceduto in data 3.5.2018 per “mesotelioma pleurico Persona_1 avanzato, metastasi cerebrali” e che la patologia che lo aveva condotto al decesso era stata contratta a causa dell'esposizione all'amianto nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;
- che, risultate vane le procedure amministrative proposte, agivano in giudizio onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: a. che il mesotelioma che ha causato la morte del
IG. in data 3.05.2018 (cfr. documentazione medica di cui in premessa e/o allegata Persona_1 da ), è dipendente da causa di servizio, nella misura corrispondente alla cat. I, tabella A, e CP_5 sulla base dello svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti
l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, con diritto della vedova e degli orfani a vedersi liquidata la speciale elargizione, pro quota, e tutte le altre prestazioni di cui ai capi XIV e XV della premessa in fatto del presente ricorso, e con i ratei medio tempore maturati, a titolo di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del (doc. 10), che si intende qui integralmente riportato e Parte_2 riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
e per gli
2 effetti: - condannare il , al pagamento in favore degli odierni ricorrenti degli Parte_1 importi dovuti a titolo di equo indennizzo, con ascrivibilità dell'infermità del 100% alla corrispondente I cat., Tab. A, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.p.r. 461/2001 ed ex art. 68 d.p.r.
3/195755(con i criteri di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
12.02.200456, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 Febbraio 2004); - condannare il
, in persona del Ministro p.t., e il , in persona del Parte_1 Parte_2
Ministro p.t., ciascuno secondo le proprie competenze, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, ad accogliere tutte le domande formulate dagli odierni ricorrenti, nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono riscritte, e per gli effetti riconoscere lo status di vittima del dovere del IG. , per le infermità -mesotelioma pleurico- causa di morte, e Persona_1 per gli effetti costituire, in favore dei IG.ri , e , CP_3 P_ Controparte_2 rispettivamente vedova e orfani di vittima del dovere, tutte le prestazioni previdenziali dovute, con liquidazione della speciale elargizione, pro quota per ognuno dei ricorrenti, nonché lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, nella misura di €500,00, per ognuno dei ricorrenti e per ogni mese, e con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazioni, ed ogni altra prestazione dovuta, nella loro qualità di vedova e orfani di vittima del dovere, così come richiesto nei capi XIV
e XV della premessa in fatto del presente ricorso. Nel caso in cui dovessero essere rigettate le domande dei IG.ri e orfani del IG. , perché non a carico P_ PE Persona_1 fiscale del padre al suo decesso, si chiede che l'importo della speciale elargizione venga erogato, per intero, alla vedova IG.ra ; - condannare il ad erogare CP_3 Parte_1 agli odierni ricorrenti tutto quanto richiesto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche sulla base di quanto dedotto, per effetto della produzione documentale in atti, da intendersi parte integrante del medesimo, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007;
C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.0 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C.
12059/2003; C. 7585/2003, e delle presenti conclusioni. - condannare altresì il
[...]
, in persona del p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 Parte_2 CP_6
D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del IG. , nella sua qualità di vittima Persona_1 del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni. - In subordine: Nella non creduta ipotesi, nella specie, si ritenesse di apprezzare la non sussistenza nel carico fiscale del padre dei IG.ri e P_ [...]
, al momento del suo decesso, si chiede che il Tribunale adito, rilevi: Eccezione di CP_2 illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse di dover rigettare le domande dei
3 IG.ri e , solo perché non nel carico fiscale del deceduto, ovvero P_ Controparte_2 nel caso in cui si ritenesse di quantificare l'assegno vitalizio in €258,23, si chiede che il Tribunale rilevi l'illegittimità costituzionale delle norme, eventualmente invocate dal , e per gli Parte_2 effetti rinvii alla Corte Costituzionale, con riferimento alla violazione delle norme di cui all'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35, 36 e 38 Cost.; anche alla luce della giurisprudenza sia della Magistratura ordinaria che di quella amministrativa;
- e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata: nella non creduta ipotesi il Tribunale ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 6 della L. 466/80, piuttosto che l'art. 4, n. 2, lettera b.,
n. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, ovvero altra norma discriminatoria e/o violativa del principio di uguaglianza formale e sostanziale, con ingiustificata discriminazione e selezione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157 TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt. 153 e 156 TFUE), si chiede che il
Tribunale adito disponga la disapplicazione della norma interna eventualmente invocata dal
e/o dal , in forza dei principi di diritto comunitario di Parte_1 Parte_2 cui agli artt. 20 e 21 Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona) e di ogni altra norma di diritto comunitario (art.
156 TFUE e 157 TFUE); - e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si chiede che ove ritenga sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate
Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate (dopo avere per anni violato la direttiva 477/83/CEE, avente a oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro", tanto che la Corte di Giustizia, con decisione del 12.3.1990, istanza di infrazione n. 240/89, aveva condannato la Repubblica Italiana)
e quindi in forza di quanto sancito dall'art. 156 TFUE - tutela dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali - e sulla base del divieto di ogni sorta di discriminazione rispetto alle altre vittime tra cui quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, che al pari dell'amianto hanno determinato lesioni della salute e dell'integrità psicofisica, come per esempio
l'insorgenza del mesotelioma originato dalle fibre di amianto e quindi malattia infortunio, come CP_ ribadito da Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019 (cfr. doc. ), si chiede che il Tribunale adito voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che le infermità siano state cagionate per fatti che non siano corrispondenti a quelli terroristici, alla
4 luce del fatto che comunque l'evento è sempre di lesione della salute e dell'integrità psicofisica, per effetto della somministrazione di fibre di amianto e quindi sulla base dei principi di cui agli artt. 20
e 21 della Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per ogni altro profilo (art. 156 TFUE)”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il difesa eccependo preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e la condanna al pagamento dell'equo indennizzo;
eccepiva, inoltre, l'insussistenza del diritto ai benefici richiesti da e P_ [...]
in quanto figli non a carico del de cuius; chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso per CP_2 difetto di prova dell'esposizione a rischio;
evidenziava, altresì, che le avversarie deduzioni si concentravano “su una narrazione della presenza dell'amianto in ogni contesto lavorativo del militare che apparirebbero quindi valide per la loro genericità per qualsiasi altro appartenente alle
Forze Armate. Per cui tutta la ricostruzione dei fatti condotti dalla controparte si presenta generica
e non supportata da alcun riscontro probatorio”.
Il , nonostante la ritualità e tempestività della notifica, rimaneva Parte_2 contumace.
Esperita la prova testimoniale, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 2390/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023, il Tribunale così statuiva:
“Accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto : Persona_1
- dichiara l'obbligo del all'inserimento del defunto Parte_2 Persona_1 nell'elenco di cui al DPR 243 del 2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR n
243 del 2006, art. 1 commi 563 e 564 Legge 266 del 2005, art. 1904 del d. lgs. n.66 del 2010;
- condanna il al riconoscimento, nella ricorrenza delle condizioni Parte_1 previste dalla normativa relativa a detto inserimento:
1. dell'elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 legge 206 del 2004, in favore di ciascuno dei ricorrenti in misura proporzionale alla successione legittima;
2. dell'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206 del 2004 dal 1.1.2008 e dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 dal 1.1.2006, nella misura di euro 500,00 mensili, a favore di ciascuno dei tre ricorrenti;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti Parte_1 liquidate in € 8.000,00 oltre c.a.p., i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
- compensa le spese tra i ricorrenti e il;
Parte_2
5 - pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate come Parte_1 da separato decreto”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 21.4.2023, proponevano appello il ed il , lamentando l'errore nel quale era incorso il Parte_1 Parte_2 primo giudice il quale, previo riconoscimento in capo all' della qualità di soggetto equiparato PE alle vittime del dovere, aveva dichiarato l'obbligo del di inserire quest'ultimo Parte_2 nell'elenco di cui al DPR 243/2006 ed aveva condannato il al riconoscimento Parte_1 dei benefici a tale status correlati.
In particolare, i censuravano la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi: Parte_3
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005”: erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto integrato, nel caso di specie, il requisito normativo della “particolarità delle condizioni ambientali ed operative”, sulla base dell'accertamento della mera nocività dell'ambiente lavorativo in cui il dante causa aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare, laddove invece il mancato accertamento della sussistenza dell'elemento specializzante la fattispecie assistenziale approntata in favore delle vittime del dovere, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, la riforma della decisione viziata in ragione del mancato riscontro da parte del giudicante di quel quid pluris richiesto dal legislatore rispetto alla causa di servizio e rappresentato dall'individuazione in concreto delle particolari condizioni ambientali od operative;
2) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 e dell'art. 6 della legge n. 466/1980”: gli appellanti lamentavano, altresì,
l'adesione del Tribunale al parere n. 02155 del 2015 del Consiglio di Stato, laddove aveva statuito che per l'elargizione dello speciale assegno vitalizio non occorreva che il figlio superstite di una vittima del dovere fosse a carico della stessa al momento del decesso, poiché l'art. 5, comma 3 della legge n. 206/2004 prevedeva la corresponsione in favore dei figli maggiorenni senza nulla aggiungere;
giungevano alle stesse conclusioni anche con riferimento all'assegno vitalizio.
Evidenziavano, infatti, come il convincimento fatto proprio dal Tribunale fosse da ritenere superato dal recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale aveva stabilito che “i superstiti delle vittime del dovere che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, l. n.
244/2007, hanno titolo al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6, l. n. 466/1980, ai sensi del quale esso non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente…… (Cass. nn. 11181 e 311102 del 2022)” (Cass. Sez. Lav. ord. n.
8974/2023). Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal Parte_2
6 della dichiarando la non spettanza dei benefici rivendicati da e Pt_1 P_ [...]
, figli superstiti di , in ragione dell'esistenza in vita della moglie e per non Parte_4 Persona_1 essere gli stessi a carico fiscale dello stesso al momento del decesso. Insistevano, quindi, sulla illegittimità della decisione del Tribunale e ne chiedevano la riforma, con conseguente rigetto delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituivano in giudizio e figli del de cuius P_ Controparte_2 PE
, chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione impugnata.
[...]
Concludevano, in via preliminare, per la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello; nel merito, per il rigetto dello stesso o, in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero alla Corte Costituzionale previa sospensione del giudizio, con conferma delle statuizioni di primo grado;
in via ulteriormente subordinata, per la conferma della condanna alla quota parte di speciale elargizione e/o la condanna a costituire l'assegno vitalizio mensile di euro 500,00, in relazione alla decisione delle SS.UU. n. 7761/2017.
Si costituiva in giudizio anche moglie del de cuius , la quale CP_3 Persona_1 proponeva le medesime eccezioni preliminari e pregiudiziali presentate con il gravame dai figli;
nel merito, contestava le censure avversarie e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello; nel merito, il rigetto del ricorso o, in subordine, che la speciale elargizione sia liquidata nella misura del 100% in favore dell'appellante, quale vedova superstite.
All'udienza del 16 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Occorre premettere che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto sussistere
“la condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto ” e, sulla scorta di tale Persona_1 presupposto, ha condannato il all'inserimento del defunto Parte_2 Persona_1 nell'elenco di cui al DPR 243 del 2006 (ovvero nell'elenco previsto dal “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266”) ai fini della concessione dei benefici assistenziali correlati allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato;
sulla base del medesimo accertamento ha condannato il Parte_1 difesa a corrispondere in favore degli eredi le provvidenze economiche specificate nel dispositivo e alla pagina 25 della sentenza impugnata.
7 In particolare, si legge alla pagina 25 testè richiamata: «… dunque va riconosciuto al sig. PE lo status di vittima del dovere, con inserimento del relativo nominativo nell'elenco previsto
[...] dall'art. 3 comma 3, del d.p.r. 243/06, e conseguentemente agli eredi, odierni ricorrenti, vanno riconosciuti i benefici della speciale elargizione di cui al comma 1 e 5 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 d.l. n. 159/07 convertito in l. n. 222/07, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 della 1. 407 del 1998, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal 1.1.2006 in forza dell'art. 4 dpr. n. 243/06, e da corrispondersi nella misura di 500 euro mensili (v. Cass. S.U. n. 7761/17), nonché lo speciale assegno vitalizio di cui al comma
3 dell'art. 1. 206 del 2004, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal 1.1.2008 in forza dell'art. 2, comma 105, l. n. 244/07.
Per tutti gli altri benefici, invece, ritiene il Tribunale che vi sia difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, trattandosi di benefici per i quali sono competenti altre amministrazioni».
Posto che la sentenza del primo giudice è stata impugnata solo dalla Parte pubblica, la materia del contendere, nel presente grado, è circoscritta alla sussistenza o meno della condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto e della conseguente spettanza dei benefici Persona_1 riconosciuti dal Tribunale sul presupposto dell'esistenza del precisato status. Ogni ulteriore domanda e diversa domanda di cui all'originario ricorso e non accolta dal primo giudice - in mancanza di impugnazione (e, invero, neanche di mera riproposizione) sul punto - è ormai coperta dal giudicato.
3. Preliminarmente, non sono accoglibili le argomentazioni svolte dagli appellati al fine di affermare l'inammissibilità dell'atto di gravame per la sua genericità.
E invero, è pacifico che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - , Ordinanza n.
36481 del 13/12/2022).
Ebbene, nella specie, il tenore dell'atto introduttivo del presente grado, in modo sintetico ma sicuramente specifico ed efficace, consente di individuare le parti della sentenza impugnate ed i
8 ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale. Ne segue l'ammissibilità del gravame.
4. L'appello proposto dai è fondato. Parte_3
4.1. Il primo motivo di gravame – denominato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005” - è volto a censurare la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto ad lo status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere”. Persona_1
Il Tribunale, dopo aver chiarito che «la presente controversia verte sull'interpretazione del comma 564 dell'articolo 1 legge n. 266/2005 secondo cui “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”», ha richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione in materia (in particolare, le sentenze n. 15027/18 e n. 4238/19). Sulla scorta di tali decisioni e dei principi ivi affermati, ha concluso che nel concetto di “missione di qualunque natura” rientrano le mansioni relative allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e che nella nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” è ricompresa l'esposizione, nel corso delle mansioni espletate, a sostanze nocive per la salute.
In applicazione di tali premesse, con riferimento al caso di specie, il primo giudice ha ritenuto provato che, nel corso dell'attività svolta alle dipendenze del dal Parte_1
28.8.1966 al 31.12.1974, anche a bordo delle navi indicate nel ricorso (Unità navale Staffetta, Nave
Andrea Doria, Nave Aviere, Nave Doria), è stato esposto all'amianto. Persona_1
E posto che il “mesotelioma pleurico”, che ha portato al decesso di in data Persona_1
3.5.2018, è stato causato “dalle esposizioni verificatesi nel corso degli oltre otto anni di servizio per la Marina Militare”, oltre che “da quelle realizzatesi nei successivi 27 anni nel settore riscaldamento - condizionamento, già riconosciute dall'INAIL” (secondo la c.t.u. espletata in primo grado), il Tribunale ha riconosciuto a lo status di soggetto equiparato alle vittime del Persona_1 dovere ai sensi del comma 564 dell'articolo 1 legge n. 266/2005.
I appellanti hanno censurato tali conclusioni e, anche sulla scorta della Parte_3 giurisprudenza di legittimità sopravvenuta a quella menzionata dal Tribunale (in particolare, dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8957/2023), hanno sostenuto che il rischio generico connesso alla mera insalubrità dell'ambiente lavorativo, in cui un soggetto riconosciuto invalido per causa di servizio abbia svolto la propria attività lavorativa, è insufficiente a consentire, di per sé,
l'estensione in suo favore della tutela assistenziale apprestata dall'ordinamento in favore delle
9 vittime del dovere. Pertanto, secondo la Parte pubblica, il giudice di prime cure ha errato nel
“ritenere integrato, nel caso di specie, il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative, solo sulla base dell'accertamento della mera nocività dell'ambiente lavorativo” in cui il de cuius “aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare, laddove, se avesse correttamente applicato la predetta disposizione legislativa, a fronte della mancato accertamento, nel caso di specie, della sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative, non avrebbe potuto non rigettare il ricorso proposto in primo grado”.
La doglianza è fondata.
In diritto, assume rilievo l'art. 1, comma 564 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Come noto, mentre il comma 563 del citato articolo riguarda le vittime del dovere in senso stretto, il comma 564 concerne i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere, disponendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede: “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e
3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La normativa in esame è stata oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il
10 sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 13114 del 24/06/2015).
In particolare, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 21969 del 21/09/2017, hanno affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio;
altrimenti, tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Il che non è. Occorre, invece, che la dipendenza da causa di servizio sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati, in ogni caso, alle condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
(Sez. L, ord. n. 8322 del 2018; Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13367 del 01/07/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020).
Non ignora il Collegio che vi è stato, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento interpretativo (fatto proprio dal Tribunale nella sentenza impugnata) che ha riconosciuto l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere di tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori (cfr., in particolare, Cass. n. 4238 del 13/2/2019, in un caso relativo a vigile del fuoco affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto;
Cass. n. 823 del
19/1/2021 in un caso relativo ad esposizione ad amianto per servizio prestato a bordo di navi militari).
11 Senonché, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. L, n. 29189/2022, dopo aver dato atto dei precedenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, ha consapevolmente disatteso l'avviso di Cass. n. 4238 del 2019 e successive conformi, chiarendo: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (…) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
Può considerarsi “particolare” la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
12 Tale orientamento si è consolidato negli anni successivi, in cui la S.C. ha costantemente confermato tali principi. Si richiamano, tra le tante: Sez. L, Ordinanza n. 15978 del 2025, avente ad oggetto la domanda volta a conseguire i benefici spettanti alle vittime del dovere quale coniuge superstite di un soggetto deceduto a causa di mesotelioma asseritamente contratto per l'esposizione a fibre di amianto nel periodo in cui, durante il servizio militare, era stato adibito a mansioni di muratore specializzato;
Sez. L, Ordinanza n. 29618 del 2024; Sez. L, Ordinanza n. 10954 del 2023, concernente il caso di un capo squadra vigile del fuoco che aveva utilizzato guanti e tute di amianto ed era deceduto per patologie correlate all'amianto; nonché: Sez. L, Ordinanza n. 8957 del 2023;
Sez. L, Ordinanza n. 6464 del 2023; Sez. L, Ordinanza n. 6434 del 2023.
Tra le altre, di recente, va ricordata anche Sez. L, Ordinanza n. 599 del 2024, che, proprio sulla scorta dei principi già affermati da Cass. n. 29819 del 2022, ha respinto il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di alcuni eredi – del tutto analoga a quella per cui è causa -, volta ad ottenere il riconoscimento, con riferimento al loro dante causa, dei benefici previsto per gli equiparati alle vittime del dovere, avendo lavorato il congiunto a bordo di navi militari contenenti amianto, da cui era derivata la patologia poi sofferta.
Altrettanto significativa appare Sez. L, Ordinanza n. 8476 del 2023, che ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nella motivazione della decisione della S.C. si legge che: 1) “la
Corte territoriale ha escluso che la fattispecie concreta fosse riconducibile nel perimetro normativo di cui all'art. 1, commi 564, della legge nr. 266 del 2005, escludendo in particolare la ricorrenza delle «particolari condizioni ambientali ed operative»”; 2) “pacifico il fatto che il ricorrente, militare in servizio di leva, fosse stato imbarcato quale radiotelegrafista su Nave Quarto (unità di appoggio del battaglione San Marco) per un periodo di oltre 13 mesi continuativi «[…] durante i quali veniva sottoposto ad estenuanti missioni addestrative e operative, previste dai programmi dell'alleanza Nato, comandato in duri e snervanti turni di servizio di guardia in coperta ai quali si aggiungevano le mansioni tipiche della sua qualifica di radiotelegrafista di bordo, svolte in locali angusti e insalubri in condizioni ambientali e operative particolarmente stressanti e pericolose, dovute ai lunghissimi periodi di navigazioni su rotte nazionali ed internazionali, in ogni condizione di tempo e di mare […]», la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito evidenziato (id est: delle particolari condizioni ambientali ed operative), giudicando le attività descritte «comuni a quelle svolte da un qualsiasi militare di leva in Marina» senza che fossero riscontrabili condizioni straordinarie rispetto «alle normali situazione di stress […] della vita militare di Mare»”.
13 Sulla scorta di tali premesse, e in applicazione dei principi testè richiamati, ritiene il
Collegio che, nella specie, non sussistano le “particolari condizioni ambientali od operative” per riconoscere al defunto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Persona_1
E invero, le risultanze probatorie rivelano senz'altro la presenza di amianto negli ambienti che l'avente causa degli odierni appellati frequentava, in ragione dell'attività lavorativa prestata in favore della Marina Militare, e nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi cui PE
era addetto.
[...]
Senonché, la deposizione di unico teste che ha avuto conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti di causa, rivela come le condizioni in cui ha operato il de cuius erano identiche a quelle di tutti gli altri commilitoni che prestavano servizio, all'epoca, con il de cuius.
Il fatto che tale generalizzata condizione riguardava tutti coloro che, negli anni sessanta e settanta, prestavano servizio presso le basi e le navi ove ha operato , svolgendo le Persona_1 medesime mansioni espletate dallo stesso - ma anche molte altre - è stata confermata dai testi e , rispettivamente presidente dell'associazione “Contramianto e Testimone_2 Testimone_3 altri rischi Onlus” e consulente della Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia in un processo vertente sulla esposizione ad amianto di centinaia di militari e dipendenti civili del
, che operavano all'interno della Marina Militare su tutto il territorio Parte_1 nazionale, già coinvolto, quale ufficiale di P.G., nelle indagini esperite dalla Procura della
Repubblica di Padova, dal 2002. Detti testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, la documentazione prodotta dagli odierni appellati, relativa ad indagini e studi svolti in ordine alla presenza di amianto sulle navi della Marina Militare, comprese quelle ove ha prestato servizio
. In particolare, il teste , pur non avendo avuto conoscenza del de cuius e non Persona_1 Tes_2 avendo avuto cognizione diretta dei fatti che hanno interessato , ha riferito, sulla Persona_1 scorta di una consulenza Inail del 2003, che: - nell'elenco delle navi con presenza di amianto compaiono anche quelle denominate Nave Staffetta, Nave Aviere e Nave Doria;
- i meccanici, nel periodo dal 1966 al 1974, usavano guanti di amianto;
- in tutte le basi, compresa quella di La
IA, le bonifiche dell'amianto sono avvenute fino agli anni duemila.
Anche il teste , pur non avendo avuto conoscenza dei fatti, ha riferito su una Tes_3 condizione generalizzata di rischio per tutti coloro che, all'epoca, svolgevano le attività cui è stato preposto anche . Persona_1
La “copiosa produzione documentale” a cui ha fatto, poi, riferimento il Tribunale – nella parte in cui può assumere rilievo ai fini in esame – non fa altro che confermare una situazione del tutto generalizzata di rischio correlata all'esposizione all'amianto che, tuttavia, sulla scorta della
14 giurisprudenza richiamata, non integra “condizioni ambientali od operative particolari” tali da giustificare per (o, meglio, per i suoi eredi) i benefici assistenziali in esame. Persona_1
Fermo che sono stati prodotti (oltre a plurimi precedenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, anche in sede consultiva, e innumerevoli pubblicazioni scientifiche, alcune in lingua inglese, contenenti articoli o approfondimenti in materia di asbestosi e mesotelioma) innumerevoli atti sostanzialmente irrilevanti a fini probatori (tra cui: un verbale di assunzione di informazioni ex artt. 327 bis e 391 bis c.p.p. rese da un generale che ha prestato servizio - dal
24.01.1978 al 23.06.2016 – presso caserme o missioni internazionali che non hanno interessato
; un “Piano di lavoro e piano operativo di sicurezza per le opere di rimozione, Persona_1 bonifica smaltimento di materiali in “Eternit” contenenti cemento amianto», Controparte_8
che riguarda luoghi e soggetti del tutto estranei al giudizio;
alcune pagine di
[...] una pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa, Ispettorato delle Armi di Fanteria e di
Cavalleria, risalente al 1972, contente “istruzione provvisoria sulla mitragliatrice MG 42/59 cal. mm 7,62 NATO”, ristampa del 1972; una nota a Cassazione penale, sez. IV n. 45935/2019 sul
“processo amianto in ILVA”; verbali di sommarie informazioni testimoniale, consulenze tecniche e atti di indagine riguardanti plurimi procedimenti che riguardano altri soggetti, interessati all'esposizione all'amianto per lo più in contesti lavorativi del tutto differenti da quello per cui è causa), deve rilevarsi che già nell'originario ricorso gli odierni appellati hanno sostenuto: “La documentazione in atti, tra cui la relazione del Dott. (doc. 5), coniugati con il Persona_2 documento matricolare e il libretto personale del marinaio (doc.ti da 6/a a 6/c), unitamente a tutti gli altri atti, tra i quali quelli allegati anche con il n. 34, che comprende anche 4 allegati dell'informativa, con riferimento al Marina Ter, che unitamente alla relazione finale della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta (doc. 1/t), comprova il fenomeno epidemico di mesoteliomi in M.M., unitamente ai riconoscimenti per i commilitoni, nella cui motivazione si fa riferimento ad una condizione generalizzata di rischio per tutto il personale della Marina Militare”.
Sempre nel medesimo ricorso si richiama “il doc. 26.c.1” al fine di dimostrare “che proprio in periodo coevo a quello di cui è causa (28.08.1966 al 31.12.1974) nella base arsenalizia di
Taranto” – ovvero in una base in cui non operò – “vi fu un fenomeno epidemico di Persona_1 patologie asbesto correlate, che coinvolgeva tutte le figure professionali”.
Sulla scorta di tali presupposti è stato affermato che “L'intero periodo di servizio, risultante dal documento matricolare (doc. 6/a), è stato caratterizzato dalla violazione delle regole cautelari” correlate all'uso dell'amianto e dall'esposizione al rischio del de cuius, come degli altri suoi commilitoni, a tali sostanze nocive.
15 In altri termini, tutto il ricorso di primo grado si fonda sull'assunto che, negli anni in cui prestò servizio presso la Marina Militare, presso tutte le basi e le navi della Persona_1 medesima Marina, comprese quelle in cui lo stesso operava, nonché negli strumenti che utilizzava, era presente amianto.
Quanto alla documentazione particolarmente richiamata nell'originario ricorso, giova evidenziare che il documento n. 5, che corrisponde ad una relazione di un consulente di parte (dott.
, dà conto di una esposizione a rischio “continuativa” e correlata all'ordinaria Persona_2 modalità di espletamento delle mansioni di come degli altri commilitoni, e Persona_1 concernente tutti i diversi luoghi in cui il de cuius ha operato.
L'allegato n. 34 al ricorso, pure espressamente richiamato, contiene una informativa
(comprensiva di allegati) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, datata
28.07.2015, nel procedimento n. 15082/2013 RGNR, a firma dell'ufficiale di P.G. Testimone_3
(escusso come teste innanzi al Tribunale), riguardante “esito indagini delegate in riferimento all'esposizione a fibre di amianto di una coorte di militari presso la Marina Militare Italiana”.
Dalla breve premessa dell'informativa e dagli allegati n. 1 e 2 si deduce che essa individua le persone offese esposte all'amianto, in particolare, nei militari di carriera in ferma breve o prolungata (ovvero: truppa, graduati, sottufficiali, ufficiali, alti ufficiali), nonché nei dipendenti civili del nelle varie qualifiche/mansioni, che avevano operato su unità navali Parte_1 militari o all'interno degli arsenali della Marina Militare (La IA, Taranto, Brindisi, Augusta,
Messina, La Maddalena, ecc.).
Si tratta, con ogni evidenza, di una indagine (in cui non è inserito il nominativo di PE
, all'epoca non ancora deceduto) che riguarda una generalizzata situazione di esposizione
[...] all'amianto nell'ambito di tutta la Marina Militare Italiana, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte.
Anche la relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta della camera dei deputati di cui all'allegato 1/t, avente ad oggetto i casi “di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”, al di là del più ampio ambito di indagine, non aggiunge elementi rilevanti ai fini che in questa sede rilevano.
Non giova agli odierni appellati la circostanza, dagli stessi rimarcata negli atti, secondo cui nella motivazione degli atti con cui sono stati riconosciuti, ad altri militari, i benefici per cui è causa, “si
16 fa riferimento ad una condizione generalizzata di rischio per tutto il personale della Marina
Militare, peraltro senza la dotazione di misure di protezione e in assenza di aspirazione delle polveri, in ambienti angusti, per quanto riguarda i locali tecnici, tra i quali i locali caldaia, ovvero anche a bordo nave, e in ambienti privi di confinamento e separazione, per quanto riguarda le officine” (così a pagina 39 dell'originario ricorso). Egualmente, i documenti da 54/a a 54/d, che si riferiscono a navi (Duca degli Abruzzi, Altair, Andromeda, Motosilurante 471, Barile, Vittorio
Veneto, Alicudi, Filicudi, Centaurus, Cigno) diverse da quelle su cui ha operato il de cuius, confermano che all'epoca di costruzione delle unità navali ivi indicate “l'amianto era comunemente impiegato nella costruzione”, descrivendo, dunque, una realtà comune alle navi della Marina
Militare dell'epoca.
Vi è da aggiungere, per completezza, che dalla consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado (ove si dà, peraltro, atto che ha ottenuto il Parte_5 riconoscimento della natura professionale della malattia tumorale dall'INAIL in ragione dell'esposizione all'amianto, per 27 anni, dall'1.1.1975 al 2002, nell'ambito dell'attività svolta presso diverse società operanti nel settore della termoidraulica) non risulta affatto che le condizioni in cui lavorava il de cuius fossero peculiari, evidenziandosi, invece, come l'amianto fosse
“ampiamente utilizzato nella cantieristica navale prima del banning del minerale, iniziato nella prima metà degli anni '90” (così a pagina 15 della c.t.u.) e che, secondo gli studi in materia, “nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto e di materiali che lo contengono” (cfr. quarto rapporto iportato alla pagina 17 della c.t.u.). CP_9
A ben vedere, proprio lo scrupoloso esame della documentazione prodotta, nei limiti in cui pertinente con il presente giudizio, unitamente alle risultanze delle prove testimoniali espletate, consente di affermare che le condizioni di lavoro cui è stato sottoposto erano comuni Persona_1
a quelle di qualsiasi militare che, negli anni sessanta/settanta, prestasse servizio, come meccanico ma non solo, presso le basi e le navi della Marina Militare Italiana.
In definitiva, sono gli stessi odierni appellati ad aver dedotto come l'esposizione qualificata all'amianto fosse stata una costante di tutto il percorso professionale del de cuius, sia nei periodi di servizio a terra che nei servizi a bordo delle navi - presso la Scuola della Marina Militare di La
Maddalena (Mariscuola) dal 28.08.1966 al 31.07.1967 e dal 26.08.1972 al 7.07.1973, presso l'arsenale di La IA dal 1.02.1971 al 25.08.1972, a bordo delle navi “Staffetta” (dal 1.08.1967 al
31.01.1971), “Doria” (dal 8.07.1973 al 7.08.1973 e dal 1.10.1973 al 31.12.1974) e “Aviere” (dal
8.08.1973 al 30.09.1973) -, dall'arruolamento con mansioni di allievo meccanico sino al congedo, come meccanico;
e non, quindi, di particolari condizioni legate a specifici contesti o mansioni.
17 La produzione documentale conferma, al più, la drammatica “normalità” della esposizione all'amianto del predetto corpo militare. Ma, come chiarito costantemente dalla Suprema Corte, tale condizione non legittima il conferimento dello status di vittima del dovere, consentendo, invece, il ricorso a differenti forme di tutela.
Nella fattispecie concreta, non si ravvisa, dunque, la sussistenza del quid pluris e di quelle condizioni ambientali e operative connotate da straordinarietà di cui si è detto e che, secondo gli insegnamenti forniti dalla S.C. nell'ambito della sua funzione nomofilattica, sono indispensabili al fine di riconoscere i benefici assistenziali per cui è causa.
Ne consegue che, nella specie, l'esposizione a fibre di asbesto, diffusamente presente nei materiali impiegati e negli ambienti di lavoro della Marina Militare, non vale di per sé a integrare il presupposto per il riconoscimento dello status di cui all'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005.
Le argomentazioni che precedono comportano l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata nella misura in cui ha accolto le richieste correlate all'attribuzione della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente integrale reiezione delle originarie domande.
4.2. Le argomentazioni svolte risultano altresì assorbenti in relazione al secondo motivo di gravame, concernente la non debenza delle prestazioni per cui è causa limitatamente ai figli del de cuius, in assenza del presupposto della “vivenza a carico”.
5. Le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia, anche nella giurisprudenza di legittimità, e la circostanza che l'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, cui si è fatto riferimento, è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e si è consolidato nelle more del presente giudizio, giustificano senz'altro la compensazione delle spese del doppio grado (già compensate dal Tribunale con riferimento ai rapporti “tra i ricorrenti e il ”), in Parte_2 esse comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado.
A tale ultimo proposito giova rilevare che, come ricordato, da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza
n. 26654 del 2024, è consolidato il principio di diritto per cui «la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa … senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso» (cfr. in
18 proposito anche Cass., sez.1 sentenza n. 11068/2020, che cita Cass. 17/01/2013 n. 1023, Cass.
07/09/2016 n. 17739).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- respinge integralmente le domande proposte nell'originario ricorso da CP_3 P_
in proprio e nella qualità di eredi di;
[...] Controparte_2 Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in primo grado, liquidata con separato decreto del Tribunale.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 898/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege Parte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,
è domiciliato APPELLANTI
E
e , in proprio e nella qualità di figli e eredi del de P_ Controparte_2 cuius , assistiti e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio elettivamente Persona_1 domiciliano in Roma, alla via Crescenzio n. 2 scala B int. 3
APPELLATI
NONCHÉ
, in proprio e nella qualità di moglie e quindi erede del de cuius , CP_3 Persona_1 assistita e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 2 scala B int. 3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2390/2023 1
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e rispettivamente moglie e CP_3 P_ Controparte_2 figli di , nelle more deceduto, esponevano che il predetto , già 2° Capo Persona_1 Persona_1
Marina Militare in congedo, aveva prestato servizio presso la Marina Militare Italiana dal 28.8.1966 al 31.12.1974, in quanto: “arruolato volontario nel C.E.E.M. da Mariscuole La Maddalena con il grado di Comune di 1^ classe, per la ferma di anni 6; venne quindi destinato al primo imbarco sull'Unità Navale “Staffetta” dal 01.08.1967 al 31.01.1971. Successivamente a questo primo imbarco dal 01.02.1971 al 25.08.1972, … fu trasferito presso l'arsenale della Marina Militare di
La IA, dapprima presso il Gruppo Naviglio Unità Locali (G/NUL) di La IA (dal 1.02.1971 al 5.06.1971) e poi presso il Maridepocar di La IA (dal 6.06.1971 al 25.08.1972). In data
26.08.1972 fu nuovamente trasferito presso Mariscuole La Maddalena per frequentare il corso IGP
(corso generale d'istruzione professionale) sino al 7.07.1973, dopodiché terminò il servizio per la Cont
sempre imbarcato su unità navali sino al congedo in data 31.12.1974 con il grado di “Secondo
Capo”, ed in particolare sulla Nave “Andrea Doria” (dal 8.07.1973 al 7.08.1973), su Nave
“Aviere” (dal 8.08.1973 al 30.09.1973), e infine su Nave Doria (dal 1.10.1973 al 31.12.1974)”.
Aggiungevano che: - era deceduto in data 3.5.2018 per “mesotelioma pleurico Persona_1 avanzato, metastasi cerebrali” e che la patologia che lo aveva condotto al decesso era stata contratta a causa dell'esposizione all'amianto nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;
- che, risultate vane le procedure amministrative proposte, agivano in giudizio onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: a. che il mesotelioma che ha causato la morte del
IG. in data 3.05.2018 (cfr. documentazione medica di cui in premessa e/o allegata Persona_1 da ), è dipendente da causa di servizio, nella misura corrispondente alla cat. I, tabella A, e CP_5 sulla base dello svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti
l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, con diritto della vedova e degli orfani a vedersi liquidata la speciale elargizione, pro quota, e tutte le altre prestazioni di cui ai capi XIV e XV della premessa in fatto del presente ricorso, e con i ratei medio tempore maturati, a titolo di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del (doc. 10), che si intende qui integralmente riportato e Parte_2 riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
e per gli
2 effetti: - condannare il , al pagamento in favore degli odierni ricorrenti degli Parte_1 importi dovuti a titolo di equo indennizzo, con ascrivibilità dell'infermità del 100% alla corrispondente I cat., Tab. A, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.p.r. 461/2001 ed ex art. 68 d.p.r.
3/195755(con i criteri di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
12.02.200456, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 Febbraio 2004); - condannare il
, in persona del Ministro p.t., e il , in persona del Parte_1 Parte_2
Ministro p.t., ciascuno secondo le proprie competenze, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, ad accogliere tutte le domande formulate dagli odierni ricorrenti, nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono riscritte, e per gli effetti riconoscere lo status di vittima del dovere del IG. , per le infermità -mesotelioma pleurico- causa di morte, e Persona_1 per gli effetti costituire, in favore dei IG.ri , e , CP_3 P_ Controparte_2 rispettivamente vedova e orfani di vittima del dovere, tutte le prestazioni previdenziali dovute, con liquidazione della speciale elargizione, pro quota per ognuno dei ricorrenti, nonché lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, nella misura di €500,00, per ognuno dei ricorrenti e per ogni mese, e con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazioni, ed ogni altra prestazione dovuta, nella loro qualità di vedova e orfani di vittima del dovere, così come richiesto nei capi XIV
e XV della premessa in fatto del presente ricorso. Nel caso in cui dovessero essere rigettate le domande dei IG.ri e orfani del IG. , perché non a carico P_ PE Persona_1 fiscale del padre al suo decesso, si chiede che l'importo della speciale elargizione venga erogato, per intero, alla vedova IG.ra ; - condannare il ad erogare CP_3 Parte_1 agli odierni ricorrenti tutto quanto richiesto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche sulla base di quanto dedotto, per effetto della produzione documentale in atti, da intendersi parte integrante del medesimo, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007;
C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.0 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C.
12059/2003; C. 7585/2003, e delle presenti conclusioni. - condannare altresì il
[...]
, in persona del p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 Parte_2 CP_6
D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del IG. , nella sua qualità di vittima Persona_1 del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni. - In subordine: Nella non creduta ipotesi, nella specie, si ritenesse di apprezzare la non sussistenza nel carico fiscale del padre dei IG.ri e P_ [...]
, al momento del suo decesso, si chiede che il Tribunale adito, rilevi: Eccezione di CP_2 illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse di dover rigettare le domande dei
3 IG.ri e , solo perché non nel carico fiscale del deceduto, ovvero P_ Controparte_2 nel caso in cui si ritenesse di quantificare l'assegno vitalizio in €258,23, si chiede che il Tribunale rilevi l'illegittimità costituzionale delle norme, eventualmente invocate dal , e per gli Parte_2 effetti rinvii alla Corte Costituzionale, con riferimento alla violazione delle norme di cui all'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35, 36 e 38 Cost.; anche alla luce della giurisprudenza sia della Magistratura ordinaria che di quella amministrativa;
- e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata: nella non creduta ipotesi il Tribunale ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 6 della L. 466/80, piuttosto che l'art. 4, n. 2, lettera b.,
n. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, ovvero altra norma discriminatoria e/o violativa del principio di uguaglianza formale e sostanziale, con ingiustificata discriminazione e selezione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157 TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt. 153 e 156 TFUE), si chiede che il
Tribunale adito disponga la disapplicazione della norma interna eventualmente invocata dal
e/o dal , in forza dei principi di diritto comunitario di Parte_1 Parte_2 cui agli artt. 20 e 21 Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona) e di ogni altra norma di diritto comunitario (art.
156 TFUE e 157 TFUE); - e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si chiede che ove ritenga sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate
Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate (dopo avere per anni violato la direttiva 477/83/CEE, avente a oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro", tanto che la Corte di Giustizia, con decisione del 12.3.1990, istanza di infrazione n. 240/89, aveva condannato la Repubblica Italiana)
e quindi in forza di quanto sancito dall'art. 156 TFUE - tutela dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali - e sulla base del divieto di ogni sorta di discriminazione rispetto alle altre vittime tra cui quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, che al pari dell'amianto hanno determinato lesioni della salute e dell'integrità psicofisica, come per esempio
l'insorgenza del mesotelioma originato dalle fibre di amianto e quindi malattia infortunio, come CP_ ribadito da Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019 (cfr. doc. ), si chiede che il Tribunale adito voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che le infermità siano state cagionate per fatti che non siano corrispondenti a quelli terroristici, alla
4 luce del fatto che comunque l'evento è sempre di lesione della salute e dell'integrità psicofisica, per effetto della somministrazione di fibre di amianto e quindi sulla base dei principi di cui agli artt. 20
e 21 della Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per ogni altro profilo (art. 156 TFUE)”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il difesa eccependo preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e la condanna al pagamento dell'equo indennizzo;
eccepiva, inoltre, l'insussistenza del diritto ai benefici richiesti da e P_ [...]
in quanto figli non a carico del de cuius; chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso per CP_2 difetto di prova dell'esposizione a rischio;
evidenziava, altresì, che le avversarie deduzioni si concentravano “su una narrazione della presenza dell'amianto in ogni contesto lavorativo del militare che apparirebbero quindi valide per la loro genericità per qualsiasi altro appartenente alle
Forze Armate. Per cui tutta la ricostruzione dei fatti condotti dalla controparte si presenta generica
e non supportata da alcun riscontro probatorio”.
Il , nonostante la ritualità e tempestività della notifica, rimaneva Parte_2 contumace.
Esperita la prova testimoniale, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 2390/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023, il Tribunale così statuiva:
“Accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto : Persona_1
- dichiara l'obbligo del all'inserimento del defunto Parte_2 Persona_1 nell'elenco di cui al DPR 243 del 2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR n
243 del 2006, art. 1 commi 563 e 564 Legge 266 del 2005, art. 1904 del d. lgs. n.66 del 2010;
- condanna il al riconoscimento, nella ricorrenza delle condizioni Parte_1 previste dalla normativa relativa a detto inserimento:
1. dell'elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 legge 206 del 2004, in favore di ciascuno dei ricorrenti in misura proporzionale alla successione legittima;
2. dell'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206 del 2004 dal 1.1.2008 e dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 dal 1.1.2006, nella misura di euro 500,00 mensili, a favore di ciascuno dei tre ricorrenti;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti Parte_1 liquidate in € 8.000,00 oltre c.a.p., i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
- compensa le spese tra i ricorrenti e il;
Parte_2
5 - pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate come Parte_1 da separato decreto”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 21.4.2023, proponevano appello il ed il , lamentando l'errore nel quale era incorso il Parte_1 Parte_2 primo giudice il quale, previo riconoscimento in capo all' della qualità di soggetto equiparato PE alle vittime del dovere, aveva dichiarato l'obbligo del di inserire quest'ultimo Parte_2 nell'elenco di cui al DPR 243/2006 ed aveva condannato il al riconoscimento Parte_1 dei benefici a tale status correlati.
In particolare, i censuravano la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi: Parte_3
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005”: erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto integrato, nel caso di specie, il requisito normativo della “particolarità delle condizioni ambientali ed operative”, sulla base dell'accertamento della mera nocività dell'ambiente lavorativo in cui il dante causa aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare, laddove invece il mancato accertamento della sussistenza dell'elemento specializzante la fattispecie assistenziale approntata in favore delle vittime del dovere, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, la riforma della decisione viziata in ragione del mancato riscontro da parte del giudicante di quel quid pluris richiesto dal legislatore rispetto alla causa di servizio e rappresentato dall'individuazione in concreto delle particolari condizioni ambientali od operative;
2) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 e dell'art. 6 della legge n. 466/1980”: gli appellanti lamentavano, altresì,
l'adesione del Tribunale al parere n. 02155 del 2015 del Consiglio di Stato, laddove aveva statuito che per l'elargizione dello speciale assegno vitalizio non occorreva che il figlio superstite di una vittima del dovere fosse a carico della stessa al momento del decesso, poiché l'art. 5, comma 3 della legge n. 206/2004 prevedeva la corresponsione in favore dei figli maggiorenni senza nulla aggiungere;
giungevano alle stesse conclusioni anche con riferimento all'assegno vitalizio.
Evidenziavano, infatti, come il convincimento fatto proprio dal Tribunale fosse da ritenere superato dal recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale aveva stabilito che “i superstiti delle vittime del dovere che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, l. n.
244/2007, hanno titolo al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6, l. n. 466/1980, ai sensi del quale esso non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente…… (Cass. nn. 11181 e 311102 del 2022)” (Cass. Sez. Lav. ord. n.
8974/2023). Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal Parte_2
6 della dichiarando la non spettanza dei benefici rivendicati da e Pt_1 P_ [...]
, figli superstiti di , in ragione dell'esistenza in vita della moglie e per non Parte_4 Persona_1 essere gli stessi a carico fiscale dello stesso al momento del decesso. Insistevano, quindi, sulla illegittimità della decisione del Tribunale e ne chiedevano la riforma, con conseguente rigetto delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituivano in giudizio e figli del de cuius P_ Controparte_2 PE
, chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione impugnata.
[...]
Concludevano, in via preliminare, per la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello; nel merito, per il rigetto dello stesso o, in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero alla Corte Costituzionale previa sospensione del giudizio, con conferma delle statuizioni di primo grado;
in via ulteriormente subordinata, per la conferma della condanna alla quota parte di speciale elargizione e/o la condanna a costituire l'assegno vitalizio mensile di euro 500,00, in relazione alla decisione delle SS.UU. n. 7761/2017.
Si costituiva in giudizio anche moglie del de cuius , la quale CP_3 Persona_1 proponeva le medesime eccezioni preliminari e pregiudiziali presentate con il gravame dai figli;
nel merito, contestava le censure avversarie e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello; nel merito, il rigetto del ricorso o, in subordine, che la speciale elargizione sia liquidata nella misura del 100% in favore dell'appellante, quale vedova superstite.
All'udienza del 16 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Occorre premettere che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto sussistere
“la condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto ” e, sulla scorta di tale Persona_1 presupposto, ha condannato il all'inserimento del defunto Parte_2 Persona_1 nell'elenco di cui al DPR 243 del 2006 (ovvero nell'elenco previsto dal “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266”) ai fini della concessione dei benefici assistenziali correlati allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato;
sulla base del medesimo accertamento ha condannato il Parte_1 difesa a corrispondere in favore degli eredi le provvidenze economiche specificate nel dispositivo e alla pagina 25 della sentenza impugnata.
7 In particolare, si legge alla pagina 25 testè richiamata: «… dunque va riconosciuto al sig. PE lo status di vittima del dovere, con inserimento del relativo nominativo nell'elenco previsto
[...] dall'art. 3 comma 3, del d.p.r. 243/06, e conseguentemente agli eredi, odierni ricorrenti, vanno riconosciuti i benefici della speciale elargizione di cui al comma 1 e 5 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 d.l. n. 159/07 convertito in l. n. 222/07, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 della 1. 407 del 1998, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal 1.1.2006 in forza dell'art. 4 dpr. n. 243/06, e da corrispondersi nella misura di 500 euro mensili (v. Cass. S.U. n. 7761/17), nonché lo speciale assegno vitalizio di cui al comma
3 dell'art. 1. 206 del 2004, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal 1.1.2008 in forza dell'art. 2, comma 105, l. n. 244/07.
Per tutti gli altri benefici, invece, ritiene il Tribunale che vi sia difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, trattandosi di benefici per i quali sono competenti altre amministrazioni».
Posto che la sentenza del primo giudice è stata impugnata solo dalla Parte pubblica, la materia del contendere, nel presente grado, è circoscritta alla sussistenza o meno della condizione di equiparato a vittima del dovere del defunto e della conseguente spettanza dei benefici Persona_1 riconosciuti dal Tribunale sul presupposto dell'esistenza del precisato status. Ogni ulteriore domanda e diversa domanda di cui all'originario ricorso e non accolta dal primo giudice - in mancanza di impugnazione (e, invero, neanche di mera riproposizione) sul punto - è ormai coperta dal giudicato.
3. Preliminarmente, non sono accoglibili le argomentazioni svolte dagli appellati al fine di affermare l'inammissibilità dell'atto di gravame per la sua genericità.
E invero, è pacifico che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - , Ordinanza n.
36481 del 13/12/2022).
Ebbene, nella specie, il tenore dell'atto introduttivo del presente grado, in modo sintetico ma sicuramente specifico ed efficace, consente di individuare le parti della sentenza impugnate ed i
8 ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale. Ne segue l'ammissibilità del gravame.
4. L'appello proposto dai è fondato. Parte_3
4.1. Il primo motivo di gravame – denominato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005” - è volto a censurare la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto ad lo status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere”. Persona_1
Il Tribunale, dopo aver chiarito che «la presente controversia verte sull'interpretazione del comma 564 dell'articolo 1 legge n. 266/2005 secondo cui “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”», ha richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione in materia (in particolare, le sentenze n. 15027/18 e n. 4238/19). Sulla scorta di tali decisioni e dei principi ivi affermati, ha concluso che nel concetto di “missione di qualunque natura” rientrano le mansioni relative allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e che nella nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” è ricompresa l'esposizione, nel corso delle mansioni espletate, a sostanze nocive per la salute.
In applicazione di tali premesse, con riferimento al caso di specie, il primo giudice ha ritenuto provato che, nel corso dell'attività svolta alle dipendenze del dal Parte_1
28.8.1966 al 31.12.1974, anche a bordo delle navi indicate nel ricorso (Unità navale Staffetta, Nave
Andrea Doria, Nave Aviere, Nave Doria), è stato esposto all'amianto. Persona_1
E posto che il “mesotelioma pleurico”, che ha portato al decesso di in data Persona_1
3.5.2018, è stato causato “dalle esposizioni verificatesi nel corso degli oltre otto anni di servizio per la Marina Militare”, oltre che “da quelle realizzatesi nei successivi 27 anni nel settore riscaldamento - condizionamento, già riconosciute dall'INAIL” (secondo la c.t.u. espletata in primo grado), il Tribunale ha riconosciuto a lo status di soggetto equiparato alle vittime del Persona_1 dovere ai sensi del comma 564 dell'articolo 1 legge n. 266/2005.
I appellanti hanno censurato tali conclusioni e, anche sulla scorta della Parte_3 giurisprudenza di legittimità sopravvenuta a quella menzionata dal Tribunale (in particolare, dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8957/2023), hanno sostenuto che il rischio generico connesso alla mera insalubrità dell'ambiente lavorativo, in cui un soggetto riconosciuto invalido per causa di servizio abbia svolto la propria attività lavorativa, è insufficiente a consentire, di per sé,
l'estensione in suo favore della tutela assistenziale apprestata dall'ordinamento in favore delle
9 vittime del dovere. Pertanto, secondo la Parte pubblica, il giudice di prime cure ha errato nel
“ritenere integrato, nel caso di specie, il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative, solo sulla base dell'accertamento della mera nocività dell'ambiente lavorativo” in cui il de cuius “aveva prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare, laddove, se avesse correttamente applicato la predetta disposizione legislativa, a fronte della mancato accertamento, nel caso di specie, della sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative, non avrebbe potuto non rigettare il ricorso proposto in primo grado”.
La doglianza è fondata.
In diritto, assume rilievo l'art. 1, comma 564 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Come noto, mentre il comma 563 del citato articolo riguarda le vittime del dovere in senso stretto, il comma 564 concerne i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere, disponendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede: “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e
3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La normativa in esame è stata oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il
10 sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 13114 del 24/06/2015).
In particolare, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 21969 del 21/09/2017, hanno affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio;
altrimenti, tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Il che non è. Occorre, invece, che la dipendenza da causa di servizio sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati, in ogni caso, alle condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
(Sez. L, ord. n. 8322 del 2018; Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13367 del 01/07/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020).
Non ignora il Collegio che vi è stato, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento interpretativo (fatto proprio dal Tribunale nella sentenza impugnata) che ha riconosciuto l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere di tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori (cfr., in particolare, Cass. n. 4238 del 13/2/2019, in un caso relativo a vigile del fuoco affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto;
Cass. n. 823 del
19/1/2021 in un caso relativo ad esposizione ad amianto per servizio prestato a bordo di navi militari).
11 Senonché, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. L, n. 29189/2022, dopo aver dato atto dei precedenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, ha consapevolmente disatteso l'avviso di Cass. n. 4238 del 2019 e successive conformi, chiarendo: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (…) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
Può considerarsi “particolare” la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
12 Tale orientamento si è consolidato negli anni successivi, in cui la S.C. ha costantemente confermato tali principi. Si richiamano, tra le tante: Sez. L, Ordinanza n. 15978 del 2025, avente ad oggetto la domanda volta a conseguire i benefici spettanti alle vittime del dovere quale coniuge superstite di un soggetto deceduto a causa di mesotelioma asseritamente contratto per l'esposizione a fibre di amianto nel periodo in cui, durante il servizio militare, era stato adibito a mansioni di muratore specializzato;
Sez. L, Ordinanza n. 29618 del 2024; Sez. L, Ordinanza n. 10954 del 2023, concernente il caso di un capo squadra vigile del fuoco che aveva utilizzato guanti e tute di amianto ed era deceduto per patologie correlate all'amianto; nonché: Sez. L, Ordinanza n. 8957 del 2023;
Sez. L, Ordinanza n. 6464 del 2023; Sez. L, Ordinanza n. 6434 del 2023.
Tra le altre, di recente, va ricordata anche Sez. L, Ordinanza n. 599 del 2024, che, proprio sulla scorta dei principi già affermati da Cass. n. 29819 del 2022, ha respinto il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di alcuni eredi – del tutto analoga a quella per cui è causa -, volta ad ottenere il riconoscimento, con riferimento al loro dante causa, dei benefici previsto per gli equiparati alle vittime del dovere, avendo lavorato il congiunto a bordo di navi militari contenenti amianto, da cui era derivata la patologia poi sofferta.
Altrettanto significativa appare Sez. L, Ordinanza n. 8476 del 2023, che ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nella motivazione della decisione della S.C. si legge che: 1) “la
Corte territoriale ha escluso che la fattispecie concreta fosse riconducibile nel perimetro normativo di cui all'art. 1, commi 564, della legge nr. 266 del 2005, escludendo in particolare la ricorrenza delle «particolari condizioni ambientali ed operative»”; 2) “pacifico il fatto che il ricorrente, militare in servizio di leva, fosse stato imbarcato quale radiotelegrafista su Nave Quarto (unità di appoggio del battaglione San Marco) per un periodo di oltre 13 mesi continuativi «[…] durante i quali veniva sottoposto ad estenuanti missioni addestrative e operative, previste dai programmi dell'alleanza Nato, comandato in duri e snervanti turni di servizio di guardia in coperta ai quali si aggiungevano le mansioni tipiche della sua qualifica di radiotelegrafista di bordo, svolte in locali angusti e insalubri in condizioni ambientali e operative particolarmente stressanti e pericolose, dovute ai lunghissimi periodi di navigazioni su rotte nazionali ed internazionali, in ogni condizione di tempo e di mare […]», la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito evidenziato (id est: delle particolari condizioni ambientali ed operative), giudicando le attività descritte «comuni a quelle svolte da un qualsiasi militare di leva in Marina» senza che fossero riscontrabili condizioni straordinarie rispetto «alle normali situazione di stress […] della vita militare di Mare»”.
13 Sulla scorta di tali premesse, e in applicazione dei principi testè richiamati, ritiene il
Collegio che, nella specie, non sussistano le “particolari condizioni ambientali od operative” per riconoscere al defunto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Persona_1
E invero, le risultanze probatorie rivelano senz'altro la presenza di amianto negli ambienti che l'avente causa degli odierni appellati frequentava, in ragione dell'attività lavorativa prestata in favore della Marina Militare, e nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi cui PE
era addetto.
[...]
Senonché, la deposizione di unico teste che ha avuto conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti di causa, rivela come le condizioni in cui ha operato il de cuius erano identiche a quelle di tutti gli altri commilitoni che prestavano servizio, all'epoca, con il de cuius.
Il fatto che tale generalizzata condizione riguardava tutti coloro che, negli anni sessanta e settanta, prestavano servizio presso le basi e le navi ove ha operato , svolgendo le Persona_1 medesime mansioni espletate dallo stesso - ma anche molte altre - è stata confermata dai testi e , rispettivamente presidente dell'associazione “Contramianto e Testimone_2 Testimone_3 altri rischi Onlus” e consulente della Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia in un processo vertente sulla esposizione ad amianto di centinaia di militari e dipendenti civili del
, che operavano all'interno della Marina Militare su tutto il territorio Parte_1 nazionale, già coinvolto, quale ufficiale di P.G., nelle indagini esperite dalla Procura della
Repubblica di Padova, dal 2002. Detti testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, la documentazione prodotta dagli odierni appellati, relativa ad indagini e studi svolti in ordine alla presenza di amianto sulle navi della Marina Militare, comprese quelle ove ha prestato servizio
. In particolare, il teste , pur non avendo avuto conoscenza del de cuius e non Persona_1 Tes_2 avendo avuto cognizione diretta dei fatti che hanno interessato , ha riferito, sulla Persona_1 scorta di una consulenza Inail del 2003, che: - nell'elenco delle navi con presenza di amianto compaiono anche quelle denominate Nave Staffetta, Nave Aviere e Nave Doria;
- i meccanici, nel periodo dal 1966 al 1974, usavano guanti di amianto;
- in tutte le basi, compresa quella di La
IA, le bonifiche dell'amianto sono avvenute fino agli anni duemila.
Anche il teste , pur non avendo avuto conoscenza dei fatti, ha riferito su una Tes_3 condizione generalizzata di rischio per tutti coloro che, all'epoca, svolgevano le attività cui è stato preposto anche . Persona_1
La “copiosa produzione documentale” a cui ha fatto, poi, riferimento il Tribunale – nella parte in cui può assumere rilievo ai fini in esame – non fa altro che confermare una situazione del tutto generalizzata di rischio correlata all'esposizione all'amianto che, tuttavia, sulla scorta della
14 giurisprudenza richiamata, non integra “condizioni ambientali od operative particolari” tali da giustificare per (o, meglio, per i suoi eredi) i benefici assistenziali in esame. Persona_1
Fermo che sono stati prodotti (oltre a plurimi precedenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, anche in sede consultiva, e innumerevoli pubblicazioni scientifiche, alcune in lingua inglese, contenenti articoli o approfondimenti in materia di asbestosi e mesotelioma) innumerevoli atti sostanzialmente irrilevanti a fini probatori (tra cui: un verbale di assunzione di informazioni ex artt. 327 bis e 391 bis c.p.p. rese da un generale che ha prestato servizio - dal
24.01.1978 al 23.06.2016 – presso caserme o missioni internazionali che non hanno interessato
; un “Piano di lavoro e piano operativo di sicurezza per le opere di rimozione, Persona_1 bonifica smaltimento di materiali in “Eternit” contenenti cemento amianto», Controparte_8
che riguarda luoghi e soggetti del tutto estranei al giudizio;
alcune pagine di
[...] una pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa, Ispettorato delle Armi di Fanteria e di
Cavalleria, risalente al 1972, contente “istruzione provvisoria sulla mitragliatrice MG 42/59 cal. mm 7,62 NATO”, ristampa del 1972; una nota a Cassazione penale, sez. IV n. 45935/2019 sul
“processo amianto in ILVA”; verbali di sommarie informazioni testimoniale, consulenze tecniche e atti di indagine riguardanti plurimi procedimenti che riguardano altri soggetti, interessati all'esposizione all'amianto per lo più in contesti lavorativi del tutto differenti da quello per cui è causa), deve rilevarsi che già nell'originario ricorso gli odierni appellati hanno sostenuto: “La documentazione in atti, tra cui la relazione del Dott. (doc. 5), coniugati con il Persona_2 documento matricolare e il libretto personale del marinaio (doc.ti da 6/a a 6/c), unitamente a tutti gli altri atti, tra i quali quelli allegati anche con il n. 34, che comprende anche 4 allegati dell'informativa, con riferimento al Marina Ter, che unitamente alla relazione finale della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta (doc. 1/t), comprova il fenomeno epidemico di mesoteliomi in M.M., unitamente ai riconoscimenti per i commilitoni, nella cui motivazione si fa riferimento ad una condizione generalizzata di rischio per tutto il personale della Marina Militare”.
Sempre nel medesimo ricorso si richiama “il doc. 26.c.1” al fine di dimostrare “che proprio in periodo coevo a quello di cui è causa (28.08.1966 al 31.12.1974) nella base arsenalizia di
Taranto” – ovvero in una base in cui non operò – “vi fu un fenomeno epidemico di Persona_1 patologie asbesto correlate, che coinvolgeva tutte le figure professionali”.
Sulla scorta di tali presupposti è stato affermato che “L'intero periodo di servizio, risultante dal documento matricolare (doc. 6/a), è stato caratterizzato dalla violazione delle regole cautelari” correlate all'uso dell'amianto e dall'esposizione al rischio del de cuius, come degli altri suoi commilitoni, a tali sostanze nocive.
15 In altri termini, tutto il ricorso di primo grado si fonda sull'assunto che, negli anni in cui prestò servizio presso la Marina Militare, presso tutte le basi e le navi della Persona_1 medesima Marina, comprese quelle in cui lo stesso operava, nonché negli strumenti che utilizzava, era presente amianto.
Quanto alla documentazione particolarmente richiamata nell'originario ricorso, giova evidenziare che il documento n. 5, che corrisponde ad una relazione di un consulente di parte (dott.
, dà conto di una esposizione a rischio “continuativa” e correlata all'ordinaria Persona_2 modalità di espletamento delle mansioni di come degli altri commilitoni, e Persona_1 concernente tutti i diversi luoghi in cui il de cuius ha operato.
L'allegato n. 34 al ricorso, pure espressamente richiamato, contiene una informativa
(comprensiva di allegati) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, datata
28.07.2015, nel procedimento n. 15082/2013 RGNR, a firma dell'ufficiale di P.G. Testimone_3
(escusso come teste innanzi al Tribunale), riguardante “esito indagini delegate in riferimento all'esposizione a fibre di amianto di una coorte di militari presso la Marina Militare Italiana”.
Dalla breve premessa dell'informativa e dagli allegati n. 1 e 2 si deduce che essa individua le persone offese esposte all'amianto, in particolare, nei militari di carriera in ferma breve o prolungata (ovvero: truppa, graduati, sottufficiali, ufficiali, alti ufficiali), nonché nei dipendenti civili del nelle varie qualifiche/mansioni, che avevano operato su unità navali Parte_1 militari o all'interno degli arsenali della Marina Militare (La IA, Taranto, Brindisi, Augusta,
Messina, La Maddalena, ecc.).
Si tratta, con ogni evidenza, di una indagine (in cui non è inserito il nominativo di PE
, all'epoca non ancora deceduto) che riguarda una generalizzata situazione di esposizione
[...] all'amianto nell'ambito di tutta la Marina Militare Italiana, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte.
Anche la relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta della camera dei deputati di cui all'allegato 1/t, avente ad oggetto i casi “di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”, al di là del più ampio ambito di indagine, non aggiunge elementi rilevanti ai fini che in questa sede rilevano.
Non giova agli odierni appellati la circostanza, dagli stessi rimarcata negli atti, secondo cui nella motivazione degli atti con cui sono stati riconosciuti, ad altri militari, i benefici per cui è causa, “si
16 fa riferimento ad una condizione generalizzata di rischio per tutto il personale della Marina
Militare, peraltro senza la dotazione di misure di protezione e in assenza di aspirazione delle polveri, in ambienti angusti, per quanto riguarda i locali tecnici, tra i quali i locali caldaia, ovvero anche a bordo nave, e in ambienti privi di confinamento e separazione, per quanto riguarda le officine” (così a pagina 39 dell'originario ricorso). Egualmente, i documenti da 54/a a 54/d, che si riferiscono a navi (Duca degli Abruzzi, Altair, Andromeda, Motosilurante 471, Barile, Vittorio
Veneto, Alicudi, Filicudi, Centaurus, Cigno) diverse da quelle su cui ha operato il de cuius, confermano che all'epoca di costruzione delle unità navali ivi indicate “l'amianto era comunemente impiegato nella costruzione”, descrivendo, dunque, una realtà comune alle navi della Marina
Militare dell'epoca.
Vi è da aggiungere, per completezza, che dalla consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado (ove si dà, peraltro, atto che ha ottenuto il Parte_5 riconoscimento della natura professionale della malattia tumorale dall'INAIL in ragione dell'esposizione all'amianto, per 27 anni, dall'1.1.1975 al 2002, nell'ambito dell'attività svolta presso diverse società operanti nel settore della termoidraulica) non risulta affatto che le condizioni in cui lavorava il de cuius fossero peculiari, evidenziandosi, invece, come l'amianto fosse
“ampiamente utilizzato nella cantieristica navale prima del banning del minerale, iniziato nella prima metà degli anni '90” (così a pagina 15 della c.t.u.) e che, secondo gli studi in materia, “nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto e di materiali che lo contengono” (cfr. quarto rapporto iportato alla pagina 17 della c.t.u.). CP_9
A ben vedere, proprio lo scrupoloso esame della documentazione prodotta, nei limiti in cui pertinente con il presente giudizio, unitamente alle risultanze delle prove testimoniali espletate, consente di affermare che le condizioni di lavoro cui è stato sottoposto erano comuni Persona_1
a quelle di qualsiasi militare che, negli anni sessanta/settanta, prestasse servizio, come meccanico ma non solo, presso le basi e le navi della Marina Militare Italiana.
In definitiva, sono gli stessi odierni appellati ad aver dedotto come l'esposizione qualificata all'amianto fosse stata una costante di tutto il percorso professionale del de cuius, sia nei periodi di servizio a terra che nei servizi a bordo delle navi - presso la Scuola della Marina Militare di La
Maddalena (Mariscuola) dal 28.08.1966 al 31.07.1967 e dal 26.08.1972 al 7.07.1973, presso l'arsenale di La IA dal 1.02.1971 al 25.08.1972, a bordo delle navi “Staffetta” (dal 1.08.1967 al
31.01.1971), “Doria” (dal 8.07.1973 al 7.08.1973 e dal 1.10.1973 al 31.12.1974) e “Aviere” (dal
8.08.1973 al 30.09.1973) -, dall'arruolamento con mansioni di allievo meccanico sino al congedo, come meccanico;
e non, quindi, di particolari condizioni legate a specifici contesti o mansioni.
17 La produzione documentale conferma, al più, la drammatica “normalità” della esposizione all'amianto del predetto corpo militare. Ma, come chiarito costantemente dalla Suprema Corte, tale condizione non legittima il conferimento dello status di vittima del dovere, consentendo, invece, il ricorso a differenti forme di tutela.
Nella fattispecie concreta, non si ravvisa, dunque, la sussistenza del quid pluris e di quelle condizioni ambientali e operative connotate da straordinarietà di cui si è detto e che, secondo gli insegnamenti forniti dalla S.C. nell'ambito della sua funzione nomofilattica, sono indispensabili al fine di riconoscere i benefici assistenziali per cui è causa.
Ne consegue che, nella specie, l'esposizione a fibre di asbesto, diffusamente presente nei materiali impiegati e negli ambienti di lavoro della Marina Militare, non vale di per sé a integrare il presupposto per il riconoscimento dello status di cui all'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005.
Le argomentazioni che precedono comportano l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata nella misura in cui ha accolto le richieste correlate all'attribuzione della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente integrale reiezione delle originarie domande.
4.2. Le argomentazioni svolte risultano altresì assorbenti in relazione al secondo motivo di gravame, concernente la non debenza delle prestazioni per cui è causa limitatamente ai figli del de cuius, in assenza del presupposto della “vivenza a carico”.
5. Le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia, anche nella giurisprudenza di legittimità, e la circostanza che l'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, cui si è fatto riferimento, è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e si è consolidato nelle more del presente giudizio, giustificano senz'altro la compensazione delle spese del doppio grado (già compensate dal Tribunale con riferimento ai rapporti “tra i ricorrenti e il ”), in Parte_2 esse comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado.
A tale ultimo proposito giova rilevare che, come ricordato, da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza
n. 26654 del 2024, è consolidato il principio di diritto per cui «la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa … senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso» (cfr. in
18 proposito anche Cass., sez.1 sentenza n. 11068/2020, che cita Cass. 17/01/2013 n. 1023, Cass.
07/09/2016 n. 17739).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- respinge integralmente le domande proposte nell'originario ricorso da CP_3 P_
in proprio e nella qualità di eredi di;
[...] Controparte_2 Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in primo grado, liquidata con separato decreto del Tribunale.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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