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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/08/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio GIANNARELLI, come da mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Battisti 20 - Sarzana attori contro
e Controparte_1 Controparte_2 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 luglio 2025:
Per parte attrice:
“Piaccia all''Ill.mo Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 16.2.2023 e pubblicato il 30.10.2023 con atto Rep. n. 21.273, Racc. 15.175 da parte del Notaio e per l'effetto Persona_1
1 - dichiarare aperta la successione ab intestato di con ogni conseguente effetto di Persona_2 legge;
inoltre, ma nei confronti del solo convenuto Avv. chiedono, quali istanze CP_1 CP_1 dipendenti dalla suesposte domande pregiudiziali,
-assegnarsi da parte del Giudice congruo termine ai sensi dell'art. 481 C.C. ad Avv. CP_1 affinchè dichiari se accetta ovvero rinuncia all'eredità del fratello CP_1 Persona_2 e, in ulteriore dipendenza, in caso di rinuncia espressa o tacita, in caso di mancata dichiarazione nel termine assegnato,
-autorizzi gli attori, ai sensi ed effetti di cui all'art. 524 C.C. ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti dandosi atto che sin d'ora
- gli attori accettano, in effetti, l'eredità di in nome e luogo del rinunciante Persona_2 CP_1 Avv. con le finalità di cui all'art. 524 C.C. CP_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CNA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre – 5 novembre 2024 Pt_1
, e , sulla premessa di essere creditori
[...] Parte_2 Parte_3 dell'Avv. di una ingente somma di denaro (come da sentenza di Controparte_1 condanna del Tribunale della Spezia n. 249/2023, coperta da giudicato e notificata al debitore unitamente ad atto di precetto), espongono che in data 7 agosto 2023 era deceduto in La Spezia fratello del convenuto il Persona_2 Controparte_1 quale con testamento olografo del 16 febbraio 2023, pubblicato in data 30 ottobre 2023, avrebbe nominato erede universale la propria madre Controparte_2
Gli attori contestano la genuinità della predetta scheda testamentaria, che non risulterebbe essere stata redatta di pugno né sottoscritta dal de cuius, bensì con scrittura diversa, come attestato da una consulenza grafologica di parte prodotta in atti. Evidenziato il loro interesse ad agire (in quanto, ove la scheda testamentaria risultasse nulla, il loro debitore concorrerebbe quale coerede con la madre nella successione ab intestato del fratello, potendosi dunque essi rivalere sulla quota pari alla metà della massa), gli attori concludono per la declaratoria della nullità del testamento impugnato, con conseguente apertura della successione ab intestato di
[...]
e con richiesta di assegnazione ai chiamati all'eredità di termine ex art. Per_2
481 c.c. affinché dichiarino se intendano accettare o meno la predetta eredità. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coerede loro debitore, chiedono inoltre di essere autorizzati ex art. 524 c.c. ad accettare la ridetta eredità in nome e per conto del denunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. I convenuti e ritualmente intimati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
2 La domanda volta alla declaratoria di nullità del testamento impugnato e di conseguente apertura della successione legittima è fondata e meritevole di accoglimento. A fronte delle doglianze attoree relative all'allegata non genuinità della scheda testamentaria, la causa è stata istruita mediante perizia grafologica, all'esito della quale la CTU ha osservato che i confronti tra il documento in contestazione e le scritture comparative prodotte “si sono conclusi con risultanze assolutamente identiche per tutte le firme autografe, fra l'altro già risultate sicuramente tutte dovute alla medesima mano e tutte assolutamente identiche: sul piano dei caratteri grafici generali si è mostrata in maniera del tutto palese una piena incompatibilità mozionale, dinamografica e costruttiva, non emergendo alcuna corrispondenza non solo sostanziale, ma neppure formale, nei valori ideativi, formativi, morfologici e strutturali. Del tutto incompatibili sono risultati, inoltre, l'organizzazione del gesto e dello spazio, il livello formale, la conduzione del tratto, la movimentazione, la coesione, i collegamenti, la fluidità, la pressione, l'andamento, il calibro, i rapporti dimensionali e intergrammici, il ritmo e la qualità del gesto grafico. Risulta decisamente significativo il fatto che le firme autografe, tutte del medesimo tipo leggibile, hanno palesemente rivelato di ripetere sempre, senza variazioni, uno schema grafico perfettamente identico, della cui fisionomia, fortemente personalizzata, morfologicamente e strutturalmente costante, nessun elemento si ritrova nella firma in calce al testamento in verifica. […] In entrambi i grafismi a confronto, cioè quello dell'autore del testamento in verifica e quello del de cuius, la fisionomia dei singoli segni è risultata sempre morfologicamente e strutturalmente costante, e in entrambi ha presentato sempre le medesime soluzioni interiorizzate e personali, chiaramente e necessariamente dovute a identità formulazione ideativa, di acquisizione di forme e di abilità estrinsecativa, soluzioni che, raffrontate, non hanno mostrato alcuna corrispondenza fra loro, neppure formale, inducendo necessariamente a ritenerle sicuramente dovute a due distinte e ben differenti grafomotricità, quindi a due diverse mani scriventi”. La perizia si conclude quindi nel senso che “la redazione del testamento in verifica non può assolutamente essere riferita alla mano del sig. e, in Persona_2 particolare, la firma apposta in calce a nome apparente “ non deve Persona_2 essere ritenuta autografa, ma sicuramente apocrifa”. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni (adeguatamente argomentate e corroborate dall'apprezzabilità già ictu oculi di sostanziali differenze tra la sottoscrizione del testamento e le sottoscrizioni autografe di cui alle scritture comparative) possono essere condivise ed acquisite. Dall'accertata non genuinità del testamento impugnato discende dunque la declaratoria della sua nullità e della conseguente apertura della successione legittima, alla quale sono chiamati, per una quota pari ad un mezzo ciascuno, il fratello del de cuius e la madre ex art. 571 c.c., con rimessione Persona_3 Controparte_2
3 della causa in istruttoria per esame della domanda ex art. 481 c.c. e delle ulteriori domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità del testamento olografo redatto il 16.2.2023 e pubblicato il 30.10.2023 con atto Rep. n. 21.273, Racc. 15.175 da parte del Notaio
[...]
, in quanto non redatto dalla mano del de cuius Persona_1 Persona_2
- per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima di con Persona_2 ogni effetto di legge;
- quanto alle altre domande, rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo. La Spezia, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio GIANNARELLI, come da mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Battisti 20 - Sarzana attori contro
e Controparte_1 Controparte_2 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 luglio 2025:
Per parte attrice:
“Piaccia all''Ill.mo Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 16.2.2023 e pubblicato il 30.10.2023 con atto Rep. n. 21.273, Racc. 15.175 da parte del Notaio e per l'effetto Persona_1
1 - dichiarare aperta la successione ab intestato di con ogni conseguente effetto di Persona_2 legge;
inoltre, ma nei confronti del solo convenuto Avv. chiedono, quali istanze CP_1 CP_1 dipendenti dalla suesposte domande pregiudiziali,
-assegnarsi da parte del Giudice congruo termine ai sensi dell'art. 481 C.C. ad Avv. CP_1 affinchè dichiari se accetta ovvero rinuncia all'eredità del fratello CP_1 Persona_2 e, in ulteriore dipendenza, in caso di rinuncia espressa o tacita, in caso di mancata dichiarazione nel termine assegnato,
-autorizzi gli attori, ai sensi ed effetti di cui all'art. 524 C.C. ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti dandosi atto che sin d'ora
- gli attori accettano, in effetti, l'eredità di in nome e luogo del rinunciante Persona_2 CP_1 Avv. con le finalità di cui all'art. 524 C.C. CP_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CNA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre – 5 novembre 2024 Pt_1
, e , sulla premessa di essere creditori
[...] Parte_2 Parte_3 dell'Avv. di una ingente somma di denaro (come da sentenza di Controparte_1 condanna del Tribunale della Spezia n. 249/2023, coperta da giudicato e notificata al debitore unitamente ad atto di precetto), espongono che in data 7 agosto 2023 era deceduto in La Spezia fratello del convenuto il Persona_2 Controparte_1 quale con testamento olografo del 16 febbraio 2023, pubblicato in data 30 ottobre 2023, avrebbe nominato erede universale la propria madre Controparte_2
Gli attori contestano la genuinità della predetta scheda testamentaria, che non risulterebbe essere stata redatta di pugno né sottoscritta dal de cuius, bensì con scrittura diversa, come attestato da una consulenza grafologica di parte prodotta in atti. Evidenziato il loro interesse ad agire (in quanto, ove la scheda testamentaria risultasse nulla, il loro debitore concorrerebbe quale coerede con la madre nella successione ab intestato del fratello, potendosi dunque essi rivalere sulla quota pari alla metà della massa), gli attori concludono per la declaratoria della nullità del testamento impugnato, con conseguente apertura della successione ab intestato di
[...]
e con richiesta di assegnazione ai chiamati all'eredità di termine ex art. Per_2
481 c.c. affinché dichiarino se intendano accettare o meno la predetta eredità. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coerede loro debitore, chiedono inoltre di essere autorizzati ex art. 524 c.c. ad accettare la ridetta eredità in nome e per conto del denunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. I convenuti e ritualmente intimati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
2 La domanda volta alla declaratoria di nullità del testamento impugnato e di conseguente apertura della successione legittima è fondata e meritevole di accoglimento. A fronte delle doglianze attoree relative all'allegata non genuinità della scheda testamentaria, la causa è stata istruita mediante perizia grafologica, all'esito della quale la CTU ha osservato che i confronti tra il documento in contestazione e le scritture comparative prodotte “si sono conclusi con risultanze assolutamente identiche per tutte le firme autografe, fra l'altro già risultate sicuramente tutte dovute alla medesima mano e tutte assolutamente identiche: sul piano dei caratteri grafici generali si è mostrata in maniera del tutto palese una piena incompatibilità mozionale, dinamografica e costruttiva, non emergendo alcuna corrispondenza non solo sostanziale, ma neppure formale, nei valori ideativi, formativi, morfologici e strutturali. Del tutto incompatibili sono risultati, inoltre, l'organizzazione del gesto e dello spazio, il livello formale, la conduzione del tratto, la movimentazione, la coesione, i collegamenti, la fluidità, la pressione, l'andamento, il calibro, i rapporti dimensionali e intergrammici, il ritmo e la qualità del gesto grafico. Risulta decisamente significativo il fatto che le firme autografe, tutte del medesimo tipo leggibile, hanno palesemente rivelato di ripetere sempre, senza variazioni, uno schema grafico perfettamente identico, della cui fisionomia, fortemente personalizzata, morfologicamente e strutturalmente costante, nessun elemento si ritrova nella firma in calce al testamento in verifica. […] In entrambi i grafismi a confronto, cioè quello dell'autore del testamento in verifica e quello del de cuius, la fisionomia dei singoli segni è risultata sempre morfologicamente e strutturalmente costante, e in entrambi ha presentato sempre le medesime soluzioni interiorizzate e personali, chiaramente e necessariamente dovute a identità formulazione ideativa, di acquisizione di forme e di abilità estrinsecativa, soluzioni che, raffrontate, non hanno mostrato alcuna corrispondenza fra loro, neppure formale, inducendo necessariamente a ritenerle sicuramente dovute a due distinte e ben differenti grafomotricità, quindi a due diverse mani scriventi”. La perizia si conclude quindi nel senso che “la redazione del testamento in verifica non può assolutamente essere riferita alla mano del sig. e, in Persona_2 particolare, la firma apposta in calce a nome apparente “ non deve Persona_2 essere ritenuta autografa, ma sicuramente apocrifa”. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni (adeguatamente argomentate e corroborate dall'apprezzabilità già ictu oculi di sostanziali differenze tra la sottoscrizione del testamento e le sottoscrizioni autografe di cui alle scritture comparative) possono essere condivise ed acquisite. Dall'accertata non genuinità del testamento impugnato discende dunque la declaratoria della sua nullità e della conseguente apertura della successione legittima, alla quale sono chiamati, per una quota pari ad un mezzo ciascuno, il fratello del de cuius e la madre ex art. 571 c.c., con rimessione Persona_3 Controparte_2
3 della causa in istruttoria per esame della domanda ex art. 481 c.c. e delle ulteriori domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità del testamento olografo redatto il 16.2.2023 e pubblicato il 30.10.2023 con atto Rep. n. 21.273, Racc. 15.175 da parte del Notaio
[...]
, in quanto non redatto dalla mano del de cuius Persona_1 Persona_2
- per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima di con Persona_2 ogni effetto di legge;
- quanto alle altre domande, rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo. La Spezia, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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